Infortuni dei Rls: i chiarimenti dell’Inail

Circolare n. 23/2023

(Infortuni dei Rls)

Con la circolare n. 23 del 1° giugno 2023, l'Inail è intervenuta per chiarire di quale tipo di tutela godano i Rls aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

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Quattro i punti all'attenzione: l'obbligo assicurativo; i casi in cui, in mancanza di Rls, operi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e, infine, le precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico.
Qui di seguito il testo integrale della circolare Inail.

 

Circolare n. 23 del 1° giugno 2023

Oggetto

Tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.

Quadro normativo

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo
    unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
    lavoro e le malattie professionali”, articoli 1, 2, 4, e 9. -
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della
    legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
    nei luoghi di lavoro”. Articolo 2, comma 1, lettera i) e articoli 47-52.

    Premessa

In considerazione dei dubbi rappresentati da alcune Strutture in merito alla tutelabilità degli infortuni eventualmente accaduti a Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo, acquisito l’assenso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1) , si forniscono i relativi chiarimenti.

A. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, obbligo assicurativo e occasione di lavoro

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce all’articolo 2, comma 1, lettera i), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza come la persona eletta o designata per  rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono figure fondamentali del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che ne regolamenta ruolo e funzioni agli articoli da 47 a 52. L’articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, infatti, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo ed è eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive (2). Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è stabilito in sede di contrattazione collettiva, fermo restando che la legge ne prevede in ogni caso il numero minimo in rapporto al numero dei lavoratori presenti nell’azienda o nell’unità produttiva.
Sono, altresì, stabilite in sede di contrattazione collettiva le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni.
L’articolo 50, comma 1, del predetto decreto definisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne indica analiticamente le funzioni, riconoscendogli essenzialmente quelle di consultazione e di controllo sulle attività poste in essere dal datore di lavoro in merito alla sicurezza e salute dei propri lavoratori.
Sono previsti specifici diritti all’informazione, alla formazione, alla partecipazione e al controllo, tutti funzionali a realizzare la partecipazione attiva al sistema di valutazione (2)  e prevenzione dei rischi dell’ambiente di lavoro in cui opera il rappresentante dei
lavoratori della sicurezza (3) e a rendere effettivo lo svolgimento delle sue funzioni. Il comma 2 dell’articolo 50 stabilisce, inoltre, che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli e non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Inoltre, le modalità per l’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Dal punto di vista assicurativo rileva, in particolare, il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, che può evidentemente anche essere diverso da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore.
Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro
nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda. L’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza, infatti, risponde anche all’interesse del datore di lavoro a che l’attività produttiva sia svolta attuando e migliorando la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, finalità alla quale i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza concorrono, anche in funzione di controllo, attraverso la loro partecipazione attiva e necessaria al sistema di gestione della prevenzione
nell’azienda e nell’unità produttiva. Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori. Per quanto riguarda la tutelabilità degli infortuni occorsi a rappresentanti dei lavoratori della sicurezza in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni, in assenza di una
espressa e specifica previsione normativa, sono sorti dubbi in merito all’ambito di operatività della tutela assicurativa, posto che l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa. L’occasione di lavoro, come noto, delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all'attività di lavoro. Al riguardo si precisa che gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della
sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. Da quanto sopra consegue la tutelabilità degli infortuni accaduti in occasione dell’attività
di rappresentante dei lavoratori della sicurezza, con applicazione dei principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, che escludono la tutela soltanto se, nel caso concreto, si accerti l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore. Secondo la giurisprudenza consolidata della Cassazione civile è definito rischio elettivo, riferito al comportamento del lavoratore, tutto ciò che sia estraneo e non attinente all’attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria di questi, nel senso che esso sia la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, comunque, indipendente dall’attività lavorativa, cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo
svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (4).  Analoghi concetti applica la giurisprudenza della Cassazione penale ai fini dell’esonero da responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro (5). Va, tuttavia, rilevato che la tutela apprestata ai rappresentanti dei lavoratori per la salute e sicurezza che sovente vengono scelti tra i rappresentanti sindacali, va
riconosciuta esclusivamente per la peculiarità delle funzioni svolte e non contrasta con i principi consolidati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di infortuni occorsi ai sindacalisti che di seguito si riassumono. Occorre precisare, infatti, che la funzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è da tenere del tutto distinta da quella dei lavoratori che svolgono l’attività sindacale nell’azienda, quali per esempio i componenti delle RSU, che hanno diritto a fruire di permessi sindacali per lo svolgimento della loro attività.
Con riguardo agli eventi lesivi occorsi a lavoratori in permesso sindacale, infatti, la Corte Costituzionale ha escluso la tutela assicurativa dell’Inail con l’ordinanza n. 136 del 24 aprile 2003, con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La Corte ha argomentato che la situazione del sindacalista in permesso sindacale si connota per il suo marcato carattere di episodicità e occasionalità che non altera la continuità della prestazione lavorativa del dipendente e del correlato obbligo retributivo del datore di lavoro e pertanto non è assimilabile a quella dei lavoratori in aspettativa sindacale, ai quali la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è stata invece estesa per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2002, con oneri a carico delle organizzazioni sindacali per conto delle quali i lavoratori in aspettativa sindacale svolgono le attività previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Va, infine, precisato che con la sentenza n. 13882 del 7 luglio 2016, la Cassazione civile sezione lavoro ha riconosciuto la tutela di un infortunio in itinere accaduto a un lavoratore in permesso sindacale retribuito mentre si recava nel cantiere dove alloggiava di ritorno da una riunione sindacale. Va, tuttavia, precisato che nel caso specifico i giudici di merito avevano accertato che la riunione era stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, e aveva a oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa e, pertanto, la circostanza che il
lavoratore vi avesse partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile, è stato considerato irrilevante, dovendosi piuttosto considerare l’infortunio avvenuto in occasione di lavoro.
In merito la Cassazione, ha precisato che i lavoratori che svolgano attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. (del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) e soltanto si pone per essi il problema di
verificare in concreto - come nel caso di specie - l'ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno "in occasione di lavoro" secondo il dettato del DPR n. 1124, art. 2. Il quale, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. Sez. L. 7313/2016; Sez. L, Sentenza n. 6 del 05/01/2015; Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23/07/2012),
rimanda ad un ampio criterio di riferibilità al lavoro, con il solo limite del rischio elettivo.
Ai fini dell’indennizzabilità degli infortuni occorsi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sarà necessario accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che, ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

B. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
In assenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’articolo 48 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, che esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e in mancanza di questi accordi sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le predette associazioni. Il comma 8 del citato articolo 49 stabilisce che L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
In sintesi, al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono riferite le stesse attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva ma le funzioni sono esercitate con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia
stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Poiché per espressa previsione normativa il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale esercita le medesime funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di azienda o unità produttiva, eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa
in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo. Ai fini assicurativi si rileva, inoltre, che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato. Infatti, in base all’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'esercizio delle proprie attribuzioni egli accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle
modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, fermo restando che Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave e che in tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

C. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

L’articolo 49 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha previsto, infine, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che deve essere individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, nei contesti caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri, e precisamente nei porti, nei centri intermodali di trasporto, negli impianti
siderurgici, nei cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e nei contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
La contrattazione collettiva stabilisce, altresì, le modalità secondo cui il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e, in più, realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza del medesimo sito. Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 50 ovvero nello svolgimento dell’attività di coordinamento a essi specificatamente affidata dalla legge sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.
La particolarità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni, all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano, sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù
delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato. In tal senso il loro contributo alla sicurezza è funzionale all’interesse di tutti i datori di lavoro operanti nel sito produttivo a che l’attività produttiva esercitata da ciascuno di essi si esplichi in condizioni di sicurezza.

D. Precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico

Tutti i rappresentanti della sicurezza sopra descritti, essendo lavoratori dipendenti operanti in una determinata impresa, sono assicurati dal datore di lavoro alle voci della vigente tariffa ordinaria dipendenti, individuate operando la classificazione delle lavorazioni principali esercitate dal medesimo datore di lavoro secondo le vigenti
modalità di applicazione. In sostanza il rischio assicurato derivante dalle lavorazioni principali comprende anche quello connesso all’esercizio delle attribuzioni previste per legge in capo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale o di unità produttiva, territoriali
e di sito produttivo (6), senza necessità di classificare autonomamente l’attività in discorso. li eventi lesivi eventualmente occorsi ai predetti rappresentanti dei lavoratori sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli
19 e seguenti delle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi. Quanto sopra anche nel caso che l’evento lesivo accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale in una delle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza per le quali esercita le sue attribuzioni, oppure accada al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo nell’ambito del medesimo sito.
Tenuto conto dell’interesse dei datori di lavoro alla effettiva e piena operatività del sistema di gestione della prevenzione in tutti i luoghi di lavoro non sussistono ragioni per ipotizzare l’esclusione degli eventi lesivi in discorso dall’andamento infortunistico aziendale, peraltro non prevista da alcuna disposizione. Gli unici due casi di esclusione finora applicati riguardano, infatti, gli infortuni in itinere
(in base alle vigenti modalità di applicazione delle tariffe dei premi nell’industria) e gli infortuni da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro (7). Nel primo caso l’esclusione è giustificata dal fatto che gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti (8), sono conseguenza del cosiddetto rischio da
circolazione stradale (9) , per il quale la Cassazione ha parlato di rischio ambientale, quale situazione ambientale fluida, caratterizzata dal rischio derivante anche dagli altri veicoli, condotti da terzi utenti della strada rispetto al lavoratore tutelato. Nel secondo, l’esclusione è stata operata dal legislatore in virtù dell’estrema contagiosità dell’infezione e della grave e particolare situazione causata dalla pandemia.

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(1) Nota protocollo m_lps.29. REGISTRO UFFICIALE.U.0004939.30-05-2023, acquisita con protocollo DCRA E.INAIL.60010.30/05/2023.0006053.

(2) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Articolo 47 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al
comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante
nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(3) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 50 Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure
di prevenzione relative, nonchè quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare
la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a
garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono
copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel
documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonchè al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

(4) Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 17917 del 20 luglio 2017. Vedi anche Cassazione civile, sezione lavoro, 7 luglio 2016, n. 13882, secondo cui il rischio elettivo è inteso come tutto ciò che sia
estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella
inerente all’attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta interruttiva di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento.

(5) Cassazione penale, sezione 4, sentenza n. 44654 del 24 novembre 2022, secondo cui la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di
lavoro e l'evento lesivo ove sia tale da attivarne uno eccentrico o esorbitante dalla sfera governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia, oppure ove sia stata posta in essere del tutto autonomamente
e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, come tale, al di fuori di ogni prevedibilità da parte del datore di lavoro, oppure vi rientri, ma si sia tradotta in qualcosa che, radicalmente quanto ontologicamente,
sia lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

(6) Si ricorda che l’attività svolta dai Responsabili del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP) se esterni all’azienda è oggetto di classificazione autonoma alla voce 0723 della gestione tariffaria industria, artigianato, terziario e altre attività delle vigenti tariffe dei premi, approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019. Come specificato nelle istruzioni tecniche allegate alla circolare Inail 28 ottobre 2021, n.
28, si tratta di figure professionali che, di norma, svolgono attività prevalentemente itinerante, ossia spostandosi da un luogo a un altro per caratteristica insita nel loro ruolo; (…) Si precisa che qualora il ruolo
di RSPP sia ricoperto dal personale aziendale, la sua attività segue la classificazione dell’azienda.

(7) Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Articolo 42, comma 2: Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati. In merito si rinvia alle circolari Inail 3 aprile 2020, n. 13 e 20 maggio 2020, n. 22.

(8) Articolo 2, comma 3, e articolo 210, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.

(9) Si veda in proposito la ricostruzione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro n.16364 del 20 novembre 2002, alla quale ha fatto seguito la circolare Inail 14 novembre 2005, n. 45
riguardante l’obbligo assicurativo dei vigili addetti alla sorveglianza a piedi della viabilità stradale.

 

(Fonte: Inail)

 

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