Incendi boschivi: stanziati 60 milioni per la prevenzione e il contrasto

Incendi boschivi 60 milioni
Pubblicata la delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022

Incendi boschivi: stanziati 60 milioni per la prevenzione e il contrasto. Le misure sono riportate nella delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149).

In particolare, si tratta di:

  • 20 milioni di euro (annualità 2021), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • 39,8 milioni di euro (annualità 2022), per il finanziamento di interventi ricadenti nelle settantadue aree  interne  identificate nel ciclo 2014-2020;
  • 200.000 euro (annualità 2022), all'agenzia per la coesione territoriale.

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Di seguito il testo integrale della delibera del comitato interministeriale per la Programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022.

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Delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 14 aprile 2022 

 

Strategia nazionale per  le  aree  interne  (SNAI).  Assegnazione  di
risorse in favore di interventi finalizzati  alla  prevenzione  e  al
contrasto  degli  incendi  boschivi   ex   articolo   4,   comma   2,
decreto-legge  8  settembre  2021,  n.  120.  (Delibera  n.  8/2022).
(22A03735) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n.149)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

 

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle

politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'

europee e adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi

comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3,  che  specificano

le competenze del Comitato interministeriale  per  la  programmazione

economica in  tema  di  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,

demandando,  tra  l'altro,  al  Comitato  stesso,  nell'ambito  degli

indirizzi  fissati  dal  Governo,  l'elaborazione   degli   indirizzi

generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il

coordinamento  delle  iniziative   delle   amministrazioni   a   essa

interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo

utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;

Visti inoltre gli articoli 5 e seguenti della citata legge  n.  183

del 1987, che istituiscono, nell'ambito del Ministero  del  tesoro  -

Ragioneria generale dello Stato (di seguito  MEF/RGS),  il  Fondo  di

rotazione e ne disciplinano le relative erogazioni  e  l'informazione

finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,

n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e

le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione

delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16

aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e, in  particolare,  l'art.  7,  commi  26  e  27,  che

attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro

delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di  cui  al

decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300,  art.  24,  comma  1,

lettera  c),  ivi  inclusa  la  gestione  del  Fondo  per   le   aree

sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art.  61

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto  il  decreto-legge  24   gennaio   2012,   n.   1,   recante:

«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle

infrastrutture e la competitivita'», convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, art. 55-bis;

Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante

«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di

razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   e,   in

particolare, l'art. 10, che  istituisce  l'Agenzia  per  la  coesione

territoriale (di  seguito  ACT),  la  sottopone  alla  vigilanza  del

Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del  Ministro  delegato  e

ripartisce le funzioni relative alla  politica  di  coesione  tra  la

Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15

dicembre  2014  che  istituisce,  tra  le  strutture  generali  della

Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato  art.

10 del  decreto-legge  n.  101  del  2013,  il  Dipartimento  per  le

politiche di coesione (di seguito DPCoe);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

di stabilita' 2014)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 13 a  17,

il quale destina l'importo complessivo di 90 milioni di euro  per  la

realizzazione  degli  interventi  finalizzati  all'attuazione   della

Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese  (di

seguito SNAI) ponendolo a carico delle disponibilita'  del  Fondo  di

rotazione ex legge n. 183 del 1987, secondo i criteri e le  modalita'

attuative previste dall'Accordo di partenariato;

Considerato che l'art. 1, comma 15, della citata legge n.  147  del

2013   individua,   quale   strumento   attuativo   di   cooperazione

interistituzionale, l'Accordo di programma quadro (di  seguito  APQ),

di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c)  della  legge  23  dicembre

1996, n. 662, concernente «Misure  di  razionalizzazione  di  finanza

pubblica»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.

147 del 2013, come modificato dal comma 670, del citato art. 1, della

legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli

interventi  complementari  previsti   nell'ambito   dell'Accordo   di

partenariato finanziati dal citato Fondo di rotazione sia  assicurato

dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato (di seguito MEF/RGS),  attraverso  le

specifiche  funzionalita'  del  proprio  sistema  informativo,   come

successivamente specificate dalla circolare  MEF/RGS  del  30  aprile

2015, n. 18;

Vista la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 8, recante

la presa d'atto - ai sensi  di  quanto  previsto  al  punto  2  della

propria delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato

Italia 2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre

2014 dalla Commissione europea e  relativo  alla  programmazione  dei

Fondi SIE per il periodo 2014-2020;

Viste le delibere di questo Comitato 28 gennaio 2015,  n.  9  e  10

agosto 2016, n. 43, con le quali sono stati rispettivamente approvati

gli indirizzi operativi e  disposto  il  riparto  finanziario  di  90

milioni di euro stanziati dalla legge n. 147  del  2013,  nonche'  il

riparto finanziario di 90 milioni euro stanziati dalla legge  n.  190

del 2014, per il rafforzamento della SNAI;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 7 agosto  2017,  n.

80,  con  la  quale  e'  stato  disposto   il   riparto   finanziario

dell'ulteriore quota di 10 milioni di euro per il rafforzamento della

SNAI stanziati dalla citata legge  n.  208  del  2015  e  sono  state

adottate alcune semplificazioni del metodo «Aree interne»;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 25 ottobre 2018, n.

52, con la quale e' stato disposto il  riparto  finanziario,  per  il

triennio 2019-2021, dell'ulteriore quota di  91,18  milioni  di  euro

stanziati dalla citata legge di bilancio 2018  per  il  rafforzamento

della SNAI, sono state adottate  alcune  semplificazioni  del  metodo

«Aree Interne» e sono stati prorogati i termini di  scadenza  fissati

dalle citate delibere CIPE n. 43 del 2016 e n. 80 del 2017;

Vista la successiva delibera di questo Comitato 21  novembre  2019,

n. 72, con la quale sono  stati  modificati  i  termini  di  scadenza

fissati dalle precedenti delibere per la sottoscrizione degli Accordi

di programma quadro finalizzati all'attuazione della  SNAI,  fissando

la nuova scadenza al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito,

con modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120  e,  in

particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art.  11,  commi

2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, della legge 16 gennaio 2003, n.

3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici

(CUP), stabilendo al comma 2-bis che «gli atti  amministrativi  anche

di  natura  regolamentare  adottati  dalle  amministrazioni  di   cui

all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,

che dispongono il finanziamento pubblico o  autorizzano  l'esecuzione

di progetti di investimento  pubblico,  sono  nulli  in  assenza  dei

corrispondenti codici di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento

essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  recante  «Governance

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di

rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e

snellimento delle procedure», convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare l'art.  58  rubricato

«Accelerazione della Strategia nazionale per le  aree  interne»  che,

modificando l'art. 1, comma 15, della  citata  legge  147  del  2013,

dispone che: «l'attuazione degli interventi individuati ai sensi  del

comma 14 e' perseguita  attraverso  la  cooperazione  tra  i  livelli

istituzionali interessati, con il coordinamento del Ministro  per  il

sud e la coesione territoriale che si avvale, senza nuovi o  maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, dell'Agenzia per  la  coesione

territoriale, nelle forme e con le modalita'  definite  con  apposita

delibera  del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile. Nelle more  dell'adozione  della

delibera, e comunque non oltre il termine del 31  dicembre  2021,  la

cooperazione e' perseguita attraverso la sottoscrizione degli accordi

di programma quadro di cui all'art. 2, comma 203, lettera  c),  della

legge 23 dicembre  1996,  n.  662,  in  quanto  applicabile,  con  il

coordinamento del Ministro per il sud e la coesione territoriale, che

si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale»;

Visto  il  decreto-legge  8  settembre   2021,   n.   120   recante

«Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre  misure

urgenti di protezione civile»,  convertito  con  modificazioni  dalla

legge 8 novembre 2021, n. 155, e, in particolare, l'art. 4, comma  2,

il quale dispone che «Nell'ambito della strategia  nazionale  per  lo

sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), una quota delle risorse

non impegnate di cui all'art. 1, comma 314, della legge  27  dicembre

2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui  alla  legge  16

aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, e' destinata  al

finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a

prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il

rischio di incendio e' elevato, anche con riguardo alle aree naturali

protette di cui all'art. 8 della  legge  21  novembre  2000,  n.  353

tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni  di  carattere

regionale elaborate nell'ambito dei piani contro gli incendi boschivi

approvati dalle regioni, ai sensi dell'art. 3 della legge 21 novembre

2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste  dall'art.  4,

comma 5, della medesima legge»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  12  febbraio

2021 con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna e'

stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  13

febbraio 2021 con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole

Maria Rosaria Carfagna, e' stato conferito l'incarico per il sud e la

coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo

2021 concernente la delega di funzioni al Ministro senza  portafoglio

per il sud  e  la  coesione  territoriale,  onorevole  Maria  Rosaria

Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio  2021,

con  il  quale  l'onorevole   Bruno   Tabacci   e'   stato   nominato

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo

2021, con il  quale  l'onorevole  Bruno  Tabacci  e'  stato  nominato

Segretario  del  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione

economica  e  lo  sviluppo  sostenibile  (CIPESS),  e  gli  e'  stata

assegnata,  tra  le  altre,  la  delega  ad  esercitare  le  funzioni

spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di

coordinamento  della  politica  economica  e   programmazione   degli

investimenti pubblici di interesse nazionale;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il  sud  e  la

coesione  territoriale,  prot.  n.  733-P  dell'8  aprile   2022,   e

l'allegata  proposta   di   delibera   predisposta   dal   competente

Dipartimento per le politiche di coesione, cosi' come integrata dalla

nota 2574-P del 12 aprile 2022 del citato  Dipartimento,  concernente

l'assegnazione di 60 milioni di euro, corrispondenti alle  annualita'

2021 e 2022, a valere sul Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  16

aprile 1987,  n.  183,  in  favore  di  interventi  finalizzati  alla

prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi nelle aree  interne

del Paese, ai sensi del citato art. 4, comma 2  del  decreto-legge  8

settembre 2021, n. 120;

Tenuto conto che, come riportato nella citata proposta di  delibera

per il Comitato interministeriale per la programmazione  economica  e

lo  sviluppo  sostenibile  e  successiva  integrazione,  il  Comitato

tecnico aree interne (CTAI) - al quale partecipano le  regioni  e  le

province autonome che hanno  aderito  alla  SNAI,  integrato  con  il

Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio

dei ministri, il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali (componente), il Ministero dell'interno-Corpo nazionale dei

Vigili  del  fuoco,  il   Ministero   della   transizione   ecologica

(componente),   il   Comando   unita'   forestali,    ambientali    e

agroalimentari dell'Arma dei  carabinieri  -  nella  riunione  del  4

aprile 2022 ha espresso l'assenso alla proposta di assegnazione di 60

milioni di euro, corrispondenti  alle  annualita'  2021  e  2022,  in

favore di interventi finalizzati  alla  prevenzione  e  al  contrasto

degli incendi boschivi  di  cui  al  citato  art.  4,  comma  2,  del

decreto-legge n. 120 del 2021, con le seguenti modalita':

una  quota  pari   a   20   milioni   di   euro,   corrispondente

all'annualita' 2021, da  assegnare  al  Ministero  dell'interno-Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, per il  finanziamento  di  interventi

ricadenti  in  comuni  classificati  come  «interni»  in  base   alla

mappatura delle aree interne del ciclo  2021-2027,  e  considerati  a

priorita' alta, con  riguardo  anche  alle  aree  naturali  protette,

relativi al  rafforzamento  di  sei  presidi  rurali  nei  Comuni  di

Montereale (AQ), Roscigno (SA), Viggianello (PZ),  Santo  Stefano  in

Aspromonte (RC), Montemaggiore Belsito (PA), Villagrande (NU);

una   quota   pari   39,8   milioni   di   euro,   corrispondente

all'annualita' 2022, da assegnare per il finanziamento di  interventi

ricadenti nelle  settantadue  aree  interne  identificate  nel  ciclo

2014-2020, finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli  incendi

boschivi, in ragione  di  quote  uguali  di  552,778  mila  euro  per

ciascuna area interna, salvo diverso riparto indicato da ogni regione

e da ogni  provincia  autonoma  di  riferimento.  Fermo  restando  il

rispettivo  importo  complessivo  risultante  in  base  ai   predetti

criteri, entro  la  fase  di  individuazione  degli  interventi  ogni

regione  ed  ogni   provincia   autonoma   possono   procedere   alla

ripartizione di tali  risorse  in  modo  differenziato  tra  le  aree

interne che insistono nel proprio  territorio,  tenendo  conto  della

diversa     superficie     boschiva      e      delle      rispettive

valutazioni/pianificazioni in materia;

una quota pari  a  200.000  euro,  corrispondente  all'annualita'

2022, da assegnare all'Agenzia per la coesione  territoriale  per  la

gestione di una misura di accompagnamento e di assistenza tecnica  in

favore dei territori coinvolti.

Considerato che, in particolare, ai fini dell'individuazione  degli

interventi finanziabili con l'importo di 39,8 euro milioni  di  euro,

e' stata concordata la seguente procedura:

le regioni e le province autonome,  sentiti  gli  altri  soggetti

istituzionali indicati nel citato art. 4, comma 2, del  decreto-legge

n. 120 del 2021, comunicano  al  Dipartimento  per  le  politiche  di

coesione e all'Agenzia per la coesione  territoriale  gli  interventi

selezionati, indicando i soggetti attuatori, il  cronoprogramma  e  i

risultati attesi;

sugli interventi cosi' selezionati, e' resa informativa al  CTAI,

ai fini della successiva attivazione degli interventi.

Ritenuto opportuno procedere, nelle  more  della  definizione,  con

apposita delibera di questo Comitato, delle forme e  delle  modalita'

di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della  SNAI,  con

la  presente  assegnazione  di  risorse  secondo  le   procedure   di

governance,  gestione,  controllo  e  monitoraggio   indicate   nella

proposta del Ministro del sud e della  coesione  territoriale,  vista

anche l'urgenza determinata dall'approssimarsi della stagione estiva;

Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante

«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la

programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE

15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato

interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo

sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la

programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e

delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Considerato che,  all'apertura  dell'odierna  seduta,  il  Ministro

degli affari regionali e le autonomie Maria Stella  Gelmini,  risulta

essere, tra i presenti, il Ministro componente piu'  anziano  e  che,

dunque, svolge le funzioni  di  Presidente  del  Comitato,  ai  sensi

dell'art. 4, comma 12-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

Sulla proposta del competente Ministro per il  sud  e  la  coesione

territoriale;

 

Delibera:

 

1. Assegnazione di risorse nell'ambito  della  Strategia  nazionale

per  le  aree  interne  in  favore  di  interventi  finalizzati  alla

prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi ex art. 4, comma 2,

decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120.

1.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del  decreto-legge  8  settembre

2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre

2021, n. 155, e' assegnata una quota delle risorse non  impegnate  di

cui all'art. 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  a

valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16  aprile  1987,  n.

183, pari a complessivi 60 milioni di euro di cui:

a)  20  milioni  di  euro   (annualita'   2021),   al   Ministero

dell'interno-Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  per  i  seguenti

interventi:



=====================================================================

|                  |                    |    Costo    | Contributo  |

|Titolo intervento |        CUP         | intervento  |  richiesto  |

+==================+====================+=============+=============+

|Presidio rurale VF|                    |    2.952.600|    2.952.600|

|di Montereale (AQ)|F88J22000010006     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

|Presidio rurale VF|                    |    4.309.333|    4.309.333|

|di Roscigno (SA)  |F95G22000000006     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

|Presidio rurale VF|                    |             |             |

|di Viggianello    |                    |    2.900.065|    2.900.065|

|(PZ)              |F15G22000020006     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

|Presidio rurale VF|                    |             |             |

|di S. Stefano in  |                    |    2.755.760|    2.755.760|

|Aspromonte (RC)   |F58J22000050006     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

|Presidio rurale VF|                    |             |             |

|di Montemaggiore  |                    |    4.381.685|    4.366.382|

|Belsito (PA)      |F55G22000020007     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+

|Presidio rurale VF|                    |             |             |

|di Villagrande    |                    |    2.715.860|    2.715.860|

|(NU)              |F28J22000010006     |         euro|         euro|

+------------------+--------------------+-------------+-------------+


b) 39,8 milioni di euro (annualita' 2022), per  il  finanziamento

di interventi ricadenti nelle settantadue aree  interne  identificate

nel ciclo 2014-2020 in ragione di quote uguali di 552,778  mila  euro

per ciascuna area interna, salvo diverso  riparto  indicato  da  ogni

regione e da ogni provincia autonoma di riferimento.  Fermo  restando

il rispettivo importo complessivo  risultante  in  base  ai  predetti

criteri, entro  la  fase  di  individuazione  degli  interventi  ogni

regione  ed  ogni   provincia   autonoma   possono   procedere   alla

ripartizione di tali  risorse  in  modo  differenziato  tra  le  aree

interne che insistono nel proprio  territorio,  tenendo  conto  della

diversa  superficie  boschiva  e  delle  rispettive   valutazioni   e

pianificazioni in materia;

c) 200.000 euro (annualita' 2022), all'Agenzia  per  la  coesione

territoriale per la gestione di una misura di  accompagnamento  e  di

assistenza tecnica in favore dei territori coinvolti.

1.2 Ai  fini  dell'individuazione  degli  interventi  di  cui  alla

lettera b) del precedente punto 1.1 le regioni e province autonome di

riferimento,  sentiti  gli  altri  soggetti  istituzionali   indicati

dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 8  settembre  2021,  n.  120,

comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione e all'Agenzia

per la coesione territoriale gli interventi selezionati, indicando  i

soggetti attuatori, il  cronoprogramma,  i  risultati  attesi  ed  il

Codice unico di progetto (CUP). Sugli interventi cosi' selezionati e'

resa informativa al CTAI, ai fini della successiva attivazione  degli

stessi.

2. Modalita' di trasferimento delle risorse e monitoraggio.

2.1 Il  trasferimento  delle  risorse  e'  disposto  dal  Ministero

dell'economia e delle finanze -  sulla  base  delle  disposizioni  di

pagamento informatizzate inoltrate dalle amministrazioni titolari sul

sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato/Ispettorato

generale per i rapporti finanziari con  l'Unione  europea  (IGRUE)  -

direttamente in favore  dei  soggetti  beneficiari  degli  interventi

finanziati.

2.2 Il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS-IGRUE provvede

all'erogazione delle risorse a carico del Fondo di rotazione  di  cui

alla legge 183 del 1987:

a titolo di  anticipazione,  sulla  base  di  apposita  richiesta

inoltrata dalla amministrazione titolare, nei imiti di  cui  all'art.

9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988;

a  titolo  di  pagamento  intermedio,  sulla  base  di   apposite

richieste di rimborso;

a titolo di saldo, su  base  di  apposita  richiesta,  attestante

l'avvenuto  completamento  dell'intervento,  corredata  da   apposita

relazione di chiusura da comunicare anche all'Agenzia per la coesione

territoriale  e  alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri

Dipartimento per le politiche di coesione.

2.3 Le  richieste  di  rimborso,  formulate  dalle  amministrazioni

responsabili,   sono   accompagnate   dalle    seguenti    specifiche

attestazioni, rese tenendo conto anche della documentazione di  spesa

fornita dai soggetti  attuatori  in  sede  di  domanda  di  pagamento

trasmessa all'Amministrazione titolare:

che le spese dovute  nell'ambito  dell'intervento  sono  conformi

alla normativa di riferimento, sono corrette, ammissibili e  coerenti

con gli obiettivi stabiliti dalla legge;

che tutti gli atti che hanno determinato le spese sono  corredati

della relativa documentazione giustificativa;

che sono stati svolti i controlli di regolarita' amministrativa e

contabile previsti dalla vigente normativa.

Sono  considerate  spese  rimborsabili  quelle   di   progettazione

rientranti nei quadri economici degli interventi.

2.4 Le amministrazioni  responsabili,  per  tutti  gli  interventi,

assicurano il monitoraggio tramite la Banca  dati  unitaria  IGRUE  e

l'adozione di sistemi di gestione e controllo  efficaci  e  idonei  a

garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie  attribuite,

secondo la vigente normativa. Le  predette  amministrazioni  possono,

ove lo  ritengano  opportuno,  ricorrere  a  sistemi  di  gestione  e

controllo gia' utilizzati per i  programmi  comunitari  e/o  per  gli

interventi della programmazione complementare finanziati con  risorse

nazionali.

2.5 La documentazione  relativa  all'attuazione  degli  interventi,

alle spese sostenute ed ai controlli svolti e' custodita dai soggetti

attuatori e dalle amministrazioni responsabili e messa a disposizione

per  eventuali  controlli  successivi  da   parte   degli   organismi

competenti.

2.6 Le amministrazioni responsabili assicurano, altresi', la  messa

in opera di ogni iniziativa finalizzata  a  prevenire,  sanzionare  e

rimuovere eventuali casi di  abusi  e  irregolarita'  nell'attuazione

degli interventi e nell'utilizzo delle relative risorse  finanziarie.

In tutti i casi accertati  di  decadenza  dal  beneficio  finanziario

concesso, le stesse amministrazioni  promuovono  le  azioni  di  loro

competenza per il recupero e la restituzione al Fondo di rotazione di

cui alla legge n. 183 del 1987 delle corrispondenti somme  erogate  a

titolo di anticipazione, pagamento intermedio o saldo,  eventualmente

rivalendosi sui soggetti attuatori.

3. Norma finale.

3.1 Per tutto quanto non  specificamente  indicato  nella  presente

delibera, si applicano  le  disposizioni  normative  e  le  procedure

previste dalla delibera CIPE 28  gennaio  2015,  n.  9  e  successive

modifiche e integrazioni.

 

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