La Uni 11560 sui sistemi di ancoraggio permanenti in copertura

A giugno 2022 è stata pubblicata la revisione della Uni 11560 («Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione») che contiene importanti novità soprattutto nei capitoli 7 e 9. La norma prevede, fra l’altro, nuove definizioni riguardanti l’installatore di sistemi di ancoraggio che ben si raccorderanno con quelle previste nella norma specifica i cui lavori sono attualmente in corso in sede Uni. L’utilizzo particolarmente diffuso in Italia dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura ha imposto importanti riflessioni sui contenuti della Uni 11560:2014. PER LEGGERE L'ARTICOLO, ACCEDI O ABBONATI

La Uni 11560

A giugno 2022 è stata pubblicata la revisione della Uni 11560 («Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura - Guida per l'individuazione, la configurazione, l'installazione, l'uso e la manutenzione») che contiene importanti novità soprattutto nei capitoli 7 e 9. La norma prevede, fra l’altro, nuove definizioni riguardanti l’installatore di sistemi di ancoraggio che ben si raccorderanno con quelle previste nella norma specifica i cui lavori sono attualmente in corso in sede Uni.

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L’utilizzo particolarmente diffuso in Italia dei sistemi di ancoraggio permanenti in copertura ha imposto importanti riflessioni sui contenuti della Uni 11560:2014.

Prima…

Uno dei punti critici della norma era l’esatta definizione delle figure professionali e delle loro mansioni. La vecchia Uni 11560 prevedeva, infatti, la presenza di committente, installatore, manutentore, lavoratore e ispettore. Soprattutto da quest’ultima figura sono emerse molte problematiche in quanto spesso ne veniva confusa l’attività con quella effettuata dagli organi di vigilanza.

Un altro importante argomento di discussione era l’intervallo tra due ispezioni periodiche, che non poteva essere maggiore di due anni per i controlli relativi al sistema di ancoraggio, e di quattro anni per i controlli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti. Questa differente tempistica è stata da sempre fonte di problematiche e difficoltà.

L’esperienza sul campo ha evidenziato inoltre, nella vecchia Uni 11560, l’assenza di una scheda sui controlli documentali. Può accadere infatti che il sistema di ancoraggio, seppur installato correttamente, non sia provvisto di tutti documenti necessari. Non avere a disposizione l’elaborato grafico rappresentativo del sistema o la dichiarazione di corretta posa del sistema o i manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi o il registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema preclude la possibilità di ispezionarlo in quanto la persona che effettua questa attività generalmente è diversa da quella che installa.

…e adesso

La struttura della norma della Uni 11560 comprende dieci paragrafi e tre appendici:

«Introduzione»;

1. «Scopo e campo di applicazione»;

2. «Riferimenti normativi»;

3. «Termini e definizioni»;

4. «Valutazione del rischio»;

5. «Requisiti dei sistemi di ancoraggio»;

6. «Aspetti relativi alla tipologia della copertura»;

7. «Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura»;

8. «Utilizzo dei sistemi di ancoraggio»;

9. «Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio»;

10. «Fascicolo del sistema di ancoraggio»

«Appendice A Diagramma di flusso per la classificazione delle coperture»

«Appendice B Accesso alle coperture»

«Appendice C (informativa) ‐ Scheda di registrazione delle ispezioni»

«Bibliografia»

L’utilizzo particolarmente diffuso in Italia di questi sistemi ha imposto alcune riflessioni sui contenuti dei capitoli 7 («Progettazione e realizzazione di un sistema di ancoraggio permanente in copertura») e 9 («Ispezione e manutenzione dei sistemi di ancoraggio»).

Lo scopo

La Uni 11560 fornisce i criteri per l’individuazione, la configurazione, l'installazione, l’uso, le ispezioni e la manutenzione dei sistemi di ancoraggio realizzati con i dispositivi di cui alla Uni 11578: 2015 («Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente - Requisiti e metodi di prova». «La norma fornisce altresì utili indicazioni per la loro progettazione». Questa frase è stata aggiunta durante la fase di revisione per evidenziare l’utilità della norma anche per il progettista di questi sistemi.

I sistemi di ancoraggio destinati alla installazione permanente, classificati in puntuali, lineari e combinati, vanno utilizzati congiuntamente ai sistemi di protezione individuale dalle cadute.

La Uni 11560 può essere un valido supporto anche per i dispositivi progettati per essere rimossi (quelli non permanenti), previsti dalle Uni En 795: 2012 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio» (attualmente in revisione) e Uni Cen/Ts 16415: 2013 «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute - Dispositivi di ancoraggio - Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente». La Uni Cen/Ts 16415 è una specifica tecnica sperimentale non una norma tecnica.

La Uni 11560 fornisce i principi per la valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta dall'alto inerente i lavori sulle coperture e non tratta i rischi connessi a pericoli diversi da quello della caduta dall'alto.

La norma non fornisce i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale e dei dispositivi di protezione collettiva da utilizzarsi in copertura

Termini e definizioni

Le definizioni contenute nel paragrafo 3 sono per la maggior parte rimaste identiche a quelle della versione precedente. Sono state modificate la 3.19 («installatore») «persona qualificata, che effettua il montaggio e l’eventuale smontaggio del sistema di ancoraggio»; la 3.20 («ispettore») «tecnico abilitato, che effettua le verifiche e i controlli necessari ad accertare che il sistema di ancoraggio abbia mantenuto le caratteristiche prestazionali iniziali in tempi programmati o a seguito di eventi eccezionali»; la 3.21 («lavoratore») «persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio»; e la 3.22 («manutentore») «persona qualificata che effettua le operazioni ritenute necessarie affinché il sistema di ancoraggio mantenga nel tempo le caratteristiche prestazionali iniziali»).

La nuova versione della Uni 11560 propone due figure professionali («installatore» e «utilizzatore»), rispetto alle quattro della vecchia, seppur per una di queste la norma preveda tre livelli:  «installatore base» (3.20) («persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio e l’ispezione al montaggio del sistema di ancoraggio»); «installatore intermedio»(3.21) («persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio e l’ispezione periodica del sistema di ancoraggio»); «installatore avanzato» (3.19) («persona competente, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio, l’ispezione al montaggio, l’ispezione periodica e l’ispezione straordinaria del sistema di ancoraggio»; «utilizzatore» (3.40) («persona alla quale è destinato il sistema di ancoraggio e che effettua l’ispezione prima dell’uso».

Il termine «ispettore» non è più presente in quanto, a causa di tale denominazione, l’attività di verifica e controllo effettuata in conformità alla norma Uni 11560 veniva confusa con quella di vigilanza. Il passo successivo dei normatori è stato quello di identificare una sola figura, l’installatore, in grado di effettuare il montaggio, l’eventuale smontaggio e l’ispezione. L’installatore è stato distinto in tre livelli (base, intermedio e avanzato) secondo le competenze specifiche richieste.

Le nuove definizioni ben si raccorderanno con quelle previste nella futura norma sull’installatore di sistemi di ancoraggio i cui lavori sono attualmente in corso in sede Uni.

I requisiti dei sistemi di ancoraggio

In «Generalità» (5.1) è stata aggiunta la frase «La progettazione del sistema di ancoraggio dovrebbe permettere l'ispezione e la manutenzione» (vedere punto 9). Questa frase si è resa necessaria per ribadire un concetto molto semplice: per assicurare la corretta ispezione e manutenzione del sistema di ancoraggio è necessario che quest’ultimo sia progettato a per questo fine.

Nel paragrafo 5.2.5.1 («Generalità») relativo a 5.2.5 «Resistenza della struttura di supporto» dopo la prima frase è stata aggiunta la nota «I carichi di esercizio di cui alla Uni 11578 sono desunti dalla documentazione a supporto dei dispositivi utilizzati, messa a disposizione dal fabbricante» per stabilire il concetto che è nella documentazione del sistema di ancoraggio prodotta dal fabbricante che si devo trovano tutte le informazioni necessarie al progettista.

Aspetti relativi alla tipologia della copertura

In «Generalità» (6. 1) è stabilito che il sistema antipendolo, puntuale o lineare, che non sia per intercettazione, deve essere utilizzato ancorandosi a esso con secondo cordino, rimanendo sempre collegati al sistema di ancoraggio principale. Il sistema antipendolo lineare, pertanto, pur essendo concepito con gli stessi elementi e requisiti del sistema lineare principale, non è soggetto al limite della dipendenza come i sistemi di ancoraggio lineari principali «fermo restando le indicazioni stabilite dal fabbricante». Questa integrazione è stata inserita per ribadire il ruolo fondamentale del fabbricante.

Lo stesso principio ha determinato nel paragrafo 6.4 («Copertura a falda unica» l’inserimento della nota «Al fine di impedire la realizzazione di configurazioni improprie il sistema di ancoraggio va eseguito in base a quanto previsto dal fabbricante».

Progettazione e realizzazione

Il capitolo 7 è molto utile in quelle regioni non ancora dotate di una legislazione sulle attività in copertura e consente loro di avere a disposizione uno strumento condiviso che ben si raccorda al quadro legislativo esistente. Il capitolo contiene uno schema non esaustivo, che assomiglia molto a una procedura, in cui vengono distinte sei macro fasi principali:

  • progetto della configurazione del sistema di ancoraggio;
  • esame del manuale di istruzione e installazione dei dispositivi scelti;
  • intervento del progettista strutturale;
  • installazione del sistema di ancoraggio con riferimento al progetto di cui al punto a), alle indicazioni contenute nel manuale del fabbricante il sistema (punto b), corredata dalla documentazione del fabbricante relativa ai componenti e di aderenza al progetto di cui ai punti a) e c);
  • dichiarazione di corretta installazione da parte dell’installatore;
  • archiviazione ordinata di tutta la documentazione relativa alle cinque fasi precedenti.

L’applicazione della vecchia norma ha evidenziato che non sempre il sistema di ancoraggio installato era accompagnato dalla necessaria documentazione. Nella revisione, per risolvere questo problema, è stata inserita la frase «Nella documentazione di cui alle lettere a), c) ed e) deve essere presente almeno l’elaborato grafico con la disposizione planimetrica del sistema e le eventuali indicazioni di utilizzo, la relazione generale descrittiva del sistema, la relazione di calcolo strutturale e la documentazione fotografica del fissaggio dei dispositivi che non risultino più visibili successivamente all’installazione» che va a stabilire una sorta di “documentazione minima”.

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Utilizzo dei sistemi di ancoraggio

Nel paragrafo 8.2 («Uso in sicurezza dei sistemi di ancoraggio puntuali» al terzo punto elenco «effetto pendolo con scivolamento della fune contro il bordo ed eventuale urto contro il terreno se la lunghezza della fune, sommata agli allungamenti del DPI ed all’eventuale deformazione dell’ancoraggio puntuale, è maggiore dell’altezza rispetto al suolo del sistema di ancoraggio puntuale» è stata aggiunta la frase in corsivo. Questa frase si è resa necessaria perché gli allungamenti del Dpi e l’eventuale deformazione dell’ancoraggio puntuale influiscono sull’effetto pendolo stesso.

Ispezione e manutenzione

Questo capitolo è stato modificato e semplificato tendendo conto delle nuove definizioni di «installatore base» (3.20), «installatore intermedio» (3.21), «installatore avanzato» (3.19) e «utilizzatore» (3.40).

Nella revisione della norma è stato chiarito che l'ispezione e la manutenzione permettono di garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio che, se non è stato ispezionato e mantenuto come da indicazioni del fabbricante o che ha subito un evento dannoso o un arresto caduta, deve essere posto fuori servizio. La rimessa in servizio deve avvenire solo a seguito di ispezione straordinaria (punto 9.2.4).

L’ispezione viene distinta in:

  • ispezione al montaggio;
  • ispezione prima dell’uso;
  • ispezione periodica;
  • ispezione straordinaria.

Il concetto di ispezione e le varie tipologie sono in linea con l’approccio utilizzato nella maggior parte dei Paesi europei. È stata fatta chiarezza sui concetti di ispezione e manutenzione. Quest’ultima deve essere effettuata secondo le modalità e la periodicità definite dal fabbricante.

Ispezione al montaggio

L’ispezione dei componenti prima del montaggio e del sistema dopo il montaggio deve essere effettuata dall’installatore base ed eseguita in accordo con le istruzioni del fabbricante dei dispositivi, del progettista del sistema di ancoraggio e del progettista strutturale tenendo conto di quanto indicato nel prospetto 1 nella norma. Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria.

Ispezione prima dell’uso

L'ispezione prima dell’uso deve essere condotta dall’utilizzatore con le modalità indicate nei prospetti 1, 2 e 3 nella norma. Qualsiasi difetto o inconveniente rilevato deve essere immediatamente segnalato al fine di effettuare l'ispezione straordinaria.

Ispezione periodica

Il sistema di ancoraggio deve essere ispezionato a intervalli raccomandati dal fabbricante dei dispositivi ed eventualmente dal progettista del sistema di ancoraggio e dal progettista strutturale, i quali possono inserire loro indicazioni più restrittive tenendo conto delle condizioni ambientali e di utilizzo.

L'intervallo tra due ispezioni periodiche non può essere maggiore di due anni per i controlli riportati nei prospetti 1, 2 e 3 della norma. Le ispezioni devono essere effettuate dall’installatore intermedio e/o dal tecnico abilitato e consistono almeno nei controlli riportati nei prospetti 1, 2 e 3 e comunque in accordo con le istruzioni del fabbricante e/o del progettista strutturale. Nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria.

La revisione della norma prevede che l'intervallo tra due ispezioni periodiche non possa essere maggiore di due anni a differenza di quanto accadeva con la vecchia per i controlli sul sistema di ancoraggio (due anni) e per quelli relativi alla struttura di supporto e agli ancoranti (due anni) che causava questioni e difficoltà.

Ispezione straordinaria

L'ispezione straordinaria deve essere effettuata dall'installatore avanzato e/o dal tecnico abilitato, tenendo presente quanto previsto nel prospetto 1 della norma, nei seguenti casi:

  • quando il sistema di ancoraggio deve essere rimesso in servizio;
  • nel caso siano rilevati difetti o inconvenienti, al fine di individuare gli interventi necessari al ripristino delle caratteristiche prestazionali del sistema di ancoraggio secondo le modalità stabilite dal fabbricante del sistema di ancoraggio e dal progettista strutturale per quanto riguarda gli ancoranti e la struttura di supporto.

Controlli

La sezione relativa ai controlli è stata completamente rivista. La nuova edizione prevede ora tre prospetti:

  • prospetto 1 ‐ «Controlli sulla documentazione del sistema di ancoraggio»;
  • prospetto 2 - «Controlli sul sistema di ancoraggio»;
  • prospetto 3 - «Controlli sulla struttura di supporto e sugli ancoranti»

I prospetti 2 e 3 derivano dalla vecchia norma e riportano contenuti molto simili; il prospetto 1 è completamente nuovo e deriva da una specifica necessità degli operatori di settore. Può accadere, infatti, che il sistema di ancoraggio, seppur installato correttamente, non sia provvisto di tutti documenti necessari. Non avere a disposizione l’elaborato grafico rappresentativo del sistema o la dichiarazione di corretta posa del sistema o i manuali di installazione, uso e manutenzione degli ancoraggi o il registro delle ispezioni/manutenzioni del sistema preclude la possibilità di ispezionarlo in quanto la persona che effettua tale attività generalmente è diversa da quella che installa.

La nuova norma dedica attenzione particolare ai casi in cui alcuni componenti del sistema di ancoraggio non sono visibili e ciò rende più difficoltosa, infatti, l’attività di controllo.

Gli stakeholder hanno inoltre ravvisato la necessità che la norma rendesse disponibile, in via informativa, una scheda di registrazione delle ispezioni che potesse costituire un “modello unico” da utilizzare nell’attività di controllo al fine di evitare che ogni soggetto ne proponesse uno proprio. Questa scheda è riportata in appendice C e contiene tutte informazioni relative alle tipologie di controllo previste nei prospetti 2 e 3 ed anche quelle eventualmente aggiuntive.

Manutenzione

La manutenzione deve essere effettuata secondo le modalità e la periodicità definite dal fabbricante. Se questa attività comporta la sostituzione di componenti e/o interventi sulla struttura di supporto, con il coinvolgimento di un tecnico abilitato, il manutentore deve rilasciare una dichiarazione di corretta esecuzione dell'intervento di manutenzione richiesto.

Il manutentore può decidere l’eventuale messa fuori servizio del sistema di ancoraggio e l’intervento dell'installatore avanzato e/o del tecnico abilitato per valutarne la rimessa in servizio. Se, durante la manutenzione, sono rilevati difetti o inconvenienti, deve essere effettuata l'ispezione straordinaria.

(Le citazioni delle norme sono state esplicitamente autorizzate da UNI all’autore e all’editore per l’utilizzo in questo singolo articolo. Per la loro corretta interpretazione e applicazione fanno fede soltanto i testi normativi originali. Per informazioni su norme e prodotti: vendite@uni.com. Il sito di UNI è: www.uni.com). Call Center: +39 0270024200

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IL QUADRO IN SINTESI

Legislazione

Regolamento (Ue) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/Cee del Consiglio.

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».

D.Lgs 4 dicembre 1992 n. 475 – Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/Cee del Consiglio».

Norme tecniche

Uni En 360:2003 – «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Dispositivi anticaduta di tipo retrattile»

Uni En 363:2019 – «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute»

Uni En 365:2005 – «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Requisiti generale per le istruzioni per l’uso, la manutenzione, l’ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l’imballaggio»

Uni En 795:2012 – «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio».

Uni 11158: 2015 – «Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di protezione individuale dalle cadute – Guida per la selezione e l’uso»

Uni 11578:2015 – «Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova»

Uni Cen/Ts 16415:2013 – «Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Dispositivi di ancoraggio – Raccomandazioni per dispositivi di ancoraggio per l’uso da parte di più persone contemporaneamente»

 

 

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