Lavoro agile e sicurezza: sanzioni riviste

Dal 7 aprile 2026 sono entrate in vigore le nuove sanzioni per la sicurezza sul lavoro relative ai lavoratori agili, introdotte dalla legge 11 marzo 2026 n. 34 (legge annuale sulle Pmi). Questa norma aggiorna il testo unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) aggiungendo il comma 7-bis all’articolo 3 e modificando l’articolo 55, comma 5, lettera c), con lo scopo di rafforzare l’obbligo informativo previsto dall’art. 22 della legge 22 maggio 2017 n. 81 (Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2017, n. 135). Il nuovo comma 7-bis dell'art. 3 stabilisce espressamente che, per l'attività lavorativa svolta in modalità di lavoro agile in luoghi non rientranti nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità è assicurato mediante la consegna, almeno annuale, di un'informativa scritta che individui i rischi generali e specifici. La norma riconosce così la peculiarità del lavoro agile, in cui la prestazione si svolge in ambienti non controllabili direttamente dal datore di lavoro, e impone una tutela prevenzionistica adeguata a questa specificità.

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