Indennità per Covid ai lavoratori sanitari

Riservato agli operatori in somministrazione

Indennità per Covid ai lavoratori sanitari.

Con il decreto 30 novembre 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022 - il ministero della Salute ha definito l'importo dell'indennità per Covid ai lavoratori sanitari, relativa al 2021. Oltre agli importi, il decreto ha stabilito anche le modalità di erogazione.

Vuoi abbonarti? Guarda qui la formula cha fa al caso tuo

Indennità per Covid ai lavoratori sanitari: nel dettaglio

L'importo dell'indennità - come si legge nel decreto - connessa all'emergenza epidemiologica in atto da riconoscersi una tantum, per il solo anno 2021, ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le aziende e glie enti del servizio sanitario nazionale, alla quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sulla base dei dati certificati dalle Regioni/Province autonome
(vedere la tabella A allegata al decreto, qui sotto), è pari a 791,76 euro pro capite.

Per consultare l'Osservatorio Coronavirus, clicca qui

Indennità per Covid ai lavoratori sanitari: l'importo totale

Il finanziamento è pari a otto milioni di euro milioni di euro, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2021. Questo importo - che costituisce tetto di spesa massimo - è stato ripartito tra le Regioni/Province autonome, sulla base dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella Tabella B allegata al decreto.

Di seguito il testo integrale del decreto con le tabelle di riferimento.

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 novembre 2021  

Definizione dell'importo dell'indennita' connessa all'emergenza
epidemiologica in atto, da riconoscersi ai lavoratori in
somministrazione del comparto sanita' in servizio alla data del 1°
maggio 2021, nonche' modalita' di erogazione dell'indennita' stessa.
(22A01215)

(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge
21 maggio 2021, n. 69 recante «Misure urgenti in materia di sostegno
alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;
Visto in particolare l'art. 18-bis del citato decreto-legge n. 41
del 2021 che dispone che «1. Ai lavoratori in somministrazione del
comparto sanita', in servizio alla data del 1° maggio 2021, e'
riconosciuta un'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in
atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per
l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa massimo, e' definito con
decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sulla base dei dati certificati inviati dalle regioni. Il decreto di
cui al presente comma stabilisce, altresi', le modalita' di
erogazione dell'indennita', alla quale si applica l'art. 10-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» e che «2. Agli oneri di cui al
comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'art. 41 del presente decreto. Conseguentemente il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno
2021.»;
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
che dispone che «1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura
erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima
emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di
fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti
impresa, arte o professione, nonche' ai lavoratori autonomi, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e non
rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;
Visto l'art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
successive modificazioni che prevede che «In deroga ai limiti
previsti dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le agenzie di somministrazione,
individuate ai sensi del comma 460, previa verifica del possesso dei
requisiti indicati ai commi 460 e 461 e dalla richiesta di
manifestazione di interesse di cui al citato comma 460, selezionano e
assumono, con contratti di lavoro a tempo determinato a partire dal
1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, 3.000 medici e 12.000
infermieri e assistenti sanitari, applicando la remunerazione
prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale. I
professionisti sanitari assunti ai sensi del presente comma svolgono
la loro attivita' sotto la direzione e il controllo dei soggetti
utilizzatori indicati dal Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 che, in nome e per
conto loro, procede, direttamente e autonomamente, alla stipulazione
dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato con
le agenzie individuate ai sensi del comma 460. Tenuto conto del
numero e della tipologia di manifestazioni di interesse pervenute ai
sensi del medesimo comma 460, il Commissario straordinario e'
autorizzato in ogni momento a modificare il numero massimo di medici
nonche' quello di infermieri e di assistenti sanitari previsti dal
presente comma e che possono essere assunti dalle agenzie di
somministrazione di lavoro individuate ai sensi dello stesso comma
460, nel limite di spesa complessiva previsto dal comma 467 per la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato per i medici,
gli infermieri e gli assistenti sanitari»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni recante «Attuazione delle deleghe in materia di
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,
n. 30»;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive
modificazioni recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,
comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Considerato che l'indennita' di cui al citato art. 18-bis del
decreto-legge n. 41 del 2021 e' remunerata a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e che il numero dei lavoratori in somministrazione
del comparto sanita' in servizio alla data del 1° maggio 2021 deve
essere certificato dalle regioni/province autonome;
Ritenuto pertanto che i lavoratori in somministrazione del comparto
sanita' ai quali e' riconosciuta l'indennita' di cui al citato art.
18-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 siano esclusivamente i
lavoratori operanti presso le Aziende e gli Enti del SSN;
Acquisiti dalle regioni/province autonome i dati certificati in
merito ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in
servizio alla data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti
del SSR;

Decreta:

Art. 1

Importo dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica in atto
ai lavoratori in somministrazione del comparto sanita'

1. L'importo dell'indennita' connessa all'emergenza epidemiologica
in atto da riconoscersi una tantum, per il solo anno 2021, ai
lavoratori in somministrazione del comparto sanita' in servizio alla
data del 1° maggio 2021 presso le Aziende e gli Enti del SSN, alla
quale si applica l'art. 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176, sulla base dei dati certificati dalle regioni/province autonome
di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e' pari a 791,76
euro pro capite.
2. Il finanziamento di 8 milioni di euro, a valere sul livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa
massimo, e' ripartito tra le regioni/province autonome, sulla base
dei dati di cui al comma 1, secondo gli importi indicati nella
Tabella B allegata al presente decreto.

Art. 2

Modalita' di erogazione dell'indennita' connessa all'emergenza
epidemiologica in atto ai lavoratori in somministrazione del comparto
sanita'

1. Le regioni/province autonome assegnano alle Aziende e agli Enti
del SSR (di seguito «soggetti utilizzatori») le risorse per la
remunerazione dei lavoratori in somministrazione di cui al presente
decreto.
2. I soggetti utilizzatori provvedono a trasferire i relativi
importi alle agenzie di somministrazione, autorizzate ai sensi del
decreto legislativo n. 276 del 2003, titolari dei contratti di
somministrazione dei lavoratori di cui alla Tabella A.
3. Le agenzie di somministrazione, entro trenta giorni dalla
ricezione degli importi di cui al comma 2 erogano a ciascun
lavoratore l'indennita' di cui all'art. 1, comma 1. Ciascun
lavoratore provvede a rilasciare idonea quietanza comprovante la
ricezione dell'indennita' percepita.
4. Le agenzie di somministrazione, entro quindici giorni
dall'erogazione dell'importo di cui ai commi 1 e 2, provvedono ad
assicurare la rendicontazione ai soggetti utilizzatori delle risorse
trasferite.
Il presente provvedimento e' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

 

Indennità ai lavoratori sanitari per Covid

Indennità ai lavoratori sanitari per Covid

(Indennità per Covid ai lavoratori sanitari)

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome