Jobs act e sicurezza: sintesi delle più recenti novità

In tema di Jobs act e sicurezza, tra le altre innovazioni più significative, occorre segnalare la previsione di un apposito decreto del ministro del Lavoro, con il quale saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi

Jobs act e sicurezza: ecco una sintesi delle novità. A distanza di circa due anni dalla “mini riforma” del D.Lgs. n. 81/2008, operata dal D.L. n. 69/2013 (il cosiddetto decreto del fare”) il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (il cosiddetto jobs act), con l’obiettivo deliberato ed eccessivamente enfatizzato di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ma che, per la verità, appare solo di facciata che di sostanza.

Da una prima lettura del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 emergono diversi interventi, contenuti nell’art. 20, che da un lato ampliano e rimodulano il campo applicativo del D.Lgs. n. 81/2008 – come, ad esempio, nel caso del lavoro accessorio e delle associazioni religiose – e novellano alcune discipline specifiche, e dall’altro inaspriscono ulteriormente il quadro sanzionatorio (vedere Tabella 1).

Proprio in relazione a quest’intervento occorre subito rilevare che l’art. 20,  comma 1, lett. i) di questo nuovo provvedimento, in vigore già dal 24 settembre 2015, ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n. 81/2008, il comma 6-bis, in base al quale in caso di violazione delle disposizioni previste dall’art. 18, comma 1, lettera g), in materia di visite mediche, e dall’art. 37, comma 1, 7, 9 e 10, in materia di formazione obbligatoria delle figure della prevenzione, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati mentre se si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono addirittura triplicati.

Si tratta, quindi, di un sistema sanzionatorio per soglie che gradua le pene in base alla gravità dell’illecito, misurata dal numero di omissioni dello stesso tipo riscontrate dagli organi di vigilanza ma che, per la verità, già da una prima lettura suscita diverse perplessità e denota chiaramente diverse zone d’ombra che saranno oggetto di un successivo approfondimento.

Tra le altre innovazioni più significative occorre segnalare, inoltre, la previsione di un apposito decreto del ministro del Lavoro, con il quale saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008 tra i quali gli strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment), la revisione della disciplina sulla formazione obbligatoria dei coordinatori per la progettazione e l’esecuzione delle opere (con l’introduzione della modalità in e-learning per il modulo giuridico e l’aggiornamento) e la facoltà anche per i datori di lavoro che occupano più di cinque lavoratori di svolgere direttamente i compiti antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

A corollario, l’art. 21 prevede la soppressione definitiva del registro degli infortuni a decorrere dal 24 dicembre 2015 (art. 21, comma 4).

Da segnalare, infine, anche la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sempre del 23 settembre 2015 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che introduce l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che andrà a coordinarsi con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, ferme restando le rispettive competenze, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento eduna maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Ai nuovi decreti attuativi del cosiddetto jobs act Ambiente&Sicurezza n. 21 dedica un ampio approfondimento di illustrazione e commento.

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di Mario Gallo, professore a contratto di diritto del lavoro nell'Uniersità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

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