Osservatori ambientali: fissate le modalità di funzionamento

Pubblicato il il decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021

Osservatori ambientali: fissate le modalità di funzionamento con il decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021 (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165).

L'osservatorio ambientale è un istituito al quale ricorrere in caso di opere o interventi particolarmente rilevanti per natura, complessità, ubicazione e dimensioni, sentito il  soggetto proponente, sulla base delle valutazioni della commissione tecnica Via-Vas o della commissione tecnica Pnrr-Pniec.

Il D.M. 25 giugno 2021 definisce anche:

  • i compiti e le funzioni;
  • la durata dell'osservatorio e degli incarichi dei soggetti coinvolti;
  • gli oneri.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 25 giugno 2021 

Modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali. (21A04112)

(in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2021, n. 165)

 

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del

territorio e del mare;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei

Ministeri che all'art. 2 ha previsto di  ridenominare  il  «Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero

della transizione ecologica»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all'art. 9, comma

1, attribuisce alla Direzione generale per la crescita sostenibile  e

la qualita' dello sviluppo, di  seguito  «CRESS»,  la  competenza  in

materia di procedure  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di

valutazione  ambientale   strategica   e   autorizzazione   integrata

ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre  2019,  come  modificato

dal decreto n.  54  del  6  marzo  2020,  recante  «Individuazione  e

definizione dei compiti degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non

generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare»;

Visto il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione

2020-2022, adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito

anche: decreto legislativo n. 152 del 2006), e in particolare  l'art.

28,  comma  2  laddove  si  dispone  l'istituzione   di   osservatori

ambientali in fase di decreto di compatibilita' ambientale;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120   e,   in

particolare, l'art. 50, comma 1,  lettera  p)  nella  parte  in  cui,

modificando il richiamato art. 28, comma 2, del  decreto  legislativo

n.  152  del  2006,  rinvia  a  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la  disciplina

degli Osservatori ambientali (di seguito anche: decreto-legge  n.  76

del 2020);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  e,  in  particolare,

l'art. 26 che apporta modificazioni all'art. 28, comma 2, del decreto

legislativo n. 152 del 2006;

Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020,  recante  «Modalita'

di funzionamento degli Osservatori ambientali»;

Considerato che, secondo il disposto del citato art. 28 del decreto

legislativo n. 152 del 2006, nei  decreti  di  Valutazione  d'impatto

ambientale  l'esito  positivo  della  compatibilita'  ambientale  sul

progetto definitivo o di fattibilita' e'  subordinato  all'osservanza

di  specifiche  prescrizioni/condizioni  ambientali,  da  verificarsi

nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o  nel

corso  della  realizzazione  dell'opera,  nonche'   nella   fase   di

monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso  di  progetti  di

opere di competenza statale  particolarmente  rilevanti  per  natura,

complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi,

il  medesimo  decreto  puo'  disporre   l'istituzione   di   appositi

Osservatori ambientali per lo svolgimento delle  predette  attivita',

al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e   la   diffusione   delle

informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;

Considerato che l'art. 50 del richiamato decreto-legge  n.  76  del

2020 e l'art. 26 del decreto-legge n. 77 del  2021  hanno  modificato

l'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno  o

piu' decreti ministeriali il compito di definire:

a) la designazione dei componenti dell'Osservatorio da  parte  di

ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati  nel  decreto

di Valutazione di impatto ambientale;

b) la nomina del 50 per cento dei  rappresentanti  del  Ministero

della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione

del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita'

per l'esercizio delle funzioni;

c) le previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e

conflitto di interessi;

d) la temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro  anni,

non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

e)  la  individuazione  degli  oneri  a  carico  del  proponente,

fissando  un  limite  massimo   per   i   compensi   dei   componenti

dell'Osservatorio;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a

quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, del decreto  legislativo

n. 152 del 2006 cosi' come modificato dall'art. 50 del  decreto-legge

n. 76 del 2020 e dall'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche

al fine di  fornire  indirizzi  omogenei  alla  competente  Direzione

generale per la costituzione e  il  funzionamento  degli  osservatori

ambientali assicurando l'esercizio delle funzioni  secondo  obiettivi

di imparzialita' e assoluta trasparenza;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                 Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto  dall'art.

28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce

le modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali.

                               Art. 2

              Istituzione degli Osservatori ambientali

 

1. L'Osservatorio ambientale puo' essere istituito, con il  decreto

ministeriale di Valutazione d'impatto ambientale,  in  considerazione

della particolare rilevanza, per natura, complessita',  ubicazione  e

dimensioni, delle opere  o  degli  interventi,  sentito  il  soggetto

proponente, sulla base delle valutazioni  della  commissione  tecnica

VIA-VAS o della commissione tecnica PNRR-PNIEC.

2. Il decreto di  Valutazione  d'impatto  ambientale  individua  le

amministrazioni   e   gli   enti   rappresentati    nell'Osservatorio

ambientale.

 

                              Art. 3

           Compiti e funzioni dell'Osservatorio ambientale

1. L'Osservatorio ambientale e'  organismo  collegiale  che  svolge

compiti di supporto all'autorita' competente per lo svolgimento delle

attivita' previste dall'art. 28, comma 2, del decreto legislativo  n.

152 del 2006.

2.  l'Osservatorio  ambientale  garantisce  la  trasparenza  e   la

diffusione   delle   informazioni   concernenti   le   verifiche   di

ottemperanza,  al  fine  di  assicurarne   la   piena   e   immediata

conoscibilita'.

3.  l'Osservatorio  ambientale  sovrintende,  tra  gli  altri,   ai

seguenti compiti:

a)  verifica  della  corretta  esecuzione  delle   attivita'   di

monitoraggio ambientale;

b)  monitoraggio  permanente  della  corretta  esecuzione   delle

prescrizioni e/o condizioni ambientali disposte dal provvedimento  di

VIA, esprimendo, su richiesta della  competente  Direzione  generale,

pareri specifici;

c) diffusione delle  informazioni  concernenti  le  verifiche  di

ottemperanza poste in essere dalle competenti autorita' indicate  dal

provvedimento di valutazione positiva di impatto ambientale;

d) informazione al pubblico, anche attraverso uno specifico  sito

internet, per assicurare  una  efficace  azione  di  comunicazione  e

divulgativa, attenta ai bisogni del cittadino;

e)  informazioni  alle  amministrazioni  ed  agli   enti   locali

territorialmente    interessati    all'attivita'    dell'Osservatorio

ambientale   stesso,   ai   comitati   civici,   alle    associazioni

ambientaliste  e  agli   organismi   rappresentativi   di   interessi

collettivi;

f) ricezione, da parte di enti pubblici, associazioni,  comitati,

singoli cittadini, di informazioni, documenti, criticita'  in  merito

al progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale;

g)  trasmissione  e  condivisione  con  la  competente  Direzione

generale dei dati di  monitoraggio  e  delle  analisi  relative  alle

diverse componenti ambientali e di tutte le  informazioni  necessarie

ad alimentare le banche dati del portale delle valutazioni ambientali

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h)  segnalazione  alla  competente  Direzione  generale  di  ogni

problematica connessa all'acquisizione  di  dati  e  informazioni  da

rendere disponibili al cittadino.

4. La competente Direzione generale adotta un regolamento  tipo  di

funzionamento interno degli Osservatori ambientali per lo svolgimento

dei compiti sopra richiamati.

5. L'Osservatorio trasmette, ogni quattro mesi, al  Ministro  e  al

direttore generale competente una relazione sull'attivita'  posta  in

essere, sulle criticita' riscontrate e sulle  misure  occorrenti  per

farvi fronte.

6. Le convocazioni  delle  riunioni  dell'Osservatorio  ambientale,

l'ordine del  giorno  delle  sedute  e  i  verbali  sono  pubblicati,

contestualmente   alla    sua    diffusione    tra    i    componenti

dell'Osservatorio, sul sito internet del Ministero  ovvero  sul  sito

internet istituzionale dell'Osservatorio ove realizzato. In  caso  di

mancata  ottemperanza  a  questa   disposizione,   le   deliberazioni

dell'Osservatorio sono nulle.

 

                               Art. 4

      Costituzione e composizione dell'Osservatorio ambientale

1. La costituzione dell'Osservatorio ambientale, istituito  con  il

decreto  ministeriale  di  Valutazione   d'impatto   ambientale,   e'

effettuata con decreto del Ministro della transizione  ecologica  (di

seguito  anche:  Ministro),  su  proposta  del   direttore   generale

competente.

2.  L'Osservatorio  ambientale  e'  composto  dal  presidente,  dal

segretario e da due componenti designati dal Ministro, nonche' da  un

componente in rappresentanza di ciascuna delle altre  amministrazioni

e degli enti  individuati  nel  decreto  di  Valutazione  di  impatto

ambientale.

3. Due dei  componenti  designati  dal  Ministro  sono  scelti  tra

soggetti estranei all'amministrazione del Ministero della transizione

ecologica. Il presidente puo' essere  scelto  tra  soggetti  estranei

all'amministrazione medesima, mentre il segretario e' individuato dal

competente direttore generale, conformemente alle  vigenti  procedure

di  conferimento  degli  incarichi,  tra  funzionari  di  ruolo   del

Ministero della transizione ecologica.

4. I  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione  ecologica

nell'Osservatorio ambientale  estranei  all'amministrazione  medesima

sono  scelti  dal  Ministro  tra  soggetti  dotati  di  significativa

competenza e professionalita' per lo svolgimento dei compiti  di  cui

all'art. 3, comma 3, del  presente  decreto  e,  in  particolare,  in

ambito  ambientale  con  riferimento  alle  tematiche   del   diritto

pubblico, italiano europeo  e  comparato,  ed  amministrativo,  della

trasparenza   e   della   legalita',   dell'accesso   civico,   della

comunicazione, delle  politiche  ambientali  ovvero  delle  tematiche

connesse all'opera oggetto di monitoraggio da parte dell'Osservatorio

per   il   quale   il   soggetto   e'   designato.   Il    segretario

dell'Osservatorio e' individuato, ai sensi del comma precedente,  tra

funzionari dotati di comprovata esperienza nell'ambito della gestione

di organi collegiali e delle  procedure  di  valutazione  di  impatto

ambientale e svolge, in particolare,  le  funzioni  di  raccordo  tra

l'Osservatorio e la competente Direzione generale.

5. La proposta  di  costituzione  dell'Osservatorio  ambientale  e'

effettuata dal competente  direttore  generale  sentito  il  soggetto

proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n.

152 del  2006  e  tenuto  conto  delle  designazioni  dei  rispettivi

rappresentanti da parte delle amministrazioni ed enti individuati dal

decreto di Valutazione d'impatto  ambientale  per  la  partecipazione

all'Osservatorio ambientale.

 

                              Art. 5

Durata dell'Osservatorio ambientale e degli incarichi di  presidente,

        componenti e segretario e determinazione dei compensi

1. La durata dell'Osservatorio ambientale e' prevista  in  funzione

del  cronoprogramma  di   realizzazione   dell'opera   indicato   dal

proponente  ed  e'  comunque  commisurata  al   completamento   delle

attivita' di verifica di ottemperanza delle  prescrizioni  ambientali

dettate nel provvedimento di VIA, che si esplicano anche  nella  fase

di realizzazione dell'opera e nei due anni di monitoraggio ambientale

post-operam.

2. Il presidente, il segretario e  i  componenti  dell'Osservatorio

restano  in  carica   quattro   anni,   salvo   una   minore   durata

dell'Osservatorio presso il quale sono nominati, non rinnovabili.

3. I componenti di un Osservatorio non possono ricoprire l'incarico

di presidente, segretario o componente di  piu'  di  un  Osservatorio

ambientale contemporaneamente.

4. Non possono essere nominati componenti dell'Osservatorio  coloro

che versano in una condizione di incompatibilita' ed inconferibilita'

di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e al  decreto  del

presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.  62,  ne'  coloro  che

prestano servizio presso gli  uffici  di  diretta  collaborazione  di

organi politici. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive

dell'osservatorio senza giustificato motivo  determina  la  decadenza

dall'incarico.

5.   Nello   svolgimento   dei   propri   compiti,   i   componenti

dell'Osservatorio si astengono in caso  di  conflitto  di  interessi,

segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale,  ai  sensi

dell'art. 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Il decreto di costituzione dell'Osservatorio di cui all'art.  4,

comma 1, del presente decreto determina i compensi per il presidente,

il segretario e i componenti dell'Osservatorio, motivando  la  scelta

in considerazione dei compiti e delle funzioni previste dal  presente

decreto nonche' in relazione alla complessita' e  alla  durata  delle

attivita'   dell'Osservatorio   ambientale   e   delle    conseguenti

responsabilita' professionali, anche sotto il profilo amministrativo,

civile e penale, entro il limite massimo mensile lordo di euro  3.000

per il presidente, euro 2.000 per i componenti,  euro  1.500  per  il

segretario.

 

                               Art. 6

                                Oneri

1. Gli oneri derivanti  dal  funzionamento  dell'Osservatorio,  ivi

inclusi i compensi per il presidente, il segretario e i componenti  e

i relativi rimborsi spese per la  partecipazione  alle  riunioni,  le

missioni e i sopralluoghi necessari per lo  svolgimento  dei  compiti

previsti, nonche' per la messa a disposizione  di  una  sede  per  le

riunioni o per il collegamento  da  remoto  e  l'eventuale  onere  di

realizzazione del sito internet istituzionale, nonche' ogni ulteriore

onere derivante dal  funzionamento  dell'Osservatorio  anche  per  le

attivita'   di   informazione   al    pubblico    e    di    supporto

tecnico-amministrativo all'Osservatorio, sono a carico  del  soggetto

proponente.

 

                               Art. 7

           Disposizioni transitorie, finali e abrogazione

1. Il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020,  recante  «Modalita'

di funzionamento degli Osservatori ambientali» e' abrogato.

2. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 2,  del  decreto

legge n. 76 del 2020 e dall'art. 26,  del  decreto-legge  n.  77  del

2021, entro sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto, gli osservatori ambientali gia'  costituiti  sono  rinnovati

nel rispetto delle modalita'  fissate  dal  presente  decreto,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione, e' pubblicato sul  sito  istituzionale  del  Ministero

della transizione ecologica ed entra in vigore il  giorno  successivo

alla data della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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