L'inclusione di criteri socio-ambientali nei progetti da presentare per l'accesso a finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca. Lo prevede l'articolo 8 del decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017 (in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109) che prevede come la Banca finanziatrice debba verificare, in sede di valutazione del progetto, la sussistenza di potenziali ricadute positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni storico-culturali;
d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una attività di rilevante interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una comunità o territorio attraverso un aumento della disponibilità o della qualità di beni o servizi.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dello Sviluppo economico 14 febbraio 2017
Condizioni e modalita' per l'accesso da parte delle imprese operanti
nell'ambito dell'economia sociale ai finanziamenti agevolati concessi
a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca. (17A03141)
in Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2017, n. 109
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese per
la diffusione e il rafforzamento dell'economia sociale», che
istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, un regime di aiuto volto a sostenere la nascita e la
crescita delle imprese operanti, in tutto il territorio nazionale,
per il perseguimento degli interessi generali e delle finalita' di
utilita' sociale individuati dalla normativa di settore;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi
all'istituzione, presso la gestione separata di Cassa depositi e
prestiti S.p.a., del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle
imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 357, della citata legge n.
311 del 2004, che prevede l'adozione di un decreto di natura non
regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti, in
relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355 e nel rispetto
dei principi contenuti nei commi dal 354 al 361 e nelle delibere del
CIPE, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti
agevolati;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'art. 30,
comma 3, il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dai
commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a
decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate
alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23, comma 2, del medesimo decreto-legge, nel limite massimo del 70
per cento;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno
2013, che stabilisce le modalita' di ricognizione delle risorse non
utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti di ricerca e reca in allegato una prima ricognizione di
risorse non utilizzate, per un importo pari a 1.847,63 milioni di
euro da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per
la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83
del 2012;
Vista la delibera del CIPE n. 74 del 6 agosto 2015, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del
2004, approva l'assegnazione a favore del Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di sostegno all'economia sociale da
realizzare attraverso il regime di aiuto di cui al predetto decreto 3
luglio 2015, di risorse pari a euro 200.000.000,00 a valere sulla
quota del 30 per cento delle risorse del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca non destinate
agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art.
23 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge n. 311 del
2004;
Visto il decreto del direttore generale del Tesoro n. 90562 del 15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del
monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della
garanzia dello Stato, adottato ai sensi dell'art. 3 del predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge n. 311 del 2004;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
187 del 26 giugno 2014, e, in particolare, l'allegato I al predetto
regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa
e media impresa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare,
l'art. 19, comma 5, che disciplina la facolta', per le
amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o
interventi pubblici, di affidamento della relativa gestione a
societa' a capitale interamente pubblico;
Vista la nota del 13 giugno 2016, prot. n. 13187, con la quale e'
stato trasmesso lo schema di decreto interministeriale al Ministero
dell'economia e delle finanze ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per l'acquisizione del previsto concerto;
Tenuto conto delle osservazioni del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali trasmesse al Ministero dello sviluppo economico ed
al Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 24 giugno
2016, prot. 9907;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'avvenuto decorso del termine di cui all'art. 17-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30
dicembre 2004, n. 311;
b) «decreto 3 luglio 2015»: il decreto del Ministro dello
sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 224 del 26 settembre 2015, che
istituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, un regime di aiuto volto alla diffusione e al
rafforzamento dell'economia sociale;
c) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
d) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
e) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;
f) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di
banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia», aderente alla convenzione di cui all'art. 8,
comma 4, del decreto 3 luglio 2015;
g) «programma di investimento»: il piano di impresa riferito agli
investimenti e alle spese oggetto della domanda di agevolazione,
finalizzati alla creazione o allo sviluppo di un'impresa operante
nell'ambito dell'economia sociale appartenente alle categorie di cui
all'art. 3, comma 1, del decreto 3 luglio 2015 che presenti spese
ammissibili, al netto dell'IVA, non inferiori a euro 200.000,00 e non
superiori a euro 10.000.000,00 e che rispetti gli ulteriori requisiti
di cui all'art. 4 del medesimo decreto;
h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della domanda di agevolazione presentata ai sensi del decreto 3
luglio 2015;
i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione presentata ai
sensi del decreto 3 luglio 2015;
l) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del
Finanziamento bancario;
m) «Convenzione»: la convenzione stipulata tra il Ministero,
l'ABI e CDP, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per la disciplina dei reciproci rapporti derivanti dal
Finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto 3
luglio 2015;
n) «delibera di finanziamento»: documento redatto secondo gli
schemi definiti dalla Convenzione, attestante la deliberazione di
Finanziamento bancario nonche' la valutazione del merito di credito
effettuata per conto di CDP anche sul Finanziamento agevolato
adottato dalla Banca finanziatrice secondo i propri modelli di
valutazione.
Art. 2
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 357,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 8, comma 1, del
decreto 3 luglio 2015, le condizioni e le modalita' per l'accesso ai
finanziamenti agevolati concessi a valere sul FRI da parte delle
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale che presentino un
programma di investimento come definito all'art. 1, comma 1, lettera
g).
Art. 3
Risorse
1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto 3 luglio 2015, le risorse
destinate ai finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono
individuate dal CIPE secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 355,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma la possibilita' di
associare ai predetti finanziamenti agevolati gli aiuti sotto forma
di contributi non rimborsabili di cui all'art. 6, comma 4, del
decreto 3 luglio 2015 a valere sulle fonti di copertura finanziaria
indicate dall'art. 7, comma 2, del medesimo decreto. I criteri e le
modalita' relativi alla predetta associazione sono stabiliti con il
decreto di cui all'art. 8, comma 2, dello stesso decreto 3 luglio
2015.
2. In sede di prima applicazione, e fatte salve eventuali
successive assegnazioni disposte dal CIPE, sono utilizzate per i
finanziamenti agevolati di cui al presente decreto, le risorse del
FRI individuate con la delibera del CIPE n. 74 del 2015 menzionata
nelle premesse, per un ammontare pari a euro 200.000.000,00.
3. In applicazione delle previsioni di cui all'art. 7, comma 3, del
decreto 3 luglio 2015, le risorse di cui al presente articolo sono
riservate nella misura del 60 per cento dell'importo annualmente
disponibile alle imprese classificate di piccola e media dimensione,
secondo i criteri di cui all'allegato I al regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. Una quota pari al 25 per cento della predetta riserva e'
destinata alle micro e piccole imprese.
Art. 4
Titolarita' degli adempimenti tecnico-amministrativi
1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi assegnati al Ministero
dal decreto 3 luglio 2015 sono svolti dalla Direzione generale per
gli incentivi alle imprese del Ministero medesimo, fatto salvo
l'utilizzo, eventualmente previsto dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico di cui all'art. 3, comma 2, di societa' o enti in
possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta', ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 123 e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
Art. 5
Banche finanziatrici
1. Ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 3, comma
2, lettera f), e dall'art. 9, comma 5, lettera f), del decreto 3
luglio 2015, ai fini dell'accesso al Finanziamento agevolato le
imprese devono aver ricevuto una positiva valutazione del merito di
credito da parte di una Banca finanziatrice e devono allegare alla
domanda di agevolazione la delibera di finanziamento assunta per la
copertura della percentuale di spese ammissibili di cui all'art. 6,
comma 1.
2. La Banca finanziatrice e' scelta dall'impresa che intende
presentare domanda di agevolazione nell'ambito dell'elenco delle
banche aderenti alla Convenzione, pubblicato, ai sensi dell'art. 8,
comma 4, del decreto 3 luglio 2015, nei siti istituzionali del
Ministero, dell'ABI e di CDP.
3. Possono aderire alla Convenzione, secondo le modalita'
individuate dalla stessa, le banche italiane o le succursali di
banche estere comunitarie o extracomunitarie operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modifiche e integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di
esperienza specifica:
a) metodologie di valutazione specifiche. Il predetto requisito
e' soddisfatto qualora la banca abbia adottato sistemi e criteri di
valutazione specifici per l'ammissione al credito delle persone
giuridiche e degli enti operanti negli ambiti di attivita'
individuati dalle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto 3 luglio 2015, volti a valorizzare le caratteristiche
economico-finanziarie e sociali degli stessi;
b) consistenza del finanziamento erogato all'economia sociale. Il
predetto requisito e' soddisfatto qualora, negli ultimi cinque
esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data della richiesta
di adesione, il finanziamento erogato alle persone giuridiche e agli
enti di cui di cui alla lettera a) sia pari almeno al 50 per cento
del credito complessivamente erogato dalla banca ovvero qualora la
media annuale del credito erogato nel medesimo quinquennio alle
predette persone giuridiche ed enti non sia inferiore a euro
100.000.000,00.
4. Per effetto dell'adesione alla Convenzione, la Banca
finanziatrice assume gli impegni, regolati da apposito mandato
conferito da CDP, relativi allo svolgimento delle attivita' di
valutazione del merito creditizio di cui all'art. 9, comma 8, del
decreto 3 luglio 2015, anche per conto di CDP, e si obbliga, oltre
che a rilasciare la delibera di finanziamento, alla stipula del
contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del
Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP.
5. La Convenzione disciplina i rapporti originati dalla concessione
del Finanziamento agevolato, nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto 3 luglio 2015 e dal presente decreto.
Art. 6
Concorso finanziario della Banca finanziatrice e caratteristiche del
Finanziamento agevolato
1. Il Finanziamento agevolato deve essere associato a un
Finanziamento bancario a tasso di mercato di pari durata erogato
dalla Banca finanziatrice di cui all'art. 5. Il Finanziamento
agevolato e il Finanziamento bancario sono regolati in modo unitario
da un unico contratto di Finanziamento, per una percentuale di
copertura delle spese ammissibili pari all'80 per cento. Nell'ambito
del contratto di Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario e'
pari al 30 per cento.
2. Il tasso del Finanziamento agevolato e' fissato nella misura
dello 0,5 per cento annuo.
3. L'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento
bancario non puo' avere luogo fintantoche' non sia stato rimborsato
almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra
il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.
4. Restano ferme le ulteriori caratteristiche del Finanziamento
agevolato prescritte con riferimento alla durata, alla prestazione di
garanzie, ai metodi di calcolo delle agevolazioni, al rispetto dei
massimali previsti dalla normativa europea di riferimento nonche'
agli altri elementi stabiliti dall'art. 6 del decreto 3 luglio 2015.
Art. 7
Procedura di accesso
1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9 del decreto 3
luglio 2015, la procedura di accesso alle agevolazioni si articola
nelle seguenti fasi, indicate secondo l'ordine di relativa
successione:
a) presentazione al Ministero della domanda di agevolazione da
parte dell'impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del
decreto 3 luglio 2015;
b) istruttoria del Ministero;
c) espressione del parere da parte del Comitato tecnico di
valutazione congiunta di cui all'art. 9, comma 13, del decreto 3
luglio 2015;
d) delibera del Finanziamento agevolato da parte di CDP;
e) concessione delle agevolazioni;
f) stipula del contratto di Finanziamento tra l'impresa
beneficiaria e la Banca finanziatrice.
2. Con riferimento alla fase di cui alla lettera a) del comma 1, la
domanda di agevolazione, formulata nel rispetto delle indicazioni e
utilizzando gli schemi forniti dal provvedimento di cui all'art. 9,
comma 2, del decreto 3 luglio 2015, deve essere corredata, tra
l'altro, della delibera di finanziamento, attestante la capacita'
economico-finanziaria dell'impresa richiedente, e di un allegato
tecnico alla predetta delibera redatto secondo gli schemi definiti
nella Convezione, nel quale e' evidenziata la validita' del programma
di investimento in termini di impatti socio-ambientali dello stesso,
rilevati sulla base degli elementi di cui all'art. 8.
3. Con riferimento alla fase di cui alla lettera b) del comma 1, il
Ministero procede agli adempimenti previsti dall'art. 9, comma 7, del
decreto 3 luglio 2015 entro 60 giorni dal ricevimento della domanda
di cui al comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto al comma
8, trasmettendo gli esiti istruttori positivi al Comitato di cui al
comma 1, lettera c). Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo,
il Ministero comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, dandone
comunicazione anche alla Banca finanziatrice.
4. Con riferimento alla fase di cui alla lettera c) del comma 1, il
Comitato tecnico di valutazione congiunta esprime parere, positivo
ovvero negativo, in ordine all'ammissibilita' di ciascuna iniziativa,
sotto il profilo degli impatti positivi attesi dalla realizzazione
del programma interessato di cui all'art. 8, pronunciandosi sulla
base degli elementi comunicati dal Ministero. Il Comitato opera
seguendo l'ordine cronologico di ricevimento delle schede
illustrative e, ove compatibile con il numero e la complessita' delle
iniziative da esaminare, esprime il proprio parere nella prima seduta
mensile successiva al ricevimento delle istruttorie. In relazione
alle iniziative che hanno ricevuto parere negativo, il Ministero
comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento
della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche e integrazioni, dandone comunicazione
anche alla Banca finanziatrice. In relazione alle iniziative per le
quali il Comitato ha espresso parere positivo, il Ministero trasmette
il medesimo parere a CDP che provvede ai sensi del comma 5.
5. Con riferimento alla fase di cui alla lettera d) del comma 1,
CDP, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento del
parere di cui al comma 4, adotta la delibera di Finanziamento
agevolato e la trasmette al Ministero, il quale provvede ai sensi del
comma 6.
6. Con riferimento alla fase di cui alla lettera e) del comma 1, il
Ministero adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni
previsto dall'art. 9, comma 11, del decreto 3 luglio 2015 e provvede
tempestivamente alla relativa trasmissione all'impresa beneficiaria,
a CDP e alla Banca finanziatrice. L'efficacia del provvedimento di
concessione e' subordinata alla stipula del contratto di
Finanziamento di cui al comma 1, lettera f).
7. Con riferimento alla fase di cui alla lettera f) del comma 1, la
Banca finanziatrice procede alla stipula del contratto di
Finanziamento con l'impresa beneficiaria, in nome e per conto proprio
e di CDP entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di
concessione di cui al comma 6, pena la decadenza delle agevolazioni.
Il predetto termine di 90 giorni puo' essere prorogato dal Ministero
su richiesta dell'impresa beneficiaria o della Banca finanziatrice.
Copia del contratto di Finanziamento stipulato e' tramessa
tempestivamente dalla Banca finanziatrice a CDP, che comunica
l'avvenuta stipula al Ministero secondo le modalita' stabilite dalla
Convenzione.
8. In ognuna delle fasi di cui al presente articolo, il Ministero
puo' richiedere all'impresa beneficiaria i chiarimenti e le
integrazioni necessari rispetto ai dati e ai documenti gia' forniti,
assegnando un congruo termine per la risposta. Nel caso in cui la
documentazione o le informazioni richieste non siano presentate entro
il termine assegnato, la domanda di agevolazioni si considera
decaduta.
9. La Convenzione specifica l'impegno della Banca finanziatrice a
corrispondere alle richieste del Ministero e definisce, altresi', le
modalita' per garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti
coinvolti negli adempimenti di cui al presente articolo.
Art. 8
Valutazione dell'impatto socio-ambientale dei programmi di
investimento
1. Ai fini della valutazione dell'impatto socio-ambientale di cui
all'art. 7, comma 2, la Banca finanziatrice verifica, per ciascun
programma di investimento, tenuto conto del territorio di riferimento
e dei soggetti destinatari, la sussistenza di potenziali ricadute
positive con riferimento ad almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) incremento occupazionale di categorie svantaggiate;
b) inclusione sociale di soggetti vulnerabili;
c) raggiungimento di specifici obiettivi volti alla salvaguardia
e valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dei beni
storico-culturali;
d) conseguimento di ogni altro beneficio derivante da una
attivita' di rilevante interesse pubblico o di utilita' sociale in
grado di colmare uno specifico fabbisogno all'interno di una
comunita' o territorio attraverso un aumento della disponibilita' o
della qualita' di beni o servizi.
2. Con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3
luglio 2015 sono fornite le opportune specificazioni in relazione
agli elementi rilevanti ai fini della valutazione di cui al comma 1.
Art. 9
Erogazione delle agevolazioni
1. Ai fini dell'erogazione del Finanziamento agevolato per stati di
avanzamento lavori di cui all'art. 10 del decreto 3 luglio 2015,
ciascuna richiesta di erogazione, formulata nel rispetto delle
indicazioni e utilizzando gli schemi forniti con il provvedimento di
cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto 3 luglio 2015, deve
essere presentata al Ministero corredata della documentazione
necessaria per i riscontri e le verifiche sugli investimenti
realizzati.
2. La documentazione di cui al comma 1 consiste in titoli di spesa
anche non quietanzati e nelle dichiarazioni indicate con il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015,
dalle quali deve risultare la sussistenza dei requisiti di
ammissibilita' delle spese esposte previsti dall'art. 5 del decreto 3
luglio 2015. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e',
comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento,
mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa
presentati ai fini dell'erogazione precedente. Il numero, i tempi e
la consistenza minima delle erogazioni sono definite, nei limiti
previsti dalla Convenzione, dal contratto di Finanziamento, tenuto
conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal
programma di investimento e, comunque, per un numero non superiore a
6.
3. Il Ministero, ricevuta la richiesta di erogazione, corredata
della documentazione di spesa e delle relative dichiarazioni,
verifica la completezza dei predetti documenti e la pertinenza delle
spese esposte al programma agevolato, nonche' tutte le condizioni
previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di
contributi pubblici, comunicando alla Banca finanziatrice, entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, la quota di
Finanziamento eventualmente spettante. E' fatto salvo il maggior
termine previsto al comma 5 per l'erogazione del saldo.
4. La Banca finanziatrice, una volta ricevuta la comunicazione di
cui al comma 3, provvede ad effettuare le verifiche di propria
competenza con riferimento alle condizioni previste dal contratto di
Finanziamento, e dispone tempestivamente l'erogazione della quota di
Finanziamento spettante, previa messa a disposizione delle risorse
necessarie all'erogazione del Finanziamento agevolato da parte di
CDP, secondo quanto stabilito dalla Convenzione.
5. L'ultima erogazione a saldo di cui all'art. 10, comma 2, del
decreto 3 luglio 2015 e' richiesta dall'impresa beneficiaria, entro 6
mesi dalla data di ultimazione del programma, congiuntamente alla
presentazione, di un rapporto tecnico finale concernente il programma
realizzato, corredato della documentazione relativa alle spese
sostenute, ove non precedentemente trasmessa. L'esito
dell'istruttoria operata dal Ministero sulla base dei predetti
documenti e' comunicato alla Banca finanziatrice entro 60 giorni dal
relativo ricevimento, al fine dell'erogazione del saldo dovuto ovvero
dell'eventuale recupero delle somme erogate e non spettanti.
6. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto 3 luglio 2015, la
Convenzione contiene le opportune specificazioni in ordine agli
impegni della Banca finanziatrice e di CDP in relazione a quanto
previsto dal presente articolo.
Art. 10
Gestione del finanziamento
1. Gli impegni relativi alla gestione del Finanziamento, assunti
dalla Banca finanziatrice ai sensi dell'art. 5, comma 4, sono
regolati dalla Convenzione, nel rispetto della disciplina contenuta
nel presente decreto e nel decreto 3 luglio 2015 nonche' assicurando
l'adeguata trasparenza delle operazioni e il contenimento degli oneri
a carico delle imprese beneficiarie.
Art. 11
Variazioni
1. L'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare al Ministero e
alla Banca finanziatrice ogni intervenuta modifica dei dati esposti
nella domanda di agevolazione. In caso di modifiche che comportino
variazioni del programma di investimento ovvero di natura soggettiva
conseguente a operazioni societarie o di cessione dell'attivita', la
predetta comunicazione deve essere accompagnata da un'adeguata
relazione illustrativa.
2. Le variazioni di cui al secondo periodo del comma 1 devono
essere assentite dal Ministero previa verifica della permanenza delle
condizioni richieste per beneficiare delle agevolazioni ai sensi del
presente decreto. L'esito delle verifiche predette e' comunicato
all'impresa beneficiaria entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, ovvero, ove risulti necessario rinnovare la valutazione
del merito di credito, entro 60 giorni e, comunque, previa
acquisizione della nuova valutazione da parte della Banca
finanziatrice.
3. Nel caso in cui la Banca finanziatrice, in esito alla nuova
valutazione di cui al comma 2, pur confermando il merito di credito,
evidenzi modifiche all'impatto socio-ambientale del programma di
investimento gia' rilevato ai sensi dell'art. 8, il Ministero ne da'
tempestiva informazione al Comitato tecnico di valutazione congiunta,
che procede a rinnovare il proprio parere.
4. Qualora dalle verifiche effettuate dal Ministero emerga la
necessita' di chiarimenti e integrazioni rispetto ai dati e documenti
forniti dall'imprese beneficiaria, si applica quanto stabilito
dall'art. 7, comma 8.
5. La Banca finanziatrice provvede ad effettuare le modifiche al
contratto di Finanziamento che dovessero rendersi necessarie per
effetto delle variazioni positivamente valutate ai sensi del presente
articolo. La Convenzione specifica gli ulteriori impegni del
Ministero e della Banca finanziatrice in relazione alle variazioni di
cui al presente articolo.
Art. 12
Estinzione anticipata
1. L'impresa beneficiaria ha facolta' di estinguere
anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento agevolato
dietro corresponsione da parte della medesima impresa beneficiaria
della commissione contrattualmente prevista per detta evenienza dal
contratto di Finanziamento, determinata entro i limiti previsti dalla
Convenzione.
Art. 13
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate, oltre che al ricorrere delle
circostanze previste all'art. 12, comma 1, del decreto 3 luglio 2015,
nel caso di esito negativo delle verifiche sulle variazioni
intervenute ai sensi dell'art. 11, nonche' nel caso di ingiustificata
violazione degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria
dal presente decreto, con particolare riferimento alla trasmissione
del rapporto tecnico finale sul programma realizzato di cui all'art.
9, comma 5, alla comunicazione e illustrazione delle variazioni
intervenute secondo quanto previsto dall'art. 11 e alla trasmissione
delle informazioni e dei dati necessari al monitoraggio ai sensi
dell'art. 14. La revoca e', inoltre, disposta nel caso di grave
violazione di specifiche norme settoriali, anche appartenenti
all'ordinamento europeo e negli altri casi eventualmente previsti,
entro i limiti stabiliti dalla Convenzione, dal contratto di
Finanziamento.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto 3 luglio 2015, in
caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti
di revoca, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento (TUR) calcolato alla data
dell'erogazione, secondo quanto specificato dalla Convenzione, ferme
restando le maggiorazioni di tasso e le sanzioni amministrative
pecuniarie eventualmente applicabili ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
Art. 14
Monitoraggio e valutazione
1. Ai sensi della delibera del CIPE n. 74 del 2015, il Ministero,
sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta
al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica entro il 30 giugno di ciascun anno, una specifica
relazione sui risultati dei programmi di investimento e l'efficacia
degli interventi finanziati con le risorse assegnate dalla delibera
precitata. La prima delle predette relazioni e' presentata il 30
giugno dell'anno successivo a quello di apertura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazione a valere sul presente
decreto.
2. Gli impatti attesi dell'intervento di cui al presente decreto
sono determinati tramite gli indicatori e i relativi valori-obiettivo
individuati con il provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del
decreto 3 luglio 2015. I predetti indicatori e i relativi
valori-obiettivo potranno essere rideterminati in funzione di
cambiamenti della situazione di contesto o del quadro giuridico di
riferimento, o a seguito di modifiche procedurali che incidano sulla
tempistica e sulle modalita' di realizzazione dell'intervento e dei
programmi finanziati.
3. Al fine di predisporre la relazione di cui al comma 1, anche
sulla base degli indicatori e valori-obiettivo di cui al comma 2,
l'impresa beneficiaria e' tenuta a trasmettere, a partire dalla data
di stipula del contratto di Finanziamento e fino al terzo esercizio
successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una
specifica dichiarazione redatta secondo gli schemi forniti dal
provvedimento di cui all'art. 9, comma 2, del decreto 3 luglio 2015,
in cui sono evidenziati elementi utili alla verifica di cui al comma
2. Gli obblighi informativi a carico di CDP e delle Banche
finanziatrici utili alle attivita' di cui al presente articolo sono
specificati dalla Convenzione.
4. Restano fermi gli obblighi a carico delle imprese beneficiarie
stabiliti dall'art. 16 del decreto 3 luglio 2015 ai fini delle
attivita' di controllo e monitoraggio.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.


