Infortuni e malattie: rivalutate le prestazioni economiche

Le disposizioni riguardano il settore industria, compreso quello marittimo, il settore agricoltura e i medici esposti a radiazioni ionizzanti, compresi i tecnici sanitari di radiologia autonomi

L'Inail ha rivalutato le prestazioni economiche per infortuni e malattie lavorativi attraverso la circolare 25 ottobre 2018, n. 40. Le novità riguardano:

  • il settore industria, compreso quello marittimo;
  • il settore agricoltura;
  • i medici esposti a radiazioni ionizzanti e i tecnici sanitari di radiologia autonomi.

La decorrenza della rivalutazione è dal 1° luglio 2018.

Di seguito il testo della circolare, disponibile anche sul sito dell'Istituto.

***

Circolare Inail 25 ottobre 2018, n. 40

Oggetto

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2018.

 

Quadro normativo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modifiche e integrazioni. Articoli 76[1] Articolo 76, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa., 85[2] Articolo 85, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno una tantum., 116[3] Articolo 116, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 20 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41., 124[4] Articolo 124, come sostituito dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia., 218[5] Articolo 218, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa., 223[6] Articolo 233, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una tantum da corrispondere in caso di morte o malattie professionali. e235[7] Articolo 235, come sostituito dall’articolo 2 della legge 12 del marzo 1968, n.235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in renditavitalizia..

Legge 20 febbraio 1958, n. 93: “Assicurazione obbligatoria dei medici le malattie e le lesioni causate da raggi X delle sostanze radioattive.” Articolo 8[8] Articolo 8, come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251..

Legge 4 agosto 1965, n. 1103: “Regolamentazione giuridica dell’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia”. Articolo15 [9]Articolo 15, come sostituito dall’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi..

Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo8.

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a normadell'articolo55,comma1,dellalegge17maggio1999,n.144".Articoli 11 e13[10] 10 Art 11, come integrato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286..

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 settembre 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella deicoefficienti"”.

Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “ Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.

Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 303, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico, e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali eassistenziali.

Circolare Inail 27 settembre 2017, n. 38: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici esposti a radiazioni ionizzanti e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2017”.

Determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n.253: “Rivalutazione dal 1° luglio 2018 delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria,agricoltura,navigazione,medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi”.

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industria[11] Allegato 1 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore industria..

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura[12] 12 Allegato 2 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore agricoltura..

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale a favore dei mediciradiologi[13]  Allegato 3 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 - medici radiologi. .

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernente la determinazione, con decorrenza 1° luglio 2018, della retribuzione convenzionale annua da assumersi a base per la liquidazione e la rivalutazione delle rendite a favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi[14] Allegato 4 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018-tecnici sanitari di radiologia medica autonomi..

Determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 254: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018”.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018, concernentelarivalutazionedegliimportideldannobiologicoerogatidall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di approvazione della proposta della determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n.254[15] Allegato 5 - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018..

Premessa

Con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno,la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente[16] La rivalutazione è effettuata, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute. sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all'anno precedente [17]  Vedi nota 10..

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata,gli incrementi annuali, come sopra determinati,verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 [18] Vedi nota 10 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. .

Per gli anni 2016 e 2017 non è intervenuta la variazione retributiva minima fissata dal citato articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, pertanto i decreti Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 luglio 2016 e 19 luglio 2017 hanno confermato, a decorrere dal 1° luglio 2016 e dal 1° luglio 2017, gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale - nel settore industriale, compreso iil settore marittimo, agricolo, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi - approvati dai precedenti decreti ministeriali del 15 giugno 2015 con decorrenza 1° luglio 2015.

Per l’anno 2018 l’Istat ha registrato una variazione percentuale del predetto indice dei prezzi al consumo pari a 1,10%, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione.

Con determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n. 253, è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio 2018, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

Tale determina è stata approvata con i quattro decreti ministeriali del 19 luglio 2018, citati nel quadro normativo, relativi, rispettivamente, al settore industriale, compreso il settore marittimo, al settore agricolo, ai medici radiologi e ai tecnici sanitari di radiologia autonomi a decorrere dal 1° luglio 2018.

Con la presente circolare vengono illustrati, come negli anni passati, i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

1.  Liquidazione delle prestazioni

1.1 Rendite per inabilità permanente

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.

Nel settore industriale, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro77,97[19] Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1 comma 1.

Retribuzione annua minima euro 16.373,70
Retribuzione annua massima euro 30.408,30

 

Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 77,97) e della retribuzione annua minima (euro 16.373,70), la retribuzione annua massima è così fissata[20] Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1, comma 2.:

Comandanti e capi macchinisti euro 43.787,95
Primi ufficiali di coperta e di macchina euro 37.098,13
Altri ufficiali euro 33.753,21

 

Nel settore agricolo la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 24.709,80 [21] Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore agricoltura.. In particolare:

Lavoratori subordinati a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale euro 24.709,80
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo massimo  

 

 

 

euro16.373,70

euro30.408,30

 

Lavoratori autonomi Su retribuzione annua convenzionale euro 16.373,70 [22]Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.

 

Per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi operano le seguenti misure retributive annue:

Eventi anni 2005 e precedenti euro 26.717,22
Eventi anno 2006 euro 26.519,68
Eventi anno 2007 euro 27.219,40
Eventi anno 2008 euro 26.987,71
Eventi anni 2009 e successivi euro 26.980,79

 

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive opera la seguente misura retributiva annua:

Retribuzione convenzionale euro 60.717,90

 

1.2 Assegno una tantum in caso di morte

Nei settori industriale e agricolo l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 2.160,00.

Per i medici radiologi colpiti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di euro 60.717,90 secondo le seguenti percentuali:

  • un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
  • un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
  • un sesto negli altri
1.3 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

 I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:

Lavoratori subordinati a tempo determinato [23]Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.  

Su retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di

 

 

euro 42,87[24] Legge 26 febbraio 1982 n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24 

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

 

Lavoratori autonomi Su retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale:  

euro 48,20[25] Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

 

2.   Riliquidazione delle prestazioni incorso

Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso di seguito indicate ha provveduto direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale[26] Allegato 6., secondo i seguenti criteri:

2.1     Rendite per inabilità permanente:
  • settore industriale

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono[27] Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articolo 116, e decreto ministeriale 15 ottobre 2004.:

Per l'anno 2016 e precedenti 1,0110
Per l’anno 2017 e I semestre 2018 1,0000

 

  • settore agricolo

La riliquidazione delle prestazioni avviene come di seguito indicato:

Lavoratori  subordinati   a tempo determinato Su retribuzione annua convenzionale  

euro 24.709,80 [28] Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 448.

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo

massimo

 

euro16.373,70

euro30.408,30

Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 Su retribuzione annua convenzionale  

euro 24.709,80

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 Su retribuzione annua convenzionale  

euro 24.709,80

Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 Su retribuzione minimale del settore industriale  

Euro 16.373,70[29] Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).

 

2.2.  Integrazione rendita

Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2017 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

2.3.  Assegno per assistenza personale continuativa

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale e agricolo e ammonta a euro 539,09[30] Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articoli 76 e 218, e legge 10 maggio 1982 n. 251..

2.4.  Assegni continuativi mensili

Gli importi degli assegni continuativi[31] Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 124 e 235, e legge 27 dicembre 1975, n. 780. vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

INABILITÀ (%) SETTORE INDUSTRIALE SETTORE AGRICOLO
Da 50 a 59 euro 302,49 euro 378,89
Da 60 a 79 euro 424,40 euro 528,72
Da 80 a 89 euro 787,97 euro 907,71
Da 90 a 100 euro 1.213,97 euro 1.286,67
100 + a.p.c. euro 1.753,77 euro 1.825,75

 

3.   Indirizzi operativi alle Sedi locali ai fini della riliquidazione

Le Sedi locali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

  1. rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata[32] Allegato 6: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.;
  2. eventuali casi già in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti[33] Legge 5 maggio 1976, n. 248., elaborati per la prima volta sul rateo di novembre 2018, dovranno essere adeguati[34] Legge 10 maggio 1982, n. 251. alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi[35] Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.al 1° luglio 2018;
  3. prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (cod.2-3).

In occasione della rivalutazione con decorrenza da 1°luglio 2018 per i settori industria, compreso il settore marittimo, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, la Direzione centrale per l’organizzazione digitale ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base delle retribuzioni già acquisite.

3.1  Rivalutazione prestazioni particolari a seguito di rettifica per errore

Con effetto dall'anno 2006[36] Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 778. è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari[37] Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, articolo 11.(cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore[38] Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, articolo 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168..

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di novembre 2018, a condizione che siano state effettuate le verifiche reddituali, in caso contrario verranno azzerate nel prossimo rateo di dicembre 2018.

3.2  Comunicazione del provvedimento di riliquidazione e indagine anagrafica

La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.

Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente,entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopracitati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sulretro.

Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari,le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure inuso.

3.3  Azione di surroga e regresso - aggiornamento valori capitali dellerendite.

Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborsodeivaloricapitali- intutte leazionidisurrogaediregressoincorso-siail valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi vanno riferiti al 1° luglio 2018.

Le Sedi locali procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita fino al 30 giugno 2018.

Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, perapportareglieventualiaggiornamentialleconclusionigiàrese,dovrannochiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede diappello.

4.   Rivalutazione degli importi per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2018.

La rivalutazione degli importi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e del relativo decreto ministeriale di attuazione del 25settembre 2000,sarà disciplinata con apposita circolare a seguito del decreto ministeriale 19 luglio 2018 che ha approvato la determina del Presidente Inail 29 maggio 2018, n.254.

Allegati

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Note   [ + ]

1. Articolo 76, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.
2. Articolo 85, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 1, comma 130, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente, tra l’altro, l’assegno una tantum.
3. Articolo 116, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e integrato dall’articolo 20 della legge del 28 febbraio 1986, n. 41.
4. Articolo 124, come sostituito dall’articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia.
5. Articolo 218, come sostituito dall’articolo 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno per assistenza personale continuativa.
6. Articolo 233, come sostituito dall’articolo 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, concernente l’assegno una tantum da corrispondere in caso di morte o malattie professionali.
7. Articolo 235, come sostituito dall’articolo 2 della legge 12 del marzo 1968, n.235, concernente gli assegni continuativi mensili corrisposti agli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in renditavitalizia.
8. Articolo 8, come sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251.
9. Articolo 15, come sostituito dall’articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, che prevede l’estensione delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, a tutti i tecnici sanitari di radiologia medica svolgenti attività lavorativa, nonché agli allievi dei corsi.
10. 10 Art 11, come integrato dall’articolo 2, comma 114, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
11. Allegato 1 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore industria.
12. 12 Allegato 2 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 – settore agricoltura.
13.  Allegato 3 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018 - medici radiologi. 
14.  Allegato 4 Decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018-tecnici sanitari di radiologia medica autonomi.
15. Allegato 5 - Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 19 luglio 2018.
16. La rivalutazione è effettuata, su delibera del consiglio di amministrazione dell'Inail, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza con il Ministro dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti, del Ministro della salute.
17.  Vedi nota 10.
18. Vedi nota 10 e cfr. articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
19. Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1 comma 1
20. Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore industria, articolo 1, comma 2
21. Decreto ministeriale 19 luglio 2018, settore agricoltura.
22. Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria.
23. Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
24.  Legge 26 febbraio 1982 n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24 
25, 29. Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
26. Allegato 6.
27. Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articolo 116, e decreto ministeriale 15 ottobre 2004.
28. Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968 n. 448.
30. Testo unico 30 giugno 1965, n.1124, articoli 76 e 218, e legge 10 maggio 1982 n. 251.
31. Testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 124 e 235, e legge 27 dicembre 1975, n. 780.
32. Allegato 6: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
33. Legge 5 maggio 1976, n. 248.
34. Legge 10 maggio 1982, n. 251.
35. Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
36. Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 778.
37. Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, articolo 11.
38. Decreto legge 30 giugno 2005 n. 115, articolo 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005 n. 168.

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