Lavoratrici madri: dubbi e chiarimenti

L’interdizione dal lavoro di una lavoratrice madre può prescindere dal Dvr? Astensione anticipata dal lavoro: può essere giustificata dal pendolarismo? Allattamento prolungato: una possibilità da valutare?

 (Lavoratrici madri: dubbi e chiarimenti)

 

1. L’interdizione dal lavoro di una lavoratrice madre può prescindere dal Dvr?

Per tutelare la salute della lavoratrice madre, il D.Lgs. n. 151/2001 individua all'art. 7 commi 1 e 2 diversi lavori vietati a cui la lavoratrice non può essere adibita e ne prevede lo spostamento ad altre mansioni per tutto il periodo per il quale vige questo divieto. Ove non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni o nel caso in cui le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, è facoltà del servizio ispettivo del ministero del Lavoro competente per territorio autorizzarne l'interdizione dal lavoro.Le condizioni ambientali citate nel decreto legislativo possono essere intese in senso piuttosto ampio come caratteristiche del contesto ambientale dove la prestazione lavorativa è effettuata.Tra le condizioni di lavoro rilevanti per l’emanazione di un provvedimento interdittivo figurano poi anche le condizioni di rischio rilevate dal datore di lavoro nell’ambito della propria valutazione elaborata ai sensi dell’art. 11, D.Lgs. n. 151/2001.Dunque, sebbene la valutazione del rischio fatta dal datore di lavoro costituisca il presupposto sulla base del quale deve essere emesso il provvedimento di interdizione fuori dai casi di cui all’art. 7, commi 1 e 2 (si veda la nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2013, n. 37/0007553), è opportuno ricordare che con l’interpello dell’8 agosto 2008, n. 28 (prot. 25/I/0011164) il ministero si è espresso in merito al fatto che «(…) la valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell’organizzazione aziendale svolta dagli organi di vigilanza può prescindere dal documento di valutazione dei rischi che comunque l’ispettore ha facoltà di esaminare (…)».La nota dell’ispettorato nazionale del Lavoro 2 aprile 2021, n. 553 ha, inoltre, ribadito che «anche qualora il rischio[1]Attinente al sollevamento pesi, nella nota in esame.(…) non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell’amministrazione competente, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni. Tale conclusione, peraltro, è coerente con l’orientamento della giurisprudenza che (…) qualifica la posizione giuridica vantata dalla lavoratrice in termini di diritto soggettivo, non riscontrandosi significativi margini di valutazione neanche in termini di discrezionalità tecnica in ordine alla verifica delle effettive condizioni di lavoro della lavoratrice».

 

 

2. Astensione anticipata dal lavoro: può essere giustificata dal pendolarismo?

La Commissione europea[2]«Linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)» fornite con atto definitivo del 5 ottobre 2000.si è espressa in merito agli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro indicandoli come problematici per le donne gestanti ed in grado di comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Come può, dunque, essere gestito il pendolarismo in gravidanza?

La percorrenza casa/lavoro è un fenomeno non ancora espressamente normato in relazione alla gravidanza e – pur risultando un potenziale fattore di rischio secondo le linee direttrici a cui il D.Lgs. n. 151/2001 si richiama - non è di per sé sufficiente a determinare l’astensione anticipata dal lavoro, almeno secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 32/0003487 del 2015, avente a oggetto proprio l’interdizione delle lavoratrici madri per pendolarismo.

In questa nota si legge che il provvedimento di astensione ex art. 17, comma 2, lettera b), D.Lgs. n. 151/2001 può essere emanato «solamente in presenza di rischi legati all’ambiente di lavoro o alle mansioni, ovvero agli spostamenti soltanto qualora essi siano intrinsecamente connaturati al tipo di lavoro svolto, così da essere necessari durante l’orario di lavoro», dal momento che «condizioni pregiudizievoli alla salute di donna e bambino» che possono determinare l’interdizione dal lavoro devono essere intese in riferimento a «un contesto intrinsecamente legato al luogo di lavoro».

La lavoratrice che non dovesse essere in condizioni di sopportare il disagio dello spostamento quotidiano casa/lavoro, può in ogni caso, richiedere un provvedimento di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Indicazioni operative sui fattori di rilievo utili a stabilire l’eventuale periodo di astensione sono proposte dalle «Linee guida per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri», pubblicate nel 2004 dal gruppo tecnico di coordinamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Provincia di Bologna. In particolare, il documento suggerisce di svolgere una valutazione specifica per ciascun caso, basandosi sui seguenti fattori:

  • distanza (orientativamente oltre 100 km totali tra andata e ritorno);
  • tempo di percorrenza (indicativamente superiore alle 2 ore complessive tra andata e ritorno);
  • numero e tipologia di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi) ;
  • caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli eccetera).

 

Sulla base della valutazione dei suddetti elementi, risulta possibile definire il periodo di astensione che in linea di massima può essere pari a tutto il periodo della gravidanza (in presenza di più fattori) oppure a un mese anticipato.

Si ricorda che eventuali controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro non consentono il ricorso alla flessibilità dell’astensione obbligatoria (circolare del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 7 luglio 2000, n. 43).

Lavoratrici madri

3. Allattamento prolungato: una possibilità da valutare?

Il capo II del D.Lgs. n. 151/2001 disciplina le misure di tutela della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, ma questo termine non coincide necessariamente con la conclusione dell’allattamento.

L’organizzazione mondiale della Sanità raccomanda, infatti, l’allattamento al seno esclusivo fino ai sei mesi di età del bambino ed esorta a proseguirlo fino ai due anni di vita e oltre.

Il ministero della Salute, nell’accordo Stato Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2008, n. 32 («Linee di indirizzo nazionali sulla protezione, la promozione ed il sostegno all’allattamento al seno»), raccomanda, come misura di salute pubblica, che i bambini siano nutriti esclusivamente con latte materno fino ai sei mesi e che l’allattamento continui poi con adeguati alimenti complementari fino a che la madre ed il bambino lo desiderino, anche dopo l’anno di vita. Si impegna, inoltre, «a verificare le misure necessarie a far sì che le madri lavoratrici possano allattare fino a quando lo desiderino, anche oltre l'anno di vita, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente in materia».

È, dunque, opportuno che nella valutazione dei rischi venga considerata la possibilità che questa pratica non si concluda al termine dei permessi per allattamento, ma che invece possa proseguire oltre il periodo indicato dall’art. 6, D.Lgs. n. 151/2001, in modo da tutelare anche la salute del bambino.

Nell’interpello n. 26/2008, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali si è, infatti, espresso in merito alla tutela delle lavoratrici madri esposte a radiazioni ionizzanti (attività a cui è dedicato per intero l’articolo 8, D.Lgs. n. 151/2001) in modo chiaro per quanto riguarda l’incompatibilità con l’allattamento.

L’interpello ricorda, infatti, che «il terzo comma (dell’art. 8 del D. Lgs 151/2001) impone, altresì, il divieto, per le donne che allattano, di essere adibite ad attività che comportano rischi di contaminazione», specificando che «per l’applicabilità dell’art. 8 risulta evidente il presupposto dello stato di allattamento ai fini dell’interdizione del lavoro e sempre che sussista l’impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni».

Il documento specifica, inoltre, che il «periodo di allattamento in questione non coincide necessariamente con il periodo di un anno che decorre dalla nascita del bambino previsto per il godimento dei c.d. “permessi per allattamento” di cui agli artt. 39 e ss. del d. lgs. 151/01. Il periodo di un anno per usufruire di tali permessi è infatti giustificato da una cura anche affettiva nei confronti del nascituro, (…) mentre l’interdizione dal lavoro in caso di esposizione a rischio contaminazione è legata – evidentemente – all’effettivo allattamento del bambino».

 

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Note   [ + ]

1. Attinente al sollevamento pesi, nella nota in esame.
2. «Linee direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (direttiva 92/85/CEE del Consiglio)» fornite con atto definitivo del 5 ottobre 2000.

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