Inail: fissate le quote di rimborso delle amministrazioni statali

Pubblicato il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019

Fissate le quote di rimborso che le amministrazioni statali devono rimborsare annualmente all'Inail. Lo ha reso noto il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2020, n. 15), le cui determinazioni si riferiscono all'esercizio  2016.

Di recente l'Istituto ha emanato la circolare n. 2/2020 relativa all'estensione della copertura assicurativa ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.

Di seguito il testo integrale del  decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019.

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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019 

Determinazione delle quote unitarie di  spesa  delle  Amministrazioni
statali interessate  alla  gestione  per  conto  dello  Stato  presso
l'INAIL, per l'esercizio 2016. (20A00288) 

in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2020, n. 15

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI

E ASSICURATIVE

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

 

Visto  l'art.  127  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,  il  quale

stabilisce che per i dipendenti dello  Stato  l'assicurazione  contro

gli infortuni sul lavoro presso l'Inail puo' essere attuata con forme

particolari di gestione;

Visto  il  decreto  ministeriale  10  ottobre   1985   recante   la

regolamentazione   della   «gestione   per   conto    dello    Stato»

dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  dei  dipendenti   statali

attuata dall'Inail, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2  prevede  che

le Amministrazioni dello Stato rimborsino  all'Inail,  oltre  che  le

prestazioni assicurative erogate a norma del  citato  testo  unico  e

successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali  di

amministrazione,  medico-legali  ed  integrative,  nonche'  le  spese

generali di amministrazione delle rendite,  secondo  importi  unitari

calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni  e

del numero delle rendite  afferenti  la  «gestione  per  conto  dello

Stato»,  rispetto  ai  dati  complessivi  della  gestione   industria

dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto  ministeriale,  che

stabilisce che gli importi  unitari,  come  sopra  determinati,  sono

approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero  del

lavoro e della previdenza sociale, sulla base  del  conto  consuntivo

relativo all'anno di pertinenza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive

modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo

ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero

dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso

delle funzioni dei Ministeri del tesoro,  bilancio  e  programmazione

economica e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive

modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo

ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale  trasferimento

ad esso delle  funzioni  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza

sociale;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2016  della

gestione industria emerge che sono imputabili alla  gestione  di  che

trattasi, quali spese generali di  amministrazione,  medico-legali  e

integrative,  euro  118.538.007,70  a  fronte  di  105.620  casi   di

infortunio denunciati e,  quali  spese  generali  di  amministrazione

delle rendite, euro 691.528,46 a fronte di 10.317 rendite gestite;

 

Decreta:

Gli  importi  unitari  delle  spese  generali  di  amministrazione,

scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'Inail,

che  le  amministrazioni  statali  interessate   debbono   rimborsare

annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art.  2  del  decreto

ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per  l'esercizio  2016,

nella seguente misura:

euro 1.122,31 per ogni infortunio denunciato, per spese  generali

di amministrazione, medico-legali ed integrative;

euro 67,03 per ogni rendita in  vigore,  per  spese  generali  di

amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

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