Ministero dell’Ambiente: attribuite nuove funzioni

Le nuove competenze riguardano il coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale, nonché il contrasto al dissesto idrogeologico e la difesa e messa in sicurezza del suolo

Al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono trasferite le funzioni  esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di:

  • coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale;
  • contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme restando il ruolo di coordinamento interministeriale proprio della presidenza del Consiglio dei ministri.

È una delle misure del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del  turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali  e dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia  e disabilità» (in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2018, n. 160).

Di seguito il testo integrale del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86.

 

Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 
 
Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali  e dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di famiglia  e
disabilita'. (18G00113) 
 
       in Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2018, n.160
 
Vigente al: 13-7-2018  
 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la legge  23  agosto 1988,  n.  400, recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo e  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di procedere  al
riordino delle attribuzioni in materia di  turismo, concentrando  le
relative funzioni nell'ambito del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, al fine di favorire una politica integrata di
valorizzazione  del  Made in  Italy  e di  promozione  coerente  e
sostenibile del Sistema Italia; 
  Ritenuto  altresi' necessario  ed   urgente  procedere   ad   una
riorganizzazione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al fine  di  individuare  un unico
centro di coordinamento e di responsabilita' politica per la bonifica
dei  siti  inquinati, per  le  politiche di  contrasto  al rischio
idrogeologico, per la difesa del suolo e  le politiche  di  sviluppo
sostenibile ed economia circolare; 
  Ritenuto inoltre necessario ed urgente  procedere  ad un  riordino
delle funzioni  di  indirizzo e  coordinamento  del Presidente  del
Consiglio dei ministri in  materia  di politiche  in  favore della
famiglia, in  materia  di adozioni,  infanzia  e adolescenza  e  di
politiche in favore delle persone con disabilita'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 luglio 2018; 
  Sulla proposta del  Presidente del  Consiglio  dei ministri,  del
Ministro  delle  politiche agricole  alimentari  e forestali,   del
Ministro dei beni e delle attivita'  culturali e  del  turismo, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro per la famiglia e le disabilita', di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
per la pubblica amministrazione  e  del lavoro  e  delle politiche
sociali; 
 
                             E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero  delle  politiche agricole  alimentari  e
  forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e  delle
  attivita' culturali  e  del turismo  in  materia di  turismo   e
  conseguenti modifiche sugli enti vigilati 
 
  1. Al Ministero delle politiche  agricole  alimentari e  forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con  decorrenza dal  1°  gennaio
2019, le  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie, compresa  la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero  dei
beni e  delle  attivita' culturali  e  del turismo  nonche'  quelle
comunque  destinate  all'esercizio   delle  funzioni   oggetto   del
trasferimento. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  la  Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un  dirigente
di livello generale e di due dirigenti di livello non  generale sono
trasferiti al Dipartimento del turismo, che e'  istituito presso  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al fine di
assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri  derivanti per
il  posto  funzione di  Capo  del Dipartimento  del  turismo  sono
compensati dalla soppressione di un  numero  di posti  di  funzione
dirigenziale  di  livello non   generale   equivalente  sul   piano
finanziario. La dotazione organica dirigenziale del  Ministero delle
politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del  turismo   e'
rideterminata nel numero massimo di  tredici  posizioni di  livello
generale e di sessantuno posizioni di  livello  non generale  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1, il  numero  7) e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero delle   politiche   agricole  alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, le  parole:  «del Dipartimento  del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei ministri»,
sono soppresse; 
    c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in  materia di  turismo»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta la
seguente: «b-bis) turismo: svolgimento  di  funzioni e  compiti  in
materia di turismo, cura della programmazione,  del coordinamento  e
della promozione delle politiche turistiche nazionali,  dei rapporti
con le Regioni e dei progetti di  sviluppo  del settore  turistico,
delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in  materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione internazionale,  e  dei  rapporti   con   le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». 
  4.  La  denominazione:   «Ministero   delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni  effetto e
ovunque  presente,  la denominazione:  «Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali». 
  5.  La denominazione:  «Ministero  per  i  beni e  le   attivita'
culturali» sostituisce, ad  ogni  effetto e  ovunque  presente, la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo». 
  6. Restano attribuite al  Ministero  per i  beni  e le  attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle  norme vigenti  relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della  medesima
Scuola.  Quest'ultima  e' ridenominata  «Scuola  dei beni  e  delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai  settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'  culturali. Entro
sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore  della  legge di
conversione del presente  decreto,  sono apportate  le  conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola. 
  7. Con decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del  presente decreto,  si
provvede  alla   puntuale  individuazione   delle   risorse  umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1,  e  alla definizione
della disciplina per il trasferimento  delle  medesime risorse.  Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale  a
tempo determinato con incarico dirigenziale  ai sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla  Direzione
generale Turismo alla data del 1° giugno 2018. Dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri  di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei  progetti in  corso  e
delle convenzioni stipulate o  rinnovate  dalla Direzione  generale
turismo del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali e  del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non  dirigenziale
trasferito si  applica  il trattamento  economico,  compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e  continua
ad  essere  corrisposto, ove  riconosciuto,  l'assegno ad  personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita'  gia' previsti  dalla
normativa vigente.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione  di
comando, rientra  nella  competenza del  Ministero  delle politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo.  E' riconosciuto  il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo  indeterminato,  da
esercitare entro quindici giorni  dalla  adozione del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente comma.  Le
facolta' assunzionali del  Ministero  per i  beni  e le  attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al comma 1  nell'ambito  delle risorse  umane
disponibili a legislazione vigente. 
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai sensi   dell'articolo   54  del   decreto
legislativo 30  luglio  1999, n.  300,  la dotazione  organica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  ridotta per  effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui  maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero  di  posti di  funzione  dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario.  Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanare  ai sensi  dell'articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adeguate le
dotazioni organiche e le strutture organizzative del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali, sulla base delle disposizioni  di  cui
al presente articolo. 
  9. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988, n.  400,
sono adeguate le dotazioni organiche e le strutture organizzative del
Ministero  delle  politiche agricole  alimentari,  forestali e  del
turismo, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Fino alla  data del  31  dicembre 2018,  il  Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e  del turismo,  si  avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di  bilancio per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie  di cui  al
comma 1, individuate ai  sensi  del comma  7,  sono trasferite  ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  11. All'articolo 16  del decreto-legge  31  maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014, n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali e
del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite dalle  seguenti:
«Ministro  delle  politiche agricole  alimentari,  forestali e  del
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite dalle  seguenti:
«Ministero delle politiche  agricole  alimentari, forestali  e  del
turismo». 
  12. All'articolo 4, comma 1, della legge 26 gennaio  1963,  n.  91,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 
    b) la parola: «tesoro,» e' sostituita dalle seguenti: «tesoro e»; 
    c) le parole: «e dal Ministero per l'agricoltura  e  le foreste»
sono soppresse. 
  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
    b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo». 
  14. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo statuto  dell'ENIT  -
Agenzia Nazionale del Turismo e del CAI - Club Alpino  Italiano sono
modificati, al fine di prevedere la vigilanza da parte del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a carico  della  finanza
pubblica. 
                               Art. 2 
 
Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela
                      del territorio e del mare
 
  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare sono trasferite le funzioni  esercitate  dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia di  coordinamento  e monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1  e 2
del  decreto-legge  10 dicembre  2013,  n. 136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 
  2. Per  le finalita'  di  cui al  comma  1,  all'articolo  2  del
decreto-legge  n.  136 del  2013,   sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»  a «Ministro  della  difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il Ministero  dell'ambiente  e della  tutela  del
territorio e del mare un Comitato interministeriale,  presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio  e  del  mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole  alimentari, forestali  e  del
turismo, dal Ministro delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  dal
Ministro della salute, dal  Ministro  per i  beni  e le  attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»; 
    b) al comma 2, le parole: «, su  proposta  del Ministro  per  la
coesione territoriale,» sono sostituite  dalle  seguenti: «,  sulla
proposta del Ministro delegato per il  Sud»  e le  parole  da: «un
rappresentante  della  Presidenza del  Consiglio  dei Ministri»   a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del  mare»
sono sostituite dalle seguenti:  «un  rappresentante  del Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del  mare,  che  la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato  per il  Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero  delle politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La segreteria  del
Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per  la Commissione
di cui al comma 2 sono assicurati dalle strutture  organizzative del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e  del  mare,
nell'ambito  delle   risorse  umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi  oneri per
la finanza pubblica.». 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
mare esercita altresi' le funzioni gia'  attribuite alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  in  materia di  contrasto  al dissesto
idrogeologico e di difesa e messa  in  sicurezza del  suolo,  ferme
restando quelle  di  coordinamento interministeriale  proprie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma  8,  del
decreto-legge  12   settembre  2014,   n.   133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  le parole  «di
concerto  con  la struttura   di   missione  contro   il   dissesto
idrogeologico  appositamente istituita  presso  la Presidenza   del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato.  All'articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le  parole: «della
Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il
dissesto  idrogeologico  e per  lo  sviluppo delle   infrastrutture
idriche, sulla base di un  accordo  di programma  sottoscritto  dal
Presidente  del  Consiglio dei  ministri»  sono  sostituite   dalla
seguenti: «del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un accordo  di  programma sottoscritto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e le
parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela  del territorio  e
del mare». 
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le
seguenti: «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare  e
l'uso  efficiente  delle risorse,  fatte  salve le  competenze  del
Ministero dello sviluppo economico; 
      c-ter) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento
del  danno  ambientale e  di  ripristino in  sicurezza   dei  siti
inquinati;»; 
    b) all'articolo 37, comma 1, le parole:  «,  comma 5-bis,»  sono
soppresse. 
  5. Con decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare, si
provvede alla  puntuale  quantificazione  delle risorse  finanziarie
allocate e  da  allocare presso  la  Presidenza del  Consiglio  dei
ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con il presente
articolo. 
  6. Le risorse di cui al comma 5,  per  l'anno 2018,  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato per  essere  riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri
decreti le  occorrenti  variazioni di  bilancio.  Con la  legge  di
bilancio per l'anno 2019 e per il  triennio  2019-2021, le  risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  7. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede  ad  adeguare le  strutture  organizzative del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  8. Dalle disposizioni di cui  al presente  articolo  non derivano
nuovi  o  maggiori  oneri   a   carico  della   finanza   pubblica.
All'attuazione del presente articolo  il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 3 
 
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del  Presidente
  del Consiglio dei  ministri  in materia  di  famiglia, adozioni,
  infanzia e adolescenza, disabilita' 
 
  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': 
    a) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per  la  famiglia nelle  sue  componenti e  problematiche
generazionali  e  relazionali, nonche'  le  funzioni di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in materia  di  coordinamento delle  politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del  benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno  della  maternita' e  della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di  cura
della  famiglia,  di misure  di   sostegno  alla   famiglia,   alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine  del contrasto  della
crisi  demografica,   nonche'  quelle   concernenti   l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo  1, comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.  La  Presidenza del  Consiglio  dei
ministri esercita altresi': 
      1)  la gestione  delle  risorse finanziarie   relative   alle
politiche per la famiglia e per il sostegno  alla natalita'  ed,  in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19,  comma 1,
del  decreto-legge  4 luglio   2006,   n.  223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo 1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale  attribuite  al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo  di previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti derivanti
da responsabilita' familiari», di  cui  al decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565; 
      3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega; 
    c) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento  allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per  la prima  infanzia,  fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le  competenze del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca,   nonche'   le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera c),  del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,   in   materia  di
coordinamento  delle  politiche per  il  sostegno dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento  al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve  le competenze  del
medesimo Ministero in materia  di  politiche per  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
      1) le funzioni di competenza  del  Governo per  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle  gia' proprie  del
Centro nazionale di documentazione e  di analisi  per  l'infanzia e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della pedofilia  e  della pornografia  minorile,  di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo  nazionale  per l'infanzia  e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; 
    d) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche  in  favore delle  persone  con disabilita',  anche   con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita'  e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le  competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita'  e della  ricerca  e
delle infrastrutture e dei trasporti  e le  specifiche  disposizioni
previste dal  secondo  periodo in  materia  di salute,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera c),  del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,   in   materia  di
coordinamento delle politiche volte  a  garantire la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro  autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18. Con
riferimento alle politiche in materia di salute,  la Presidenza  del
Consiglio dei ministri esercita funzioni di coordinamento  esprimendo
il concerto nell'adozione degli atti  di  competenza del  Ministero
della salute relativamente alle attivita' volte alla  promozione dei
servizi e delle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale  in
favore delle persone con disabilita'. Fermo restando quanto  disposto
dal comma 4,  la  Presidenza del  Consiglio  dei ministri  esercita
altresi': 
      1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
      2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio dei
ministri. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole  «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero  del Ministro  delegato  per la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con il» e  dopo  le parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse  le seguenti:  «di
concerto con». 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
    a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e  le disabilita'»  e  le  parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche  della
famiglia»; 
    b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998, n.
269, le parole:  «-  Dipartimento per  le  pari opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti «- Dipartimento  per  le politiche  della
famiglia» e le parole: «Ministro  per  le pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente  del Consiglio  dei  ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
    a) alla legge 5 febbraio 1992, n.104, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 41, comma  1, le  parole:  «Ministro per  gli
affari  sociali  coordina» sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e  secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro  per gli  affari  sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole:  «Il  Ministro per
gli affari sociali» sono sostituite dalle  seguenti: «Il  Presidente
del Consiglio  dei  ministri ovvero  il  Ministro delegato  per  la
famiglia e le disabilita'»; 
    b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  comma
1265 e' sostituito dal seguente: 
  «1265. Gli atti e  provvedimenti concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n.18, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole:  «presso  il Ministero  del  lavoro,
della  salute  e delle  politiche  sociali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del  lavoro,
della  salute  e delle  politiche  sociali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presieduto dal  Presidente  del Consiglio  dei  ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e con  il  Ministro per  la
pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo  17, comma
3,  della  legge 23  agosto  1988, n.  400,  sono disciplinati  la
composizione, l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio,
prevedendo  che  siano rappresentate  le  amministrazioni   centrali
coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in  favore
delle persone con disabilita', le regioni e le province  autonome di
Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza,
l'Istituto  nazionale  di statistica,  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative dei lavoratori,  dei pensionati  e  dei
datori   di   lavoro,  le   associazioni   nazionali   maggiormente
rappresentative delle persone con disabilita'  e  le organizzazioni
rappresentative  del  terzo  settore  operanti   nel   campo  della
disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con
esperti di comprovata esperienza  nel  campo della  disabilita'  in
numero non superiore a cinque.»; 
    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'Osservatorio dura
in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del  Presidente del
Consiglio dei ministri per la medesima durata.»; 
  d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono  apportate  le seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:  «il  Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti: «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali»  sono  sostituite dalle  seguenti:  «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'» e  le  parole: «Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  provvede»
sono  sostituite  dalle seguenti:  «Con  le medesime  modalita'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»; 
      3) all'articolo 6, comma  11,  dopo le  parole  «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti: «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali e  il  Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»; 
    e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  2, le  parole:  «ne fanno  parte,  oltre ad  un
rappresentante» sono sostituite dalle  seguenti:  «ne fanno  parte,
oltre  a  due rappresentanti  della  Presidenza del  Consiglio  dei
ministri,  di  cui uno  del  Dipartimento per  le  politiche della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole:  «e del  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del Consiglio  dei
ministri» sono soppresse; 
      2) al comma  3, le  parole:  «un rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri  del Governo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «il Ministro  delegato  per la  famiglia   e   le
disabilita', ove nominato, nonche'  un  rappresentante  dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo»; 
    f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
254 e' sostituito dal seguente: 
      «254. E' istituito  presso  la Presidenza  del  Consiglio dei
ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e  di  assistenza
del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato
alla   copertura   finanziaria  di   interventi    finalizzati    al
riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura
non professionale dell'assistente familiare, come definito  al comma
255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di  concerto con
il  Ministro  del lavoro  e  delle politiche  sociali,  sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti  i  criteri e  le  modalita' di
utilizzo del Fondo.»; 
    g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo 13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e  delle finanze,»  sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»; 
    h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»; 
    i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole:  «ed  e' composto»  sono  inserite le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»; 
    l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015, n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',». 
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Dalla data di  entrata in  vigore  del presente  decreto  sono
soppressi: 
    a) l'articolo 1, comma  19,  lettera e),  del  decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla legge  17
luglio 2006, n. 233; 
    b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con  modificazioni,  dalla legge  14
luglio 2008, n. 121. 
  7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale  sulla condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno  2018 e  di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo  onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma 5,
del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n. 282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n.  307.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la  finanza
pubblica. 
                               Art. 4 
 
Esercizio delle funzioni relative  alla  realizzazione del  progetto
  «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio  dei ministri  esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999,  n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992, n.
225» sono sostituite dalle  seguenti:  «dal decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1»; 
    b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento» sono sostituite  dalle  seguenti: «l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1». 
  2. Le risorse individuate per le finalita' di cui all'articolo  41,
comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile  2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono  versate  all'entrata del  bilancio  dello Stato  per   essere
riassegnate  al  Fondo unico  per  l'edilizia scolastica   di   cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 22, per il finanziamento delle verifiche di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e  candidati dagli
enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo
20-bis del decreto-legge 9 febbraio  2017,  n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 7  aprile  2017, n.  45.  Il Ministro
dell'economia e  delle  finanze e'  autorizzato  ad apportare,  con
proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 1 della  legge  11 dicembre  2016,  n. 232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza  del  Consiglio dei
ministri - Struttura di missione  per  il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca» e  le  parole:
«della medesima Struttura» sono  sostituite  con  le  seguenti «del
medesimo Ministero»; 
    b) al comma 488, le parole:  «La  Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di missione  per  il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    c) al comma 489: 
      1) al primo periodo, le parole: «La  Presidenza  del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
 
                              Art. 5 
 

                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in vigore  il  giorno successivo  a
quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale degli  atti  normativi della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome