Ministero dell’Ambiente: riordinate le competenze

Al dicastero di via Colombo sono state attribuite piene competenze sulle terre dei fuochi, bonifiche e dissesto idrogeologico

Riordinate le competenze del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito delle disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità. Le misure sono state stabilite dall'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 97 (in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188).

Per effetto, al dicastero di via Colombo sono state attribuite piene competenze su:

  • gestione delle emergenze legate alle discariche abusive (cosiddetta "terre dei fuochi");
  • bonifiche;
  • dissesto idrogeologico,

con potere di intervento immediato.

Di seguito il testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,  coordinato con  la legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97.

 

Testo coordinato del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 
 
Testo del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 160 del 12 luglio  2018),  coordinato con  la
legge di conversione 9 agosto 2018, n. 97 (in questa stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia  di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle  attivita'
culturali e  del  turismo, delle  politiche  agricole alimentari  e
forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e  del mare,
nonche' in materia di famiglia e disabilita'.». (18A05469)
 
          
          in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2018, n. 188
 
   
Vigente al: 14-8-2018  
 
 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente della  Repubblica  e sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma  3,  del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il valore  e  l'efficacia degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Trasferimento al Ministero  delle politiche  agricole  alimentari e
 forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e  delle
 attivita'  culturali  e del  turismo  in materia  di  turismo  e
 conseguenti modifiche sugli enti vigilati 
 
  1. Al Ministero delle politiche  agricole  alimentari e  forestali
sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo in materia di turismo. Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, con decorrenza  dal  1º gennaio
2019, le  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie, compresa  la
gestione residui, della Direzione generale turismo del Ministero  dei
beni e  delle  attivita' culturali  e  del turismo  nonche'  quelle
comunque  destinate  all'esercizio   delle  funzioni   oggetto   del
trasferimento. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  la  Direzione
generale turismo del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e' soppressa ((a decorrere dal  1° gennaio  2019))  e  i
relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di  due
dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Dipartimento del
turismo,  che  e' istituito  presso  il Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. Al fine di assicurare  l'invarianza
finanziaria, i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo
del Dipartimento del turismo sono compensati dalla soppressione di un
numero di posti di funzione dirigenziale  di  livello non  generale
equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali e  del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di tredici  posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di  livello non  generale
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma  1, il  numero  7) e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero delle   politiche   agricole  alimentari,
forestali e del turismo;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente:
«12) Ministero per i beni e le attivita' culturali;»; 
    b) all'articolo 27, comma 3, le  parole:  «del Dipartimento  del
turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei ministri»,
sono soppresse; 
    c) all'articolo 28, comma 1, lettera a), le parole: «; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in  materia di  turismo»
sono soppresse; 
    d) all'articolo 33, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta la
seguente: 
    «b-bis) turismo: svolgimento di funzioni e compiti in materia  di
turismo,  cura  della programmazione,  del  coordinamento e   della
promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con  le
regioni e dei progetti  di  sviluppo del  settore  turistico, delle
relazioni  con  l'Unione europea  e  internazionali  in materia  di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari  esteri
e  della  cooperazione internazionale,  e  dei  rapporti   con   le
associazioni di categoria e le imprese turistiche.»; 
    e) all'articolo 34, comma 1, la parola: «due» e' sostituita dalla
seguente: «quattro». 
  4. La   denominazione:   «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo» sostituisce, ad ogni  effetto e
ovunque  presente,  la denominazione:  «Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali». 
  5. La  denominazione:  «Ministero per  i  beni e  le   attivita'
culturali» sostituisce,  ad  ogni effetto  e  ovunque presente,  la
denominazione: «Ministero dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo». 
  6. Restano attribuite al  Ministero per  i  beni e  le  attivita'
culturali le competenze gia' previste dalle norme  vigenti  relative
alla «Scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»,  di
cui all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre  2014,
n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2015,
n. 11, nonche' le risorse necessarie al funzionamento della  medesima
Scuola.  Quest'ultima  e' ridenominata  «Scuola  dei beni  e  delle
attivita' culturali» e le sue attivita' sono riferite ai  settori di
competenza del Ministero per i beni e le attivita'  culturali. Entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata in  vigore  della legge  di
conversione del  presente  decreto, sono  apportate  le conseguenti
modificazioni allo statuto della Scuola. 
  7. Con decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali
e del turismo, di concerto con il  Ministro  dell'economia e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, da adottare entro quarantacinque
giorni dalla data di conversione in legge del  presente decreto,  si
provvede  alla   puntuale  individuazione   delle   risorse  umane,
strumentali e finanziarie ai sensi del comma 1,  e alla  definizione
della disciplina per il trasferimento  delle  medesime risorse.  Le
risorse umane includono il personale di ruolo nonche' il personale  a
tempo determinato con incarico dirigenziale ai  sensi  dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  entro i
limiti del contratto in essere, che risulta assegnato alla  Direzione
generale turismo alla data del 1º giugno 2018. Dalla data di  entrata
in vigore del decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri  di
cui al primo periodo, cessano gli effetti dei  progetti in  corso  e
delle convenzioni stipulate  o  rinnovate dalla  Direzione  generale
turismo del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali e  del
turismo con la societa' in house ALES. Al personale non  dirigenziale
trasferito si  applica  il trattamento  economico,  compreso quello
accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e  continua
ad  essere  corrisposto, ove  riconosciuto,  l'assegno ad  personam
riassorbibile secondo i criteri e le modalita'  gia' previsti  dalla
normativa vigente.  La  revoca dell'assegnazione  temporanea  presso
altre amministrazioni del personale trasferito, gia' in posizione  di
comando, rientra  nella  competenza del  Ministero  delle politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo.  E' riconosciuto  il
diritto di opzione del personale di ruolo a tempo  indeterminato,  da
esercitare entro quindici giorni  dalla  adozione del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  presente comma.  Le
facolta' assunzionali  del  Ministero per  i  beni e  le  attivita'
culturali sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le
retribuzioni complessive del personale non transitato. ((Al contempo,
le facolta'  assunzionali  del Ministero  delle  politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo sono incrementate per un  importo
corrispondente  all'onere per  le   retribuzioni   complessive  del
personale non transitato.))All'esito del trasferimento del personale
interessato,  il  Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo, provvede all'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1 nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione
vigente. 
  8. Al fine di mantenere inalterato il numero massimo di venticinque
uffici dirigenziali di livello generale del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  ai sensi   dell'articolo   54  del   decreto
legislativo 30  luglio  1999, n.  300,  la dotazione  organica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali,  ridotta per  effetto
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, e' incrementata di un posto
di funzione dirigenziale di livello generale, i cui  maggiori oneri,
al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla
soppressione di un  numero  di posti  di  funzione dirigenziale  di
livello non generale equivalente sul piano finanziario. ((Con decreto
del  Presidente del  Consiglio  dei ministri,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 4-bis,))sono adeguate  le  dotazioni organiche  e  le
strutture organizzative del Ministero per  i  beni e  le  attivita'
culturali, sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo. 
  9. ((Con  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,))sono adeguate le  dotazioni
organiche e le strutture organizzative del Ministero delle  politiche
agricole alimentari,  forestali  e del  turismo,  sulla base  delle
disposizioni di cui al presente articolo. 
  10. Fino alla  data del  31  dicembre 2018,  il  Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  si avvale
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero per  i
beni e le attivita' culturali. Con la legge di  bilancio per  l'anno
2019 e per il triennio 2019-2021, le risorse finanziarie  di cui  al
comma 1, individuate  ai  sensi del  comma  7, sono  trasferite  ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 
  11. All'articolo 16  del decreto-legge  31  maggio 2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali e
del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite dalle  seguenti:
«Ministro  delle  politiche agricole  alimentari,  forestali e  del
turismo»; 
    b) le parole: «Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite dalle  seguenti:
«Ministero delle  politiche  agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo». 
  12. ((L'articolo  4  della legge  26  gennaio 1963,  n.  91,  e'
abrogato)). 
  13. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91, e 2 gennaio 1989, n. 6: 
    a) le parole: «Ministro per il turismo e lo spettacolo»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
    b) le parole: «Ministero per il turismo e lo spettacolo», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo». 
  14. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'ENIT -
Agenzia nazionale del turismo ((e' modificato,))al fine di prevedere
la  vigilanza  da parte  del  Ministero delle  politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo. 
  15. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della finanza
pubblica. 
 
                               Art. 2 
       Riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
  1. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare sono trasferite le funzioni  esercitate  dalla Presidenza  del
Consiglio dei ministri in materia di  coordinamento  e monitoraggio
degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1  e  2
del  decreto-legge  10 dicembre  2013,  n. 136,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. 
  2. Per  le finalita'  di  cui al  comma  1, all'articolo  2  del
decreto-legge  n.  136 del  2013,   sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «presso la Presidenza del  Consiglio
dei  ministri»  a «Ministro  della  difesa» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso il  Ministero  dell'ambiente e  della  tutela del
territorio e del mare un Comitato interministeriale,  presieduto dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del  mare,
composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno,
dal Ministro delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, dal Ministro  delle  infrastrutture  e dei  trasporti,  dal
Ministro della salute,  dal  Ministro per  i  beni e  le  attivita'
culturali e dal Ministro della difesa»; 
    b) al comma 2, le parole: «, su  proposta  del Ministro  per  la
coesione territoriale,» sono sostituite  dalle  seguenti: «,  sulla
proposta del Ministro delegato per il  Sud»  e le  parole  da: «un
rappresentante  della  Presidenza del  Consiglio  dei ministri»   a
«Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e del  mare»
sono sostituite dalle  seguenti:  «un rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio e  del  mare, che  la
presiede, e da un rappresentante del Ministro delegato  per il  Sud,
del Ministero dell'interno, del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. La segreteria del Comitato di cui al  comma  1 e  il  supporto
tecnico per la Commissione di cui al comma 2  sono assicurati  dalle
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente  e della  tutela
del  territorio  e del  mare,  nell'ambito delle   risorse   umane,
strumentali  e  finanziarie disponibili  a  legislazione vigente  e
comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica.». 
  3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare esercita altresi' le funzioni gia' attribuite  alla  Presidenza
del Consiglio dei  ministri  in materia  di  contrasto al  dissesto
idrogeologico e di difesa e messa  in  sicurezza del  suolo,  ferme
restando quelle  di  coordinamento interministeriale  proprie  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. All'articolo 7, comma  8,  del
decreto-legge  12   settembre  2014,   n.   133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,  le parole  «di
concerto  con  la struttura   di   missione  contro   il   dissesto
idrogeologico  appositamente  istituita presso  la  Presidenza  del
Consiglio» sono soppresse e il comma 9 e' abrogato. ((All'articolo 1,
comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:  "della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione  contro
il dissesto idrogeologico e  per  lo sviluppo  delle  infrastrutture
idriche, sulla base di  un  accordo di  programma  sottoscritto dal
Presidente  del Consiglio  dei  ministri"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sulla base di un  accordo  di programma  sottoscritto  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e le
parole: "d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri"  sono
sostituite dalle seguenti: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.))
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 35, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite  le
seguenti: 
    «c-bis) politiche di promozione per l'economia circolare e  l'uso
efficiente delle risorse, fatte salve le  competenze  del Ministero
dello sviluppo economico; 
    c-ter) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del
danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati;»; 
    b) all'articolo 37, comma 1, le parole:  «,  comma 5-bis,»  sono
soppresse. 
  5. Con decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ((da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di conversione  del  presente decreto,))  si provvede  alla
puntuale quantificazione delle risorse  finanziarie  allocate e  da
allocare presso la Presidenza del  Consiglio  dei ministri  per  lo
svolgimento delle funzioni trasferite con il presente articolo. 
  6. Le risorse di cui al comma  5,  ((gia'  trasferite  al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili,))
sono  versate  all'entrata del  bilancio  dello Stato  per   essere
riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Con la legge
di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021,  le risorse
finanziarie di cui al comma 5 sono trasferite ai pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  7. ((Con  decreto  del Presidente  del  Consiglio dei  ministri,
adottato ai sensi dell'articolo 4-bis,))si provvede ad adeguare  le
strutture organizzative del Ministero dell'ambiente  e della  tutela
del territorio e del mare, senza nuovi o  maggiori  oneri a  carico
della finanza pubblica. 
  8. Dalle disposizioni di cui  al presente  articolo  non derivano
nuovi  o  maggiori  oneri   a   carico  della   finanza   pubblica.
All'attuazione del presente articolo il  Ministero  dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
                               Art. 3 
 
Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento  del  Presidente
 del Consiglio  dei  ministri in  materia  di famiglia,  adozioni,
 infanzia e adolescenza, disabilita' 
 
  1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero
al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': 
    a) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per  la  famiglia nelle  sue  componenti e  problematiche
generazionali  e  relazionali, nonche'  le  funzioni di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del  decreto  legislativo 30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di coordinamento  delle  politiche
volte alla tutela dei diritti e alla promozione del  benessere della
famiglia, di interventi per il sostegno  della  maternita' e  della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di  cura
della  famiglia,  di misure  di   sostegno  alla   famiglia,   alla
genitorialita' e alla natalita', anche al fine  del contrasto  della
crisi  demografica,   nonche'  quelle   concernenti   l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia di cui all'articolo  1, comma  1250,  della
legge 27 dicembre 2006, n.  296.  La Presidenza  del  Consiglio dei
ministri esercita altresi': 
      1)  la gestione  delle  risorse finanziarie   relative   alle
politiche per la famiglia e per il sostegno alla  natalita'  ed,  in
particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19,  comma 1,
del  decreto-legge  4 luglio   2006,   n.  223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e  all'articolo 1,
comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale  attribuite  al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo  di previdenza
per le persone che svolgono lavori di cura non  retribuiti derivanti
da responsabilita' familiari», di  cui  al decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 565; 
      3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia,  di  cui
all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    b) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e
stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo  3 del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla
presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, salvo delega; 
    c) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento  allo
sviluppo dei servizi socio-educativi per la  prima  infanzia, fatte
salve, con riferimento a tali servizi, le competenze  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della ricerca,   nonche'   le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera c),  del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,   in   materia  di
coordinamento  delle  politiche per  il  sostegno dell'infanzia   e
dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento  al
diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve  le competenze  del
medesimo Ministero in  materia  di politiche  per  l'integrazione  e
l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 
      1) le funzioni di competenza  del  Governo per  l'Osservatorio
nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle  gia' proprie  del
Centro nazionale di documentazione e di  analisi  per l'infanzia  e
l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 14
maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per  il
contrasto della  pedofilia  e della  pornografia  minorile, di  cui
all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 
      2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo  nazionale  per l'infanzia  e
l'adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; 
    d) le  funzioni di  indirizzo  e coordinamento  in  materia di
politiche  in  favore delle  persone  con disabilita',  anche   con
riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita'  e
la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le  competenze
dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita'  e della  ricerca  e
delle infrastrutture e dei trasporti e  le  specifiche disposizioni
previste dal  secondo  periodo in  materia  di salute,  nonche'  le
funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del  lavoro e
delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1,  lettera c),  del
decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300,   in   materia  di
coordinamento delle politiche volte  a  garantire la  tutela  e  la
promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire  la
loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro  autonomia,
anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione  delle
persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. ((Con
riferimento alle politiche  in  materia di  salute,  fermo restando
quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione  e
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del
Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli  atti
normativi di competenza del  Ministero  della salute  relativi  alla
promozione  dei servizi  e  delle prestazioni  resi  dal  Servizio
sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'.)) Fermo
restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei
ministri esercita altresi': 
      1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio
delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di Fondo per il diritto  al lavoro  dei
disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 
      2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di
assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e'
riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio dei
ministri. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo  1,
comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole  «con
decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei
ministri  ovvero  del Ministro  delegato  per la  famiglia   e   le
disabilita', di concerto con il» e  dopo  le parole  «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse  le seguenti:  «di
concerto con». 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): 
    a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n.  285,
le parole: «Il Ministro per la solidarieta' sociale» sono  sostituite
dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei ministri  ovvero il
Ministro delegato per la famiglia e le  disabilita'»  e le  parole:
«organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «organizzata dal Dipartimento per le politiche  della
famiglia»; 
    b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3  agosto  1998, n.
269, le parole:  «-  Dipartimento per  le  pari opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti «- Dipartimento  per  le politiche  della
famiglia» e le parole: «Ministro  per  le pari  opportunita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «Presidente del  Consiglio  dei ministri
ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): 
    a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 41, comma  1, le  parole:  «Ministro per  gli
affari  sociali  coordina» sono  sostituite  dalle  seguenti:   «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita', coordina»; al comma 2, primo e  secondo
periodo, le parole: «Ministro per gli affari sociali» sono sostituite
dalle seguenti: «Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»;
al comma 8, le parole: «Il Ministro per  gli  affari sociali»  sono
sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del Consiglio dei  ministri
ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: ((«Il Ministro per
la  solidarieta' sociale»))  sono  sostituite dalle  seguenti:  «Il
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per
la famiglia e le disabilita'»; 
    b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il  comma
1265 e' sostituito dal seguente: 
  «1265. Gli atti e  provvedimenti concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e  le
disabilita' e il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali,  di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro  dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»; 
    c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, le parole:  «presso il  Ministero  del lavoro,
della  salute  e delle  politiche  sociali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
      2) al comma 2, le parole: «presieduto dal Ministro del  lavoro,
della  salute  e delle  politiche  sociali» sono  sostituite  dalle
seguenti: «presieduto  dal  Presidente del  Consiglio  dei  ministri
ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri,  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con
il Ministro  per  la pubblica  amministrazione,  adottato ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono
disciplinati la composizione, l'organizzazione  e  il funzionamento
dell'Osservatorio,   prevedendo   che    siano   rappresentate    le
amministrazioni    centrali    coinvolte   nella    definizione    e
nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita',
le regioni e  le  province autonome  di  Trento e  di  Bolzano, le
autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di
statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
dei  lavoratori,  dei pensionati  e  dei datori   di   lavoro,  le
associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con
disabilita' e le organizzazioni rappresentative  del  terzo settore
operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio  e'  integrato,
nella sua composizione, con esperti  di  comprovata esperienza  nel
campo della disabilita' in numero non superiore a cinque.»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed  e'  prorogabile con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  per  la medesima
durata.»; 
    d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
      1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole:  «il  Ministro del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti: «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»  ((e  la  parola:
"definisce" e' sostituita dalla seguente: "definiscono")); 
      2) all'articolo 3, comma 2, le parole: «del Ministro del lavoro
e delle politiche  sociali»  sono sostituite  dalle  seguenti: «del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato
per la famiglia e le disabilita'» e  le  parole: «Con  le  medesime
modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  provvede»
sono  sostituite  dalle seguenti:  «Con  le medesime  modalita'  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita' provvedono»; 
      3) all'articolo 6, comma  11, dopo  le  parole «Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le  seguenti: «e  il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'»; 
      4) all'articolo 8, comma 1, le parole: «Il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali trasmette» sono sostituite dalle  seguenti:
«Il Ministro del lavoro e  delle  politiche sociali  e  il Ministro
delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono»; 
    e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma  2, le  parole:  «ne fanno  parte,  oltre ad  un
rappresentante» sono sostituite dalle  seguenti:  «ne fanno  parte,
oltre  a  due rappresentanti  della  Presidenza del  Consiglio  dei
ministri,  di  cui uno  del  Dipartimento per  le  politiche della
famiglia, e ad un rappresentante» e le parole:  «e del  Dipartimento
per le politiche della famiglia della Presidenza  del Consiglio  dei
ministri» sono soppresse; 
      2) al comma  3, le  parole:  «un rappresentante  dell'INPS  e
possono essere invitati altri membri del  Governo»  sono sostituite
dalle  seguenti:  «il Ministro  delegato  per la  famiglia   e   le
disabilita', ove nominato, nonche'  un  rappresentante  dell'INPS e
possono essere invitati altri membri del Governo»; 
    f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il  comma
254 e' sostituito dal seguente: 
  «254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
il Fondo per il sostegno del ruolo  di  cura e  di  assistenza del
caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla
copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del
valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non  professionale
del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del Ministro  delegato
per la famiglia e le disabilita', di concerto  con il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997, n.  281,
sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo.»; 
    g) all'articolo 5, comma 6, del  decreto  legislativo 13  aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'economia e  delle finanze,»  sono
inserite le seguenti: «per la famiglia e le disabilita',»; 
    h) all'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  13 aprile
2017, n. 66, dopo le parole: «dell'universita' e della ricerca,» sono
inserite le seguenti: «sentito il Ministro delegato per la famiglia e
le disabilita',»; 
    i) all'articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  13 aprile
2017, n. 66, dopo le  parole:  «ed e'  composto»  sono inserite  le
seguenti: «da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia
e le disabilita', nonche',»; 
    l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015, n.
208, dopo le parole: «di concerto con» sono inserite le seguenti: «il
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',»; 
  ((l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo  2001, n.  165,  dopo le  parole:  "un  rappresentante   del
Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un
rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero  del
Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',". 
  4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e),
per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di  cui
all'articolo 21, comma 6, lettera  c),  del decreto  legislativo  15
settembre 2017, n. 147,  il  Fondo per  le  non autosufficienze  e'
ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente
decreto.
  4-ter. Ferme  restando  le attribuzioni  della   Presidenza  del
Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990, n.
309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento  per  le politiche
antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il
Ministero della salute sono definite, con invarianza  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi  dell'uso  di
sostanze    stupefacenti,    delle   tossicodipendenze    e    delle
alcoldipendenze correlate, relativamente: 
  a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria; 
  b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce; 
  c) alla sorveglianza, nell'ambito del  Piano di  azione  nazionale
antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle  medesime
misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento.))
  5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le
competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  6. Dalla data di  entrata in  vigore  del presente  decreto  sono
soppressi: 
    a) l'articolo 1, comma  19, lettera  e),  del decreto-legge  18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,  dalla legge  17
luglio 2006, n. 233; 
    b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 14
luglio 2008, n. 121. 
  7. Al funzionamento dell'Osservatorio  nazionale sulla  condizione
delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n.  18,
e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno  2018 e  di
500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo  onere si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo  per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma 5,
del  decreto-legge  29 novembre  2004,  n. 282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.  307. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per la  finanza
pubblica. 
 
                               Art. 4 
      Esercizio delle funzioni relative alla realizzazione 
 del progetto «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017, n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio  dei ministri  esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999,  n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992, n.
225» sono sostituite  dalle  seguenti: «dal  decreto  legislativo 2
gennaio 2018, n. 1»; 
    b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del  suddetto
dipartimento» sono  sostituite  dalle seguenti:  «l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1». 
  2.(( (Soppresso).))
  3. All'articolo 1 della  legge 11  dicembre  2016, n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza  del  Consiglio dei
ministri - Struttura di missione  per  il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca» e  le  parole:
«della medesima Struttura»  sono  sostituite con  le  seguenti «del
medesimo Ministero»; 
    b) al comma 488, le parole:  «La Presidenza  del  Consiglio dei
ministri - Struttura di missione  per  il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    c) al comma 489: 
      1) al primo periodo, le parole: «La  Presidenza  del Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e impulso
nell'attuazione  di  interventi di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite  dalle   seguenti:   «il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca». 
  ((3-bis. Il comma 8 dell'articolo  3  del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65, e' abrogato. 
  3-ter. I commi 155, 156 e 157 dell'articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107, sono abrogati. Le disposizioni di cui ai predetti commi
continuano ad applicarsi alle procedure il cui specifico concorso, di
cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del  2015,
sia stato gia' bandito alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. 
  3-quater. A  decorrere  dall'anno 2018,   le   risorse  di   cui
all'articolo 32-bis del decreto-legge  30  settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
gia' confluite nel Fondo  unico  per l'edilizia  scolastica  di  cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221, sono  ripartite  secondo i  criteri  della programmazione
triennale nazionale di riferimento. 
  3-quinquies. All'articolo 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,
n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole: "2013-2015" e  le  parole:
"e con il  Ministero  delle infrastrutture  e  dei trasporti"  sono
soppresse;
  b) al comma 1, quarto periodo,  le parole  da:  "con decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze" fino a: "e  con il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del
tesoro";
  c) al comma 1-ter, le  parole: ",  di  concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti" sono soppresse.))
                            ((Art. 4-bis 
 
     Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri 
 
  1. Al   fine  di   semplificare   ed  accelerare   il   riordino
dell'organizzazione  dei Ministeri,  anche  con  riferimento   agli
adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e  2
del presente decreto, a decorrere dalla data di  entrata  in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al  30 giugno
2019, i regolamenti di  organizzazione  dei Ministeri,  ivi  inclusi
quelli  degli uffici  di  diretta collaborazione,  possono   essere
adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa  delibera  del Consiglio  dei  ministri. I  decreti
previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo  preventivo
di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi
da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il
Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di  richiedere  il
parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di
ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.))
                            ((Art. 4-ter 
 
 Riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale 
 
  1. All'articolo 10  del decreto-legge  31  agosto 2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni titolari  di
programmi,  la Presidenza  del   Consiglio  dei   ministri,   anche
avvalendosi dell'Agenzia: 
  a) adotta gli atti  di  indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione europea,
nonche' all'impiego del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in  modo
da garantire complementarita' con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale;
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche di
coesione;
  c) promuove  le  politiche e  gli   interventi  per   assicurare
l'addizionalita', rispetto agli stanziamenti  ordinari  del bilancio
dello  Stato, delle  risorse  provenienti dai  fondi  a  finalita'
strutturale dell'Unione europea e dal Fondo  per  lo sviluppo  e  la
coesione, nonche' dei relativi programmi di investimento; 
  d) promuove l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis  del
decreto-legge   29  dicembre   2016,   n.  243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
  e) cura la valutazione dei risultati delle politiche di coesione  a
fini di correzione e riorientamento delle politiche, raccogliendo  ed
elaborando,  in collaborazione  con  le amministrazioni  statali  e
regionali  competenti, informazioni  e  dati  sull'attuazione   dei
programmi operativi dei fondi  a  finalita' strutturale  dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per lo  sviluppo  e  la
coesione;
  f) promuove  il  ricorso alle  modalita'  di attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 9  agosto
2013, n. 98, e adotta, anche in base alle proposte dell'Agenzia,  le
misure  di accelerazione  degli  interventi necessarie   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011; 
  g) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei  rapporti  con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
delle politiche di  sviluppo  regionale e  di  verifica della  loro
realizzazione;
  h) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia  di
sviluppo regionale; 
  i) cura l'istruttoria relativa  all'esercizio dei  poteri  di  cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011,  al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la  politica
di coesione, e si  avvale  dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  - Invitalia  S.p.a.  per
dare esecuzione alle determinazioni assunte ai  sensi  del medesimo
articolo 6 e  per l'attuazione  della  politica di  coesione  anche
attraverso il ricorso alle misure di accelerazione degli  interventi
strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27"; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti  di
indirizzo  e programmazione  della  Presidenza del  Consiglio   dei
ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo
sviluppo  e la  coesione  e ferme  restando  le competenze   della
Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 2: 
  a) assicura la sorveglianza, il  monitoraggio e  il  controllo di
tutti i programmi operativi e di tutti gli interventi della  politica
di coesione, anche attraverso specifiche attivita' di  valutazione e
verifica,  in raccordo  con  le amministrazioni  competenti,  ferme
restando le funzioni attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
  b) assicura  il  supporto alle  attivita'  della Presidenza  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2; 
  c) vigila,   nel   rispetto  delle   competenze   delle  singole
amministrazioni pubbliche, sulla attuazione dei programmi europei  o
nazionali e sulla realizzazione dei progetti che utilizzino  risorse
della politica di coesione; 
  d) fornisce assistenza tecnica  alle amministrazioni,  centrali  e
territoriali, definisce gli standard  e  le istruzioni  operative  e
svolge attivita' di formazione del personale  delle  amministrazioni
che gestiscono programmi europei o nazionali; 
  e) sostiene  la  realizzazione dei  programmi   con  azioni   di
accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso
ai contratti istituzionali di sviluppo e l'attivazione  dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
- Invitalia S.p.a. in qualita' di centrale di committenza; 
  f) propone le necessarie misure di accelerazione  degli  interventi
ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31  maggio
2011, n. 88, e da' esecuzione alle determinazioni adottate  in  base
agli articoli 3 e 6, comma 6, del medesimo decreto; 
  g) promuove,  nel  rispetto  delle   competenze   delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi; 
  h) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione di
programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e  per
la conduzione di specifici progetti, nonche' avvalendosi a tal  fine,
nelle ipotesi previste dalla lettera e), dell'Agenzia nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa -  Invitalia
S.p.a.".
  2. All'attuazione  del  presente  articolo   le   amministrazioni
interessate  provvedono con  le   risorse  umane,   strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.))
                           ((Art. 4-quater 
 
Composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative
               allo spazio e alla ricerca aerospaziale 
 
  1. Al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 6, comma 1, la lettera e-bis) e' abrogata; 
  b) all'articolo 21: 
  1) al comma 3, primo periodo,  le parole:  ",  dei beni  e  delle
attivita'  culturali e  del  turismo,  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali," sono sostituite dalle seguenti:  ",  per  i
beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole  alimentari,
forestali e del  turismo,",  le parole:  "e  dell'economia e  delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: ",  dell'economia  e delle
finanze e dai Ministri per il Sud  e  per gli  affari  europei, ove
nominati" e le parole: "e dal presidente dell'A.S.I." sono soppresse; 
  2) al comma 4, dopo il  primo periodo  e'  inserito il  seguente:
"Laddove  convocato, il  presidente  dell'A.S.I. partecipa,   senza
diritto di voto, alle riunioni del  Comitato  con funzione  di  alta
consulenza tecnico-scientifica".))
 
                               Art. 5 
                         Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in vigore  il  giorno successivo  a
quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

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