Metodo tariffario per il servizio idrico integrato

Con la delibera 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico integrato ha definito le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario

Metodo tariffario per il servizio idrico integrato. Con la delibera 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e e il sistema idrico integrato ha definito  le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico.

 

Metodo tariffario per il servizio idrico integrato

 

Qui di seguito il testo del provvedimento

 

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2015 664/2015/R/IDR APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO MTI – 2

 

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

 

(omissis)

 

Articolo 1

Ambito di applicazione

 

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l’adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;

b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all’ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura; ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;

c) Depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.

1.2 Il presente provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di ATO, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.

 

1.3 Nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, come individuate all’Articolo 4 del presente provvedimento.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Ai fini dell’aggiornamento tariffario, sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;

b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione e dei costi operativi aggiornabili (afferenti l’energia elettrica, le 23 forniture all’ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e le altre componenti di costo);

c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;

d) costi ambientali e della risorsa; e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.

 

2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma 2.1 e l’aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Definizione del moltiplicatore tariffario e determinazione dei corrispettivi all’utenza

 

3.1 Il moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun anno a del secondo periodo regolatorio, determinato ai sensi dell’Articolo 6 dell’Allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all’anno 2015, dei volumi relativi all’anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.

3.2 Per ciascun anno a, è definito il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ, di cui al richiamato Articolo 6 dell’Allegato A, tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o sharing (X), di parametri che differenziano l’incidenza di predetti fattori, nell’ambito dei diversi Schemi della matrice di schemi regolatori descritta all’Articolo 9 dell’Allegato A.

3.3 I corrispettivi all’utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario ϑ di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell’anno base 2015. Tale struttura tariffaria può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati al Titolo 9 dell’Allegato A, ad invarianza di gettito tariffario.

3.4 Laddove gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, presentano motivata istanza all’Autorità secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.1,7.2 e 7.3.

 

3.5 Ai fini dell’approvazione dell’istanza di cui al precedente comma 3.4, l’Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti, nonché l’efficienza del servizio di misura sulla base dei criteri e degli indicatori che verranno definiti nell’ambito delle disposizioni per la regolazione della misura del servizio idrico integrato.

Articolo 4

Direttrici della metodologia tariffaria statale

4.1 Le “direttrici” della metodologia tariffaria statale, da applicare sull’intero territorio nazionale, sono individuate, a tutela dell’utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:

a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui all’Articolo 8 dell’Allegato A;

b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario ϑ, ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 3;

c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell’Allegato A.

Articolo 5

Regolazione tariffaria applicabile

5.1 Sulla base delle decisioni assunte dagli Enti di governo dell’ambito, o degli altri soggetti competenti, in tema di integrazione delle gestioni, ovvero di richiesta di accesso alle misure perequative nei casi e secondo le modalità definite dall’Autorità, la regolazione tariffaria applicabile per il secondo periodo regolatorio è riconducibile ai seguenti sistemi:

a) la matrice di schemi regolatori di cui all’Articolo 9 dell’Allegato A, che trova applicazione nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente sia in possesso dei dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio;

b) lo schema regolatorio virtuale di cui all’Articolo 10 dell’Allegato A, che trova applicazione nei casi in cui l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente - in fase di aggregazione di gestioni prevalentemente interessate, nel primo periodo regolatorio, da determinazioni tariffarie d'ufficio - non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d'ambito;

c) le condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che verranno declinate, tramite specifiche deliberazioni, per le singole fattispecie solo nei casi di accoglimento da parte dell’Autorità delle istanze di accesso alla perequazione; le medesime avranno una durata limitata e predefinita, al termine della quale troveranno applicazione le regole rinvenibili nella matrice di schemi regolatori di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Definizione dello specifico schema regolatorio

6.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell’Allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all’insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente propone all’Autorità ai fini della relativa approvazione.

6.2 L’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dall’aggiornamento dei seguenti atti:

a) il Programma degli Interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;

b) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all’Allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del gestore; c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

6.3 Nell’ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore ad obiettivi specifici, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 9 e dall’Articolo 10 dell’Allegato

 

Articolo 7

Procedura di approvazione

7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR (recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma

7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. 7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell’anno (a-2).

7.3 Entro il 30 aprile 2016, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;

b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 nell'osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’art. 149, comma 4, del d.lgs.152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;

d) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all’Articolo 6, inviando: i. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2; ii. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti; 27 iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2; iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, v. l’atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario; vi. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall’Autorità.

7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell’articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/06. 7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all’Autorità. 7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell’ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di cui al comma

7.5, intendendosi accolta dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.

7.7 Laddove a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di ATO, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell’ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 7.6.

7.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:

  1. a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall’Autorità;
  2. b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;
  3. c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;
  4. d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie; e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all’Allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell’Autorità. 28

7.9 Nel caso di gestioni interessate da procedure di affidamento già avviate dall’Ente di governo dell’ambito ai sensi delle norme vigenti, le somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d’ufficio, dovranno essere accantonate, presso i soggetti competenti, a sostegno del processo di convergenza gestionale e tariffaria.

7.10 Laddove l’Ente di governo dell’ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 7.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito medesimo di cui all’art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, con riferimento all’annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l’inerzia dell’Ente di governo dell’ambito.

Articolo 8

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

8.1 Entro il 31 marzo 2018, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:

a) sulla base dei dati aggiornati ai sensi del comma 7.2, determina, con proprio atto deliberativo di approvazione, l’aggiornamento delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;

b) contestualmente, determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario per le singole annualità del biennio 2018-2019;

c) ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, trasmette: i. il Piano Economico-Finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) come risultanti dall’aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB per il biennio 2018-2019; ii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata; iii. l’atto o gli atti deliberativi di determinazione dell’aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (ϑ); iv. l’aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari richiesti.

8.2 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 8.1. 29

8.3 Ove il termine di cui al precedente comma 8.1 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all’Ente di governo dell’ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento delle componenti a conguaglio e della RAB e ne dà comunicazione all’Autorità. 8.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell’ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l’istanza di cui al comma 8.3, intendendosi accolta dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all’Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni. 8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario della gestione, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2016-2019, può presentare all’Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.3, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.1.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l’istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, ai sensi dell’art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06.

Articolo 9

Applicazione dei corrispettivi all’utenza

9.1 A decorrere dal 1° gennaio 2016 i gestori del servizio di cui all’Articolo 1, nei limiti fissati dall’Articolo 3, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell’ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell’ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 7.6, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe predisposte dall’Ente di governo dell’ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 3.2 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 3.4;

c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2015 moltiplicate, con riferimento all’anno 2016, per il valore ϑ2016 approvato dall’Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2017, 30 2018 e 2019, le tariffe dell’anno 2015 moltiplicate rispettivamente per i valori ϑ2017 , ϑ2018 e ϑ2019 approvati dall'Autorità medesima. 9.2 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell’approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all’atto di tale approvazione.

Articolo 10

Casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario

 

10.1 Ove non interessati da procedure di affidamento già avviate dall’Ente di governo dell’ambito ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d’ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall’art. 172 del d.lgs. 152/06, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all’Autorità.

10.2 Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

10.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 10.1, è sospeso, inoltre, l’aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell’efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l’invalidità del titolo medesimo.

10.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell’avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito, non risultano aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

10.5 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, nonché dal comma 7.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR, sono escluse dall’aggiornamento tariffario le gestioni che - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e 2018- 2019) o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell’Autorità recanti l’esclusione dall’aggiornamento tariffario - non hanno adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della 31 normativa applicabile, fatturavano alle utenze domestiche un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.

10.6 Sono, inoltre, esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori che non forniscono l’attestazione di essersi dotati - alla data del 31 gennaio 2016 ovvero del 31 gennaio 2018 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2016-2017 e ai successivi aggiornamenti per gli anni 2018-2019) – delle procedure per l’adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo ai sensi del d.lgs. 31/01 e dell’effettiva applicazione delle richiamate procedure, nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia.

10.7 Sono, infine, esclusi dall’aggiornamento tariffario i gestori che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle componenti tariffarie perequative, con riferimento anche alla UI1 introdotta dalla deliberazione 6/2013/R/COM a vantaggio delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel maggio del 2012.

10.8 Le casistiche di esclusione dall’aggiornamento tariffario di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista dal comma 10.1, hanno un’efficacia biennale; la causa di esclusione di cui al richiamato comma 10.1 opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.

10.9 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 7.8 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall’Autorità.

Articolo 11

Disposizioni a completamento della disciplina tariffaria

11.1 Ai sensi del Titolo 7 dell’Allegato A, sono introdotte misure volte a promuovere la sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, tra cui i criteri per il riconoscimento di una parte degli oneri relativi alla morosità degli utenti, nonché i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente. 11.2 Ai sensi del Titolo 8 dell’Allegato A, è istituita la nuova disciplina sul miglioramento della qualità che, attraverso meccanismi di premi/penalità, promuove la crescita dei livelli di qualità contrattuale del servizio. 32

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

12.1 Con riferimento alle gestioni non ancora interessate da puntuali atti di approvazione delle tariffe per gli anni 2012-2015 da parte dell’Autorità, l’Autorità completa le istruttorie volte ad accertare la validità dei dati forniti e l’efficienza del servizio di misura, nel rispetto dei criteri di cui al Titolo 10 dell’Allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR.

12.2

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it. 28 dicembre 2015.

 

Metodo tariffario per il servizio idrico integrato

 Leggi qui l'allegato alla delibera

 

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