Strategia per la plastica: gli otto assi portanti

La Plastic strategy europea risponde al nuovo pilastro della politica ambientale comunitaria tesa all’implementazione dell’economia circolare nei Paesi membri. Ci si riferisce al principio della responsabilità estesa del produttore che intende spingere gli operatori economici a ripensare al modo in cui gli articoli sono progettati, prodotti, utilizzati e gestiti una volta giunti a fine vita, riducendone l’impatto ambientale

(Strategia per la plastica: gli otto assi portanti)

1. La roadmap sulla plastica

L’impatto della plastica "short lasting" si è fatto sempre più preoccupante, tanto da determinare il formale intervento da parte della Commissione europea che, nel 2015, ha identificato per la prima volta questo materiale come una delle aree prioritarie d’intervento.

Una forte presa di posizione, tuttavia, è arrivata solo con la direttiva (Ue) 2019/904 o direttiva “Sup” – single use plastic – con la previsione di misure fortemente dibattute tra cui - la più incisiva - è il divieto di commercializzazione di determinati prodotti monouso come posate, piatti, cannucce e bastoncini cotonati.

La direttiva è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n. 196/2021, entrato in vigore il 14 gennaio 2022, a cui è stata data una lettura agevolata attraverso le linee guida elaborate dal Conai.

 

2. Il campo di applicazione italiano

Il legislatore italiano, anche in considerazione degli ingenti investimenti sostenuti dalle imprese italiane in ricerca e sperimentazione sull’uso di nuove materie plastiche, ha deciso di rimodellare il perimetro di applicazione delineato a livello comunitario. In Italia, ad esempio, si escludono i prodotti aventi rivestimenti in materiale plastico di peso inferiore al 10% (rispetto al peso totale del prodotto) che non costituiscono una componente strutturale principale dello stesso.

Inoltre, in specifiche circostanze, non è prevista la misura della “restrizione al consumo” per gli articoli costituiti da plastiche biodegradabili e compostabili.

Non sono considerati articoli in plastica quelli costituiti da polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente, né quelli costituiti principalmente da un materiale diverso dalla plastica e che, nella loro composizione, prevedono materiali quali vernici, inchiostri, adesivi.

 

3. Imballaggio monouso

Considerata la loro diffusione e, conseguentemente, la loro dispersione nell’ambiente, ci si attende che le misure previste incideranno principalmente su un tipo specifico di prodotto in plastica: l’imballaggio monouso.

Si tratta di un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso del suo ciclo di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

 

4. Imballaggio riutilizzabile

Di converso, per imballaggio riutilizzabile si deve intendere un imballaggio concepito, progettato e immesso sul mercato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, molteplici spostamenti o rotazioni, in quanto è riempito nuovamente o riutilizzato con la stessa finalità per la quale è stato concepito.

A questa particolare tipologia di imballaggi sono, quindi, richieste proprietà fisiche e caratteristiche specificate nella norma armonizzata europea EN 13429:2004 (Imballaggi — Riutilizzo). In particolare, ad esempio, l’imballaggio deve poter essere svuotato/scaricato senza che ciò possa generare danni significativi e senza rischi per l’integrità del prodotto, nonché per la salute e la sicurezza di chi lo utilizza.

Strategia per la plastica
5. Riduzione del consumo

Entrando nello specifico delle misure che, secondo la roadmap della norma in considerazione, sono da implementare nel breve termine, è da segnalare quella della riduzione del consumo. Entro il 2026 è richiesta una riduzione quantificabile (sulla base della decisione di esecuzione 2022/162/UE della Commissione del 4 febbraio 2022) del consumo di specifici prodotti in plastica monouso quali:

  • tazze e bicchieri per bevande e relativi tappi e coperchi;
  • contenitori con o senza coperchio, destinati a contenere alimenti che siano congiuntamente:

- destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

- generalmente consumati direttamente dal recipiente;

- pronti per il consumo senza ulteriore preparazione (cottura, riscaldamento) ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

Gli obiettivi di riduzione potranno essere raggiunti mediante accordi tra le Istituzioni competenti e le imprese, la formulazione di criteri ambientali minimi che favoriscano l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso e la previsione di contributi alle imprese che acquistano o utilizzano articoli riutilizzabili o compostabili secondo la norma Uni En 13432.

 

6. Restrizioni all’immissione sul mercato

Già dal 14 gennaio 2022 decorre, invece, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato al D.Lgs. n. 196/2021 e dei prodotti realizzati in plastica oxo-degradabile.

Tuttavia, la messa a disposizione sul mercato nazionale degli imballaggi non conformi è consentita, fino all'esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l'immissione in data antecedente.

Gli articoli coinvolti sono, tra gli altri, piatti, tazze, bicchieri, contenitori per bevande in polistirene espanso (e relativi tappi e coperchi), bastoncini cotonati, posate e cannucce.

Come premesso, il legislatore italiano ha previsto delle deroghe alla previsione appena accennata, in considerazione della proliferazione che, nel nostro settore produttivo, hanno avuto le plastiche di nuova generazione.

È, quindi, consentita l’immissione al consumo in territorio italiano dei menzionati articoli, purché realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, con certificazione di conformità allo standard europeo Uni En 13432, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40% e, dal 1° gennaio 2024, almeno al 60%.

 

7. Le condizioni

L’eccezione, tuttavia, può applicarsi solo qualora vengano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:

  • non è possibile l'uso di alternative riutilizzabili;
  • l'impiego di questi imballaggi deve avvenire in circuiti controllati che conferiscono i rifiuti al servizio pubblico attraverso la raccolta differenziata (mense, strutture e residenze sanitarie o socio - assistenziali);
  • le eventuali alternative non garantiscono adeguate performance in termini di igiene e sicurezza;
  • utilizzo per particolari tipologie di alimenti o bevande;
  • utilizzo in presenza di un elevato numero di persone;
  • qualora l'impatto ambientale dell’imballaggio riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili mono uso sulla base di un'analisi del ciclo di vita condotta da parte del produttore (life cycle assessment).

 

8. Le altre misure

Quelle innanzi citate sono solo alcune delle misure che, inserite nella roadmap di cui innanzi si accennava, andranno implementate fino al 2030.Per chiudere la revisione di quelle con decorrenza più prossima [oltre agli obblighi di marcatura per tazze e bicchieri secondo le modalità indicate dal regolamento di esecuzione (Ue) 2020/2151 del 17 dicembre 2020], si deve richiamare quella che – con decorrenza a partire dal 3 luglio 2024 e fino ad esaurimento scorte – richiede che i recipienti destinati al contenimento delle bevande con capacità fino a 3 litri possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi risulteranno concepiti in modo da restare attaccati ai contenitori, durante l’utilizzo e fino a fine vita.

Il quadro d’insieme che disegna la presente normativa – almeno nel breve termine- appare piuttosto chiaro. Si tratta di misure che tendono al contenimento dell’inquinamento da plastica che, negli ultimi anni, ha raggiunto livelli davvero preoccupanti.

 

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