Fissate le quote di rimborso che le amministrazioni statali devono rimborsare annualmente all'Inail. Lo ha reso noto il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2020, n. 15), le cui determinazioni si riferiscono all'esercizio 2016.
Di recente l'Istituto ha emanato la circolare n. 2/2020 relativa all'estensione della copertura assicurativa ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019.
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Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 dicembre 2019
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni
statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso
l'INAIL, per l'esercizio 2016. (20A00288)
in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2020, n. 15
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI
E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale
stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'Inail puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la
regolamentazione della «gestione per conto dello Stato»
dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali
attuata dall'Inail, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che
le Amministrazioni dello Stato rimborsino all'Inail, oltre che le
prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione, medico-legali ed integrative, nonche' le spese
generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari
calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e
del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello
Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria
dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso
delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento
ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2016 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che
trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e
integrative, euro 118.538.007,70 a fronte di 105.620 casi di
infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione
delle rendite, euro 691.528,46 a fronte di 10.317 rendite gestite;
Decreta:
Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione,
scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'Inail,
che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare
annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2016,
nella seguente misura:
euro 1.122,31 per ogni infortunio denunciato, per spese generali
di amministrazione, medico-legali ed integrative;
euro 67,03 per ogni rendita in vigore, per spese generali di
amministrazione delle rendite.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.