Impianti e infrastrutture energetiche: le tariffe per la realizzazione

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021

Impianti e infrastrutture energetiche: le tariffe per la realizzazione sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2021, n. 227.

In particolare, il provvedimenti disciplina:

  • le tariffe per per autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione e la verifica;
  • le modalità di pagamento.

 

Negli allegati sono riportate le tariffe per i servizi resi dal:

  • personale del Corpo delle  capitanerie
  • personale civile del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021

Adozione delle tariffe per autorizzazioni, permessi o concessioni per
la realizzazione e  la  verifica  di  impianti  e  di  infrastrutture
energetiche. (21A05558)

(Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2021, n. 227)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante  approvazione

del testo definitivo del codice della navigazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,

n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del

codice della navigazione marittima;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257,  concernente

la  disciplina  di  attuazione  della  direttiva  2014/94/U   E   del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla

realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

Visto, in particolare, l'art.  23,  comma  5,  del  citato  decreto

legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che prevede che le spese per le

attivita' svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e

dagli Uffici marittimi di  cui  al  codice  della  navigazione  quali

autorizzazioni, permessi o concessioni, volte  alla  realizzazione  e

alla verifica di impianti e di  infrastrutture  energetiche,  per  le

relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti

necessita'  logistiche  e  operative,  comprese  quelle  relative  al

rilascio di concessioni demaniali marittime  o  per  altre  attivita'

previste dal codice della navigazione e dal relativo  regolamento  di

esecuzione, sono poste a carico  dei  soggetti  richiedenti,  secondo

tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

Visto, inoltre, il successivo art. 6, che prevede che  con  decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede,  ai  sensi

dell'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla

determinazione   delle   tariffe   spettanti   al   Ministero   delle

infrastrutture e dei trasporti per le attivita' di cui al comma 5;

Visto, altresi', il successivo art. 7, che prevede che  le  entrate

derivanti  dalla  riscossione  delle  tariffe  di  cui  al  comma   5

affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere

riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese

sostenute per le attivita' di cui al comma 5;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le attivita' svolte dal personale

civile  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'

sostenibili e dal personale del Corpo delle capitanerie di porto  per

il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e  attivita'  di

collaudo volte alla realizzazione e alla verifica di  impianti  e  di

infrastrutture energetiche, per le attivita' relative  a  istruttorie

tecniche e amministrative e per le conseguenti necessita'  logistiche

e operative a cio' connesse, in attuazione dell'art. 23, comma 5, del

decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

                               Art. 2

                               Tariffe

 

1. Le spese  relative  all'espletamento  delle  attivita'  previste

dall'art. 1, tra cui quelle della commissione  di  collaudo  all'uopo

incaricata, sono  a  carico  dei  richiedenti  e  gli  importi  delle

relative tariffe sono indicati negli allegati  I  e  II  al  presente

decreto e sono aggiornati ogni due  anni  con  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di  concerto  con

il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. L'aggiornamento biennale di cui al comma  1  assorbe,  altresi',

gli  eventuali  scostamenti  delle  tariffe  desumibili  in  sede  di

espletamento delle attivita'.

3. I relativi importi sono versati all'entrata del  bilancio  dello

Stato.

4. Le spese di missione  della  commissione  di  collaudo  all'uopo

incaricata,  aggiuntive  rispetto  alla  tariffa  «Collaudo»  di  cui

all'allegato 2, sono a carico della societa' richiedente.

                               Art. 3

                       Modalita' di pagamento

 

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste  ai

sensi  dell'art.  1  si   effettua,   prima   dell'erogazione   delle

prestazioni, presso la sezione di tesoreria provinciale  dello  Stato

competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente

postale ad esso intestato.

2. Nella causale del versamento e' specificato:

a) il riferimento all'art. 23, comma 5, del  decreto  legislativo

16 dicembre 2016, n. 257;

b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art.  31,

dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  le  attivita'  di  cui

all'art. 1 svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto;

d) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art.  32,

dell'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  le  attivita'  di  cui

all'art.  1  svolte  dal  personale  civile   del   Ministero   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

                               Art. 4

                          Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1

                                                         (Articolo 2)

Tariffe per i servizi resi dal personale del Corpo delle  capitanerie

  di porto per il rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni,

  volte  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di  impianti  e   di

  infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche  e

  amministrative  e  per  le  conseguenti  necessita'  logistiche   e

  operative, comprese quelle  relative  al  rilascio  di  concessioni

  demaniali marittime, di cui  all'art.  23,  comma  5,  del  decreto

  legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

    verifiche di impianti e di infrastrutture energetiche  (art.  23,

comma 5):

+-------------------------+------------------------+----------------+

|attivita' ispettiva e    |                        |                |

|conclusiva               |        Tariffa         |euro 3.236,58   |

+-------------------------+------------------------+----------------+

|attivita' fuori sede     |                        |                |

|(eventuale)*             |  Tariffa (aggiuntiva)  |euro 428,93     |

+-------------------------+------------------------+----------------+

Nota

    * Tariffa aggiuntiva dovuta nei casi  in  cui  l'attivita'  degli

ispettori e' resa in localita' diversa dal comune in cui si trova  la

sede di servizio dell'ispettore.

                                                           Allegato 2

                                                         (Articolo 2)

Tariffe per i servizi resi dal personale civile del  Ministero  delle

  infrastrutture e della mobilita' sostenibili  per  il  rilascio  di

  autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione  e

  alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche,  per  le

  relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti

  necessita' logistiche e  operative,  comprese  quelle  relative  al

  rilascio di concessioni demaniali marittime, di  cui  all'art.  23,

  comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

+-----------------------------+-----------------+-------------------+

|Rilascio autorizzazione ex   |                 |                   |

|art. 9, comma 3, decreto     |                 |                   |

|legislativo n. 257/2016      |    Tariffa      |euro 1.824,94      |

+-----------------------------+-----------------+-------------------+

|Rilascio concessione ex art. |                 |                   |

|36 del codice della          |                 |                   |

|navigazione                  |     Tariffa     |euro 3.813,11      |

+-----------------------------+-----------------+-------------------+

|Collaudo ex art. 48 del      |                 |                   |

|regolamento di attuazione del|                 |                   |

|codice della navigazione     |     Tariffa     |euro 3.378,08      |

+-----------------------------+-----------------+-------------------+

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