(Le novità della legge n. 34/2026 su Pmi e sicurezza)
In particolare, come vedremo, la legge n. 34/2026, in vigore dal 7 aprile 2026, interviene in questo ambito attraverso diverse modifiche al D.Lgs. n.81/2008 – che, va ricordato, seguono di poco quelle introdotte con la “mini riforma” del D.L. n. 159/2025, convertito dalla legge n. 198/2025 - dettando nuove misure sul lavoro agile (il cosiddetto smart working), i modelli organizzativi e di gestione, la formazione, l’addestramento e la verifica delle attrezzature di lavoro; inoltre, sono state introdotte anche alcune importanti disposizioni in materia di esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori e per altri veicoli.
Smart working
Scendendo nel dettaglio, da una prima lettura del provvedimento un’importante innovazione normativa si rileva all’art. 11 che modifica direttamente l’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, inserendo al suo interno il nuovo comma 7-bis in base al quale nel caso in cui l’attività lavorativa è prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro «(…) l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali (…)» è “assicurato” dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati sia rischi generali che quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.
E per comprendere quale sia effettivamente la portata di questa novella – che una parte della solita dottrina improvvisata e superficiale ha subito bollato come pressoché inutile – è necessario ricordare, brevemente, che la disciplina sul lavoro agile è stata introdotta nell’ordinamento giuridico italiano – come coda della riforma del cosiddetto jobs act – con la legge n. 81/2017.
In particolare, gli artt. 18 e seguenti di questo provvedimento hanno delineato un articolato regime; tuttavia, fin da subito la dottrina più accorta ha fatto rilevare che uno dei profili più critici è proprio quello dei confini dell’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, considerato che è nell’essenza di questa particolare modalità attuativa del rapporto di lavoro subordinato (art. 2094 codice civile) l’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali, in luoghi scelti dal lavoratore.
La questione di fondo, pertanto, è che il lavoratore può svolgere l’attività lavorativa ovunque, quindi, anche in luoghi pubblici o privati che potrebbero essere completamente ignoti al datore di lavoro, non consentendogli così l’esercizio di alcun potere di controllo.
E proprio sotto questo profilo che la disciplina della legge n. 81/2017 è, invero, molto carente; infatti, in primo luogo, non contiene norme di coordinamento con il già citato D.Lgs. n. 81/2008.
Inoltre, rende responsabile il datore di lavoro «(…) della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa” (art. 18, comma 2) ma, soprattutto, in modo quasi generico stabilisce che «Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro» (art. 22, comma 1).
Al lavoratore, invece, è imposto il già citato obbligo specifico di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro (art. 22, comma 2).
Appare oggettivamente impensabile che il datore di lavoro possa effettuare, in primo luogo, la valutazione dei rischi di un luogo esterno al perimetro aziendale che nemmeno conosce e, di conseguenza, predisporre le correlate misure di tutela.
Ecco, quindi, che proprio alla luce di queste oggettive criticità – qui richiamate solo per sommi capi – che il legislatore con la legge n. 34/2026, da un lato, ha finalmente introdotto una norma di coordinamento all’interno del D.Lgs. n. 81/2008 mentre, dall’altro, ha cercato di circoscrivere la responsabilità del datore di lavoro relativa alla prestazione eseguita dal lavoratore all’esterno della sede aziendale – in ambienti che, come detto, non rientrano nella sua disponibilità giuridica come, ad esempio, l’abitazione del lavoratore, parchi pubblici e privati, strutture alberghiere eccetera – attraverso la previsione di una espressa clausola limitativa che circoscrive la responsabilità relativa all’assolvimento «(…) di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all'utilizzo dei videoterminali (…)» alla consegna della predetta informativa (scritta) sui rischi, con cadenza almeno annuale, sia al lavoratore che al Rls.
In altri termini, quindi, è introdotto un criterio di ragionevolezza prevenzionale che circoscrive l’obbligazione di sicurezza del datore di lavoro – in primo luogo quello della valutazione dei rischi – all’assolvimento del dovere di consegna dell’informativa che potrà essere dimostrata attraverso ogni strumento che provi che il lavoratore e il Rls ne sono venuti a conoscenza (quindi tramite la consegna a mano con dichiarazione di ricevuta del destinatario, notifica a mezzo Pec, raccomandata eccetera).
Ma resta a ancora sul tappeto la questione irrisolta dei “rischi specifici” connessi al lavoro agile da riportare all’interno dell’informativa; a tal proposito, va ricordato che durante il periodo emergenziale derivante dalla pandemia da Sars-Cov-2, questo delicato profilo problematico è stato mascherato dal regime semplificato sullo smart working, che prevedeva che gli obblighi d’informativa per la tutela della salute e della sicurezza dello smart worker erano assolti in via telematica, anche ricorrendo al format reso disponibile nel sito internet dell’Inail (art. 90, comma 4, del D.L. n. 34/2020).
Omessa consegna dell’informativa e regime sanzionatorio
Questo profilo presenta, pertanto, ancora evidenti elementi di problematicità e, per questa ragione, potrebbe favorire tesi interpretative anche molto diverse e alimentare ulteriormente, quindi, nuovi possibili contenziosi; per questo motivo appare auspicabile che arrivino a breve dei chiarimenti in merito. Anche perché l’art. 11 della legge n. 34/2026 ha altresì modificato l’art. 55, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che la mancata consegna dell’informativa sui rischi al lavoratore e al Rls è punita con la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Indubbiamente questa è l’altra innovazione più significativa introdotta in materia della legge n. 34/2026, in quanto a decorrere dal 7 aprile 2026 l’omessa consegna dell’informativa configura un’ipotesi d’illecito penale di natura contravvenzionale; occorrerà, pertanto, prestare molta attenzione da parte dei datori di lavoro, verificare se per tutto il personale che svolge il lavoro in modalità agile sia dimostrabile l’avvenuta notifica dell’informativa – ovviamente anche all’Rls – e controllare che sia rispettato il vincolo dell’annualità.
Formazione e addestramento
Un’altra modifica rilevante apportata dall’art. 10, comma 1, della legge n. 34/2026 riguarda invece l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che si aggiunge a quelle introdotte dal D.L. n. 159/2025 (vedere il box 1).
BOX 1 – ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE
| Art. 37
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione (vedere la nota 1, NdA), in modo da garantire: a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa; b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; b-bis) dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose. 5. L’addestramento è effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; include altresì l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento possono essere effettuati anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in apposito registro, anche informatizzato. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo. 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori. 7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori perla sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto. 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro. |
| (Sono riportate in grassetto le modifiche apportate dal D.L. n. 159/2025 e in corsivo quelle della legge n. 34/2026)
Nota 1: questa previsione ha trovato attuazione con l’emanazione dell’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59; orientamenti interpretavi riguardanti alcune disposizioni di questo accordo sono contenuti nelle prime Faq pubblicate a fine marzo sul sito del ministero del Lavoro. |
Testo aggiornato dall’art. 37 del d.lgs. 81/2008 al D.L. n. 159/2025 e alla legge 34/2026 (1)
In particolare, il legislatore ha rimodulato la disciplina sull’addestramento con la sostituzione del comma 5; in sostanza, la novità è che le attività addestrative possono essere effettuate anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Si tratta, quindi, di un “ammodernamento” del D.Lgs. n. 81/2008, che tiene conto dell’intenso progresso tecnologico di questi ultimi anni e l’affermarsi delle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.
Rimane fermo, invece, l’oggetto dell’addestramento, nonché l’obbligo che sia effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro e tracciato in apposito registro tenuto anche in formato informatizzato.
Per quanto, invece, riguarda la formazione l’art. 10, comma 1, lettera b) della legge n. 34/2026, ha inserito nell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova lettera b-bis, in base alla quale la stessa deve altresì essere erogata in occasione dei periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro.
Per questa strada, quindi, il legislatore ha nuovamente rimodulato sul piano temporale l’obbligazione formativa, a pochi mesi del precedente intervento con il quale la legge di conversione n.198/2025, ha inserito nel D.L. n.159/2025 l’art. 1-bis che, per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall’art.5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e le imprese turistico-ricettive, consente che la formazione di cui all’art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e l’eventuale addestramento specifico si concludono entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro (vedere l’art.30 e seguenti, D.Lgs. n. 81/2015).
Attrezzature di lavoro e obbligo assicurativo per i muletti e altri veicoli
Da osservare, inoltre, che con la legge n. 34/2026, il legislatore è intervenuto anche su altri due fronti importanti riguardanti alcune attrezzature di lavoro.
Il primo è, come accennato, quello delle verifiche obbligatorie; infatti, l’art. 12 ha inserito nell’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto, prevedendo l’obbligo di verifica triennale.
L’altro, invece, è di natura assicurativa. L’art. 9 introduce l’esonero dall’assicurazione obbligatoria per i carrelli elevatori, per altri veicoli utilizzati dalle imprese in aree ferroviarie, portuali e aeroportuali e per le macchine agricole, modificando l’art.122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. n. 209/2005.
In particolare, viene stabilito, tra l’altro, che l’obbligo assicurativo della Rc si applica solo ai veicoli destinati alla circolazione su strada, esclusi i carrelli elevatori, i muletti e i mezzi non immatricolati impiegati esclusivamente all’interno di stabilimenti, magazzini, depositi o aree aziendali non aperte al pubblico in quanto già coperti da altre coperture assicurative per Rcverso terzi
Modelli organizzativi e di gestione semplificati
Infine, occorre far rilevare che il già citato art. 10 della legge n. 34/2026 è intervenuto anche sulla disciplina dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, riguardante i modelli organizzativi e di gestione (Mog), assegnando all’Inail il compito sia di elaborare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge – d’intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative – Mog semplificati per le micro, piccole e medie imprese, individuando «(… ) precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale (…)»; per altro allo stesso istituto assicuratore è attribuito anche lo specifico compito di supportare le imprese stesse nella fase di adozione del modello sul piano gestionale e applicativo.
La ratio di questa norma – che per un mero errore materiale è stata inserita nell’articolo come comma 5-ter e non 5-quater – risiede nell’obiettivo d’incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori che, va ricordato, costituiscono il tessuto economico prevalente e sono maggiormente interessate dal trend infortunistico.
In effetti all’interno dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008, il comma 5-bis già prevedeva – e prevede tuttora – l’elaborazione da parte della «Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro» di Mog semplificati per le piccole e medie imprese che, per altro, ha condotto alla definizione di procedure per la loro adozione ed efficace attuazione contenute nel D.M. Lavoro 13 aprile 2014 che sotto alcuni profili non appaiono, tuttavia, di agevole applicazione, soprattutto quando si tratta di micro imprese.
(Le novità della legge n. 34/2026)