Legge di delegazione europea: le misure su ambiente, energia e sicurezza

Legge di delegazione europea
Tra le direttive da recepire anche la 2019/904 sulla riduzione  dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente. Fissati i termini di recepimento

Legge di delegazione europea: non mancano le misure su ambiente, energia e sicurezza nella legge 22 aprile 2021, n. 53 «Delega al Governo per il recepimento delle direttive  europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020» (in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n. 97).

In particolare si tratta dell':

  • art. 5 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva (Ue) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
  • art. 12 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa  a  norme comuni per il  mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva  2012/27/UE (rifusione)»;
  • art. 15 «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo ai dispositivi medici, che modifica  la  direttiva  2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del  Consiglio, del   regolamento  (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni, e del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione»;
  • art. 19 «Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica   (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE»;
  • art. 22 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;
  • art. 28 «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare».

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All'allegato 1 sono indicati i decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee che il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  nonché secondo quelli specifici dettati dalla presente legge e tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia di Covid-19. Tra queste, rientrano le direttive (Ue):

  • 2019/883  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la  direttiva   2000/59/CE (termine di recepimento: 28 giugno 2021);
  • 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (termine di recepimento: 3 luglio 2021);
  • 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione; termini di recepimento: 25 ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4, e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva);
  • 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno  2019,  recante  modifica  della  direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
  • 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso  consumo (termine di recepimento: 2 agosto 2021);
  • 2019/1936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva  2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17 dicembre 2021).

Di seguito il testo integrale delle misure accennate sopra.

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Legge 22 aprile 2021, n. 53 

Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020. (21G00063)

 

in Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2021, n.97

 

Vigente al: 8-5-2021

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

                               Art. 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive  e  l'attuazione

                degli altri atti dell'Unione europea

1. Il Governo e'  delegato  ad  adottare,  secondo  i  termini,  le

procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e

32 della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  nonche'  secondo  quelli

specifici  dettati  dalla  presente  legge  e  tenendo  conto   delle

eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia

di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione  europea  di  cui

agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A.

2. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono

trasmessi, dopo l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti  dalla

legge,  alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica

affinche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti  organi

parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non

riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o

regionali possono essere previste nei decreti legislativi di  cui  al

comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli  obblighi

derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui allo  stesso  comma  1.

Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori  entrate

eventualmente derivanti dall'attuazione delle  deleghe,  laddove  non

sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti

amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il

recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della

citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo

si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali  derivino

nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente  all'entrata

in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano  le  occorrenti

risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma  2,  della

legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 2

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di

                 atti normativi dell'Unione europea

 

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della citata  legge  n.  234  del

2012, e secondo i principi e i criteri direttivi di cui  all'articolo

32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due  anni  dalla

data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni  recanti

sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi

contenuti in  direttive  europee  recepite  in  via  regolamentare  o

amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati  alla

data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano

gia' previste sanzioni penali o amministrative.

 

(omissis)

                               Art. 5

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2018/2001,  sulla  promozione  dell'uso   dell'energia   da   fonti

  rinnovabili

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2018/2001  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dell'11

dicembre 2018, il  Governo  osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  n.  234  del

2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata ai  sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  su

proposta del Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e

con il Ministero per i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il

turismo, al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati

nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima  (PNIEC),  una

disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e

non idonee per l'installazione di impianti a  fonti  rinnovabili  nel

rispetto delle esigenze di tutela  del  patrimonio  culturale  e  del

paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita'  dell'aria

e dei corpi idrici, nonche' delle specifiche competenze dei Ministeri

per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e del  mare,  privilegiando  l'utilizzo  di  superfici  di

strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e  aree

non  utilizzabili   per   altri   scopi,   compatibilmente   con   le

caratteristiche e le disponibilita' delle risorse rinnovabili,  delle

infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonche' tenendo  in

considerazione la dislocazione della domanda, gli  eventuali  vincoli

di rete e il potenziale di sviluppo della rete  stessa.  A  tal  fine

sono osservati, in particolare, i seguenti indirizzi:

1)  la   disciplina   e'   volta   a   definire   criteri   per

l'individuazione di aree idonee all'installazione di impianti a fonti

rinnovabili aventi una  potenza  complessiva  almeno  pari  a  quella

individuata come necessaria dal PNIEC  per  il  raggiungimento  degli

obiettivi di  sviluppo  delle  fonti  rinnovabili.  A  tal  fine,  la

disciplina reca inoltre criteri per la  ripartizione  fra  regioni  e

province autonome e prevede misure di salvaguardia  delle  iniziative

di sviluppo  in  corso  che  risultino  coerenti  con  i  criteri  di

localizzazione  degli  impianti  preesistenti,  rispetto   a   quelli

definiti dalla presente lettera;

2) il processo  programmatorio  di  individuazione  delle  aree

idonee e' effettuato da ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  in

attuazione della disciplina di cui al numero 1) entro sei  mesi.  Nel

caso di mancata adozione, e' prevista l'applicazione dell'articolo 41

della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) prevedere che, nell'individuazione  delle  superfici  e  delle

aree idonee e non idonee per  l'installazione  di  impianti  a  fonti

rinnovabili di cui alla lettera a), siano rispettati i principi della

minimizzazione degli impatti  sull'ambiente,  sul  territorio  e  sul

paesaggio,  fermo  restando  il  vincolo  del  raggiungimento   degli

obiettivi  di  decarbonizzazione  al  2030  e  tenendo  conto   della

sostenibilita'  dei  costi  correlati  al  raggiungimento   di   tale

obiettivo;

c) individuare procedure abilitative semplificate,  proporzionate

alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione,  secondo  un

principio di  sussidiarieta'  verticale,  per  l'installazione  degli

impianti nelle aree e nei siti individuati ai sensi delle lettere  a)

e q), riducendo altresi' i termini dei procedimenti  autorizzativi  e

per l'assegnazione  di  incentivi  e  razionalizzandoli  rispetto  ai

termini dei procedimenti per la connessione alla rete elettrica;

d)  individuare  procedure  abilitative  semplificate   per   gli

interventi, diversi dalla mera sostituzione di componenti  principali

che non e' sottoposta ad alcuna autorizzazione, di rifacimento totale

e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di

impianti a fonti rinnovabili gia' esistenti, razionalizzando altresi'

i termini dei procedimenti  autorizzativi  e  per  l'assegnazione  di

incentivi;

e) riordinare e semplificare la normativa vigente in  materia  di

configurazioni per l'autoconsumo,  ivi  incluse  quelle  inerenti  ai

sistemi  efficienti  di  utenza  e  allo  scambio  sul   posto,   con

l'obiettivo di favorire  la  realizzazione  di  tutti  i  sistemi  di

autoconsumo, anche collettivi, da fonti rinnovabili, con  conseguente

minore  utilizzo  della  rete  elettrica  derivante  da  sistemi   di

generazione diffusa;

f) prevedere meccanismi per il monitoraggio degli  effetti  della

diffusione dell'autoconsumo, anche ai fini  dell'aggiornamento  delle

modalita' di imposizione e raccolta  delle  componenti  tariffarie  a

copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento

alla fiscalita' generale degli oneri  non  direttamente  connessi  ad

obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto  alla

poverta' energetica;

g) prevedere misure volte a favorire e promuovere la  progressiva

installazione  di  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti

rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante il riordino delle

misure vigenti e l'introduzione di meccanismi d'obbligo, fatti  salvi

i  vincoli  paesaggistici  e  i  limiti   imposti   dalla   tipologia

dell'edificio;

h)  individuare  misure  incentivanti  per  la  promozione  delle

comunita' di energia rinnovabile volte a favorire  la  partecipazione

delle   comunita'   locali   alla   realizzazione   degli   impianti,

valorizzando la rete elettrica esistente e  massimizzando  l'utilizzo

locale della relativa produzione energetica, con  conseguente  minore

utilizzo della rete elettrica derivante  da  sistemi  di  generazione

diffusa, fatta salva l'applicazione degli oneri generali  di  sistema

sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti  finali  e  su

quella prodotta e condivisa  utilizzando  la  rete  di  distribuzione

esistente.  A  tal  fine,  prevedere  che  agli  impianti   a   fonti

rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e

nelle comunita' dell'energia sia garantito un accesso paritario e non

discriminatorio a tutti i pertinenti regimi  di  sostegno  di  natura

normativa o regolatoria, con particolare riguardo  ai  meccanismi  di

valorizzazione dell'autoconsumo e ai meccanismi di riconoscimento dei

costi evitati per il sistema elettrico che tale autoconsumo comporta,

evitando  comunque  effetti  distorsivi  sul  mercato  e   prevedendo

meccanismi semplificati secondo cui la quota di energia condivisa, in

quanto autoconsumata  localmente,  sia  scorporata  a  priori  e  non

rientri fra le voci oggetto  di  fornitura  da  parte  dei  venditori

terzi;

i)  prevedere  misure   per   agevolare   il   massimo   utilizzo

dell'energia producibile da fonti  rinnovabili,  anche  favorendo  la

diffusione e l'uso di sistemi di accumulo  dell'energia,  compresi  i

veicoli elettrici, anche attraverso uniterautorizzativo semplificato,

e le connesse esigenze di  ricerca  e  sviluppo,  tenendo  conto  del

principio di neutralita' tecnologica;

l) incoraggiare la ricerca per la  riduzione  della  quantita'  e

della  pericolosita'  dei  rifiuti  prodotti  durante  il  ciclo   di

produzione dei  sistemi  di  accumulo  dell'energia,  in  particolare

attraverso  la  sostituzione  di  sostanze  nocive  e  materie  prime

critiche con altre meno impattanti, per allungare la  vita  utile  in

condizione di massimo  rendimento  dei  sistemi  di  accumulo  e  per

facilitarne il riciclaggio una volta giunti a fine vita;

m)  introdurre  misure  per  l'utilizzo  energetico  di  biomasse

legnose, nel quadro della  gestione  forestale  sostenibile  e  della

silvicoltura a turno di taglio breve (short  rotation  forestry),  in

coerenza con  le  previsioni  europee  sull'utilizzo  a  cascata,  in

particolare sui principi  di  sostenibilita',  uso  efficiente  delle

risorse,  circolarita'  in  tutti  i  flussi  e  in   ogni   fase   e

sussidiarieta', e con le esigenze ambientali di cui alla lettera  p),

considerando anche le opportunita' derivanti dalle biomasse residuali

industriali;

n)  favorire  lo  sviluppo  dei   biocarburanti   ai   fini   del

raggiungimento degli obiettivi delle fonti  rinnovabili  nel  settore

dei trasporti, nel rispetto dei  criteri  di  sostenibilita'  di  cui

all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001;

o) prevedere misure di incentivazione per  la  trasformazione  ad

uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti,  sia  grandi,  sia

piccole, promuovendone, ove compatibile con gli  ecosistemi,  con  la

pianificazione energetica e  con  gli  altri  usi,  anche  l'utilizzo

energetico,  purche'  siano  rispettati  gli  standard  di  sicurezza

geomorfologica;

p) aggiornare e potenziare i meccanismi di  sostegno  alle  fonti

rinnovabili, ivi inclusi  gli  interventi  a  favore  dello  sviluppo

tecnologico e industriale, di cui  al  decreto  legislativo  3  marzo

2011,  n.  28,  in  coerenza  con  le  diverse  esigenze  di   tutela

ambientale, con semplificazione  della  gestione  degli  impianti  di

piccola taglia, valorizzando l'energia  prodotta  da  biogas  per  la

trasformazione in biometano o in digestato equiparato  ai  sensi  del

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali

25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla  Gazzetta

Ufficiale n. 90 del  18  aprile  2016,  e  in  coordinamento  con  le

disposizioni   agevolative   per   l'autoconsumo,    prevedendo    la

sostituzione   di   impianti   obsoleti   e    incentivando    quelli

tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico  e  dei

particolati inquinanti,  promuovendo  la  realizzazione  di  impianti

fotovoltaici su edifici  esistenti,  anche  al  fine  della  completa

rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto.   Prevedere   inoltre   che

l'aggiornamento e il potenziamento dei meccanismi  di  incentivazione

tengano conto dei seguenti indirizzi:

1) i meccanismi devono promuovere l'accoppiamento  delle  fonti

rinnovabili non programmabili con sistemi di accumulo di energia,  in

modo da consentire una maggiore programmabilita' delle fonti;

2)  il  meccanismo  dello  scambio  sul  posto  sia  soppresso,

prevedendo meccanismi di tutela degli  investimenti  gia'  avviati  e

introducendo  nuovi  meccanismi  volti   a   premiare   l'autoconsumo

istantaneo  nonche'  la  condivisione  dell'energia  nell'ambito   di

configurazioni di autoconsumo multiplo quali l'autoconsumo collettivo

e le comunita' dell'energia;

q) promuovere l'utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in

mare,   previa   identificazione   delle   aree    idonee,    e    la

razionalizzazione dei  procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni

demaniali e delle autorizzazioni,  nel  rispetto  delle  esigenze  di

tutela dell'ecosistema marino e costiero, del patrimonio culturale  e

del  paesaggio,  privilegiando,  ove  possibile,   l'utilizzo   delle

piattaforme petrolifere in disuso;

r) semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai

meccanismi di incentivazione economica, per incrementare  il  consumo

di  energia  da  fonti  rinnovabili,  ivi  inclusi  gli  accordi   di

compravendita di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  a  lungo

termine;

s) introdurre misure per la razionalizzazione, la  valorizzazione

e l'incremento  della  produzione  del  parco  di  impianti  a  fonti

rinnovabili esistente;

t) aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per

la  produzione  di  biometano,  biocarburanti  avanzati,   carburanti

derivanti  dal  carbonio  riciclato  e  idrogeno,   per   contribuire

efficacemente alla decarbonizzazione di tutte le forme di  trasporto,

in funzione delle emissioni nell'intero ciclo  di  vita  dei  vettori

energetici e dei veicoli che li utilizzano;

u) prevedere disposizioni volte all'introduzione di misure per lo

sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione

nel  settore  dell'aviazione,  anche  mediante  specifiche  forme  di

incentivazione;

v) semplificare e accelerare il  processo  di  recepimento  degli

aggiornamenti all'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 relativo

alle  materie  prime  idonee   alla   produzione   di   biometano   e

biocarburanti avanzati al fine di incrementarne lo sviluppo in  senso

inclusivo, prevedendo che  il  recepimento  degli  aggiornamenti  sia

adottato con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare;

z) introdurre misure per la promozione dell'utilizzo  di  energia

elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici,  al  fine

di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di  penetrazione  di

decarbonizzazione nel settore dei trasporti;

aa) introdurre misure di semplificazione  per  la  costruzione  e

l'esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al

fine di supportare il raggiungimento degli  obiettivi  di  diffusione

dei  veicoli  elettrici  previsti  dal  PNIEC,  anche  coordinando  e

integrando le disposizioni di cui all'articolo 57  del  decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

settembre 2020, n. 120;

bb)  prevedere,  al  fine   di   favorire   il   contributo   dei

biocarburanti  avanzati  prodotti  a  partire  dalle  materie   prime

elencate all'allegato IX, parte A, della  direttiva  (UE)  2018/2001,

come  quota  finale  nel  settore   dei   trasporti,   un   approccio

tecnologicamente neutro, evitando la promozione di  specifiche  fonti

di energia rinnovabile, anche  alla  luce  dello  stato  di  sviluppo

tecnologico;

cc)  promuovere  l'impiego  di  idrogeno   verde   nell'industria

siderurgica e chimica, volto a soddisfare  gli  impieghi  industriali

che necessitano di  intensita'  energetiche  molto  elevate  che  non

possono essere soddisfatte  dalla  produzione  di  energia  da  fonti

rinnovabili;

dd) riordinare e semplificare la normativa vigente in materia  di

procedure di qualificazione degli installatori di  impianti  a  fonti

rinnovabili, prevedendo che detta  qualificazione  professionale,  ai

sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2018/2001, sia conseguita

con il possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali  di

cui all'articolo 4, comma 1, lettere da a) a d), del  regolamento  di

cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,

n. 37;

ee) a partire dal 1° gennaio 2023, escludere  dagli  obblighi  di

miscelazione al combustibile  diesel  e  dalla  produzione  elettrica

rinnovabile,  cosi'  come  dal   relativo   conteggio   delle   fonti

rinnovabili e dai sussidi di mercato, quali certificati di immissione

in consumo (CIC), ex certificati verdi (CV) o tariffe onnicomprensive

(TO), le seguenti materie  prime  in  ragione  delle  evidenze  degli

impatti in termini di deforestazione:

1) olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi

grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2) olio di soia e acidi grassi derivanti dal trattamento  della

soia di importazione.

(omissis)

                               Art. 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2019/944,  relativa  a  norme  comuni  per   il   mercato   interno

  dell'energia elettrica  e  che  modifica  la  direttiva  2012/27/UE

  (rifusione)

 

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno

2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) in coerenza con  le  modalita'  e  gli  obblighi  di  servizio

pubblico, definire la disciplina relativa alle comunita'  energetiche

dei    cittadini,    attive    nell'ambito     della     generazione,

dell'approvvigionamento, della  distribuzione,  dell'accumulo,  della

condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di

servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica  e

di ricarica dei veicoli elettrici,  valorizzando  la  rete  elettrica

esistente  e  assicurando  un'adeguata  partecipazione  ai  costi  di

sistema;

b) aggiornare e semplificare il quadro normativo  in  materia  di

configurazioni per l'autoconsumo, di sistemi di distribuzione  chiusi

e di linee dirette, disciplinando le  modalita'  e  gli  obblighi  di

servizio pubblico e prevedendo un'adeguata partecipazione ai costi di

sistema e di rete;

c) definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la

diffusione dei sistemi di accumulo  e  per  la  partecipazione  degli

stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, tenuto  conto

degli obiettivi di sviluppo e integrazione della generazione da fonti

rinnovabili e delle  esigenze  di  flessibilita'  e  adeguatezza  del

sistema   elettrico,   prevedendo   l'attivazione   di   servizi   di

flessibilita' e servizi ancillari anche di  carattere  standardizzato

sulle reti di distribuzione, ai sensi degli articoli 31  e  32  della

direttiva  (UE)  2019/944,  nonche'   l'adozione   delle   necessarie

procedure autorizzative e degli strumenti funzionali all'adozione  di

soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo  termine,  al  fine  di

dare stabilita' agli investimenti, definendo in particolare procedure

autorizzative  armonizzate  e  semplificate  per  la  costruzione   e

l'esercizio di accumuli di energia nonche' modalita' di realizzazione

congruenti con la finalita'  di  accogliere  l'intera  produzione  da

fonti rinnovabili non programmabili individuata come  necessaria  per

il raggiungimento degli obiettivi del PNIEC;

d) adottare le disposizioni di cui alle lettere a), b)  e  c)  in

coerenza con quelle di cui all'articolo 5, comma 1,  lettere  e),  h)

e i), allo scopo di definire  una  disciplina  unica  in  materia  di

comunita' energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo e

prevedere, nel rispetto  della  sicurezza  del  sistema,  l'avvio  di

sperimentazioni  per  un  graduale  passaggio   a   un   sistema   di

auto-dispacciamento, volto a promuovere  un  ruolo  piu'  attivo  dei

gestori delle reti di distribuzione  e  una  migliore  valorizzazione

dell'apporto  della  generazione  distribuita,  anche  attraverso  un

sistema di premi e penalita' che stimoli produttori e consumatori  di

energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale;

e) aggiornare il quadro normativo delle misure  per  implementare

la protezione dei clienti vulnerabili e  in  condizioni  di  poverta'

energetica;

f)  prevedere  misure  per  l'evoluzione  del   ruolo   e   delle

responsabilita'  dei  gestori  delle  reti   di   distribuzione,   in

coordinamento con il gestore della rete di trasmissione, in  funzione

delle esigenze di flessibilita' del sistema e di  integrazione  della

generazione distribuita  e  della  gestione  della  domanda,  secondo

criteri di gradualita';

g) riordinare la disciplina di adozione  del  piano  di  sviluppo

della  rete  di  trasmissione  nazionale,  da  adottare  con  cadenza

biennale, coordinandolo con il piano di  sicurezza,  e  le  procedure

finalizzate  all'accelerazione   dei   tempi   di   conclusione   dei

procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali;

h) aggiornare la disciplina degli obblighi di  servizio  pubblico

degli impianti di produzione di energia elettrica e dei  processi  di

messa fuori servizio e dismissione al fine di garantire  le  esigenze

di sicurezza del sistema elettrico;

i) prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle  imprese

elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2019/944, dal

regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

5 giugno 2019, o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti

dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori

nazionali  per  l'energia  (ACER)  o  dell'autorita'   nazionale   di

regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorita' di regolazione per

energia,  reti  e  ambiente  (ARERA)   di   sanzioni   amministrative

pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso  il  potere

di imporre sanzioni fino al 10 per  cento  del  fatturato  annuo  del

gestore del sistema di trasmissione  o  fino  al  10  per  cento  del

fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata;

l)  indirizzare  i  principi  tariffari  verso  una  tariffazione

dinamica dell'energia elettrica, riducendo  la  parte  di  componenti

fisse delle fatture per l'energia elettrica;

m) introdurre misure per il potenziamento dell'infrastruttura  di

rete  e   la   promozione   di   reti   intelligenti,   propedeutiche

all'ottenimento dei risultati previsti  dalla  strategia  del  «Clean

Energy Package».

(omissis)

                               Art. 15

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa

  nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745, relativo

  ai dispositivi medici, che modifica  la  direttiva  2001/83/CE,  il

  regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n.  1223/2009  e

  che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del  Consiglio,  del

  regolamento  (UE)  2020/561,  che  modifica  il  regolamento   (UE)

  2017/745 relativo ai dispositivi medici,  per  quanto  riguarda  le

  date di applicazione  di  alcune  delle  sue  disposizioni,  e  del

  regolamento    (UE)    2017/746,    relativo     ai     dispositivi

  medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la

  decisione 2010/227/UE della Commissione

 

1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in

vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per

l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)  2017/745

del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  5  aprile  2017,  al

regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 aprile 2020, e al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 5 aprile 2017.

2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e raccordare le disposizioni nazionali  vigenti  alle

disposizioni del  regolamento  (UE)  2017/745,  come  modificato  dal

regolamento (UE) 2020/561, e del  regolamento  (UE)  2017/746,  e  in

particolare le modalita' e le procedure  di  vigilanza,  sorveglianza

del mercato e controllo della sicurezza dei dispositivi  medici,  con

abrogazione  espressa   delle   norme   nazionali   incompatibili   e

coordinamento nonche' riordino di quelle residue;

b) stabilire i  contenuti,  le  tempistiche  e  le  modalita'  di

registrazione delle informazioni che i fabbricanti e  i  distributori

di  dispositivi  medici  sul   territorio   italiano,   nonche'   gli

utilizzatori, come definiti dall'articolo 2, punti 30),  34)  e  37),

del regolamento (UE) 2017/745 e dall'articolo 2,  punti  23),  27)  e

30), del regolamento (UE)  2017/746,  sono  tenuti  a  comunicare  al

Ministero della salute;

c) provvedere al riordino e al coordinamento delle attivita'  tra

gli enti pubblici deputati al governo dei dispositivi  medici,  anche

attraverso  una  ridefinizione  dei   compiti   e   anche   ai   fini

dell'emanazione di indirizzi generali uniformi  per  la  garanzia  di

efficienza del sistema, ivi incluso il  riordino  del  meccanismo  di

definizione dei tetti  di  spesa  nel  rispetto  di  quanto  previsto

dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), e 9, del  decreto-legge  19

giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2015, n. 125;

d) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di

sanzioni amministrative efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla

gravita' delle violazioni delle  disposizioni  del  regolamento  (UE)

2017/745 e del regolamento (UE) 2017/746 e il  riordino  del  sistema

vigente. Il sistema sanzionatorio deve prevedere la riduzione  di  un

terzo della sanzione amministrativa quando la violazione e'  commessa

da  imprese  aventi  i  parametri  di  microimpresa,  di   cui   alla

raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

e) individuare le modalita'  di  tracciabilita'  dei  dispositivi

medici attraverso il riordino e  la  connessione  delle  banche  dati

esistenti o in via di implementazione in conformita' al Sistema unico

di  identificazione  del  dispositivo  (sistema  UDI),  previsto  dai

regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, in  modo  da  salvaguardare  il

livello informativo piu' completo;

f) previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano,  rendere  i  procedimenti  di   acquisto   piu'   efficienti

attraverso l'articolazione  e  il  rafforzamento  delle  funzioni  di

Health technology assessment (HTA), di cui all'articolo 1, comma 587,

della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  sulla  base  degli  obiettivi

individuati dal  relativo  Programma  nazionale  HTA  e  adeguare  le

attivita' dell'Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi;

g)  adeguare  i  trattamenti  di  dati  personali  effettuati  in

applicazione del regolamento (UE) 2017/745  e  del  regolamento  (UE)

2017/746  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   2016/679   del

Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  e  alla

normativa  vigente  in  materia  di  tutela  dei  dati  personali   e

sensibili;

h)  prevedere  il  sistema  di  finanziamento  del  governo   dei

dispositivi medici attraverso il versamento da  parte  delle  aziende

che producono o commercializzano dispositivi medici di una quota  non

superiore allo 0,75 per cento del fatturato,  al  netto  dell'imposta

sul valore aggiunto, derivante dalla vendita  al  Servizio  sanitario

nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

(omissis)

                               Art. 19

Principi  e  criteri  direttivi  per  l'adeguamento  della  normativa

  nazionale alle disposizioni  del  regolamento  (UE)  2019/943,  sul

  mercato  interno  dell'energia   elettrica   (rifusione),   e   del

  regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore

  dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

 

1. Il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla data di entrata  in

vigore della presente legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per

l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE)  2019/943

e 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1  il  Governo

osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  n.  234  del  2012,  anche  i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici:

a) riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni  nazionali

al fine di adeguarle alle disposizioni del regolamento (UE)  2019/943

e del regolamento  (UE)  2019/941,  con  abrogazione  espressa  delle

disposizioni incompatibili,  tenendo  conto  dei  seguenti  indirizzi

specifici:

1) prevedere l'avvio di un processo per il graduale superamento

del prezzo unico nazionale (PUN);

2)  prevedere  una  semplificazione  e   una   modifica   della

disciplina del dispacciamento e dei mercati all'ingrosso dell'energia

volte a tener conto delle nuove esigenze di flessibilita' del sistema

e della necessita' di  integrazione  della  generazione  distribuita,

degli aggregatori, delle fonti  rinnovabili  non  programmabili,  dei

sistemi di accumulo e della  gestione  della  domanda.  A  tal  fine,

prevedere, fra l'altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia

a  prezzo  dinamico,  l'avvio  di  sperimentazioni  e  attivita'   di

dispacciamento locale e auto-dispacciamento in  sinergia  con  quanto

disposto  all'articolo  12,  comma  1,   lettera   f),   nonche'   la

possibilita' di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore

e consumatore di energia all'interno della medesima zona di mercato;

b) nell'opera di riordino di  cui  alla  lettera  a),  attribuire

all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)  le

competenze in materia di esenzione  dell'accesso  ai  terzi  per  gli

interconnettori  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo   63,

paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, al fine  di  semplificare

la gestione delle procedure di richiesta di esenzione;

c) in materia di ricorso al ridispacciamento  della  generazione,

allo stoccaggio dell'energia e alla gestione della domanda non basati

sul mercato di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE)

2019/943, conferire all'ARERA le competenze finalizzate  alla  deroga

all'obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione;

d) stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti

dal regolamento (UE) 2019/943, l'irrogazione da parte  dell'ARERA  di

sanzioni  amministrative  pecuniarie   effettive,   proporzionate   e

dissuasive.

(omissis)

                               Art. 22

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di

  plastica sull'ambiente

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  5  giugno

2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) garantire una riduzione  duratura  del  consumo  dei  prodotti

monouso elencati nella parte  A  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)

2019/904 e promuovere la transizione verso un'economia circolare  con

modelli  imprenditoriali,   prodotti   e   materiali   innovativi   e

sostenibili,  conformemente  all'articolo  1  della  direttiva   (UE)

2019/904 e nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma

653, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili  e  riutilizzabili,

alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda

i  materiali  destinati  a  entrare   in   contatto   con   alimenti,

conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  11,  secondo  comma,

della  direttiva  (UE)  2019/904,  anche  attraverso   la   messa   a

disposizione del consumatore  finale,  presso  i  punti  vendita,  di

prodotti   riutilizzabili,   opportunamente   definiti   nelle   loro

caratteristiche tecniche in modo da garantire  effettivi,  molteplici

utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di  igiene

e sicurezza degli alimenti;

c) ove non sia possibile l'uso di alternative  riutilizzabili  ai

prodotti di plastica monouso destinati ad  entrare  in  contatto  con

alimenti elencati nella parte B  dell'allegato  alla  direttiva  (UE)

2019/904,  prevedere  la  graduale  restrizione  all'immissione   nel

mercato dei medesimi nel  rispetto  dei  termini  temporali  previsti

dalla suddetta direttiva (UE)  2019/904,  consentendone  l'immissione

nel  mercato  qualora  realizzati  in   plastica   biodegradabile   e

compostabile certificata conforme allo standard europeo  della  norma

UNI  EN  13432  e  con  percentuali  crescenti   di   materia   prima

rinnovabile;

d) ai sensi  dell'articolo  10  della  direttiva  (UE)  2019/904,

adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e  a

incentivarli ad assumere un comportamento  responsabile  al  fine  di

ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati

dalla direttiva, nonche' adeguate misure  finalizzate  a  ridurre  la

dispersione dei rifiuti derivanti dal  rilascio  di  palloncini,  con

esclusione di quelli per uso industriale o altri usi  e  applicazioni

professionali non distribuiti ai consumatori;

e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti  monouso  cui

si   applica   l'articolo   4   della   direttiva   (UE)    2019/904,

compatibilmente con gli orientamenti di cui all'articolo 12,  secondo

comma, della direttiva stessa;

f) introdurre, conformemente all'articolo 14 della direttiva (UE)

2019/904, una disciplina  sanzionatoria  effettiva,  proporzionata  e

dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle  altre  disposizioni

di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i  proventi  delle

sanzioni  agli  enti  di  appartenenza  dei  soggetti  che  procedono

all'accertamento e alla contestazione delle violazioni  e  destinando

detti  proventi,  all'interno  del  bilancio   di   tali   enti,   al

potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle

violazioni di cui alla presente lettera;

g) abrogare  l'articolo  226-quater  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento  della  direttiva

(UE) 2019/904.

2. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede

ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della presente legge.  Qualora  la

dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del

2012 si rivelasse insufficiente, il decreto legislativo  adottato  ai

sensi  del  comma  1  del   presente   articolo   e'   emanato   solo

successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi

che stanziano le  occorrenti  risorse  finanziarie  a  copertura  dei

relativi maggiori oneri, in conformita'  all'articolo  17,  comma  2,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(omissis)

                               Art. 28

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2019/1159, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente

  i requisiti minimi di formazione per la gente di mare e che  abroga

  la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei

  certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare

1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20  giugno

2019, il Governo osserva,  oltre  ai  principi  e  criteri  direttivi

generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre le definizioni di  «acque  protette»  e  di  «acque

adiacenti   alle   acque   protette»,   ai   fini   della    concreta

identificazione delle navi adibite alla navigazione  marittima,  alla

gente di mare a bordo delle quali soltanto si  applica  la  direttiva

2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  novembre

2008, e definite da tale direttiva quali navi diverse da  quelle  che

navigano esclusivamente nelle acque interne, nelle acque  protette  o

nelle acque adiacenti alle acque protette  o  alle  zone  in  cui  si

applicano i regolamenti portuali;

b) valutare, in sede di elaborazione delle definizioni di  «acque

protette» e di «acque  adiacenti  alle  acque  protette»,  i  criteri

utilizzati a tal fine dagli  altri  Paesi  membri,  al  fine  di  non

penalizzare la gente di mare.

(omissis)

                                                           Allegato A

                                                (articolo 1, comma 1)

1)  direttiva  (UE)  2016/343  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 9 marzo 2016,  sul  rafforzamento  di  alcuni  aspetti

della presunzione di  innocenza  e  del  diritto  di  presenziare  al

processo nei procedimenti penali (termine di recepimento:  1°  aprile

2018);

2)  direttiva  (UE)  2018/1673  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al  riciclaggio  mediante

il diritto penale (termine di recepimento: 3 dicembre 2020);

3)  direttiva  (UE)  2018/1808  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 14 novembre 2018,  recante  modifica  della  direttiva

2010/13/UE, relativa al  coordinamento  di  determinate  disposizioni

legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri

concernenti la fornitura di servizi di media  audiovisivi  (direttiva

sui servizi di media audiovisivi), in considerazione  dell'evoluzione

delle realta' del  mercato  (termine  di  recepimento:  19  settembre

2020);

4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4  dicembre  2018,

che  modifica  la   direttiva   2006/112/CE   per   quanto   concerne

l'armonizzazione  e  la  semplificazione  di  determinate  norme  nel

sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra

Stati membri (termine di recepimento: 31 dicembre 2019);

5)  direttiva  (UE)  2018/1972  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce  il  codice  europeo

delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini

del SEE) (termine di recepimento: 21 dicembre 2020);

6)  direttiva  (UE)  2018/2001  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'11  dicembre   2018,   sulla   promozione   dell'uso

dell'energia da fonti rinnovabili  (rifusione)  (Testo  rilevante  ai

fini del SEE) (termine di recepimento: 30 giugno 2021);

7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle  autorita'  garanti  della

concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione piu' efficace e

che assicura il corretto funzionamento  del  mercato  interno  (Testo

rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);

8)  direttiva  (UE)  2019/520  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 19 marzo  2019,  concernente  l'interoperabilita'  dei

sistemi di telepedaggio stradale e intesa  ad  agevolare  lo  scambio

transfrontaliero di informazioni sul mancato  pagamento  dei  pedaggi

stradali nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)

(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);

9)  direttiva  (UE)  2019/633  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, in  materia  di  pratiche  commerciali

sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola  e  alimentare

(termine di recepimento: 1° maggio 2021);

10)  direttiva  (UE)  2019/713  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi  e

le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai  contanti  e  che

sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del  Consiglio  (termine

di recepimento: 31 maggio 2021);

11)  direttiva  (UE)  2019/770  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei

contratti di fornitura di contenuto digitale e  di  servizi  digitali

(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°  luglio

2021);

12)  direttiva  (UE)  2019/771  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei

contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)

2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva

1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:

1° luglio 2021);

13)  direttiva  (UE)  2019/789  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che  stabilisce  norme   relative

all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili

a  talune  trasmissioni  online   degli   organismi   di   diffusione

radiotelevisiva  e   ritrasmissioni   di   programmi   televisivi   e

radiofonici e che  modifica  la  direttiva  93/83/CEE  del  Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:  7  giugno

2021);

14)  direttiva  (UE)  2019/790  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto  d'autore  e  sui  diritti

connessi nel mercato unico  digitale  e  che  modifica  le  direttive

96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di

recepimento: 7 giugno 2021);

15)  direttiva  (UE)  2019/878  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la  direttiva  2013/36/UE

per  quanto  riguarda   le   entita'   esentate,   le   societa'   di

partecipazione finanziaria, le societa' di partecipazione finanziaria

mista, la remunerazione, le misure e  i  poteri  di  vigilanza  e  le

misure di conservazione del capitale (Testo  rilevante  ai  fini  del

SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);

16)  direttiva  (UE)  2019/879  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la  direttiva  2014/59/UE

per quanto riguarda la capacita' di  assorbimento  di  perdite  e  di

ricapitalizzazione  degli  enti  creditizi   e   delle   imprese   di

investimento e la direttiva  98/26/CE  (termine  di  recepimento:  28

dicembre 2020);

17)  direttiva  (UE)  2019/882  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti  di  accessibilita'  dei

prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine  di

recepimento: 28 giugno 2022);

18)  direttiva  (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa  agli  impianti  portuali  di

raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la

direttiva  2010/65/UE  e  abroga  la  direttiva   2000/59/CE   (Testo

rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2021);

19)  direttiva  (UE)  2019/884  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 17 aprile  2019,  che  modifica  la  decisione  quadro

2009/315/GAI  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  lo  scambio   di

informazioni sui cittadini di paesi terzi e  il  sistema  europeo  di

informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che  sostituisce  la

decisione 2009/316/GAI del  Consiglio  (termine  di  recepimento:  28

giugno 2022);

20)  direttiva  (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di

determinati prodotti di plastica sull'ambiente  (Testo  rilevante  ai

fini del SEE) (termine di recepimento: 3 luglio 2021);

21)  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato

interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE

(rifusione)  (Testo  rilevante  ai  fini   del   SEE)   (termini   di

recepimento: 25 ottobre 2020  per  l'articolo  70,  punto  4),  e  31

dicembre 2020 per il resto della direttiva);

22)  direttiva  (UE)  2019/1023  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del   20   giugno   2019,   riguardante   i   quadri   di

ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e  le

misure  volte   ad   aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di

ristrutturazione, insolvenza ed  esdebitazione,  e  che  modifica  la

direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva   sulla   ristrutturazione   e

sull'insolvenza) (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di

recepimento: 17 luglio 2021);

23)  direttiva  (UE)  2019/1024  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei  dati  e  al

riutilizzo  dell'informazione  del   settore   pubblico   (rifusione)

(termine di recepimento: 17 luglio 2021);

24)  direttiva  (UE)  2019/1151  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva  (UE)

2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi  digitali

nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine  di

recepimento: 1° agosto 2021);

25)  direttiva  (UE)  2019/1152  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20  giugno  2019,  relativa  a  condizioni  di  lavoro

trasparenti   e   prevedibili   nell'Unione   europea   (termine   di

recepimento: 1° agosto 2022);

26)  direttiva  (UE)  2019/1153  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca  disposizioni  per  agevolare

l'uso  di  informazioni  finanziarie  e  di  altro  tipo  a  fini  di

prevenzione, accertamento, indagine o  perseguimento  di  determinati

reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio  (termine

di recepimento: 1° agosto 2021);

27)  direttiva  (UE)  2019/1158  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra  attivita'

professionale e vita familiare per  i  genitori  e  i  prestatori  di

assistenza  e  che  abroga  la  direttiva  2010/18/UE  del  Consiglio

(termine di recepimento: 2 agosto 2022);

28)  direttiva  (UE)  2019/1159  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20  giugno  2019,  recante  modifica  della  direttiva

2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente

di mare e che abroga la direttiva 2005/45/CE riguardante il reciproco

riconoscimento dei certificati rilasciati  dagli  Stati  membri  alla

gente  di  mare  (Testo  rilevante  ai  fini  del  SEE)  (termine  di

recepimento: 2 agosto 2021);

29)  direttiva  (UE)  2019/1160  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e

2011/ 61/UE per quanto  riguarda  la  distribuzione  transfrontaliera

degli organismi di investimento collettivo (Testo rilevante  ai  fini

del SEE) (termine di recepimento: 2 agosto 2021);

30)  direttiva  (UE)  2019/1161  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la  direttiva  2009/33/CE

relativa  alla  promozione  di  veicoli  puliti  e  a  basso  consumo

energetico nel trasporto su strada (Testo rilevante ai fini del  SEE)

(termine di recepimento: 2 agosto 2021);

31)  direttiva  (UE)  2019/1936  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva  2008/96/CE

sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine

di recepimento: 17 dicembre 2021);

32)  direttiva  (UE)  2019/1937  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 23  ottobre  2019,  riguardante  la  protezione  delle

persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (termine  di

recepimento: 17 dicembre 2021);

33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21 novembre 2019,

che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del  28  novembre

2006 per quanto riguarda le  disposizioni  relative  alle  vendite  a

distanza di beni e a talune cessioni nazionali di  beni  (termine  di

recepimento: 31 dicembre 2020);

34)  direttiva  (UE)  2019/2034  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza  prudenziale

sulle imprese di investimento  e  recante  modifica  delle  direttive

2002/87/CE,  2009/65/CE,   2011/61/UE,   2013/36/UE,   2014/59/UE   e

2014/65/UE (termini di  recepimento:  26  marzo  2020,  limitatamente

all'articolo 64, punto 5,  e  26  giugno  2021  per  il  resto  della

direttiva);

35)  direttiva  (UE)  2019/2162  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,  del  27  novembre   2019,   relativa   all'emissione   di

obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica  delle  obbligazioni

garantite e che modifica  la  direttiva  2009/65/CE  e  la  direttiva

2014/59/UE (termine di recepimento: 8 luglio 2021);

36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16 dicembre 2019,

recante modifica della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema

comune d'imposta sul valore aggiunto e  della  direttiva  2008/118/CE

relativa al regime generale delle  accise  per  quanto  riguarda  gli

sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento:  30

giugno 2022);

37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre  2019,

che stabilisce il regime generale delle accise  (rifusione)  (termine

di recepimento: 31 dicembre 2021);

38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio  2020,

che  modifica  la   direttiva   2006/112/CE   per   quanto   riguarda

l'introduzione di taluni obblighi per  i  prestatori  di  servizi  di

pagamento (termine di recepimento: 31 dicembre 2023);

39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio  2020,

che modifica la direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema  comune

d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime  speciale

per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010  per  quanto

riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di  informazioni

allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale

per le piccole imprese (termine di recepimento: 31 dicembre 2024).

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