Imprese di bonifica dall’amianto

L’articolo 12 “Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente” della legge 27 marzo 1992, n. 257, dal titolo «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», al comma 4, prevede che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbano iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 agosto 1887, n. 361, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti». Per questo motivo, successivamente, con la deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, il comitato dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (attualmente Albo nazionale gestori ambientali), articolato in un comitato nazionale e in sezioni regionali e provinciali per le province autonome di Trento e di Bolzano, ha fissato i «Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto». PER CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO, ACCEDI O ABBONATI

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