Mappature acustiche: al via le linee guida

Con il decreto direttoriale 26 maggio 2022, n. 72, il ministero della Transizione ecologica ha dettato le istruzioni per la compilazione in conformità ai criteri della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. Dettagliati le specifiche tecniche per la redazione dei metadati relativi ai set di dati digitali, i contenuti delle relazioni inerenti alla metodologia e i valori descrittivi delle zone soggette

(Mappature acustiche: al via le linee guida)

Con un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2022, n. 177, il ministero della Transizione Ecologica ha annunciato l’adozione, con decreto direttoriale 26 maggio 2022, n. 72, delle linee guida per la redazione delle mappature acustiche in conformità ai criteri europei della direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007. In tre diversi allegati sono contenute le diverse specifiche tecniche per le mappature (vedere la tabella 1).

Tabella 1
I tre allegati

 

Allegato 1 Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. n. 194/2005);
Allegato 2 Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. n. 194/2005)
Allegato 3 Definizione del contenuto minimo delle relazioni inerenti alla metodologia di determinazione delle mappe acustiche e valori descrittivi delle zone soggette ai livelli di rumore.

 

Il quadro legislativo

La direttiva europea 2002/49/CE «Environmental noise directive» (End), recepita in Italia con il D.Lgs. n. 194/2005, rappresenta il riferimento normativo principale a livello europeo per quanto riguarda la determinazione e la gestione del rumore ambientale. Essa definisce un approccio comune per tutti gli Stati membri per l’attuazione di tre principali azioni:

  • la determinazione dell’esposizione al rumore ambientale mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di descrittori e metodi di determinazione comuni;
  • l’informazione del pubblico in merito al rumore ambientale e ai relativi effetti;
  • l’adozione di piani d’azione (Pda), in base ai risultati della mappatura acustica, allo scopo di evitare e ridurre il rumore ambientale laddove necessario.

L’ambito applicativo della direttiva 2002/49/Ce riguarda il rumore generato dalle principali sorgenti: strade, ferrovie, aeroporti e industrie. Poiché le sorgenti di rumore e il territorio su cui esse vanno a impattare si evolvono nel tempo, la direttiva “End” prevede che il processo di mappatura e piano d’azione sia ripetuto almeno ogni cinque anni affinché la gestione del rumore sia costantemente aggiornata alla situazione corrente. Dal 2002 – anno di emanazione della “End” – alla data attuale ci sono state tre fasi di attuazione (2007-2008, 2012-2013 e 2017- 2018). L’esperienza maturata in questi 15 anni di applicazione ha permesso di affinare il processo di mappatura e piano d’azione e di evidenziare problematiche; in particolare, alcune sono già state chiarite da documenti e linee guida della Commissione e del ministero dell’Ambiente, mentre per altre non sono state fornite indicazioni a cui attenersi e, di conseguenza, è stata lasciata al gestore l’individuazione del metodo di approccio più adeguato. Dalla sua emanazione, il testo della “End” ha subito più modifiche, due delle quali di particolare importanza.

La prima modifica, introdotta dalla direttiva Ue 2015/996, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 42/2017, ha sostituito l’allegato II alla “End”, introducendo i nuovi modelli di calcolo predittivi della pressione sonora definiti Cnossos-Eu, da utilizzare a partire dal 31 dicembre 2018. L’allegato II della “End” è stato ulteriormente modificato e adeguato al progresso scientifico e tecnico dalla direttiva delegata Ue 2021/1226 della Commissione del 21 dicembre 2020, recepita in Italia con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica 14 gennaio 2022.

La seconda, introdotta dalla direttiva Ue 2020/367, anch’essa recepita dal suddetto D.M. Mite 14 gennaio 2022, ha sostituito l’allegato III alla “End”, stabilendo i metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore.

Inoltre, durante il 2021, è stata completata l’implementazione della direttiva 2007/2/Ce (“Inspire”) che ha istituito un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea ai cui requisiti deve allinearsi anche la “End”. La direttiva “Inspire” è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32/2010.

Altre novità sono state introdotte dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 5 giugno 2019, n. 2019/1010, e dalla decisione di esecuzione Ue 2021/1967 relativamente al meccanismo di scambio delle informazioni e, perciò, alla modalità di predisposizione e consegna dei risultati delle mappature e piani d’azione. Un’ulteriore novità riguarda i criteri per l’individuazione delle zone silenziose/aree quiete, per la cui definizione l’art. 4, comma 10-bis del D.Lgs. n. 194/2005 prevede l’emanazione di uno specifico decreto da parte del Mite (decreto 24 marzo 2022, n. 16). Gli aggiornamenti alla “End”, l’adeguamento alla “Inspire”, il nuovo meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni e le indicazioni per le zone silenziose implicano, per la tranche relativa al quinquennio 2022-2026, novità implementative rispetto alle precedenti. L’analisi si concentra sulla sorgente di rumore stradale, anche se non è da escludere che alcune considerazioni possano applicarsi anche alle altre sorgenti principali (ferrovie, aeroporti e industrie).

 

Criterio di individuazione degli assi stradali principali

L’art. 7, D.Lgs. n. 194/2005 stabilisce che le Regioni e i gestori delle infrastrutture, secondo le proprie competenze, ad ogni fase di applicazione della “End” notifichino al Mite l’elenco degli assi stradali principali.

Tra i requisiti minimi dei piani d'azione elencati nell’allegato V alla direttiva è prevista «l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare», cioè di situazioni che presentano criticità in termini di popolazione esposta. Come per il calcolo della popolazione, anche per l’individuazione delle zone critiche non esiste una procedura definita come standard a livello europeo. Indicazioni in merito sono contenute nella norma Uni Tr 11327:2009 all’appendice E2. Per i piani d’azione occorre tener presente che il D.Lgs. n. 194/2005, recepimento italiano della direttiva, ha introdotto un’importante peculiarità per l’attuazione italiana della “End”, prevedendo all’art. 4, comma 8, che i piani d'azione recepiscano i piani di contenimento ed abbattimento del rumore (Pcar) delle infrastrutture di trasporto (D.M. 29 novembre 2000). È evidente, perciò, che nell’applicazione italiana della “End” «l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare» prevista dalla direttiva debba necessariamente far riferimento alle aree critiche del Pcar e ai criteri per la loro individuazione definiti nel D.M. 29 novembre 2000. Le aree critiche del Pcar sono quelle dove si registra il superamento dei limiti di immissione previsti dalla normativa italiana, il cui riferimento, per le infrastrutture stradali, è il D.P.R. n. 142/2004 (per le strade di tipo A, B, C come da D.Lgs. n. 285/1992) e D.P.C.M. 14 novembre 1997 (per le strade E e F) che vede la sua applicazione dei piani comunali di azzonamento acustico.

Anche se il D.M. 29 novembre 2000 non fornisce indicazioni specifiche per la modalità di delimitazione di queste aree, il relativo allegato 1 contiene, però, indicazioni precise sul criterio di calcolo dell’indice di priorità degli interventi di risanamento. Le aree critiche sono individuate aggregando gli edifici che presentano superamenti dei limiti normativi. Ogni area critica risulta dall’aggregazione degli edifici distanti meno di 70 metri l’uno dall’altro. Questa distanza è indicativa ed è eventualmente rimodulata e adattata alle specifiche situazioni territoriali. L’individuazione delle aree critiche, se necessario, viene ulteriormente perfezionata manualmente, al fine di ottenere zone omogenee potenzialmente gestibili con gli stessi interventi. Una volta individuate le aree critiche, per ciascuna di esse è calcolato l’indice di priorità, utilizzando la formula riportata nell’allegato 1 al D.M. 29 novembre 2000. L’indice di priorità di un’area dipende – anche, ma non solo - dall’estensione dell’area stessa (più l’area è estesa più sono gli edifici e quindi le persone esposte in essa compresi) e dalla presenza o meno di edifici sensibili, quali scuole e ospedali (che pesano di più nel calcolo dell’indice di priorità). Anche per questo motivo è importante che l’operazione di delimitazione “geometrica” delle aree sia accompagnata da una valutazione più puntuale delle stesse. L’indice di priorità dipende anche dalla metodologia utilizzata per l’attribuzione della popolazione residente a un edificio o a un’area di territorio e cioè dai dati demografici utilizzati come base di partenza e dalla procedura applicata. La direttiva Ue 2020/367 modifica l’allegato III alla direttiva 2002/49/Ce relativo alla definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi causati dall’esposizione al rumore. Il nuovo allegato III definisce il set di parametri da considerare per gli effetti nocivi sulla salute e le formule per la valutazione di questi parametri. Nel quarto ciclo di attuazione della direttiva “End”, la criticità potrebbe essere collegata non più - o non solo - al concetto di superamento dei limiti quanto, piuttosto, all’incidenza degli effetti nocivi sulla salute. Su questo tema è importante che il responsabile del piano d’azione ponga particolare attenzione alle indicazioni che verranno date da parte del ministero.

Si passano ora in rassegna i tre allegati che lo compongono e che ne definiscono tutti i suoi contenuti tecnici.

 

L’allegato I

Consta di 99 pagine e contiene le specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche (D.Lgs. n. 194/2005). In primis, le scadenze, tutte confermate, sono (secondo il D.L. 19 agosto 2005, n. 194, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 per la quarta fase di attuazione della direttiva 2002/49/Ce) riportate nella tabella 2.

 

Tabella 2
Le scadenze
Art. 3, comma 3, lettera a) Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data, «l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche degli agglomerati, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare»
Art. 3, comma 3, lettera b) Entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, entro il 31 marzo 2022 e ogni cinque anni a partire da tale data, «le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più regioni elaborano e trasmettono alla regione o provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonché i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi ferroviari e stradali principali»
Art. 3, comma 3-bis «Nel caso di infrastrutture principali di interesse nazionale o di interesse di più regioni, compresi gli aeroporti principali, le società e gli enti gestori trasmettono la mappatura acustica e i dati di cui all'allegato 6 relativi a dette infrastrutture, riferiti al precedente anno solare, al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle regioni o province autonome competenti, entro il 30 giugno 2017 e, successivamente, ogni cinque anni. I medesimi termini per la trasmissione si applicano anche alle regioni e province autonome quando esse sono i soggetti responsabili per la redazione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati».

 

È fondamentale ricordare a tutte le autorità coinvolte nella redazione e trasmissione delle mappature acustiche e delle mappe acustiche strategiche l’importanza del rispetto delle scadenze previste dal D.Lgs. n. 194/2005 di recepimento della direttiva 2002/49/Ce e dalla direttiva stessa.

Il rispetto delle scadenze, oltre a essere un obbligo di legge, è indispensabile per la corretta gestione del rumore ambientale proveniente dalle sorgenti disciplinate dalla direttiva “End”.

Nella quarta fase di attuazione della direttiva è stato richiesto un ulteriore sforzo da parte delle autorità competenti nel rispettare suddette scadenze poiché, a differenza delle fasi precedenti, il criterio applicato dalla Commissione europea prevede che saranno considerate valide ai fini degli adempimenti previsti dalla “End” solo le mappature e le mappe acustiche strategiche consegnate dal Mite alla Commissione entro i termini previsti dalla direttiva, mentre tutto ciò che sarà consegnato oltre questi termini sarà preso in considerazione solo a fini statistici, ma non per le finalità di conformità.

Tuttavia, è allo studio una procedura abilitante per le consegne oltre i termini di legge, tramite la quale gli Stati membri possono richiedere che una mappa o un piano consegnati oltre il termine sia preso in considerazione ai fini della conformità. Queste consegne devono essere accompagnate da una relazione che riporta la motivazione dettagliata, da parte dell'autorità competente, dell'impossibilità di aver predisposto o approvato la mappa o il piano alla data prevista dalla direttiva e sarà compito della Commissione studiare caso per caso e decidere sulla loro ammissione.

Nel medesimo allegato si precisa che i dati raccolti ed elaborati dovranno essere trasmessi sotto forma di metadati georeferenziati in formato vettoriale “GeoPackage (.gpkg)” mentre gli schemi dovranno essere in formato “.XLS” .

Il flusso delle informazioni seguirà lo schema riportato alla figura 1 (tratta dall’allegato 1 al decreto direttoriale 26 maggio 2022, n. 72).

 

Figura 1
Schema di correlazione tra i diversi flussi della direttiva End (2022/49/Ce)

 

Mappature acustiche linee guida

L’allegato II

Lo scopo del documento è quello di fornire una guida ai gestori delle infrastrutture dei trasporti principali e alle autorità competenti per gli agglomerati per la compilazione del metadato associato a ogni dataset relativo alle notifiche, alle mappature acustiche e alle mappe acustiche strategiche che devono essere prodotte ai fini della direttiva europea 2002/49/Ce e che rappresenta l’informazione che descrive il dato digitale a cui lo stesso è associato. La funzione principale dei metadati è quella di fornire agli utenti informazioni utili per:

  • individuare la presenza di un dato nel database geografico;
  • conoscere le modalità di accesso e di utilizzo dei dati geografici;
  • valutare l’utilizzabilità dei dati in specifici contesti applicativi;
  • conoscere i sistemi e le procedure utilizzate per la produzione dei dati;
  • conoscere le modalità e la frequenza di aggiornamento dei dati.

 

Questa linea guida è basata sul regolamento europeo sui metadati di “Inspire” e sul regolamento nazionale per il popolamento del repertorio nazionale dei dati territoriali (Rndt).

Riprendendo gli elementi essenziali delle guide tecniche di Rndt e di Inspire, il documento fornisce informazioni sugli elementi che obbligatoriamente e/o opzionalmente andranno compilati, sia attraverso un proprio strumento sia attraverso l’editor che Ispra e MITE hanno messo a disposizione degli attori coinvolti al seguente indirizzo: https://direttivarumore.isprambiente.it/metadati

Ogni set di dato geografico elaborato e prodotto dal gestore deve essere corredato da un metadato così come stabilito dall’articolo 59, comma 1, D.Lgs. n. 82/2005[1]Il D.M. 10 novembre 2011, che ha dato attuazione al suddetto articolo, ha definito le «Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali (Rndt), nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso».. Per far ciò l’agenzia per l’Italia digitale (Agid), che ha il ruolo di gestore del Rndt, ha prodotto e pubblicato un manuale per la compilazione dei metadati che, in virtù dell’articolo 4, D.Lgs. n. 32/2010, devono essere allineati al regolamento 1205/2008/Ue recante attuazione della direttiva “Inspire” per quanto riguarda i metadati. Sulla base delle indicazioni di queste guide, le amministrazioni pubbliche italiane, attraverso la redazione dei metadati, hanno documentato i dati territoriali e i relativi servizi di cui sono titolari.

A seguito della pubblicazione della nuova versione della guida tecnica (versione 2.0.1) sui metadati (Inspire technical guidance for metadata), con cui sono state affrontate e risolte criticità registrate nell’implementazione di alcuni elementi di metadati, si è resa necessaria una revisione generale sia del D.M. 10 novembre 2011 sia del manuale Rndt, che ha portato alla pubblicazione di una nuova guida operativa per la compilazione dei metadati Rndt (versione 3.0 – Aggid2020).

Ogni gestore, per conferire e compilare i metadati, può adottare uno dei modelli previsti dalla stessa agenzia per l’Italia digitale, ovvero può compilare il singolo metadato nel formato XML secondo gli standard Rndt 2.0 – 2020, oppure registrare un proprio servizio di catalogo Csw conforme alle specifiche tecniche Ocg [Ogc Csw 2.0.2] e Inspire [Tg Ds Inspire] che potrà essere collezionato (harvesting), sia dalla piattaforma predisposta dal mite per l’acquisizione dei set di dati relativi alle mappature acustiche e mappe acustiche strategiche, sia dall’Agenzia per l’Italia digitale se si tratta di pubbliche amministrazioni (per maggiori dettagli su questa procedura si rimanda alle guide tecniche di Agid reperibili sul sito Rndt - https://geodati.gov.it/geoportale/images/RNDT_guida_operativa_csw_v2.0_20140725.pdf).

 

L’allegato III

La direttiva (Ue) 2020/367 del 4 marzo 2020 ha modificato l’allegato III alla direttiva “End” per quanto riguarda la definizione dei metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale. L’aggiornamento dell’allegato III si è reso necessario al fine di allinearne i contenuti al progresso tecnico-scientifico, agli studi statistici e alle più recenti linee guida per la regione europea pubblicate dall’Oms. Nel nuovo allegato III, ai fini della determinazione degli effetti nocivi, sono stati presi in considerazione tre indicatori:

  • la cardiopatia ischemica (ischaemic heart disease, Ihd);
  • il fastidio forte (high annoyance, Ha);
  • i disturbi gravi del sonno (high sleep disturbance, Hsd).

Sono, inoltre, indicate le formule da utilizzare per determinare “Nxy” cioè il numero di individui interessati dall’effetto nocivo “y” (cardiopatia ischemica, fastidio forte, disturbi gravi del sonno) attribuibile alla sorgente “x” (ad esempio una strada, una ferrovia, un aeroporto). È probabile che il reporting mechanism e i data flow (Df) della quarta fase di attuazione della direttiva “End” comprenderà anche dati relativi agli indicatori degli effetti nocivi del nuovo allegato III, per la fornitura dei quali i gestori dovranno far riferimento alle indicazioni ministeriali (ad esempio linee guida) che verranno date in proposito.

 

Conclusioni

Le “mappe” sono lo strumento con il quale è possibile valutare l’esposizione della popolazione al rumore ambientale prodotto da sorgenti stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali e da attività produttive.

La direttiva 2002/49/Ce del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, definisce “Mappatura acustica” la rappresentazione di dati relativi a una situazione di rumore esistente o prevista in funzione di un descrittore acustico, che indichi il superamento di pertinenti valori limite vigenti, il numero di persone esposte in una determinata area o il numero di abitazioni esposte a determinati valori di un descrittore acustico in una certa zona.

La medesima direttiva europea definisce i descrittori acustici “Lden” e “Lnight” (all’allegato I), ai quali tutti gli stati membri devono uniformarsi, per l’elaborazione e la revisione della mappatura acustica strategica prevista all’articolo 7.

Per «mappa acustica strategica» (in base al D.Lgs. n. 194/2005) si intende una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione di previsioni generali per questa zona. Le mappature acustiche sono, pertanto, redatte in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (direttiva “Inspire”) e sulla base delle linee guida in commento. “Inspire” è dunque l’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (istituita con la direttiva 2007/2/CE) per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente. Essa si basa sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione.

In base al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 le mappe acustiche strategiche e le mappature acustiche vanno rielaborate in funzione della necessità, almeno ogni cinque anni. Sulla base delle mappature acustiche e strategiche presentate le società e gli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione, o alla provincia autonoma competente, i piani di azione (regolati all’art.6 , D.Lgs. n.194/2005) e le sintesi (di cui all’allegato 6), per gli assi stradali principali su cui transitano più di 6 milioni di veicoli all’anno, per gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all’anno e per gli aeroporti principali. Le mappature acustiche e le mappe acustiche strategiche di cui all’articolo 3 ed ai piani di azione sono resi accessibili dall’autorità pubblica in formato digitale.

Note   [ + ]

1. Il D.M. 10 novembre 2011, che ha dato attuazione al suddetto articolo, ha definito le «Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali (Rndt), nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso».

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