1. La definizione
Con il termine caporalato si fa generalmente riferimento al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsto e punito dall’art. 603-bis, codice penale. Questa norma sanziona con la reclusione da uno a sei anni (e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato), una serie di condotte specificamente descritte, quali, ad esempio, reclutare manodopera con il fine di utilizzarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno, oppure utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.
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