La normativa tecnica per le scale

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede agli artt. 15 e 95 specifici disposti da rispettare per i lavori in quota e, in materia di scale portatili, quanto previsto nell’articolo 111, comma 3. La conformità delle scale al testo unico può essere dichiarata soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 113 o mediante l’applicazione dell’allegato XX che, in concreto, dispone che vanno fabbricate e provate secondo le Uni En 131-1 e Uni En 131-2. Queste attrezzature devono comunque rispettare comunque alcuni requisiti presenti nell’art. 113 ed esplicitati nell’allegato A (deviazione A) delle citate norme Uni En

La normativa tecnica per le scale.

Il D.Lgs. n. 81/2008 prevede agli artt. 15 e 95 specifici disposti da rispettare per i lavori in quota e, in materia di scale portatili, quanto previsto nell’articolo 111, comma 3. La conformità delle scale al testo unico può essere dichiarata soddisfacendo i requisiti di cui all’art. 113 o mediante l’applicazione dell’allegato XX che, in concreto, dispone che vanno fabbricate e provate secondo le Uni En 131-1 e Uni En 131-2. Queste attrezzature devono comunque rispettare comunque alcuni requisiti presenti nell’art. 113 ed esplicitati nell’allegato A (deviazione A) delle citate norme Uni En.

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Il comma 3 dell’articolo 111 del D.Lgs n. 81/2008 («Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota») dispone che sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Le scale portatili vengono impiegate in molti casi durante le attività in quota in contrasto con quanto disposto nel citato comma 3.

La normativa tecnica per le scale

Queste attrezzature devono essere conformi alla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro se rispettano i requisiti specifici contenuti nell’art.113 («Scale) ed in particolare i commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

Il fabbricante per provare la conformità della scala portatile al D.Lgs. n. 81/2008 ha due possibilità:

  • dichiarare la conformità al D.Lgs. n. 81/2008 dopo aver dimostrato con calcoli e/o prove, mediante l’applicazione di una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, di aver soddisfatto i requisiti di cui all’ art. 113;
  • oppure dichiarare la conformità al d.lgs. 81/08 mediante l’applicazione dell’allegato XX.

L’applicazione dell’allegato XX significa nei fatti che è riconosciuta la conformità delle scale portatili al D.Lgs. n. 81/2008 se sono costruite e provate conformemente alle Uni En 131-1 e Uni En 131-2. Le prove devono essere eseguite presso laboratori ufficiali i cui certificati devono contenere, fra l’altro, gli estremi, i numeri di identificazione e la data del rilascio.

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Le scale portatili non sono coperte da direttiva specifica e non possono essere marcate Ce ma sono soggette ai disposti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (codice del consumo, parte IV, titolo I, «Sicurezza dei prodotti».

La normativa tecnica per le scale: contenuti dell’art. 113 del Tusl

L’art. 113 («Scale») e, in particolare, i commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9 stabiliscono quanto segue.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Queste scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. I pioli devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di quattro metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Le scale devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

5. Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, queste attrezzature devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da un’altra persona.

6. Il datore di lavoro deve assicurare che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro deve assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare, il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe più di otto metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di cinque metri e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all’Allegato XX

Box 1

BOX 1 – LA LEGISLAZIONE

D.lgs 9 aprile 2008 , n. 81 – «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 – «Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229».

La normativa tecnica per le scale: la deviazione A

Le scale portatili commercializzate in Italia non possono essere fabbricate esclusivamente utilizzando le Uni En 131-1 e Uni En 131-2, richiamate dall’allegato XX del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto le due norme contengono in appendice la «Deviazione A». Questa appendice stabilisce che le scale descritte nelle Uni En 131-1 e Uni En 131-2 sono ammesse in Italia solo se: «Le scale, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, articolo 113 punto 3, devono inoltre essere provviste di:

1) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

2) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala».

«Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto nell’articolo 113 punto 3, si devono osservare le seguenti disposizioni in conformità all’articolo 113 punti 8a e 8b:

1) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

2) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione».

«Le scale doppie non devono superare l’altezza di cinque metri» in conformità all’articolo 113 punto 9;

«I pioli (nel caso di scale di legno) devono essere privi di nodi e fissati mediante incastro ai montanti, che devono essere tenuti mediante tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di quattro metri deve essere applicato anche un tirante intermedio» in conformità all’articolo 113 punto 3.

La deviazione A è presente anche nella Uni En 131-4 ove è previsto che:

  • l’utilizzo nella posizione 4 “piattaforma” è ammesso solo se la scala soddisfa i requisiti relativi ai ponti su cavalletti in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, articolo 139 e allegato XVIII articolo 2.2;
  • l'uso nelle posizioni «distanziatore» e «con cerniere con asse normale al piano di salita» è escluso in quanto non conforme all’articolo 113 punti 3, 4, 8 e 9 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • il legno non può essere utilizzato per la fabbricazione di scale «con cerniere con asse normale al piano di salita» in quanto i gradini devono essere fissati all'estremità dei montanti in conformità al D.Lgs 81/08, articolo 113 punto 3.

La Uni En 131-4 non è richiamata espressamente nell’allegato XX del D.Lgs 81/2008, ma è in linea con i principi che ne hanno determinato la redazione.

La normativa tecnica per le scale: la classificazione

Quella posposta è la classificazione stabilita tenendo conto che le scale portatili sono oggetto dell’attività di un comitato tecnico europeo specifico Cen (il Ceb TC 93 Ladders) e del corrispondente gruppo di lavoro Uni (il Gl 17 «Scale»). Delle norme vengono riportati:

  • il numero;
  • il titolo;
  • l’anno;
  • lo scopo;
  • i principali contenuti.

Il Cen Tc 93 Ladders ha in corso la redazione di due nuove norme in materia:

  • il prEN 131-5: Ladders - Part 5: Accessories for ladders;
  • il prEN 131-8: Ladders – Part 8: Ladders with separate platform;
  • Uni En 131-1:2019 – Scale Parte 1: Termini, tipi, dimensioni funzionali.

La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale; si applica alle scale portatili e non si applica alle scale progettate per uso professionale specifico come le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili.

Uni En 131-2:2017 – Scale Parte 2: Requisiti, prove e marcatura

La norma specifica le caratteristiche generali di progettazione, i requisiti e i metodi di prova per le scale portatili; non si applica agli sgabelli a gradini, alle scale a uso professionale specifico quali le scale per i vigili del fuoco, le scale per i tetti e le scale rimorchiabili; non si applica alle scale usate per lavori sotto tensione, per i quali si applica la Cei En 61478; è destinata a essere utilizzata unitamente alla Uni En 131-1.

Per le scale trasformabili multi posizione con cerniere si applica la Uni En 131-4. Per le scale telescopiche si applica la Uni En 131-6. Per le scale movibili con piattaforma si applica la Uni En 131-7.

Uni En 131-3:2018 – Scale Parte 3: Marcatura e istruzioni per l'utilizzatore

La norma fornisce consigli sull'utilizzo in sicurezza delle scale contemplate nello scopo e campo di applicazione della Uni En 131-1 e conformi ai requisiti della Uni En 131-1, della Uni En 131-2, della Uni En 131-4 per quanto riguarda le scale trasformabili multi posizione con cerniere, della Uni En 131-6 per quanto riguarda le scale telescopiche e della Uni En 131-7, per quanto riguarda le scale movibili con piattaforma.

Uni En 131-4:2020 – Scale Parte 4: Scale trasformabili multi posizione con cerniere

La norma specifica i requisiti, le prove e la marcatura delle scale trasformabili multi posizione con cerniere;  non si applica a scale trasformabili con cerniere e scale doppie come definite nella Uni En 131-1. La norma è destinata a essere utilizzata congiuntamente alla Uni En 131-1, alla Uni En 131-2 e alla Uni En 131-3.

Uni En 131-6:2019 – Scale Parte 6: Scale telescopiche

La norma specifica le caratteristiche di progettazione generali, i requisiti e i metodi di prova e definisce i termini delle scale telescopiche di appoggio e doppie. Le scale con elementi a sfilo non sono trattate dalla norma. La norma è destinata a essere utilizzata unitamente alla Uni En 131-1, alla Uni En 131-2, alla Uni En 131-3 e, se applicabile, alla Uni En 131-4.

Uni En 131-7:2013 - Scale Parte 7: Scale movibili con piattaforma

La norma definisce i termini e specifica le caratteristiche generali di progettazione delle scale movibili con piattaforma. Si applica alle scale movibili con una piattaforma di lavoro, con un'area massima di 1 m2 e un'altezza massima della piattaforma di cinque metri, utilizzabili da parte di una sola persona alla volta. Il carico massimo è di 150 chilogrammi e comprende la combinazione dei carichi massimi dell'utilizzatore, degli attrezzi, delle attrezzature e dei materiali. Non si applica a scale portatili secondo la Uni En 131-1, a scale portatili secondo la Uni En 131-4, scale portatili per servizi antincendio secondo la Uni En 1147, a scale per sottotetto secondo la Uni En 14975, a sgabelli a gradini secondo la Uni En 14183, a scale, scale a castello e parapetti secondo la Uni Iso 14122-3 e a scale isolanti secondo la Uni En 50528.

Uni En 14183:2004 - Sgabelli a gradini

La norma specifica i requisiti per sgabelli a gradini, sgabelli a rampa e sgabelli a cupola; include le caratteristiche di progettazione, le dimensioni, i materiali, i requisiti di prestazione, i metodi di prova e la dichiarazione di adeguatezza all’uso; non si applica alle scale portatili di cui alla Uni En 131-1. I requisiti sono basati su un carico massimo totale di 150 chilogrammi

Uni En 14975:2010 - Scale per sottotetto - Requisiti, marcatura e prove

La norma specifica i termini e le definizioni, i requisiti di prodotto e i metodi di prova per la costruzione e le prestazioni delle scale per sottotetto. La norma è in corso di revisione.

Uni 10401:2004 - Scale d'appoggio portatili a sfilo e innestabili per usi professionali specifici nell'industria

La norma stabilisce le caratteristiche costruttive necessarie per la sicurezza delle scale portatili a sfilo e innestabili di uso industriale e le prove alle quali le stesse devono essere assoggettate. La norma si applica alle scale di appoggio portatili a sfilo e innestabili di lunghezza totale uguale o maggiore di otto metri, utilizzabili solo da personale addestrato, prevalentemente all’esterno, a uso professionale specifico dell’industria. Queste scale sono utilizzate in genere da personale che effettua il lavoro permanendo sulle stesse (per esempio per l’esecuzione di lavori su impianti elettrici o telefonici installati all’esterno).

La norma non si applica a scale per altri usi, quali quelli in ambiente domestico, commerciale, nei locali per archivi e similari e per le scale a sfilo e innestabili con lunghezza minore di otto metri, per le quali vale quanto riportato nella Uni En 131-1 e Uni En 131-2. La norma è stata confermata nel 2022.

(La normativa tecnica per le scale)

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