Infortuni sul lavoro: la riduzione dei premi speciali via Pec

È stata disposta da Inail tramite la nota operativa del 14 giugno 2021

Infortuni sul lavoro: la riduzione dei premi speciali via Pec è stata disposta da Inail tramite la nota operativa del 14 giugno 2021, pubblicata sul sito dell'Istituto e riportata di seguito.

La misura si è resa necessaria in seguito alla temporanea indisponibilità del servizio online OT20; il modulo da utilizzare è quello relativo alla “Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20”, pubblicato nella sezione "Moduli" e modelli del portale di Inail.

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Di seguito il testo dell'istruzione operativa Inail del 14 giugno 2021; gli allegati sono disponibili in fondo alla pagina in formato pdf.

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Istruzione operativa Inail 14 giugno 2021

Oggetto: riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività ai sensi della legge 147/2013. Presentazione della domanda tramite PEC.

La domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività, ai sensi dell’articolo 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013, n. 147, deve essere presentata telematicamente tramite il servizio online OT20, come da ultimo indicato nella circolare 27 aprile 2021, n. 13.

Per problemi tecnici, il suddetto servizio risulta tuttavia momentaneamente non disponibile.

Pertanto, fino a nuova comunicazione, le domande in argomento devono essere presentate tramite PEC alla sede Inail competente inviando il modulo “Domanda di riduzione dei premi speciali nei primi due anni di attività (art. 1, comma 128, legge 147/2013). Mod. OT 20” (all.1 e 2), pubblicato in www.inail.it (atti e documenti - moduli e modelli – assicurazione - premio assicurativo).

Si ricorda che la domanda può essere presentata solo per i seguenti premi:

1. premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico- scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;

2. premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

3. premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 11241;

4. premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;

5. premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93.

Resta ferma la modalità di presentazione della domanda tramite l’apposito servizio online “Modulo riduzione agricoli legge 147/2013 primo biennio”, per la riduzione di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dei contributi assicurativi della gestione agricoltura, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’Inps.

[fonte: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/istruzioni-operative/istruzione-operativa-14-6-2021-mod-ot-20.html]

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