Metano per autotrazione: le modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico

I dettagli nel decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021

Metano per autotrazione: le modalità di acquisizione da parte di Acquirente unico sono state riportate nel decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301.

In particolare, il provvedimento definisce anche:

  • i meccanismi per il ricorso al credito;
  • la copertura degli oneri.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 30 settembre 2021 

Modalita' di acquisizione da parte di Acquirente unico  S.p.a.  delle
attivita'  riguardanti  le  bombole  a   metano   per   autotrazione.
(21A07391)
(Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2021, n. 301)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 8 luglio 1950, n.  640,  recante  «Disciplina  delle

bombole per metano»;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 145, recante «Modifiche alla legge

8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano»;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione

della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno

dell'energia  elettrica  e  che,  tra  le  altre   cose,   istituisce

l'Acquirente unico S.p.a.;

Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120

e, in particolare, il comma 1, che attribuisce  ad  Acquirente  unico

S.p.a. le attivita' previste dalla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,

nonche' le attivita' propedeutiche, conseguenti o comunque  correlate

alle precedenti;

Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120

e, in particolare, il comma 3,  che  specifica  come  tali  attivita'

possono essere svolte da  Acquirente  unico  mediante  l'acquisizione

della Servizi fondo bombole metano S.p.a. (di seguito: SFBM) o di  un

suo ramo di azienda dedicato alle suddette attivita' e stabilisce che

tutti gli oneri anche finanziari sono coperti mediante il  contributo

a carico dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1990, n.

145;

Visto l'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020, n.  120

e, in particolare, il comma 4, primo periodo, il  quale  dispone  che

«Le modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le attivita'

di cui al comma 1 sono determinate con decreto  del  Ministero  dello

sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e

delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base

delle proposte di Acquirente unico S.p.a.»;

Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri» che all'art. 2, comma 2, ha previsto  tra  i  compiti  del

Ministero della transizione ecologica quelli  della  «attuazione  dei

processi di liberalizzazione  dei  mercati  energetici  e  promozione

della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicita'

e della sicurezza del sistema»  e  quelli  della  predisposizione  di

«piani e misure  in  materia  di  combustibili  alternativi  e  delle

relative reti»;

Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e

dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  con  il

Ministro delle finanze del 5 gennaio  1998  che  ha  affidato  a  Eni

S.p.a., in  concessione  ventennale,  l'esercizio  delle  funzioni  e

attivita' di gestione del Fondo bombole di cui alla  legge  8  luglio

1950, autorizzandola a svolgere le predette funzioni e  attivita'  in

regime  di  subconcessione,  mediante  apposito  conferimento  a  una

societa' controllata;

Considerato che la competenza sulla  «tutela  della  sicurezza  del

sistema energetico» rientra tra quelle della Direzione  generale  per

le  infrastrutture  e  la  sicurezza   dei   sistemi   energetici   e

geominerari,  del  Dipartimento  per  l'energia  ed  il  clima,   del

Ministero della transizione ecologica;

Preso atto della nota di Acquirente  unico  S.p.a.,  protocollo  in

ingresso MiSE-DGISSEG n. 13940 del 5 maggio 2021, con la quale,  come

previsto dal comma 4 dell'art. 62-bis  del  decreto-legge  16  luglio

2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre

2020, n.  120,  Acquirente  unico  S.p.a.  ha  trasmesso  la  propria

proposta di modalita' di acquisizione delle attivita' previste  dalla

legge 8  luglio  1950,  n.  640,  nonche'  di  quelle  propedeutiche,

conseguenti o comunque a queste correlate;

Considerate  le   analisi   dei   principali   profili   comparati,

sottostanti la suddetta proposta e, in particolare, di quelle di tipo

giuridico, tecnico-operativo ed economico-fiscale, come  esaminati  e

valutati  nella  proposta  citata   di   Acquirente   unico   S.p.a.,

nell'ottica del piu' efficace conseguimento degli  obiettivi  fissati

dalla legge e secondo modalita' improntate al principio  generale  di

economicita';

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

con nota del 14 settembre 2021;

 

Adotta

il seguente decreto:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1. In attuazione dell'art. 62-bis,  comma  4,  primo  periodo,  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente decreto stabilisce

la modalita' con cui Acquirente unico S.p.a. acquisisce le  attivita'

previste  dalla  legge  8  luglio  1950,  n.  640,   nonche'   quelle

propedeutiche, conseguenti  o  comunque  correlate  alle  precedenti,

tenuto conto che tutti  i  relativi  oneri,  anche  finanziari,  sono

coperti mediante il contributo posto a carico  dei  soggetti  di  cui

all'art. 3,  della  legge  7  giugno  1990,  n.  145,  come  previsto

dall'art. 62-bis, comma 4,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  16

luglio 2020, n. 76.

                               Art. 2

                      Modalita' di acquisizione

 

1. Le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, nonche'

le attivita' propedeutiche, conseguenti  o  comunque  correlate  alle

precedenti,  sono  svolte  da  Acquirente   unico   S.p.a.   mediante

l'acquisizione delle partecipazioni del soggetto di  cui  al  decreto

del Ministro dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato,  di

concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro  delle  finanze

del 5 gennaio 1998  nella  SFBM.  Il  valore  di  acquisizione  della

partecipazione e'  stabilito  con  perizia  giurata  di  due  tecnici

nominati dalle parti.

2. Entro il 30 novembre 2021, ai fini dello svolgimento di tutte le

attivita' atte a garantire che il  subentro  nei  rapporti  giuridici

attivi e passivi della SFBM avvenga senza  soluzione  di  continuita'

nell'operativita' della societa'  medesima,  nonche'  ai  fini  della

predisposizione del piano  di  cui  all'art.  62-bis,  comma  5,  del

decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, Acquirente unico S.p.a.  e  il

soggetto che detiene le partecipazioni in SFBM stipulano accordi  per

gli scambi informativi, da implementarsi  prima  del  perfezionamento

dell'acquisizione ai sensi dell'art. 1,  del  presente  decreto.  Gli

accordi  prevedono  altresi'  la  nomina  di  un  rappresentante   di

Acquirente unico S.p.a. che partecipa alle riunioni del consiglio  di

amministrazione della SFBM in qualita' di osservatore e senza diritto

di voto.

                        Art. 3

                         Ricorso al credito

 

1. Per consentire l'acquisizione ai sensi dell'art. 1, del presente

decreto, Acquirente unico S.p.a. contrae un prestito di  importo  non

superiore al prezzo di acquisizione, a sua volta  pari  all'ammontare

del capitale economico della partecipazione  in  SFBM,  di  cui  alla

stima peritale prevista dall'art. 62-bis, comma 3, del  decreto-legge

16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  14

settembre 2020, n. 120. Gli oneri per interessi  e  spese  accessorie

del prestito di cui al periodo precedente, contratto  direttamente  o

per il tramite di societa' controllate, sono coperti  secondo  quanto

previsto dall'art. 4 del presente decreto.

                          Art. 4

                        Copertura degli oneri

1. Tutti gli oneri sostenuti, direttamente  o  per  il  tramite  di

societa' controllate, da Acquirente unico S.p.a.  per  l'acquisizione

di cui all'art. 1 del presente  decreto  e  per  tutte  le  attivita'

propedeutiche e conseguenti, ossia, oltre agli  oneri  finanziari  di

acquisizione, gli oneri per analisi giuridiche, per la redazione  del

Piano industriale, per le attivita' di «due  diligence»  e  peritali,

per spese notarili e qualsiasi altra spesa di  natura  ascrivibile  a

tale acquisizione, sono coperti mediante il contributo posto a carico

dei soggetti di cui all'art. 3 della legge 7  giugno  1990,  n.  145,

determinato con separato  decreto  del  Ministero  della  transizione

ecologica ai sensi del comma 4, secondo  periodo,  dell'art.  62-bis,

del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2020,  n.  120,  in  modo  da

assicurare l'equilibrio  economico,  patrimoniale  e  finanziario  di

Acquirente unico S.p.a., nonche' della stessa SFBM.

                        Art. 5

                          Entrata in vigore

1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a

decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  internet  del

Ministero della transizione ecologica.

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