Dispositivi speciali di correzione visiva: cosa sono e a cosa servono

Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023

Dispositivi speciali di correzione visiva.

Il datore di lavoro è tenuto a dotare il dipendente che opera ai videoterminali di dispositivi speciali di correzione visiva. Lo chiarisce la circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023.

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«I normali occhiali da vista - si legge nella circolare - non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (Dscv) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro».

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Diverso invece il caso il cui si renda necessario l'utilizzo di dispositivi utili a correggere, o a prevenire, i disturbi visivi in funzione del lavoro ai videoterminali», precisa la circolare Inail.

Qui di seguito il testo integrale della circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023 e, in coda, l'allegato integrativo.

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Circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023

Oggetto

Fornitura di dispositivi speciali di correzione visiva ai dipendenti addetti ai videoterminali

Quadro Normativo

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato e integrato dal Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242 disposizioni riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Circolare Ministero del lavoro e della Previdenza sociale 5 marzo 1998 n. 30: ”Direttive applicative del decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, modificato dal decreto legislativo n. 242 del 10 marzo 1996”.

Legge 29 dicembre 2000, n. 422: “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000”.

Legge 3 febbraio 2003, n. 14 (G.U. n. 31 del 7 febbraio 2003) “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2002”.

Circolare Inail 2 novembre 2006, n. 47 ”Spesa per la fornitura di “dispositivi speciali di correzione” ai dipendenti addetti ai videoterminali. Decreto legislativo n. 626/1994, art. 55, 5° comma; Legge n. 14 del 3 febbraio 2003”.

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 25 gennaio 2001 n. 16 “Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, Titolo VI, uso delle attrezzature munite di videoterminali. Chiarimenti operativi in ordine alla definizione di lavoratore esposto e sorveglianza sanitaria"

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

Sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21

Premessa

Ai sensi dell’articolo 176 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste per le pause (1) , sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del citato decreto (2) , con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l’apparato muscolo scheletrico.

1. Sorveglianza sanitaria

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la sorveglianza sanitaria è effettuata:
• in via preventiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori prima che il lavoratore venga adibito alla mansione specifica (3) ;
• in occasione di una visita periodica, che è biennale per i dipendenti dichiarati idonei con prescrizione o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e quinquennale negli altri casi;
• nel caso di visita straordinaria richiesta da parte del lavoratore stesso quando sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente (4).

Nel corso della visita di sorveglianza sanitaria, il medico competente effettua la raccolta anamnestica, con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi al fine di rilevare segni e sintomi di astenopia e l’esame visivo con le normali lenti correttive, se in uso; nel caso di riscontro positivo di astenopia ne valuta la significatività.

Al termine della visita di sorveglianza sanitaria possono essere rilevate le seguenti condizioni, in presenza delle quali il medico competente adotta i provvedimenti specificati nella tabella allegata alla presente Circolare (cfr. allegato n. 1):

a. normale acuità visiva e assenza di astenopia;
b. normale acuità visiva e presenza di astenopia non significativa;
c. normale acuità visiva e presenza di astenopia significativa;
d. acuità visiva deficitaria e presenza di astenopia significativa.

Si precisa che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche sostengono che l’impiego di videoterminali (VDT) non comporta rischi per la salute visiva dell’operatore e, allo stato attuale, gli studi del settore sono orientati nel ritenere l’astenopia un disturbo di tipo transitorio e reversibile.

2. Distinzione tra occhiali da vista e dispositivi speciali di correzione visiva (DSCV)

I normali occhiali da vista non rientrano nel novero dei dispositivi di protezione individuale (DPI), né di quello dei “dispositivi speciali di correzione visiva” (DSCV) e, pertanto, la prescrizione, da parte dell’oftalmologo, di lenti volte a correggere un difetto visivo proprio del lavoratore non comporta una spesa a carico del datore di lavoro.

Per DSCV si intendono, infatti, quei particolari dispositivi diretti a correggere e a prevenire disturbi visivi in funzione di un'attività lavorativa che si svolge su attrezzature munite di videoterminali e che, dunque, consentano di eseguire in buone condizioni il lavoro al videoterminale quando non si rivelino adatti i dispositivi normali di correzione, cioè quelli usati dal lavoratore nella vita quotidiana. Di conseguenza, tra i DSCV possono essere considerate lenti applicabili al videoterminale, occhiali cosiddetti “office” oppure altri dispositivi speciali di correzione.

Pertanto, ove a seguito delle visite di sorveglianza sanitaria di cui al paragrafo 1 lo specialista oftalmologo prescriva un DSCV, perché di concreto beneficio a lungo termine, ne informa il medico competente; quest’ultimo comunica al datore di lavoro, tramite il giudizio di idoneità, la necessità che il lavoratore, sulla base degli accertamenti svolti, utilizzi un DSCV durante le applicazioni al videoterminale.

Al verificarsi di tali ultime condizioni, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 176, co. 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a fornire a sue spese il DSVC (5) , secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 3.

3. Disposizioni organizzative e limiti di spesa

In esito ai descritti adempimenti, il datore di lavoro competente per plesso autorizza la fornitura del dispositivo con specifica comunicazione all’interessato, inviata per conoscenza al medico competente e alla Struttura competente per la liquidazione della spesa.

Il lavoratore acquista, per suo conto o tramite fornitore indicato dal datore di lavoro il dispositivo prescritto dallo specialista oftalmologo, il quale dovrà provvedere al relativo collaudo valutandone la corrispondenza con la prescrizione.

Ai fini del rimborso della spesa effettuata, il lavoratore presenta alla Struttura di appartenenza la relativa fattura, unitamente al giudizio di idoneità con prescrizione del medico competente e al documento di collaudo con esito positivo rilasciato dall’oftalmologo. La fattura deve specificare le singole voci di spesa con il relativo importo, nonché la tipologia delle lenti: positive, negative, toriche o cilindriche e diottrie.

La Struttura di appartenenza invia la documentazione alla Struttura competente per la liquidazione della spesa, la quale verifica la regolarità della documentazione ricevuta e, ove ne ricorrano i presupposti, procede al rimborso della spesa effettuata, nei limiti sotto specificati.

Per il personale della Direzione generale provvede la Direzione centrale risorse umane.

L'Istituto rimborsa la spesa, I.V.A. compresa, e decurtate le spese di bollo.

Il rimborso è comprensivo del costo della montatura, fino al limite massimo di € 150,00.

4. Disposizioni contabili

La spesa per l’acquisto dei “dispositivi speciali di correzione” deve essere imputata alla seguente voce di bilancio: IV Livello U.1.03.02.18.000 servizi sanitari - V livello 001 spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa VI livello 01 - accertamenti e presidi sanitari d.lgs. n. 81/2008. ° ° °

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare 2 novembre 2006, n. 47.

(fonte: Inail)

(1) Cfr. Art. 175 D.Lgs. n. 81/2008

(2) Cfr. Art. 41 D.Lgs. n. 81/2008

(3) Cfr. art. 41, comma 2, lettera a)

(4) Cfr. art. 41, comma 2, lettera c)

(5) Conclusione avvalorata dalla Corte di Giustizia UE, Grande sezione, sentenza 22 dicembre 2022, n. 392 - C - 392/21 che conserva la distinzione tra “dispositivi di correzione” e “dispositivi normali di correzione”, da una parte, e “dispositivi speciali di correzione”, dall’altra, con la conseguenza che il diritto al rimborso riguarda solo i dispositivi speciali di correzione che servano effettivamente a correggere disturbi visivi in rapporto con il lavoro, sebbene non possano essere utilizzati esclusivamente nell'ambito professionale.

 

Allegati

Leggi l’allegato alla circolare Inail n. 11 del 24 marzo 2023

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