Rumore: le linee guida su piani di azione e zone silenziose

Rumore piani di azione e zone silenziose
Pubblicato il decreto del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali del Mase 13 dicembre 2023, n. 664

Rumore: al via le linee guida su piani di azione e zone silenziose. Ad annunciarlo il ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2024, n. 14.

In particolare, il dicastero rende noto che «In data 11 gennaio 2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il decreto n. 664 del 13 dicembre 2023 del direttore della Direzione generale valutazioni ambientali "Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di azione e zone silenziose in conformità ai criteri e
alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007"».

Integrano il decreto tre allegati co-firmati con Ispra e Snpa:

  • allegato 1: specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati digitali relativi ai piani di azione e zone silenziose in agglomerato e in aperta campagna;
  • allegato 2: specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati digitali dei piani di azione e zone silenziose;
  • allegato 3: linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai piani di azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico.

Di seguito il testo del D.M. 13 dicembre 2023, n. 664; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica  - direzione generale valutazioni ambientali 13 dicembre 2023, n. 664 

Adozione delle linee guida per la redazione dei Piani di Azione e Zone silenziose in conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all’ordinamento del Ministero della Transizione Ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;

VISTO il D.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.C.M. menzionato al precedente “visto”, le competenze dell’ex Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi (DiTEI) sono esercitate dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS);

VISTO il D.M. del 10 novembre 2021, n. 458, recante Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica, registrato dalla Corte dei Conti in data 28 novembre 2021, n. 3000, come modificato dal D.M. del 19 gennaio 2023, n. 23, recante “modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e

definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica” - registrato alla Corte dei Conti in data 24/01/2023, n. 244;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che dispone che il “Ministero della transizione ecologica” è rinominato “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

VISTO il D.M. 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell’Atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il D.M. 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l’anno 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2023 al n. 410;

VISTO il decreto dipartimentale prot. n. DISS.REGISTRO DECRETI.R. n. 00000188 del 10 maggio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello per l’anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTA la direttiva direttoriale di III livello della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, adottata con decreto direttoriale n. 246 del 18 maggio 2023, visto UCB n. 296 del 26 maggio 2023;

VISTI i decreti direttoriali prot. n. 0000464 del 04/10/2023 e prot. n. 0000524 del 03/11/2023 con i quali sono state apportate modifiche alla predetta Direttiva di III Livello di cui al precedente “visto”;

VISTI il D.P.R. 20 gennaio 2023 e il D.M. 13 febbraio 2023, con i quali è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, ammessi alla registrazione della Corte dei Conti, rispettivamente al n. 1509 e al n. 1508, in data 3 maggio 2023;

VISTO il D.P.C.M. del 26 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 febbraio 2022, al n. 229 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Valutazioni Ambientali (VA);

VISTO il decreto direttoriale n. 166 del 1° agosto 2022 di conferimento alla dott.ssa Margherita Arpaia, dell’incarico dirigenziale di seconda fascia di Direttore della Divisione IV “Inquinamento acustico, elettromagnetico e protezione da radiazioni ionizzanti”, efficace dalla data di avvenuta registrazione l’8/9/2022 con il n. 2434 da parte della Corte dei conti e con presa in servizio il 15/09/2022;

VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132, che istituisce il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), del quale fanno parte l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica;

VISTO l’articolo 1 dello Statuto dell’ISPRA, approvato con D.M. 0000356 del 9/12/2013, secondo cui l’Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l’Accordo di collaborazione MiTE (ora MASE) – ISPRA “per il supporto all’attività sull’inquinamento acustico” stipulato in data 09 settembre 2021 di cui al a Decreto n. 9 del 04/10/2021, modificato con Decreto n. 99 del 16/02/2023, della durata di 36 mesi, per l’importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00);

VISTA la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità Europea (INSPIRE);

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante “Attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)”;

VISTA la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 recante “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42;

VISTO il Regolamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/1967 della Commissione dell’11 novembre 2021, che istituisce l’archivio dati obbligatorio e il meccanismo digitale obbligatorio di scambio delle informazioni in conformità della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

SU PROPOSTA dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), formulata con nota prot. n. 0067007/2023 del 7 dicembre 2023, acquisita agli atti con prot. n. 201194/MASE del 7 dicembre 2023;

DECRETA

Art. 1
(Adozione delle linee guida)


1. Con il presente decreto sono adottate le linee guida per la redazione dei Piani di Azione, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e zone silenziose in
conformità ai criteri e alle specifiche indicate dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono suddivise nel seguente modo:

a)  Allegato 1: Specifiche tecniche per la predisposizione e la consegna dei set di dati
digitali relativi ai Piani di Azione e Zone silenziose in agglomerato e in aperta
campagna (D.Lgs. 194/2005);

b)  Allegato 2: Specifiche tecniche per la compilazione dei metadati relativi ai set di dati
digitali dei Piani di Azione e Zone silenziose (D.Lgs. 194/2005);

c) Allegato 3: Linee guida per la predisposizione della documentazione inerente ai Piani di  Azione e alla sintesi non tecnica per la consultazione del pubblico (D.Lgs. 194/2005).

3. I contenuti della documentazione di cui al comma 2 recepiscono i contenuti delle linee guida di pari argomento emanate dall’Agenzia Europea dell’Ambiente su disposizione della Commissione Europea e sono oggetto di successivo aggiornamento nel caso di modifiche alle linee guida comunitarie.

Art. 2
(Disposizioni finali)


1. Le linee guida di cui all’articolo 1, del presente decreto ed i successivi eventuali aggiornamenti sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della 
sicurezza energetica.

2. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 (SPECIFICHE DATI PIANI AZIONE)

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 2 (SPECIFICHE METADATO)

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3 (SINTESI PIANI AZIONE)

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