Infrastrutture per i combustibili alternativi: cambia la disciplina sui dati che i proprietari dei punti di ricarica e rifornimento devono mettere a disposizione.
È l'effetto della pubblicazione del regolamento delegato (Ue) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (Ue) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla G.U.U.E. L del 18 giugno 2025.
Di seguito il testo del regolamento delegato (Ue) 2025/671.
Regolamento delegato (UE) 2025/671 della Commissione, del 2 aprile 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiunta di altri tipi di dati relativi all’infrastruttura per i combustibili alternativi
(G.U.U.E. L del 18 giugno 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
(omissis)
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1804 è sostituito dal seguente:
«2. Entro il 14 aprile 2025, i gestori dei punti di ricarica e di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico o, conformemente agli accordi presi tra di loro, i proprietari di tali punti assicurano la disponibilità di dati statici e dati dinamici riguardanti l’infrastruttura per i combustibili alternativi da loro gestita o i servizi intrinsecamente connessi a tale infrastruttura che essi forniscono o esternalizzano, senza spese. Sono forniti i tipi di dati seguenti:
a) dati statici relativi ai punti di ricarica e ai punti di rifornimento per i combustibili alternativi accessibili al pubblico da loro gestiti:
(i) denominazione legale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
(ii) denominazione commerciale del gestore o del proprietario del punto di ricarica o di rifornimento;
(iii) numero di punti di ricarica o di rifornimento;
(iv) servizio di assistenza;
(v) telefono dell’helpdesk;
(vi) strutture che offrono servizi associati all’utente;
(vii) informazioni sull’ubicazione geografica del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS);
(viii) informazioni supplementari sull’ubicazione geografica;
(ix) paese;
(x) regione;
(xi) città;
(xii) codice postale;
(xiii) indirizzo;
(xiv) orario di apertura;
(xv) fuso orario;
(xvi) compatibilità del tipo di veicolo;
(xvii) specifiche del veicolo consentite;
(xviii) numero di posti di parcheggio;
(xix) numero di posti di parcheggio per persone con disabilità;
(xx) dispositivo di pagamento con lettore di carte bancarie;
(xxi) dispositivo di pagamento con funzionalità senza contatto che consenta quanto meno la lettura di carte di pagamento;
(xxii) altra opzione di pagamento ad hoc;
(xxiii) informazioni supplementari sui fornitori di servizi di pagamento accettati;
(xxiv) opzione di pagamento sulla base di un contratto (abbonamento);
b) altri dati statici relativi all’infrastruttura di ricarica accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) codice identificativo del punto di ricarica (connettore);
(ii) numero di connettori;
(iii) tipo di connettore (spina);
(iv) tipo di corrente;
(v) potenza massima della stazione di ricarica;
(vi) potenza massima del punto di ricarica;
(vii) fornitori di servizi di mobilità che permettono la ricarica sulla base di un contratto;
(viii) plug-and-charge;
(ix) servizi di ricarica intelligente;
(x) energia elettrica fornita rinnovabile al 100 %;
c) altri dati statici relativi all’infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) stato dell’idrogeno;
(ii) pressione dell’idrogeno;
(iii) capacità cumulativa giornaliera;
(iv) idrogeno fornito rinnovabile al 100 %;
d) altri dati statici relativi all’infrastruttura di rifornimento per il metano liquefatto accessibile al pubblico:
(i) metano liquefatto fornito rinnovabile al 100 %;
e) altri dati statici relativi all’infrastruttura di rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) tipo di connettore (erogatore);
f) dati dinamici relativi all’infrastruttura di ricarica e rifornimento per i combustibili alternativi accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) stato operativo;
(ii) disponibilità;
(iii) prezzo ad hoc;
g) altri dati dinamici relativi all’infrastruttura di rifornimento di idrogeno accessibile al pubblico da loro gestita:
(i) quantità limitata di idrogeno disponibile».
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 aprile 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.