Linee guida per ripresa delle attività economiche e sociali: le novità

I termini stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022

Linee guida per ripresa delle attività economiche e sociali.

Con l'ordinanza 1° aprile 2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022) il ministero della Salute ha rese note le "Linee guida per ripresa delle attività economiche e sociali", attualizzate sulla base dei termini stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.

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Linee guida per ripresa delle attività economiche e sociali: gli ambiti

I temi toccati dalle Linee guida per ripresa delle attività economiche e sociali sono i seguenti:

  • ristorazione e cerimonie;
  • attività turistiche e ricettive;
  • cinema e spettacoli dal vivo;
  • piscine termali e centri benessere;
  • servizi alla persona;
  • commercio;
  • musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre;
  • parchi tematici e di divertimento;
  • circoli culturali, centri sociali e ricreativi;
  • convegni, congressi e grandi eventi fieristici;
  • sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino;
  • sagre e fiere locali;
  • corsi di formazione;
  • sale da ballo e discoteche.Qui di seguito il testo integrale dell'ordinanza con le linee guida da seguire

Consulta l'Osservatorio normativo sul Coronavirus

Ministero della Salute
Ordinanza 1° aprile 2022

 

Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche
e sociali». (22A02223)

(Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/953 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera
circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/954 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la
verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di
vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19
(certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi
regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati
membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 10-bis, come
sostituito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 3 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, il quale prevede che: «1. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in
conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione
all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria
ordinanza: a) di concerto con i Ministri competenti per materia o
d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
puo' adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare
lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attivita' economiche,
produttive e sociali; (...)»;
Visto l'art. 10-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, inserito, a decorrere dal 1° aprile 2022, dall'art. 5 del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, concernente l'utilizzo dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»;
Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante
«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,
sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga
dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione
superiore»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello
stato di emergenza», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 marzo 2022, n. 70;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 dicembre 2021,
recante «Adozione delle "Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 6 dicembre 2021, n. 290;
Vista la nota prot. n. 2384/COV19 del 1° aprile 2022, con la quale
il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province
autonome ha trasmesso, ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi
del richiamato art. 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
il documento recante «Linee guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali», che recepisce il parere espresso dal Comitato
tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
nazionale e internazionale;
Ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente
alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' economiche e sociali;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare, ai sensi dell'art. 10-bis
del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento
recante «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e
sociali» trasmesso con la citata nota della Conferenza delle regioni
e delle province autonome;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle
attivita' economiche e sociali, le stesse devono esercitarsi nel
rispetto dell'allegato documento recante «Linee guida per la ripresa
delle attivita' economiche e sociali», nei termini indicati dal
Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, che
costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dal 1° aprile
2022 e fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche
disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali

Premessa.
1. Le presenti «Linee Guida per la ripresa delle attivita'
economiche e sociali» sono adottate ai sensi dell'articolo 10-bis del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e ss.mm.ii.
2. Gli indirizzi operativi contenuti nel precedente documento
«Linee Guida per la riapertura delle attivita' economiche, produttive
e ricreative» (prima versione maggio 2020) si sono dimostrati
efficaci per favorire l'applicazione delle misure di prevenzione e
contenimento nei diversi settori economici trattati, consentendo una
ripresa delle attivita' economiche e sociali compatibile con la
tutela della salute pubblica.
3. In continuita' con le prime Linee Guida, e' stata mantenuta
l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione.
Invece, gli indirizzi in esse contenuti sono stati progressivamente
integrati, anche in un'ottica di semplificazione, con alcuni nuovi
elementi conoscitivi, legati all'evoluzione dello scenario
epidemiologico e delle misure di prevenzione adottate, tra cui la
vaccinazione anti-COVID19 e l'introduzione progressiva della
certificazione verde COVID-19. In particolare, si e' ritenuto piu'
utile rimarcare di volta in volta le misure di prevenzione
sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente
adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.
4. Nel presente aggiornamento, le misure di prevenzione sono
state ulteriormente semplificate e rese coerenti con l'attuale
scenario epidemiologico, caratterizzato da una graduale riduzione
complessiva dell'impatto sui sistemi ospedalieri e dalla verosimile
evoluzione verso una fase di transizione rispetto all'attuale
emergenza pandemica, in considerazione dell'immunizzazione
conseguente alla campagna vaccinale e a quella determinata dalla
guarigione.
5. Si evidenzia che il presente documento individua i principi di
carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali
norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di
protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attivita'
e dei servizi di seguito descritti. Fermi restando gli obblighi di
verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, previsti
dalla normativa vigente, si precisa che le presenti Linee Guida non
entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si
rimanda a normativa e protocolli vigenti. Rientra nelle prerogative
di associazioni di categoria e altri soggetti rappresentativi
redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente
piu' restrittivi, purche' nel rispetto di tali principi generali, la
cui attuazione deve essere garantita e soggetta a verifiche puntuali
effettuate dalle competenti autorita' locali.
6. Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario
epidemiologico, che deve essere oggetto di un attento monitoraggio in
relazione alla possibilita' di nuove ondate dell'epidemia, le misure
indicate potranno essere rimodulate, anche in senso piu' restrittivo.
Sono fatte salve, inoltre, disposizioni normative nazionali
successive all'adozione delle presenti linee guida che intervengono a
modifica degli attuali obblighi igienico-sanitari e comportamentali.
Si evidenzia, altresi', che nella fase attuale nelle quale la
campagna vaccinale e' in corso e le indicazioni scientifiche
internazionali non escludono la possibilita' che il soggetto
vaccinato possa contagiarsi, pur senza sviluppare la malattia, e
diffondere il contagio, la presentazione di una delle certificazioni
verdi COVID-19 non sostituisce il rispetto delle misure di
prevenzione e contrasto della diffusione del contagio, quali in
particolare l'utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2) secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Sommario

Principi di carattere generale.
Misure specifiche per i singoli settori di attivita'.
Ristorazione e cerimonie.
Attivita' turistiche e ricettive.
Cinema e spettacoli dal vivo.
Piscine termali e centri benessere.
Servizi alla persona.
Commercio.
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
Parchi tematici e di divertimento.
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.
Sagre e fiere locali.
Corsi di formazione.
Sale da ballo e discoteche.
Principi di carattere generale.
Ferme restando le misure previste per ogni specifica attivita',
in tutte le attivita' economiche e sociali e' necessario il rigoroso
rispetto delle norme e delle misure comportamentali individuali e
collettive e l'adozione delle misure di seguito indicate:
Informazione.
Predisposizione da parte degli esercenti di un'adeguata
informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva
di indicazioni sulla capienza massima dei locali e comprensibile
anche a utenti di altra nazionalita'.
Certificazione verde COVID-19.
Obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde
COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui e' prevista
ai sensi della normativa statale vigente.
Protezione delle vie respiratorie.
Uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie
(mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione
superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di
assembramento, anche all'aperto, ove previsto dalla normativa statale
vigente.
Igiene delle mani.
Messa a disposizione, all'ingresso e in piu' punti dei locali, di
soluzioni per le mani, al fine di favorirne l'igienizzazione
frequente da parte degli utenti.
Igiene delle superfici.
Frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare
attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore
frequenza.
Aerazione.
Rinforzo del ricambio d'aria naturale o attraverso impianti
meccanizzati negli ambienti chiusi (es. mantenendo aperte, a meno che
le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessita' non lo
consentano, porte, finestre e vetrate). In ragione dell'affollamento
e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra' essere verificata
l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle
portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, e' obbligatorio
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria, ad eccezione
dei casi di assoluta e immodificabile impossibilita' di adeguamento
degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative
di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata
la capacita' filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di
classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni
caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile
dell'areazione dei locali per favorire il ricambio dell'aria e
favorire la costante manutenzione degli apparati a cio' deputati.
Tali principi di carattere generale devono essere opportunamente
applicati, adattandoli al contesto, nelle specifiche attivita'
economiche e sociali. Fermi restando tali principi, si riportano di
seguito alcune misure specifiche per i singoli settori di attivita'.
Misure specifiche per i singoli settori di attivita'.
Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate,
che devono essere attuate, opportunamente declinate, in tutti i
singoli settori di attivita', si riportano di seguito alcune misure
integrative relative ai contesti specifici.
Ristorazione e cerimonie.
Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio
di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie,
pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie
(anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive,
all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),
nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la
somministrazione di alimenti avviene all'interno di una
organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare
le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i
banchetti nell'ambito di cerimonie.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'accesso
tramite prenotazione. E' comunque consentito l'accesso, anche in
assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel
rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attivita' non
possono essere continuativamente presenti all'interno del locale piu'
clienti di quanti siano i posti a sedere;
Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici, dehors).
In tutti gli esercizi:
disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di
almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli
ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo
scenario epidemiologico di rischio);
i clienti dovranno indossare la mascherina, ove previsto dalla
normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
favorire la consultazione online del menu tramite soluzioni
digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi
disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare
igienizzazione delle superfici.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche, possibilmente al
tavolo.
E' possibile organizzare una modalita' a buffet, anche
self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il
mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina
chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli
FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla
normativa vigente, con modalita' organizzative che evitino la
formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione
degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.
Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata
disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di
mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa
vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra
giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base
allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di
carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei
mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
Attivita' turistiche e ricettive.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Spiagge e stabilimenti balneari.
Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari,
alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in
funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine
per l'attivita' natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.
Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo
stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare code e
assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati
per l'entrata e per l'uscita.
Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone
d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore
piu' calde.
Regolare e frequente igienizzazione delle aree comuni,
spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque
assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni
etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare,
e in ogni caso ad ogni fine giornata.
Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce
l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione
individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti
rispettosi delle misure di prevenzione.
Attivita' ricettive.
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle
locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta,
ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'.
Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico
contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine,
palestre, strutture termali e centri benessere.
Indicazioni di carattere generale.
Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le
strutture ricettive; indirizzi specifici sono riportati nelle
successive sezioni.
Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello
stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che
occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il
pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti
non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo
aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche e gestione delle
prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e
check-out ove possibile.
L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il
rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente,
prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso
nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera
o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in
base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti e
locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici
toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce,
pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
Strutture turistico-ricettive all'aria aperta.
Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la
peculiarita' degli stessi nel contesto di queste strutture, sono
introdotti interventi di igienizzazione da effettuare almeno 2 volte
al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel
caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di
servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case
mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione
sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.
Rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventu'.
Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove
presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo
rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed
evitare assembramenti.
Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in
caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento
interpersonale, si dovranno adottare specifiche e piu' cautelative
misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un
metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro.
Impianti di risalita.
Indicazioni di carattere generale.
Le presenti indicazioni si applicano ai seguenti impianti di
risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori montani, e sono
valide per tutte le stagioni, compresa quella sciistica: funivie,
cabinovie, seggiovie, sciovie (skilift). Si intendono inclusi anche
tapis-roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti.
In considerazione dello scenario epidemiologico, potra' essere
valutata la limitazione del numero massimo di presenza giornaliere
mediante l'introduzione di un tetto massimo di titoli di viaggio
vendibili, al fine di assicurare un minore affollamento degli
impianti di risalita. L'eventuale tetto massimo di skipass
giornalieri vendibili deve tenere conto non solo delle quote
giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali. A tale
scopo, i gestori dovranno adottare sistemi di prenotazione che siano
in grado di consentire una gestione strutturata del numero di utenti
che possono effettivamente accedere agli impianti di risalita per
ciascuna singola giornata, coordinandosi con le strutture ricettive.
Nei comprensori che si estendono oltre i confini regionali e/o
provinciali, le regioni e/o le province autonome confinanti devono
coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la
gestione dei flussi e delle presenze.
Dovra' essere riorganizzato l'accesso alle biglietterie e agli
impianti di risalita in modo ordinato, al fine di evitare code e
assembramenti di persone, anche adottando soluzioni quali:
prevendita/prenotazione on- line o tramite altre soluzioni digitali
(es. applicazioni per smartphone, biglietti di tipo RFID, Radio-
Frequency IDentification), collaborazioni con strutture ricettive del
territorio per acquisto/consegna dei titoli. Gli utenti devono
indossare correttamente dispositivi di protezione delle vie
respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), sia negli ambienti chiusi, sia
all'aperto in caso di code e assembramento di persone, ove previsto
dalla normativa vigente.
Nella fase di discesa a valle, in caso di necessita' o
emergenza (es. eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o
limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, e'
consentito per il tempo strettamente necessario l'utilizzo dei
veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d'uso di mascherina a
protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), se
previsto dalla normativa vigente.
I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di
trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i
finestrini aperti il piu' possibile.
In tutti gli ambienti al chiuso, nella fase di imbarco (anche
all'aperto) e durante le fasi di trasporto si raccomanda fortemente
di non consumare alimenti e bevande.
Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano
la stazione nel piu' breve tempo possibile.
Cinema e spettacoli dal vivo.
Le presenti indicazioni si applicano agli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
teatri, circhi, teatri tenda, arene, locali di intrattenimento e agli
spettacoli in genere, anche viaggianti, all'aperto e al chiuso. Resta
inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di
prevenzione piu' restrittive, da adottare in considerazione di
specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di
seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Definire il numero massimo di presenze contemporanee di
spettatori, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto
il percorso di entrata e uscita. Se possibile organizzare percorsi
separati per l'entrata e per l'uscita.
Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione con
assegnazione preventiva e nominale del posto a sedere ai singoli
spettatori. L'acquisto dei biglietti dovra' essere effettuato di
norma on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle
biglietterie.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche.
Se possibile, ottimizzare l'assegnazione dei posti distribuendo
gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine di
garantire il massimo distanziamento possibile tra le persone.
Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle
disposizioni nazionali vigenti.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,
con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore
frequenza, a fine giornata o al termine dell'evento.
Nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte all'interno
di cinema, teatri e luoghi affini (teatro ragazzi, matinee
scolastiche, etc.) in orario curriculare, si applicano le
disposizioni riferite allo svolgimento delle attivita' didattiche, in
particolare per quanto riguarda il tema della certificazione verde
COVID-19, ove previsto dalla normativa vigente.
Piscine termali e centri benessere.
Le presenti indicazioni si applicano alle piscine termali ad uso
collettivo e ai centri benessere, anche inseriti in strutture gia'
adibite in via principale ad altre attivita' ricettive, e alle
diverse attivita' praticabili in tali strutture, collettive e
individuali, quali massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Indicazioni di carattere generale.
Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi
tramite prenotazione.
Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle
attivita' per prevenire code e assembramenti di persone e
regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie
aree del centro. Se possibile prevedere percorsi divisi per
l'ingresso e l'uscita.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e
docce in modo da assicurare la distanza di almeno 1 metro (ad esempio
prevedere postazioni d'uso alternate), o separare le postazioni con
apposite barriere.
Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree
comuni, dei servizi igienici e degli spogliatoi, cabine, docce, etc.,
comunque associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di
piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento
alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia
saponata su tutto il corpo.
Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra'
accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente
fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi
contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le
sedute.
Trattamenti alla persona (es. massoterapia, sauna, bagno turco).
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, ove previsto dalla normativa vigente, una
mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2 a protezione delle vie aeree (fatti salvi,
per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione
individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della
mansione). In particolare, per i servizi che richiedono una distanza
ravvicinata, l'operatore deve indossare la mascherina FFP2 senza
valvola. Per i clienti, uso della mascherina (mascherina chirurgica o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) nelle
zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte
dalla struttura.
L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e
comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni
servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I
guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel
trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
Per tutti i trattamenti personali e' raccomandato l'uso di teli
monouso. I lettini, cosi' come le superfici ed eventuali oggetti non
monouso, devono essere puliti e disinfettati al termine del
trattamento.
La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso
singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono
al servizio. Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque
essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della
distanza interpersonale di almeno 1 metro se non e' indossata la
mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), sia tra i clienti che tra il
personale durante tutte le attivita' erogate.
Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire
igienizzazione di superfici e ambienti, con particolareattenzione a
quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,
corrimano, etc.).
Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie
aeree (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2), secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, durante il trattamento (tranne nella doccia e nel caso di
trattamenti sul viso) e provvedere a corretta igiene delle mani prima
di accedere e al termine del trattamento.
Per l'utilizzo di ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno
turco, stufe, grotte), dovra' essere previsto un accesso con una
numerosita' proporzionata alla superficie, assicurando il
distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sia gli ambienti
caldo-umidi, sia gli ambienti con caldo a secco (es. sauna) devono
inoltre essere sottoposti a ricambio d'aria naturale e igienizzazione
prima di ogni turno.
Servizi alla persona.
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della
persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle
condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento
di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di
lavoro, sia tra i clienti.
E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per
l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza
inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo
specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree
(fatti salvi, per l'operatore, eventuali ulteriori dispositivi di
protezione individuale associati a rischi specifici propri della
mansione).
Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di
lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione
delle attrezzature e accessori.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche, eventualmente in
fase di prenotazione.
E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'
l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla
disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il
massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale
raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve
essere adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata
la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso
promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente
tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere
puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
Commercio.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Commercio al dettaglio.
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al
dettaglio.
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei
singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone
e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i
clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni
vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto
ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione
del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli
hobbisti).
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio
al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie
per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e'
competenza dei comuni, che devono:
assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le
caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e
ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale,
la riorganizzazione degli spazi per consentire l'accesso in modo
ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e
assembramenti di persone;
assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui
limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel
rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da
destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le
prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno
contingentare l'ingresso all'area stessa.
Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre.
Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti
pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri
luoghi della cultura.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Regolamentare gli accessi in modo da evitare code e
assembramento di persone, ponendo particolare attenzione
all'organizzazione dei gruppi coinvolti nelle visite guidate.
Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici e degli
ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con maggiore
frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.). Assicurare
regolare igienizzazione dei servizi igienici. La igienizzazione di
ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni culturali,
deve essere effettuata con idonee procedure e prodotti.
Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere
utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni
utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la
fruizione delle informazioni.
Eventuali attivita' divulgative per evitare il rischio di
assembramenti dovranno essere organizzate attraverso turni
preventivamente programmati e privilegiando gli spazi aperti.
Nello svolgimento delle attivita' didattiche svolte in orario
curriculare svolte all'interno di musei, biblioteche e altri luoghi
della cultura, si applicano le disposizioni riferite allo svolgimento
delle attivita' didattiche, in particolare per quanto riguarda il
tema della certificazione verde COVID-19, ove previsto dalla
normativa vigente.
Parchi tematici e di divertimento.
Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti
permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi
tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici,
parchi faunistici, etc., e ad altri eventuali contesti di
intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente
con attrezzature e spazi. Non si applicano a giostrine e ad aree
giochi per bambini, per le quali vigono le misure generali di cui
alle premesse.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento
ticket e compilazione di modulistica preferibilmente on-line al fine
di evitare prevedibili assembramenti. Potranno essere valutate
l'apertura anticipata della biglietteria ed una diminuzione della
capienza massima per garantire un minore affollamento. Prevedere
percorsi obbligati di accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove
possibile, modificare i tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per
permetterne l'apertura senza l'uso delle mani.
Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone (anche
nelle zone di accesso alle singole aree/attrazioni). Qualora venga
praticata attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza
interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.
Garantire la regolare e frequente igienizzazione delle aree
comuni, dei servizi igienici e delle attrazioni e, qualora ne sia
consentito l'utilizzo, di spogliatoi, cabine, docce, etc., comunque
associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico.
Circoli culturali, centri sociali e ricreativi.
Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di
associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di
aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza
eta'.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'
in modo da evitare assembramenti e da assicurare il mantenimento
della distanza interpersonale di almeno 2 metri in caso di attivita'
fisica. Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative
vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilita' dei
singoli. Potra' essere valutata una diminuzione della capienza
massima dei locali.
Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita'
all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale.
Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone. Per le
attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es. giochi da
tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative tali da
ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad
esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa,
utilizzare, se previsto dalla normativa vigente, la mascherina
(mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore
protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione delle mani
prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli
da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere
disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite
le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non
sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali
ad esempio carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le
seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o
dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove
previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani
e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di
almeno 1 metro tra giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di
utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente
sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.
E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'
copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore
dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione
delle mani.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, in
particolare per le superfici toccate con maggiore frequenza (es.
banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce,
pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi
igienici, docce, spogliatoi ecc.).
Convegni, congressi e grandi eventi fieristici.
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi,
convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni
vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle
relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle
modalita' di somministrazione a buffet).
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere
valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi
individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in
cui l'evento sia frazionato su piu' sedi/padiglioni, fisicamente
separati tra loro, e' necessario individuare il numero massimo dei
partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente
devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonche'
di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso
sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso,
finalizzati a evitare assembramenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se
possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di
automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema
di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica,
stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli
ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna
attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili
assembramenti.
Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno
essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza
che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della
mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori,
moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori
laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale
verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in
modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale,
valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la
fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti.
Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi
disponibili preferibilmente in espositori con modalita' self-service
(cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o
ricorrendo a sistemi digitali.
Dovra' essere garantita la regolare igienizzazione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino'.
Le presenti indicazioni si applicano a sale giochi, sale
scommesse, sale bingo e casino'; per quanto riguarda attivita'
complementari (e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli
specifici.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature
(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per
garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e
assembramenti di persone. Se possibile organizzare percorsi separati
per l'entrata e per l'uscita.
Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni
(giardini, terrazze, plateatici).
Favorire modalita' di pagamento elettroniche.
Garantire la regolare igienizzazione degli ambienti, con
particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente toccate, ai
servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei
distributori automatici di bevande e snack). Periodicamente (almeno
ogni ora), e' necessario assicurare igienizzazione delle superfici
dei giochi a contatto con le mani (pulsantiere, maniglie, etc.).
Per le attivita' che prevedono la condivisione di oggetti (es.
giochi da tavolo, biliardo, bocce), adottare modalita' organizzative
tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi
oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a
composizione fissa, utilizzare, ove previsto dalla normativa vigente,
la mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2) e procedere alla disinfezione
delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di
lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti
devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo.
Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di
materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata
disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano
rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzare la
mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), se previsto dalla normativa
vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di
gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra
giocatori di tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte da gioco
e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte
usati con nuovi mazzi.
Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate
non devono essere usate.
Sagre e fiere locali.
Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri
eventi e manifestazioni locali assimilabili. Per eventuali ulteriori
servizi erogati all'interno di tali contesti (es. ristorazione)
attenersi alla relativa scheda tematica specifica.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra,
per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,
contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se
possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche.
Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione
del prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la
disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,
attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e
alle superfici toccate con maggiore frequenza.
Corsi di formazione.
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative,
diverse dalle attivita' scolastiche, educative, formative e
universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da
realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi
gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di
accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle
attivita' in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti
frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e
solo in subordine organizzare attivita' per gruppo promiscui.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle
esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in
modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione
tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario
epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificita' del
corso.
Resta inteso che nelle attivita' pratiche dovranno essere
utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione
individuale associati ai rischi delle singole attivita'.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri
dalla prima fila dei discenti.
Dovra' essere garantita la regolare igienizzazione degli
ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di
utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente
toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,
tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e
disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica
attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da
parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine
industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario
procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se
previsti).
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le
disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In
presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in
attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le
attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il
responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
Sale da ballo e discoteche.
Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' che hanno
luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati destinati
all'intrattenimento (in particolar modo serale e notturno). Resta
inteso che gli organizzatori possono prevedere ulteriori misure di
prevenzione piu' restrittive, da adottare in considerazione di
specifici eventi, nel rispetto delle misure di carattere generale di
seguito riportate.
Ad integrazione delle misure di carattere generale gia'
descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di
maggiore dettaglio.
Definire il numero massimo di presenze contemporanee di
persone, in base alle disposizioni nazionali vigenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo
ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone in tutto
il percorso di entrata, presenza e uscita e di assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non
sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto
afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare
percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
Privilegiare, se possibile, sistemi di prenotazione, pagamento
tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on-line, al
fine di evitare code e prevedibili assembramenti alle biglietterie.
Favorire modalita' di pagamento elettroniche.
Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per
l'igienizzazione delle mani in piu' punti, prevedendone l'utilizzo da
parte degli utenti in particolare prima dell'accesso e all'uscita di
ogni area dedicata al ballo, alla ristorazione e ai servizi igienici.
Con riferimento all'attivita' del ballo, analogamente a quanto
previsto per la pratica dell'attivita' fisica, la distanza
interpersonale dovra' essere di almeno 2 metri, ad eccezione delle
persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilita' individuale).
Per l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie
respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce
superiore protezione come gli FFP2), si fa riferimento alle
disposizioni nazionali vigenti; in ogni caso va mantenuta, se
previsto dalla normativa vigente, negli ambienti chiusi (ad eccezione
del momento del ballo) e in tutte le situazioni di possibile
assembramento, anche all'aperto.
Garantire la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti,
con particolare attenzione alle superfici toccate con maggiore
frequenza e ai servizi igienici, a fine giornata.
Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda
dedicata alla ristorazione, la distribuzione delle bevande puo'
avvenire esclusivamente qualora sia possibile assicurare il
mantenimento rigoroso della distanza interpersonale di almeno 1 metro
tra i clienti, che dovranno accedere al banco in modalita' ordinata
e, se del caso, contingentata. E' comunque raccomandata la
consumazione al tavolo.
I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da
assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i
clienti di tavoli diversi, ad eccezione delle persone che in base
alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento
interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'
individuale.
Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli
per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della
consegna.

 

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