(Istruttori sportivi senza contratto)
Con la circolare n. 31 del 20 maggio 2025, l'Inail ha chiarito che associati e soci che svolgono attività di istruttore sportivo nelle associazioni sportive dilettantistiche - in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale o in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa - non hanno l'obbligo assicurativo.
Qui di seguito il testo integrale della circolare
Circolare Inail n. 31 del 20 maggio 2025
Oggetto
Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Esclusione dell’obbligo assicurativo Inail degli associati e dei soci che svolgono attività di istruttore sportivo in assenza di contratto di lavoro subordinato o attività di carattere amministrativo-gestionale in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”. Articoli 1 e 4.
- Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36: “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
- Circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46: “Assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.
Premessa
Con la circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, sono state fornite le indicazioni operative per l’assicurazione all’Inail dal 1° luglio 2023 dei lavoratori subordinati sportivi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.
Alcune Strutture territoriali hanno chiesto se, a seguito della riforma del lavoro sportivo operata dal suddetto decreto legislativo, possa ritenersi sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Inail ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, degli associati di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e dei soci delle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
In merito, acquisito il preventivo parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (1)
A. Disciplina speciale del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36
Va innanzitutto premesso che la disciplina del rapporto di lavoro sportivo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, è una disciplina speciale, infatti, l’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto stabilisce che Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
La normativa speciale prevale, in quanto tale, sulla normativa generale in tema di obbligo assicurativo contenuta negli articoli 1 e 4 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi è disciplinata dall’articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che tutela esclusivamente i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo di cui al titolo II del citato decreto legislativo.
Pertanto, il socio di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e di una Società Sportiva Dilettantistica (definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 come il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) che esercita l’attività sportiva come atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara è assicurato all’Inail solo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, non essendo sufficiente ai fini della tutela assicurativa il solo vincolo associativo o sociale.
Come illustrato nella circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, il citato decreto 28 febbraio 2021, n. 36 definisce il lavoratore sportivo (2)
B. Esclusione degli associati di ASD e dei soci di SSD istruttori sportivi dall’ambito applicativo dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
Stante la specifica previsione contenuta all’articolo 34, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui Sono compresi nell’assicurazione (…) i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n. 2).
Ammettere la tutela ai sensi dell’articolo 4 in argomento equivarrebbe, infatti, a estendere la tutela Inail in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, infatti, il rapporto associativo o sociale non è previsto dal citato articolo 34.
Si richiama al riguardo il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo cui nel sistema assicurativo gestito dall'INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele e piuttosto devono ritenersi persistenti, all'interno del sistema antinfortunistico e di assicurazione per le malattie professionali, limiti oggettivi e soggettivi sia rispetto alle "attività protette" che alle "persone assicurate (3) essendo rimessa al legislatore la valutazione di prevedere l’obbligo assicurativo nei confronti di nuove categorie di lavoratori in funzione delle situazioni ritenute meritevoli di tutela (4).
C. Obbligo assicurativo per le attività di carattere amministrativo-gestionale
Le attività di carattere amministrativo-gestionale sono disciplinate dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, secondo cui Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
L’articolo 25, comma 1, secondo periodo, dello stesso decreto, nel definire il lavoratore sportivo, esclude espressamente che le mansioni di carattere amministrativo-gestionale rientrino tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva.
Come precisato nella circolare Inail 27 ottobre 2023, n. 46, per quanto riguarda l’Istituto, l’articolo 37, comma 2, del suddetto decreto, ha esteso dal 1° luglio 2023 l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Prima della riforma, l’obbligo assicurativo Inail era escluso in quanto i compensi dei collaboratori in questione rientravano tra i “redditi diversi” ai sensi del previgente articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non tra i “redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente” di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del medesimo decreto, a cui fa riferimento l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 ai fini dell’assicurazione dei lavoratori parasubordinati.
Stante il quadro normativo sopra delineato, si deve dare risposta negativa al quesito se in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, sia configurabile l’obbligo assicurativo Inail dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.
Infatti, la normativa speciale dettata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale sulla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Anche in questo caso, ai fini della tutela Inail non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Fonte Inail
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(1) Nota mlps.29.REGISTROUFFICIALE.U.0004597.14-05-2025. , si forniscono i chiarimenti richiesti.
(2) Articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36:
E’ lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. (includendo in tale definizione anche l’istruttore) e circoscrive al rapporto di lavoro subordinato l’ambito di applicazione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’Inail.
(3) Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza n. 30428 del 21 novembre 2019.
(4) Ordinanza Corte costituzionale n. 7 del 17 febbraio 2016.