Riordinate le competenze del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Le misure sono state stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188).
Per effetto, al dicastero di via Colombo sono state attribuite piene competenze su:
- gestione delle emergenze legate alle discariche abusive (cosiddetta "terre dei fuochi");
- bonifiche;
- dissesto idrogeologico,
con potere di intervento immediato.
Di seguito il testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97.
Testo coordinato del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86
Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (in Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 160 del 12 luglio 2018), coordinato con la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'.». (18A05469)
in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188
Vigente al: 14-8-2018
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo e
conseguenti modifiche sugli enti vigilati
1. Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza dal 1º gennaio
2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo nonche' quelle
comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del
trasferimento.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa ((a decorrere dal 1° gennaio 2019)) e i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del
turismo, che e' istituito presso il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare l'invarianza
finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo
del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un
numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»;
b) all'articolo 27, comma 3, le parole: «del Dipartimento del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»,
sono soppresse;
c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo»
sono soppresse;
d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia di
turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della
promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le
regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, e dei rapporti con le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro».
4. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali».
5. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo».
6. Restano attribuite al Ministero per i beni e le attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle norme vigenti relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della medesima
Scuola. Quest'ultima e' ridenominata «Scuola dei beni e delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono apportate le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, si
provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1, e alla definizione
della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse. Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla Direzione
generale turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei progetti in corso e
delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale
turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non dirigenziale
trasferito si applica il trattamento economico, compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita' gia' previsti dalla
normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione di
comando, rientra nella competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo. E' riconosciuto il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da
esercitare entro quindici giorni dalla adozione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma. Le
facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. ((Al contempo,
le facolta' assunzionali del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un importo
corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del
personale non transitato.))All'esito del trasferimento del personale
interessato, il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente.
8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dotazione organica del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, ridotta per effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. ((Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi
dell'articolo 4-bis,))sono adeguate le dotazioni organiche e le
strutture organizzative del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,))sono adeguate le dotazioni
organiche e le strutture organizzative del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, sulla base delle
disposizioni di cui al presente articolo.
10. Fino alla data del 31 dicembre 2018, il Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di bilancio per l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie di cui al
comma 1, individuate ai sensi del comma 7, sono trasferite ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
11. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo»;
b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
12. ((L'articolo 4 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e'
abrogato)).
13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»;
b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo».
14. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'ENIT -
Agenzia nazionale del turismo ((e' modificato,))al fine di prevedere
la vigilanza da parte del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 2
Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, all'articolo 2 del
decreto-legge n. 136 del 2013, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri» a «Ministro della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare un Comitato interministeriale, presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal
Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»;
b) al comma 2, le parole: «, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale,» sono sostituite dalle seguenti: «, sulla
proposta del Ministro delegato per il Sud» e le parole da: «un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri» a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»
sono sostituite dalle seguenti: «un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato per il Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dalle
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.».
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto
idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo, ferme
restando quelle di coordinamento interministeriale proprie della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «di
concerto con la struttura di missione contro il dissesto
idrogeologico appositamente istituita presso la Presidenza del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. ((All'articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione contro
il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture
idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle
seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le
parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri" sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.))
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le
seguenti:
«c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero
dello sviluppo economico;
c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del
danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»;
b) all'articolo 37, comma 1, le parole: «, comma 5-bis,» sono
soppresse.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ((da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,)) si provvede alla
puntuale quantificazione delle risorse finanziarie allocate e da
allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo
svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo.
6. Le risorse di cui al comma 5, ((gia' trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili,))
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge
di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
7. ((Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,))si provvede ad adeguare le
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
All'attuazione del presente articolo il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente
del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni,
infanzia e adolescenza, disabilita'
1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita':
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche
generazionali e relazionali, nonche' le funzioni di competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura
della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della
crisi demografica, nonche' quelle concernenti l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita altresi':
1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle
politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti
da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16
settembre 1996, n. 565;
3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega;
c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del
medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi':
1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285;
d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di
politiche in favore delle persone con disabilita', anche con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni
previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche' le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di
coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. ((Con
riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del
Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti
normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla
promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio
sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'.)) Fermo
restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita altresi':
1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di
concerto con».
3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c):
a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» e le parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche della
famiglia»;
b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269, le parole: «- Dipartimento per le pari opportunita'» sono
sostituite dalle seguenti «- Dipartimento per le politiche della
famiglia» e le parole: «Ministro per le pari opportunita'» sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'».
4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d):
a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 41, comma 1, le parole: «Ministro per gli
affari sociali coordina» sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro per gli affari sociali» sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: ((«Il Ministro per
la solidarieta' sociale»)) sono sostituite dalle seguenti: «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita'»;
b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1265 e' sostituito dal seguente:
«1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «presso il Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»;
2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali» sono sostituite dalle
seguenti: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento
dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le
amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita',
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di
statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con
disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato,
nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel
campo della disabilita' in numero non superiore a cinque.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima
durata.»;
d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'» ((e la parola:
"definisce" e' sostituita dalla seguente: "definiscono"));
2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'» e le parole: «Con le medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede»
sono sostituite dalle seguenti: «Con le medesime modalita' il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»;
3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole «Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «e il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle seguenti:
«Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»;
e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «ne fanno parte, oltre ad un
rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «ne fanno parte,
oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole: «e del Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
ministri» sono soppresse;
2) al comma 3, le parole: «un rappresentante dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo» sono sostituite
dalle seguenti: «il Ministro delegato per la famiglia e le
disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo»;
f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma
254 e' sostituito dal seguente:
«254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del
caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale
del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo.»;
g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze,» sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»;
h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»;
i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «ed e' composto» sono inserite le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»;
l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»;
((l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del
Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',".
4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e),
per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui
all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15
settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e'
ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente
decreto.
4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche
antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il
Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di
sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle
alcoldipendenze correlate, relativamente:
a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria;
b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce;
c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale
antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime
misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.))
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la
Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi:
a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233;
b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2008, n. 121.
7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 4
Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione
del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica
1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999, n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio 1992, n.
225» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1»;
b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del suddetto
dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercizio delle
funzioni di cui al comma 1».
2.(( (Soppresso).))
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e le parole:
«della medesima Struttura» sono sostituite con le seguenti «del
medesimo Ministero»;
b) al comma 488, le parole: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
c) al comma 489:
1) al primo periodo, le parole: «La Presidenza del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia
scolastica» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
((3-bis. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e' abrogato.
3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi
continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di
cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015,
sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
3-quater. A decorrere dall'anno 2018, le risorse di cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
gia' confluite nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono ripartite secondo i criteri della programmazione
triennale nazionale di riferimento.
3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: "2013-2015" e le parole:
"e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" sono
soppresse;
b) al comma 1, quarto periodo, le parole da: "con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro";
c) al comma 1-ter, le parole: ", di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti" sono soppresse.))
((Art. 4-bis
Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri
1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno
2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi
quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo
di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi
da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il
parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di
ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
((Art. 4-ter
Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari di
programmi, la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche
avvalendosi dell'Agenzia:
a) adotta gli atti di indirizzo e di programmazione relativi
all'impiego dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in modo
da garantire complementarita' con le risorse europee per lo sviluppo
regionale;
b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle politiche di
coesione;
c) promuove le politiche e gli interventi per assicurare
l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio
dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalita'
strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la
coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento;
d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;
e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione a
fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo ed
elaborando, in collaborazione con le amministrazioni statali e
regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei
programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione;
f) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia, le
misure di accelerazione degli interventi necessarie ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011;
g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di definizione
delle politiche di sviluppo regionale e di verifica della loro
realizzazione;
h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia di
sviluppo regionale;
i) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011, al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la politica
di coesione, e si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.a. per
dare esecuzione alle determinazioni assunte ai sensi del medesimo
articolo 6 e per l'attuazione della politica di coesione anche
attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di
indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo e la coesione e ferme restando le competenze della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2:
a) assicura la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo di
tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della politica
di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di valutazione e
verifica, in raccordo con le amministrazioni competenti, ferme
restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) assicura il supporto alle attivita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei o
nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino risorse
della politica di coesione;
d) fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni, centrali e
territoriali, definisce gli standard e le istruzioni operative e
svolge attivita' di formazione del personale delle amministrazioni
che gestiscono programmi europei o nazionali;
e) sostiene la realizzazione dei programmi con azioni di
accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso
ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza;
f) propone le necessarie misure di accelerazione degli interventi
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni adottate in base
agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto;
g) promuove, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualita', della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita' di
programmazione e attuazione degli interventi;
h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di
programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per
la conduzione di specifici progetti, nonche' avvalendosi a tal fine,
nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia
S.p.a.".
2. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni
interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
((Art. 4-quater
Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative
allo spazio e alla ricerca aerospaziale
1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata;
b) all'articolo 21:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: ", dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole
alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti: ", per i
beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo,", le parole: "e dell'economia e delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'economia e delle
finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove
nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse;
2) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
"Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza
diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta
consulenza tecnico-scientifica".))
Art. 5
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
