Inidoneità del responsabile tecnico rifiuti: cosa succede? A questa domanda ha risposto l'Albo nazionale dei gestori ambientali con la delibera 11 ottobre 2023, n. 5.
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In particolare, la deliberazione detta le procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del Rt al 16 ottobre 2023.
Restano invariati tutti gli adempimenti previsti nella deliberazione n. 1/2020 fermo restando che sono riferiti, nel caso previsto dal comma 1, al temine temporale di 180 giorni consecutivi, nonché quanto previsto dalla circolare n. 3/2023.
Di seguito il testo della delibera del comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali 11 ottobre 2023, n. 5, , la cui pubblicazione è stata resa nota tramite un comunicato del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2023, n. 286.
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Deliberazione del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 11 ottobre 2023, n. 5
Procedure operative nei casi di decadenza di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023
IL COMITATO NAZIONALE DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTAL
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali;
VISTO, in particolare, il comma 4 dell'articolo 10, del predetto decreto 3 giugno 2014, n. 120, il quale dispone, a pena di improcedibilità della domanda, la nomina, da parte dell'impresa, di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f), e i) del medesimo articolo;
VISTI, gli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120, riguardanti i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico;
VISTA la deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, modificata e integrata con deliberazione n. 3 del 25 giugno 2019, relativa ai requisiti del responsabile tecnico, alle materie e ai contenuti delle verifiche;
VISTA la deliberazione n. 4 del 25 giugno 2019, recante criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici;
VISTA la deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, recante la disciplina relativa alla cessazione dell'incarico di responsabile tecnico;
RILEVATO l'approssimarsi della scadenza del regime transitorio previsto dall'art. 13 comma 4 del D.M. 120/2014;
CONSIDERATO il significativo numero di responsabili tecnici coinvolti dalla scadenza del regime transitorio e delle relative ricadute sulle imprese per la perdita del requisito di idoneità del proprio responsabile tecnico che può determinare difficoltà sia per le imprese che per le sezioni regionali; CONSIDERATO il contesto determinatosi e l'esigenza di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti;
RITENUTO opportuno definire, per il solo caso di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico per la sopravvenuta perdita del requisito di idoneità di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, nuovi termini temporali nell'ambito dei quali l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione e durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa;
DELIBERA
Articolo 1
(Procedure operative nei casi di decadenti di idoneità del responsabile tecnico al 16 ottobre 2023)
- Nei casi di cessazione dell'incarico di responsabile tecnico dell'impresa, di cui all'articolo 3, comma 1 della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, per perdita da parte dello stesso del requisito di idoneità, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, dovuta al mancato superamento con esito positivo entro la scadenza del 16 ottobre 2023 della verifica di aggiornamento, l'impresa può proseguire l'attività oggetto dell'iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni consecutivi, durante i quali le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal/i legale/i rappresentante/i dell'impresa, salvo diversa indicazione.
- Rimangono invariati tutti gli adempimenti previsti nella deliberazione del Comitato Nazionale n. 1 del 30 gennaio 2020 fermo restando che sono riferiti, nel caso previsto dal comma 1, al temine temporale di 180 giorni consecutivi, nonché quanto previsto dalla circolare n. 3 del 10 ottobre 2023.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
La presente deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.