Misure urgenti in materia di energia: convertito il DL 131/2023

Misure urgenti in materia di energia
Confermata la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese energivore

Misure urgenti in materia di energia: convertito il DL 131/2023 con la pubblicazione della legge 27 novembre 2023, n. 169 sulla Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023, n. 278.

Aggiunto un articolo in  materia di servizi informativi per la  pianificazione energetica comunale, mentre è stata confermata la riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

Di seguito l'estratto riguardante la parte relativa all'energia del testo coordinato del D.L. n. 131/2023 con la legge n. 169/2023.

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Testo coordinato del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 

Testo del decreto-legge  29  settembre  2023,  n.  131  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  228  del  29  settembre  2023),
coordinato con la legge di conversione 27 novembre 2023, n.  169  (in
questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  1),  recante:  «Misure
urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere  di
acquisto e tutela del risparmio». (23A06611)
(Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2023,  n. 278)

Vigente al: 28-11-2023

Capo I

Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di

acquisto delle famiglie

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del

Presidente della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'

dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine  di

facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,

integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che

di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui

riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

                               Art. 1

Misure urgenti per il contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei

  prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

 

1. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA)

provvede ad aggiornare i valori delle compensazioni  applicabili  nel

quarto trimestre 2023 in modo tale che,  per  ciascuna  tipologia  di

cliente disagiato, i  livelli  obiettivo  di  riduzione  della  spesa

attesa nel medesimo trimestre siano  quelli  previsti  per  l'energia

elettrica dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29

dicembre 2016, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

n. 12 del 16 gennaio 2017, e per il gas dall'articolo 3, comma 9, del

decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Con riferimento all'anno 2023, l'ARERA predispone  entro  il  31

maggio 2024 la  relazione  di  rendicontazione  di  cui  all'articolo

2-bis, comma 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.

3. Al fine di contenere, per il quarto trimestre 2023, gli  effetti

degli aumenti dei  prezzi  nel  settore  del  gas  naturale,  l'ARERA

provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote

delle componenti tariffarie relative agli oneri generali  di  sistema

per il settore del gas.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati  in  300  milioni  di

euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse  disponibili

nel bilancio della Cassa per i servizi energetici  e  ambientali  per

l'anno 2023.

5. In deroga a quanto previsto dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano

destinato alla combustione per  usi  civili  e  per  usi  industriali

previste all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  contabilizzate  nelle  fatture

emesse per i  consumi  stimati  o  effettivi  dei  mesi  di  ottobre,

novembre e dicembre 2023, sono assoggettate all'aliquota dell'imposta

sul  valore  aggiunto   (IVA)   del   5   per   cento.   Qualora   le

somministrazioni di cui al primo periodo siano  contabilizzate  sulla

base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per  cento  si  applica

anche  alla  differenza  tra  gli  importi  stimati  e  gli   importi

ricalcolati  sulla  base  dei  consumi  effettivi  riferibili,  anche

percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e  dicembre  2023.  Gli

oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 628,62 milioni di

euro per l'anno 2023.

6. La disposizione  di  cui  al  comma  5  si  applica  anche  alle

forniture   di   servizi   di    teleriscaldamento    nonche'    alle

somministrazioni di  energia  termica  prodotta  con  gas  metano  in

esecuzione di un contratto di servizio energia  di  cui  all'articolo

16, comma 4, del decreto legislativo 30  maggio  2008,  n.  115.  Gli

oneri derivanti dal presente comma sono valutati in 41,46 milioni  di

euro per l'anno 2023.

7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 670,08 milioni

di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo di quota parte

delle risorse derivanti dalle modifiche di cui al comma 8.

8. L'articolo 3 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56,  e'  sostituito

dal seguente:

«Art. 3 (Disposizioni in materia di contributo straordinario  per

il quarto trimestre 2023). - 1.  Ai  clienti  domestici  titolari  di

bonus sociale elettrico e'  riconosciuto,  per  i  mesi  di  ottobre,

novembre e dicembre 2023, un contributo straordinario, crescente  con

il numero di componenti del nucleo  familiare  secondo  le  tipologie

gia' previste per il medesimo bonus sociale.

2. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente  (ARERA)

definisce la misura del contributo ripartendo nei  tre  mesi  l'onere

complessivo di cui al comma 3 in base ai consumi attesi.

3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la  spesa

di 300 milioni di euro per l'anno 2023.».

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma  8,  pari  a  300

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 203,22 milioni

di euro,  mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle

risorse derivanti dalle  modifiche  di  cui  al  comma  8,  che  sono

trasferite entro  il  15  ottobre  2023  alla  Cassa  per  i  servizi

energetici e ambientali (CSEA), e, quanto a 96,78 milioni di euro,  a

valere sulle risorse disponibili nel bilancio della CSEA  per  l'anno

2023.

                             Art. 1-bis

Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021,  n.

  199, in  materia  di  servizi  informativi  per  la  pianificazione

  energetica comunale

 

1. Dopo il comma 2  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, e' aggiunto il seguente:

«2-bis.  Per  finalita'  di  pianificazione  energetica  a  livello

comunale, i comuni possono richiedere alla societa' Acquirente  Unico

S.p.A. la prestazione di servizi  informativi  sulla  base  dei  dati

disponibili nel Sistema informatico  integrato  di  cui  all'articolo

1-bis del decreto-legge  8  luglio  2010,  n.  105,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo  modalita'

disciplinate mediante  la  stipulazione  di  appositi  protocolli  di

intesa,  previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali. Nella prestazione dei servizi informativi di cui al  primo

periodo,   la   societa'    Acquirente    Unico    S.p.A.    assicura

l'anonimizzazione dei dati e  la  fornitura  dei  medesimi  in  forma

aggregata. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma  non

devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Le

amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente».

                               Art. 2

Misure urgenti in materia di social card, di trasporto pubblico e  di

  borse di studio

 

1. Al fine di sostenere il potere d'acquisto dei  nuclei  familiari

meno  abbienti,  anche  a  seguito  dell'incremento  del  costo   del

carburante, ai beneficiari della social card di cui  all'articolo  1,

commi da 450 a 451-bis, della legge 29  dicembre  2022,  n.  197,  e'

riconosciuto un ulteriore contributo nel limite pro capite  derivante

dalla ripartizione della  somma  di  cui  al  comma  3  del  presente

articolo. A tal fine, all'articolo  1,  comma  450,  della  legge  29

dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «con una dotazione  di  500  milioni  di  euro  per

l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «con  una  dotazione  di

600 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) dopo le parole: «beni alimentari  di  prima  necessita'»  sono

aggiunte le seguenti: «e di carburanti,  nonche',  in  alternativa  a

questi ultimi,  di  abbonamenti  ai  servizi  di  trasporto  pubblico

locale,».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, con decreto del Ministro delle imprese e del made in  Italy,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il

Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle

foreste, sono stabiliti:

a)  l'ammontare  del  beneficio  aggiuntivo  per  singolo  nucleo

familiare;

b) le modalita' di raccordo con le previsioni del decreto di  cui

all'articolo 1, comma 451, della legge 29 dicembre 2022, n.  197,  al

fine di preservare l'unicita' del sistema di gestione  e  del  titolo

abilitante, nonche' la facolta' per le amministrazioni  di  assegnare

un nuovo termine per l'attivazione della carta,  qualora  non  ancora

effettuata per ragioni non imputabili al beneficiario;

c) le prescrizioni necessarie ad  assicurare  che  l'acquisto  di

carburante o di abbonamenti per il trasporto pubblico locale  avvenga

nei limiti dell'ulteriore contributo assegnato;

d) le modalita' e le condizioni di accreditamento  delle  imprese

autorizzate alla vendita di carburanti  che  aderiscono  a  piani  di

contenimento dei costi del prezzo alla pompa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  100

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente

versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle  risorse  della

contabilita' speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma  7,  del

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.

4. Per far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno, il fondo di

cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n.  23,  e'

incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2023.

5. Il fondo integrativo statale per  la  concessione  di  borse  di

studio di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto

legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per  l'anno  2023,

dell'importo di euro 7.429.667 destinato  alla  corresponsione  delle

borse di studio per l'accesso alla  formazione  superiore  in  favore

degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli  enti  regionali

per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 19.429.667 per

l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

                               Art. 3

Riforma del regime di agevolazioni a favore  delle  imprese  a  forte

  consumo di energia elettrica

1. Al fine di adeguare la normativa  nazionale  alla  comunicazione

della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante

«Disciplina in  materia  di  aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,

dell'ambiente e dell'energia 2022», a decorrere dal 1° gennaio  2024,

accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente articolo le

imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza  di

concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un  consumo

annuo di energia elettrica non inferiore a 1  GWh  e  che  rispettano

almeno uno dei seguenti requisiti:

a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione

di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della  Commissione  europea

2022/C 80/01;

b) operano in uno dei settori a rischio  di  rilocalizzazione  di

cui all'allegato  1  alla  comunicazione  della  Commissione  europea

2022/C 80/01;

c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere  a)

e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023,  delle

agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo  economico

21  dicembre  2017,  di  cui  all'avviso  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 300 del  27  dicembre  2017,  recante  «Disposizioni  in

materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli  oneri  generali

di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti  di

cui all'articolo 3, comma 1,  lettere  a)  ovvero  b),  del  medesimo

decreto.

2. Hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui  al  comma  4

anche  le  imprese  che,  nell'anno  precedente  alla   presentazione

dell'istanza  di  concessione  delle  agevolazioni  stesse,   abbiano

realizzato un consumo annuo di energia elettrica non  inferiore  a  1

GWh e che operino in un  settore  o  sotto-settore  che,  seppur  non

ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione  della

Commissione europea 2022/C  80/01,  sia  considerato  ammissibile  in

conformita' a  quanto  previsto  al  punto  406  della  comunicazione

medesima. Con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza

energetica sono stabiliti termini e modalita' per  la  presentazione,

da  parte  delle  imprese  ovvero  delle  associazioni  di  categoria

interessate,  della  proposta  di  ammissione  del  settore   o   del

sotto-settore ai  sensi  del  punto  406  della  comunicazione  della

Commissione europea 2022/C 80/01. Gli oneri per la verifica, da parte

di un esperto  indipendente,  dei  dati  necessari  a  dimostrare  il

soddisfacimento dei criteri di ammissibilita' di cui  al  punto  405,

lettere a) e b), della comunicazione della Commissione europea 2022/C

80/01 sono a carico dei proponenti. Le proposte  di  cui  al  secondo

periodo sono presentate al Ministero dell'ambiente e della  sicurezza

energetica che, verificatane la  regolarita'  e  la  completezza,  le

trasmette alla Commissione europea.

3. Non accedono alle agevolazioni di cui al  presente  articolo  le

imprese che, seppur in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  1,

lettere a), b) e c), e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato

di difficolta' ai sensi della comunicazione della Commissione europea

2014/C 249/01, recante «Orientamenti sugli  aiuti  di  Stato  per  il

salvataggio e la  ristrutturazione  di  imprese  non  finanziarie  in

difficolta'».

4. Le imprese di cui ai commi 1  e  2  sono  soggette  ai  seguenti

contributi a copertura degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema

elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

a) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  a),

nella misura del minor valore tra il 15 per  cento  della  componente

degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al

sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5  per  cento  del

valore aggiunto lordo dell'impresa;

b) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  b),

nella misura del minor valore tra il 25 per  cento  della  componente

degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al

sostegno delle fonti rinnovabili di  energia  e  l'1  per  cento  del

valore aggiunto lordo dell'impresa;

c) con riferimento alle imprese di cui al comma  1,  lettera  c),

nella misura del minor valore:

1) per le annualita' 2024, 2025 e 2026, tra  il  35  per  cento

della componente degli oneri generali afferenti al sistema  elettrico

destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5  per

cento del valoreaggiunto lordo dell'impresa;

2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente  degli

oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno

delle fonti rinnovabili di energia e il  2,5  per  cento  del  valore

aggiunto lordo dell'impresa;

3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della  componente  degli

oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno

delle fonti rinnovabili di energia e il  3,5  per  cento  del  valore

aggiunto lordo dell'impresa.

5. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera b), copra almeno il

50 per cento del proprio consumo di  energia  elettrica  con  energia

prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10  per

cento  assicurato  mediante  un  contratto  di  approvvigionamento  a

termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia

prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,

comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  b),

e' pari al minor valore tra il 15 per cento  della  componente  degli

oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno

delle fonti rinnovabili di energia e lo  0,5  per  cento  del  valore

aggiunto lordo dell'impresa medesima.

6. Qualora l'impresa di cui al comma 1, lettera c), copra almeno il

50 per cento del proprio consumo di  energia  elettrica  con  energia

prodotta da fonti che non emettono carbonio, di cui almeno il 10  per

cento  assicurato  mediante  un  contratto  di  approvvigionamento  a

termine oppure almeno il  5  per  cento  garantito  mediante  energia

prodotta in sito o in sua  prossimita'  ai  sensi  dell'articolo  30,

comma 1, lettera a), numeri 1) e  2.1),  del  decreto  legislativo  8

novembre 2021, n. 199, il contributo di cui al comma 4,  lettera  c),

e' pari, fino al 31 dicembre 2028, al minor  valore  tra  il  35  per

cento della componente degli  oneri  generali  afferenti  al  sistema

elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia  e

l'1,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa medesima.

7. In ciascun anno, i contributi di cui ai commi 4, lettere a),  b)

e c), 5 e 6 non possono, in ogni caso, essere inferiori  al  prodotto

tra 0,5 €/MWh e l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica.

8. Le imprese che accedono alle agevolazioni  di  cui  al  presente

articolo sono tenute a  effettuare  la  diagnosi  energetica  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 4  luglio  2014,  n.  102.  Le

imprese di cui al primo periodo  sono  altresi'  tenute  ad  adottare

almeno una delle seguenti misure:

a) attuare le raccomandazioni di  cui  al  rapporto  di  diagnosi

energetica, qualora il tempo di ammortamento degli investimenti a tal

fine necessari non superi i tre anni e il relativo costo  non  ecceda

l'importo dell'agevolazione percepita;

b)  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  consumo  di   energia

elettrica  fino  a  coprire  almeno  il  30  per  cento  del  proprio

fabbisogno con energia prodotta da fonti che non emettono carbonio;

c) investire una quota pari almeno al 50 per  cento  dell'importo

dell'agevolazione in progetti che  comportano  riduzioni  sostanziali

delle emissioni di gas a effetto serra al  fine  di  determinare,  ai

sensi del punto 415 della  comunicazione  della  Commissione  europea

2022/C 80/01, un livello di riduzioni al di sotto  del  parametro  di

riferimento utilizzato per l'assegnazione  gratuita  nel  sistema  di

scambio  di  quote  di  emissione  dell'Unione  europea  di  cui   al

regolamento di esecuzione (UE) 2021/447  della  Commissione,  del  12

marzo 2021.

9. L'Agenzia nazionale per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo

sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  effettua  i  controlli  per

accertare l'adempimento dell'obbligo di effettuazione della  diagnosi

energetica di cui al primo periodo del comma 8, anche nei casi in cui

l'impresa soggetta all'obbligo medesimo abbia adottato un sistema  di

gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. L'ENEA  effettua

altresi' i controlli per accertare l'attuazione delle misure previste

dal comma 8, lettere a), b) e c),  collaborando,  anche  mediante  lo

scambio di informazioni, con il Gestore dei servizi energetici -  GSE

S.p.A. (GSE) e con  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la

ricerca ambientale (ISPRA), rispettivamente in relazione alle  misure

previste alla lettera b) e alla lettera c) del medesimo comma  8.  Il

GSE svolge i controlli per accertare la sussistenza delle  condizioni

di cui ai commi 5 e 6. Gli esiti dei controlli  di  cui  al  presente

comma sono comunicati, entro il 30 giugno di ogni anno, al  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e  all'Autorita'   di

regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA).  In  caso  di

inadempimento degli obblighi di cui al comma 8, l'impresa interessata

e' tenuta a rimborsare l'importo delle agevolazioni percepite per  il

periodo  di  mancato  adempimento  degli  obblighi  medesimi  e  puo'

beneficiare di ulteriori agevolazioni ai sensi del presente  articolo

esclusivamente dopo aver provveduto a  rimborsare  l'importo  stesso.

Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. Fermo restando quanto previsto al comma 10, lettera e),  le

amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente

comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

10. L'ARERA attua le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,

definendo:

a) le  modalita'  e  i  tempi  con  cui  le  imprese  interessate

presentano istanza di concessione delle agevolazioni di cui ai  commi

4, 5 e 6 e attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;

b) le modalita' con cui la  Cassa  per  i  servizi  energetici  e

ambientali (CSEA), per  ciascuna  annualita'  a  decorrere  dall'anno

2024, verifica il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti  di

cui ai commi 1 e 2 e  costituisce  l'elenco  delle  imprese  a  forte

consumo di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni di  cui

al presente articolo, curandone l'aggiornamento;

c)  le  modalita'  per  la  copertura,  a  carico  delle  imprese

agevolate, dei costi sostenuti dalla CSEA per  lo  svolgimento  delle

attivita' di cui alla lettera b);

d)  le  modalita'  di   calcolo   del   valore   aggiunto   lordo

dell'impresa,  determinato  come  media  triennale,  e  del   consumo

realizzato di cui ai commi 1 e 2;

e) le modalita' per la copertura, a valere sulla componente degli

oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata  al  sostegno

delle fonti rinnovabili di energia, dei  costi  sostenuti  dall'ENEA,

dall'ISPRA e dal GSE per lo svolgimento dei controlli  ai  sensi  del

comma 9;

f) le modalita' per il riconoscimento delle agevolazioni ai sensi

dei commi 4, 5 e 6;

g) fatto salvo quanto previsto al comma 11, le modalita'  per  il

controllo ex post ai sensi del punto 413  della  comunicazione  della

Commissione europea  2022/C  80/01  e  il  recupero  delle  eventuali

agevolazioni riconosciute in eccesso entro  il  1°  luglio  dell'anno

successivo;

h) ogni misura volta a regolare la transizione verso il regime di

agevolazioni di cui al presente articolo.

11. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica, sentita  l'ARERA,  sono  individuati  le  modalita'  e  i

criteri per il  soddisfacimento  delle  condizioni  e  l'assolvimento

degli obblighi, inclusi quelli di consumo energetico, di cui ai commi

5, 6 e 8, nonche' per lo svolgimento dei controlli ai sensi del comma

9, comprese le condizioni per  la  revoca  totale  o  parziale  delle

agevolazioni.

12. La CSEA trasmette  annualmente  al  Ministero  dell'ambiente  e

della sicurezza energetica, alle Camere  e  all'ARERA  una  relazione

sull'andamento dell'applicazione del regime di agevolazioni di cui al

presente articolo e provvede agli adempimenti  relativi  al  registro

nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, comma 6, della

legge 24 dicembre 2012, n. 234.

13.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica

provvede    all'individuazione    dell'esperto    indipendente    per

l'adempimento all'obbligo  di  valutazione  ex  post  del  regime  di

agevolazioni di cui al presente articolo ai sensi del  capo  5  della

comunicazione della  Commissione  europea  2022/C  80/01.  Gli  oneri

derivanti dal primo periodo sono  posti  a  carico  della  componente

degli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  destinata  al

sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

14. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,  4,  5,

6, 7,  8,  9,  10,  11,  12  e  13  e'  subordinata  alla  preventiva

autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo  108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

15. Al fine di assicurare la tempestiva  e  puntuale  realizzazione

delle misure di agevolazione di cui al presente articolo,  la  pianta

organica della CSEA, di cui al decreto del Ministro  dell'economia  e

delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di cinque unita', di  cui  una

appartenente alla carriera dirigenziale, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio

della Cassa medesima.

(omissis)

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