(Lavoratori in Paesi extra-Ue)
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari (con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398) è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma.
Inail lo illustra con la circolare n. 20 del 27 febbraio 2025, mentre i valori dei premi sono riportati nell'allegato, riportato in coda al testo qui sotto.
Circolare Inail n. 20 del 27 febbraio 2025
Oggetto
Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2025.
Quadro Normativo
- Decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398: “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.”. Articoli 1 e 4, comma 1.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”. Articoli 4, comma 1, e 7.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 16 gennaio 2025: “Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2025 per i lavoratori all’estero”.
- Circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei paesi extra comunitari”.
- Circolare Inail 14 dicembre 1989, n. 68: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero nei 2 Paesi extracomunitari. Tariffa dei premi dal 1° luglio 1988. Retribuzioni convenzionali per l’anno 1989. Assicurazione contro i rischi di silicosi e asbestosi. Assicurazione in agricoltura”.
- Circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54: “Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2001”. p Circolare Inail 16 aprile 2024, n. 10: “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2024”. p Circolare Inail 23 maggio 2024, n. 12: “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2024”.
- Lettera Direzione centrale rischi del 5 dicembre 2000: “Obbligo assicurativo per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Nuove disposizioni per le attività prestate in forza di contratti o obbligazioni assunte anteriormente al 9 gennaio 1986”.
- Lettera Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012: “Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
Premessa
La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma (1) . La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari (2) e ai cittadini extracomunitari che lavorano e sono assicurati in Italia in base alla legislazione nazionale e inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario (3) . Per l’anno 2025, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 16 gennaio 2025 (4) , ha determinato per l’anno 2025 le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori. Tenuto conto della specialità della suddetta norma, dette retribuzioni convenzionali si applicano anche per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 4, comma 1. (5)
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative
(6) . Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5.
Ambito territoriale di applicazione
Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli:
• Stati membri dell’Unione Europea (7) :
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Ungheria.
Per quanto riguarda il Regno Unito, a seguito dell’uscita dall’Unione europea (c.d. Brexit), l’Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, hanno concluso un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (Trade and Cooperation Agreement o TCA) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 444 del 31 dicembre 2020, con annesso protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) (8).
• Stati ai quali si applica la normativa comunitaria:
➢ Liechtenstein, Norvegia, Islanda (9) ; ➢ Svizzera (10) .
• Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale:
➢ Argentina; ➢ Australia (Stato del Victoria); ➢ Brasile; ➢ Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec) (11); ➢ Capoverde; ➢ Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jethou); ➢ ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo) (12); ➢ Principato di Monaco (13); ➢ Repubblica di Moldova (14); ➢ San Marino; ➢ Stato Città del Vaticano; ➢ Tunisia; ➢ Turchia (15); ➢ Uruguay; ➢ Venezuela.
Frazionabilità delle retribuzioni
Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese (16) . Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo).
Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012. 10 Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009. 11 Il nuovo Accordo con il Canada entrato in vigore il 1° ottobre 2017 non prevede l’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a esclusione della provincia del Québec con cui rimane al momento in vigore l’Accordo del 1977.
La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo. 13 Dal 26 marzo 2024 è entrata in vigore la legge 12 marzo 2024, n. 35 di Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, che disciplina il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato. 14 Dal 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, stipulato a Roma in data 18 giugno 2021 e ratificato con legge del 11 luglio 2023, n. 94 (cfr. Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9). 15 Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare. 16 Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, articolo 3.
Disposizioni
A decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle unite tabelle (Allegato 1) che sono parte integrante del decreto interministeriale 16 gennaio 2025. Per le attività svolte da detti lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019 (17) . A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti. In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle (18). Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.
Note
(1) Cfr circolare Inail 2 novembre 1988, n. 54.
(2) Trattato dell’Unione europea, parte seconda – non discriminazione e cittadinanza dell’Unione, art. 18 del TCE.
(3) Nota Direzione centrale rischi, Direzione centrale prestazioni e Ufficio rapporti assicurativi extranazionali del 12 marzo 2012, prot. n. 1819: “Interpretazione del D.L. n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari”.
(4) Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta ufficiale serie generale, n. 34 dell’11 febbraio 2025.
(5) . Cfr circolare Inail 19 luglio 2001, n. 54. (6) Nota Direzione centrale rischi del 3 gennaio 2014, prot. n. 18: “Collaborazioni coordinate e continuative rese all’estero. Retribuzione imponibile ai fini della determinazione del premio assicurativo Inail”.
(7) Dal 1° maggio 2010 per questi paesi sono in vigore il Regolamento CE 883/2004 e il Regolamento CE di applicazione 987/2009, con le modifiche e le integrazioni che sono state agli stessi successivamente apportate.
(8) Cfr note operative della Direzione centrale rapporto assicurativo prot. n. 1180 del 1° febbraio 2021, prot. n. 6379 del 21 maggio 2021, prot. n. 659 del 26 gennaio 2022.
(9) Stati aderenti all’accordo See (Spazio economico europeo). Il Segretariato dell’Efta (European Free Trade) ha adottato la decisione 76/2001 del comitato misto See, relativa all’estensione dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 ai rapporti con Liechtenstein, Norvegia, Islanda a decorrere dal 1° giugno 2012.
(10) Dal 1° giugno 2002 gli accordi bilaterali tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche i preesistenti accordi italo-svizzeri, sono stati sostituiti dai Regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72. Dal 1° aprile 2012 il Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, con decisione 1/2012, ha esteso ai rapporti con la Svizzera i Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009.
(11) Il nuovo Accordo con il Canada entrato in vigore il 1° ottobre 2017 non prevede l’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a esclusione della provincia del Québec con cui rimane al momento in vigore l’Accordo del 1977.
(12) La convenzione italo – jugoslava resta in vigore, dopo le rispettive dichiarazioni di indipendenza, con i seguenti Stati: Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia, Montenegro, Kosovo. 13 Dal 26 marzo 2024 è entrata in vigore la legge 12 marzo 2024, n. 35 di Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, che disciplina il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato.
(14) Dal 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, stipulato a Roma in data 18 giugno 2021 e ratificato con legge del 11 luglio 2023, n. 94 (cfr. Circolare Inail 11 aprile 2024, n. 9). (15) Dal 1° agosto 2015 è entrato in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, stipulato a Roma l'8 maggio 2012 e ratificato con Legge 11 marzo 2015, n. 35. L’Accordo sostituisce la convenzione europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e il relativo Accordo complementare.
(16) Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, articolo 3.
(17) Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 7, comma 1.
(18) Decreto interministeriale 16 gennaio 2025, articolo 2.