Inquinanti da impianti di combustione medi: il format per la comunicazione dei dati che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai sensi della direttiva (Ue) 2015/2193 è riportato nella decisione di esecuzione (Ue) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, pubblicata sulla G.U.U.E. L del 16 gennaio 2025.
Alla decisione sono allegati due format:
- nell'allegato I il format per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri;
- nell'allegato II quello per comunicare alla Commissione informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (Ue) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a questa direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
Di seguito il testo della decisione (Ue) n. 2025/57.
Decisione di esecuzione (UE) 2025/57 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che stabilisce il formato delle informazioni che gli Stati membri devono mettere a disposizione ai fini della comunicazione sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio
(G.U.U.E. L del 16 gennaio 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi[1]GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj., in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma della direttiva (UE) 2015/2193 gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché a decorrere dal 1° gennaio 2029 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Di conseguenza, prima di tale data la disponibilità di dati per gli impianti in questione potrebbe essere limitata.
(2) Ai fini della comunicazione, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026 e il 1° ottobre 2031, relazioni con le informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa.
(3) Gli Stati membri sono altresì tenuti a presentare alla Commissione, entro il 1° ottobre 2026, relazioni che contengano una stima delle emissioni totali annue di SO2, NOx e polveri originate da impianti di combustione medi.
(4) I formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per la relazione a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193 dovrebbero essere elaborati in modo da agevolare il compito della Commissione di presentare una relazione di sintesi al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione di tale direttiva ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4 della stessa. Questi formati tecnici dovrebbero essere attinenti alle disposizioni fondamentali della direttiva (UE) 2015/2193 e consentire la fornitura di dati aggregati, anche per quanto riguarda le categorie di impianti, le emissioni, l’energia in ingresso e la capacità.
(5) Per garantire l’uniformità e la coerenza delle informazioni fornite dagli Stati membri sull’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 e di agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193, la Commissione deve mettere a disposizione degli Stati membri uno strumento elettronico di comunicazione finalizzato alle relazioni.
(6) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del ConsiglioDirettiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) [2](GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj).,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Per comunicare alla Commissione una stima delle emissioni annue totali di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato I della presente decisione.
2. Per comunicare alla Commissione informazioni qualitative e quantitative relative all’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193, su qualsiasi azione intrapresa per verificare la conformità del funzionamento degli impianti di combustione medi a tale direttiva e su ogni azione di esecuzione intrapresa ai fini della stessa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, gli Stati membri utilizzano il formato che figura nell’allegato II della presente decisione.
3. Per presentare le informazioni richieste dagli allegati I e II della presente decisione, gli Stati membri utilizzano lo strumento elettronico di comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, primo comma, della direttiva (UE) 2015/2193.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
FORMATO TECNICO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI DI CUI ALLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193
PARTE 1
Categorie di impianti
La presente tabella riporta le categorie di impianti da utilizzare per la comunicazione delle informazioni richieste nelle parti 2 e 3[3]Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio..
|
Ai sensi dell’articolo 3, punti 6 e 7, della direttiva (UE) 2015/2193 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
PARTE 2
Metadati
|
Identificazione dello Stato membro che trasmette la relazione |
||
|
Identificazione dell’autorità competente responsabile della relazione (servizio, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica) |
||
|
Numero di impianti per ciascuna categoria di impianto |
||
|
Anno civile al quale si riferisce la relazione[5]Preferibilmente il 2025, altrimenti il 2024 o il 2023, sulla base dei dati più recenti disponibili. Per la seconda relazione, preferibilmente il 2030, altrimenti il 2029 o il 2028, sulla base dei dati più recenti disponibili. |
PARTE 3
Emissioni, energia in ingresso e capacità
|
Stima delle emissioni di anidride solforosa, di ossidi di azoto e di polveri espresse come quantitativo totale in tonnellate per anno civile, rilasciate dagli impianti per ciascuna categoria di impianto |
||
|
Stima del quantitativo totale di combustibile utilizzato dagli impianti, espresso in terajoule, per anno per ciascuna categoria di impianto |
||
|
Stima della capacità installata totale, espressa come la somma della potenza termica nominale di tutti gli impianti per ciascuna categoria di impianto |
ALLEGATO II
FORMATO TECNICO PER LA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE MEDI DI CUI ALLA DIRETTIVA (UE) 2015/2193
Per comunicare alla Commissione le informazioni di cui al presente allegato, ogni riferimento alla «categoria di impianto» va inteso come riferimento alla tabella «Parte 1. Categorie di impianti» di cui all’allegato I della presente decisione.
PARTE 1
Metadati
|
Identificazione dello Stato membro che trasmette la relazione |
||
|
Descrizione delle autorità competenti responsabili dell’attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 (livello nazionale, regionale, locale), ripartizione delle responsabilità |
||
|
Anno civile al quale si riferisce la relazione[6]Per la prima relazione, preferibilmente il 2025, altrimenti il 2024 o il 2023, sulla base dei dati più recenti disponibili. Per la seconda relazione, preferibilmente il 2030, altrimenti il 2029 o il 2028, sulla base dei dati più recenti disponibili. |
PARTE 2
Informazioni qualitative e quantitative
|
Metodo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2193, utilizzato nell’anno di riferimento per ciascuna categoria di impianto (uso dell’autorizzazione, registrazione o entrambi) |
||
|
Procedura per la concessione di un’autorizzazione o per la registrazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2193, utilizzata nell’anno di riferimento per ciascuna categoria di impianto (descrizione della procedura e URL della procedura, se disponibile) |
||
|
Presenza di un registro con le informazioni relative a ciascun impianto di combustione medio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/2193, in uso nell’anno di riferimento per ciascuna categoria di impianto (SÌ o NO), se SÌ, descrizione del registro (numero di registri, livello dei registri — nazionale, regionale, locale) I registri sono accessibili al pubblico via Internet? (SÌ o NO) se SÌ, URL del registro o dei registri |
||
|
Adozione di disposizioni generali vincolanti in relazione all’articolo 5, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2015/2193 e riferimento a tali disposizioni (descrizione dell’uso e URL accessibile al pubblico) |
||
|
Numero di impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati quali definiti all’articolo 3 della direttiva (UE) 2015/2193, nell’anno di riferimento per ciascuna categoria di impianto |
||
|
Esenzioni applicate in relazione: all’articolo 6, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2015/2193 all’articolo 6, paragrafo 8 Per ciascun regime di esenzione, numero di impianti interessati. |
||
|
Panoramica dei casi in cui nell’anno di riferimento sono in vigore valori limite di emissione più restrittivi in relazione all’articolo 6, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/2193 (breve descrizione dei motivi e delle procedure per l’applicazione di valori limite di emissione più restrittivi). Queste informazioni sono comunicate per ciascuna categoria di impianto se disponibili a questo livello. |
||
|
Esempi di misure di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/2193 volte a garantire che il gestore informi l’autorità competente delle modifiche previste agli impianti di combustione medi che possano incidere sui valori limite di emissione applicabili |
||
|
Metodo utilizzato per verificare che le emissioni monitorate, con misurazioni in continuo o periodiche, non superino i valori limite di emissione di cui all’articolo 6 della direttiva (UE) 2015/2193 (descrizione del sistema di cui all’articolo 8 della stessa, come l’uso di ispezioni, autocontrolli, misurazioni esterne o altre misure, ricorso ad organizzazioni accreditate per effettuare controlli). |
||
|
Panoramica delle misure di esecuzione adottate nell’anno di riferimento in caso di non conformità come indicato all’articolo 8 della direttiva (UE) 2015/2193 (breve descrizione delle procedure istituite per far rispettare la direttiva e dei tipi di misure di esecuzione), comprese le sanzioni di cui all’articolo 16 della stessa. |
||
|
Sintesi dei tipi di casi di non conformità di cui all’articolo 8 della direttiva (UE) 2015/2193 che hanno portato alla sospensione del funzionamento dell’impianto. |
[photo credits: https://tinyurl.com/4dhunn3y]
Note
1. | ↑ | GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2193/oj. |
2. | ↑ | (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/75/oj). |
3. | ↑ | Esempio di categoria: caldaie nuove di potenza superiore a 5 MWth e inferiore o pari a 20 MWth per la combustione di combustibili liquidi diversi dal gasolio. |
4. | ↑ | Per i nuovi impianti di combustione medi è possibile utilizzare la potenza termica nominale totale. |
5. | ↑ | Preferibilmente il 2025, altrimenti il 2024 o il 2023, sulla base dei dati più recenti disponibili. Per la seconda relazione, preferibilmente il 2030, altrimenti il 2029 o il 2028, sulla base dei dati più recenti disponibili. |
6. | ↑ | Per la prima relazione, preferibilmente il 2025, altrimenti il 2024 o il 2023, sulla base dei dati più recenti disponibili. Per la seconda relazione, preferibilmente il 2030, altrimenti il 2029 o il 2028, sulla base dei dati più recenti disponibili. |