Lavoro ai videoterminali e Dscv: la parola all’Inail

Con la circolare n. 11/2023, l’istituto fornisce una serie di indirizzi sul tema. Fra le altre cose, è stato chiarito, sulla scia della Corte di Giustizia europea, quando l’onere dei cosiddetti dispositivi speciali di correzione visiva deve gravare sul datore di lavoro e quando, invece, sul singolo dipendente

Lavoro ai videoterminali e Dscv.

L’invecchiamento della popolazione lavorativa e la diffusione, sempre più massiccia, dei processi di digitalizzazione stanno ponendo maggiormente all’attenzione, specie dopo l’esperienza traumatica vissuta durante il lockdown imposto dall’emergenza da Sars-Cov-2, i problemi riguardanti i rischi per la salute e la sicurezza nell’utilizzo delle apparecchiature informatiche dotate di sistemi di visualizzazione, sia nei contesti domestici che lavorativi.

E, proprio per quanto riguarda questo secondo ambito, non va dimenticato che grazie alla direttiva 89/391/Cee (la direttiva “quadro” in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro) e alla direttiva 90/270/Cee del 29 maggio 1990, recepite nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 626/1994, è stato strutturato uno specifico modello europeo protettivo, basato su una serie di prescrizioni minime per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (Vdt).

Per l'Osservatorio Inail, clicca qui

In accordo con i principi accolti nella disciplina comunitaria il legislatore interno ha definito, così, un elevato livello di tutele, com’è possibile rilevare in vari tratti che caratterizzano la normativa in materia contenuta attualmente negli artt. 172 e seguenti del D.Lgs. n. 81/2008, non esente, tuttavia, da alcune zone d’ombra sulle quali, di recente, ha fatto luce anche la Corte di Giustizia europea, che ha spinto l’Inail con la circolare 24 marzo 2023, n. 11, a fornire una serie d’interessanti chiarimenti sulla sorveglianza sanitaria degli addetti ai Vdt e, in particolare, per quanto riguarda la controversa questione della fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva (vedere la tabella 1).

TAB 1 – LA TUTELA IN SINTESI

Campo di applicazione Artt. 172 - 173 La tutela specifica del titolo VII si applica al cosiddetto lavoratore videoterminalista, ossia colui che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 175.

Per videoterminale s’intende uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

Esclusioni Art. 172, comma 2 Le norme del titolo VII non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Posto di lavoro Art.173, comma 1, lett. b) Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le attrezzature munite di Vdt, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Valutazione dei rischi e requisiti minimi dei posti di lavoro Art. 174 Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi, secondo quanto prevede l’art. 28, e analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime contenute nell’allegato XXXIV al D.Lgs. n. 81/2008.

Interruzioni, pause e contrattazione collettiva Art. 175 Il lavoratore ha diritto a una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività; le modalità di queste interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

In assenza di una disposizione contrattuale collettiva riguardante l’interruzione, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

È esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

Sorveglianza sanitaria Art. 176, commi 1, 2, 3, 4 e 5 I lavoratori videoterminalisti sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, secondo quanto previsto anche dall’art. 41.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

Dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv) Art. 176, comma 6 Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite mediche ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Gli oneri sono a carico del datore di lavoro.

Informazione e formazione Art. 177 Il datore di lavoro è tenuto a impartire ai lavoratori l’informazione e la formazione per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro; le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista.

(D.Lgs. n. 81/2008 – Titolo VII)

La sentenza

La Corte di Giustizia europea, infatti, con la sentenza 22 dicembre 2022, n. 392, relativa alla causa C - 392/21 promossa da un lavoratore contro l’Ispettorato generale per l'immigrazione della Romania, ha fornito una serie d’indirizzi interpretativi sull’art .9 della già citata direttiva 90/270/Cee e, in particolare, per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire gli occhiali ai lavoratori videoterminalisti.

Ambiente&Sicurezza è il tuo strumento di lavoro, abbonati

In breve, nel ricorso il lavoratore ha lamentato che il lavoro su schermo che svolgeva presso l’Ispettorato, nonché altri fattori di rischio, quali la luce visibile discontinua, l'assenza di luce naturale e il sovraccarico neuropsichico hanno comportato un forte deterioramento della sua vista; pertanto, a suo avviso, avrebbe dovuto, su raccomandazione di un medico specialista, cambiare occhiali da vista, al fine di correggere la diminuzione della sua acutezza visiva.

Per altro, il ricorrente ha fatto anche rilevare di aver proceduto all’acquisto degli occhiali a sue spese, chiedendo al datore di lavoro il rimborso dell’onere sostenuto - per il costo delle lenti, della montatura e della manodopera – ma la sua domanda era stata respinta.

La Corte, dopo un’attenta disamina della disciplina in materia, ha precisato che il citato art. 9, paragrafo 3, della direttiva 90/270/Cee, prescrive che i lavoratori devono ricevere dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta, qualora il risultato dell'esame degli occhi e della vista appropriato, di cui all'art. 9, paragrafo 1, di questa direttiva, o dell'esame oculistico, di cui all'art. 9, paragrafo 2, di quest'ultima, ne evidenzino la necessità e non possano essere utilizzati dispositivi di correzione normali.

Tuttavia, la Corte ha anche fatto constatare che la direttiva in questione, in effetti, non fornisce una definizione di “dispositivi speciali di correzione” visiva, ma, conformemente a una costante giurisprudenza della stessa Corte, ai fini dell'interpretazione di una norma del diritto dell'Unione si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (1).

Alla luce, pertanto, di questo criterio interpretativo generale nella sentenza, viene fatto rilevare che l'art. 9, paragrafo 3, opera una distinzione tra, da un lato, i dispositivi normali di correzione e, dall'altro, i dispositivi speciali di correzione visiva (Dscv) in funzione dell'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali e «il carattere speciale del dispositivo di correzione presuppone che quest'ultimo abbia un rapporto con il lavoro su attrezzature munite di videoterminali, in quanto serve a correggere o a prevenire disturbi visivi specificamente connessi a tale lavoro e accertati in seguito agli esami previsti all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva».

Viceversa, secondo la Corte i dispositivi normali di correzione, ossia gli occhiali, sono portati al di fuori del luogo di lavoro e non sono, quindi, necessariamente connessi alle condizioni di lavoro; quindi «(…) non servono a correggere disturbi visivi connessi con l'attività lavorativa e possono non avere alcun rapporto specifico con l'attività svolta su attrezzature munite di videoterminali».

Le indicazioni

Pertanto, sulla base, di questi principi interpretativi, l’Inail con la circolare n. 11/2023, rivolta alle proprie strutture, ma che fornisce una serie d’indirizzi di portata generale, mette a fuoco diversi profili in materia di controllo sanitario degli addetti ai Vdt.

In merito, l’Istituto assicuratore ricorda preliminarmente che l’art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede a beneficio dei lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali – dedotte le interruzioni previste per le pause – l’assoggettamento alla sorveglianza sanitaria attraverso il medico competente (art. 41), con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

È nel richiamare il quadro delle varie tipologie di visite mediche previste dalla vigente normativa, l’Inail riporta nell’allegato alla circolare un’articolata casistica delle condizioni che il medico competente può rilevare al termine di queste visite e i provvedimenti consigliati vedere la tabella 2).

TAB 2 – LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Condizione visiva riscontrata Provvedimenti consigliati Provvedimenti successivi
a A normale acuità visiva e assenza di astenopia Non sono necessari interventi correttivi
b Normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa Non sono necessari interventi correttivi
c Normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa È necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore Se al successivo controllo il lavoratore non presenta più astenopia o non presenta astenopia significativa non sono necessari ulteriori interventi.

Se al successivo controllo, nonostante il rispetto di tutte le misure correttive adottate, l’astenopia persiste in misura significativa si procede come al punto d della presente istruzione

d Acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa È necessario mettere in opera misure correttive ambientali e/o organizzative e/o comportamentali e rivalutare il lavoratore a breve distanza di tempo Se al successivo controllo si rilevi persistenza di astenopia significativa, il medico competente deve inviare il lavoratore all’esame dello specialista oftalmologo formulando due specifici quesiti in ordine all’adottabilità di un Dscv e alla sua capacità di risolvere l’astenopia significativa lamentata.
Se l’oftalmologo rileva solo un difetto visivo proprio non adeguatamente corretto prescrive un dispositivo di correzione visiva ordinario e rinvia la persona al medico competente.Se l’oftalmologo, rilevata un’adeguata correzione del difetto visivo proprio, valuta l’indicazione all’adozione di un Dscv, prescrive il Dscv

(Allegato 1, circolare Inail n. 11/2023)

Inoltre, lo stesso Istituto sottolinea anche che «(…) le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (Vdt) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile».

Gli occhiali da vista e i Dscv

Compiute queste precisazioni, l’Inail osserva ancora che per quanto riguarda l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire ai lavoratori i citati dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (art. 176, comma 6), i normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei Dpi, né di quello dei Dscv; pertanto, la «(…) prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro».

Infatti, per Dscv s’intendono «(…) quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana».

Pertanto, tra i Dscv possono essere considerate le lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti office oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Il giudizio d’idoneità alla mansione

Va rilevato, inoltre, che nella circolare n. 11/2023, viene anche precisato che ove al termine di queste visite lo specialista oftalmologo prescriva un Dscv »(…) perché di concreto beneficio a lungo termine (…)» dovrà informare il medico competente che provvederà, poi, adinformare il datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità alla mansione specifica, sulla necessità che il lavoratore utilizzi un Dscv durante l’uso del videoterminale (vedere l’art. 41, comma 6, D.Lgs. n. 81/2008).

L’onere

Per effetto di quanto prevede l’art. 176, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro sarà tenuto, inoltre, a fornire a proprie spese il Dscv, anche se è ammissibile che questo dispositivo sia acquistato direttamente dal lavoratore e poi rimborsato dal datore di lavoro.

Quest’ultima via è stata ritenuta come legittima nella già richiamata sentenza della Corte di Giustizia europea del 22 dicembre 2022, n. 392, nella quale però è stato anche sottolineato che deve trattarsi del rimborso «(…) delle spese necessarie sostenute dal lavoratore, ma non mediante versamento al lavoratore di un premio salariale generale».

In altri termini secondo la Corte il rimborso deve essere effettuato in forma specifica,  quindi non può essere ricompreso in somme spettanti contrattualmente al lavoratore ad altro titolo come ad esempio, appunto, i premi salariali.

Le sanzioni

La sentenza della Corte di Giustizia europea del 22 dicembre 2022, n. 392, mette un punto alla questione sulla nozione di Dscv e il rimborso delle spese; è bene ricordare anche che in questi casi il medico competente dovrà necessariamente avvalersi del supporto dello specialista per poter formulare il proprio giudizio sull’idoneità alla mansione e sulla prescrizione o meno dei dispositivi speciali di correzione visiva (vedere art. 39, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008).

Infine, va anche precisato che l’omessa fornitura, a seguito degli esiti della visita medica, dei dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, di cui al comma 6 dell’art. 176 del D.Lgs. n. 81/2008, si configura come illecito penale di natura contravvenzionale; pertanto, in questa ipotesi il datore di lavoro e il dirigente sono punti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro (art. 178, comma 1, lett. b), D.Lgs. n .81/2008), fatti salvi i benefici dell’istituto della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 758/1994.

(Lavoro ai videoterminali e Dscv)

 

(1) Vedere Corte di Giustizia europea, sentenza del 24 febbraio 2022, Airhelp (ritardo del volo di arrivo a destinazione), C 451/2020.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome