Mobilità sostenibile: gli incentivi per le cargobike

Il credito di imposta del D.M. Mite 9 marzo 2022 vale microimprese e alle piccole imprese. Previsti due milioni a copertura delle spese sostenute (e documentabili) nel 2021

Mobilità sostenibile: incentivi per le cargobike sono stati disposti dal ministero della Transizione ecologica tramite il decreto 9 marzo 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98.

L'incentivo, erogato sotto forma di credito d'imposta è valido anche per i modelli a pedalata assistita ed è riconosciuto alle microimprese e alle piccole imprese nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura  del  30  per  cento  delle  spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.

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Di seguito il testo del D.M. 9 marzo 2022.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 9 marzo 2022 

 

Disposizioni per il riconoscimento  di  un  credito  di  imposta  per
l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata  assistita  ai  fini
dell'ottimizzazione dei processi della logistica  in  ambito  urbano.
(22A02599)

(Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 2022, n. 98)

 

                             IL MINISTRO

                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

                           di concerto con  

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

                                  e  

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

                           E DELLE FINANZE

 

  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  «Istituzione  del

Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,   n.   233,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della

Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri», con il quale, tra l'altro, il Ministero  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e'  stato  ridenominato

«Ministero della transizione ecologica»  e  sono  state  definite  le

relative funzioni e i relativi compiti;

  Vista la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea  del

6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese,  piccole

e medie imprese;

  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,

commi 698 che, al fine  di  promuovere  nuovi  sistemi  di  mobilita'

sostenibile attraverso la definizione di processi  di  ottimizzazione

della logistica in ambito urbano, riconosce alle microimprese e  alle

piccole imprese che svolgono attivita' di trasporto merci  urbano  di

ultimo  miglio,  un  credito  d'imposta  annuo  nel  limite   massimo

complessivo di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  nella  misura

massima del 30 per cento delle  spese  sostenute  e  documentate  per

l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino a  un

importo  massimo  annuale  di  2.000  euro   per   ciascuna   impresa

beneficiaria, demandando a un decreto del Ministro della  transizione

ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili e il Ministro dell'economia e delle finanze, la

definizione dei criteri e delle modalita' di applicazione e fruizione

del suddetto credito  d'imposta,  anche  con  riguardo  all'ammontare

dello stesso;

  Visto il comma 699 dell'art. 1 della legge n.  178  del  2020,  che

subordina  l'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma   698

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art.  108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  Considerato che il citato comma 698 dell'art. 1 della legge n.  178

del 2020 conferisce un'agevolazione di modico valore,  in  quanto  di

importo massimo non superiore ai  2.000  euro  per  ciascuna  impresa

beneficiaria;

  Ritenuto   opportuno,   tenuto   conto   delle   sopra    descritte

caratteristiche dell'agevolazione e  delle  conseguenti  esigenze  di

semplificazione procedurale, far ricadere il credito d'imposta di cui

all'art. 1, comma 698, della legge n. 178  del  2020  nell'ambito  di

applicazione dei regolamenti «de minimis»,  anziche'  procedere  alla

notifica prevista dal comma 699 del medesimo art. 1;

  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  europea

del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  europea

del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli  107  e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis» nel settore agricolo;

  Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del

18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107  e  108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de

minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

  Considerato che il credito di imposta previsto dall'art.  1,  comma

698 della legge n. 178/2020 rientra nell'ambito di  applicazione  del

regolamento (UE) n. 1407/2013 e trattasi, pertanto, di misura  esente

dall'obbligo di notifica  di  cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in

particolare, l'art. 52 che ha istituito il «Registro nazionale  degli

aiuti di Stato»;

  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio

2017, n. 115, recante  «Regolamento  recante  la  disciplina  per  il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi

dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e

successive  modifiche  e  integrazioni»,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017;

  Riscontrata la mancanza, a livello normativo, della definizione  di

«cargo bike», quale velocipede che consente il trasporto di persone o

merci, e alle relative caratteristiche tecniche;

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo

codice della strada» e, in particolare, l'art. 50;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,

n. 917, recante  «Testo  unico  delle  imposte  sui  redditi»  e,  in

particolare, l'art. 109, commi 1 e 2;

  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante

«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive»;

  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme

di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di

dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in

particolare, l'art.  17,  il  quale  prevede  la  compensabilita'  di

crediti e debiti tributari e previdenziali;

  Visto il decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  22  maggio   2010,   n.   73,   recante

«Disposizioni  urgenti  tributarie  e  finanziarie  in   materia   di

contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate,  tra

l'altro, nella forma dei  cosiddetti  "caroselli"  e  "cartiere",  di

potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria  anche

in  adeguamento  alla  normativa  comunitaria,  di  destinazione  dei

gettiti recuperati al finanziamento  di  un  Fondo  per  incentivi  e

sostegno della  domanda  in  particolari  settori»  e,  segnatamente,

l'art. 1, comma 6, in materia di procedure di recupero  nei  casi  di

utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di

procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti

amministrativi»;

  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice

dell'amministrazione digitale» e, in particolare,  gli  articoli  12,

15, 68 e 69;

  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare,

l'art. 19, comma 5, in base al quale «le amministrazioni dello  Stato

cui sono attribuiti per legge fondi o  interventi  pubblici,  possono

affidarne  direttamente  la  gestione,  nel  rispetto  dei   principi

comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente

pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano  un  controllo

analogo a quello esercitato sui propri  servizi  e  che  svolgono  la

propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti

dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di

funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle

risorse finanziarie dei fondi stessi»;

  Considerato che il riuso dei programmi  informatici  di  proprieta'

delle pubbliche amministrazioni garantisce  il  raggiungimento  delle

finalita' di economicita', efficienza, tutela  degli  investimenti  e

neutralita' tecnologica;

  Considerato che  esistono  gia'  piattaforme  sviluppate  da  altre

amministrazioni  pubbliche  e  che  le  stesse  sono  funzionali   al

riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto di cargo  bike  e

cargo  bike  a  pedalata  assistita,  quindi  tali  da  poter  essere

adattate, in una logica di riuso di programmi informatici o di  parti

di essi, per le finalita' di cui al presente decreto;

  Considerata la piattaforma PA digitale realizzata  a  favore  delle

pubbliche amministrazioni  dall'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione

degli investimenti e  lo  sviluppo  di  impresa  S.p.a.  (di  seguito

«Invitalia»), che consente l'accesso alle misure di incentivazione  e

di  sostegno  rivolte  al  mondo  produttivo  attraverso  un  sistema

flessibile  e  configurabile  in  grado  di  assicurare  un  adeguato

trattamento dei dati da parte della singola amministrazione titolare,

l'identificazione certa del proponente e la verifica  dei  suoi  dati

anagrafici e di firma, compreso l'accertamento in tempo  reale  della

posizione dell'impresa presso il registro delle imprese ove previsto,

nonche' sicurezza, integrita' e immodificabilita' dell'istanza;

  Ritenuto pertanto di  doversi  avvalere,  nel  rispetto  di  quanto

previsto dall'art. 19, comma  5  del  decreto-legge  n.  78/2009,  di

societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alle

stesse  l'esecuzione   delle   attivita'   connesse   alla   gestione

dell'incentivo di cui all'art. 1, comma 698, della legge 30  dicembre

2020, n. 178;

  Acquisito il concerto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze

espresso con nota del 3 gennaio 2022;

  Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili espresso con nota del 21 gennaio 2022;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

  1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di

applicazione e fruizione dell'incentivo per l'acquisto di cargo  bike

e cargo bike a pedalata assistita di cui all'art. 1, comma 698, della

legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche con riguardo all'ammontare  del

credito d'imposta spettante.

  2.  L'incentivo  e'  finalizzato  a  promuovere  nuovi  sistemi  di

mobilita' sostenibile,  attraverso  la  definizione  di  processi  di

ottimizzazione della logistica in ambito urbano.

 

                               Art. 2  

                       Ambito di applicazione

  1. L'incentivo sotto forma di  credito  d'imposta  e'  riconosciuto

alle microimprese e alle piccole imprese di cui alla  raccomandazione

2003/361/CE  della  Commissione  europea  del  6  maggio  2003,   che

acquistano cargo bike e  cargo  bike  a  pedalata  assistita  di  cui

all'art. 3 per l'effettuazione di trasporto merci  urbano  di  ultimo

miglio, da intendersi come trasporto in ambito urbano per la consegna

di merci proprie o di terzi presso il cliente.

 

                               Art. 3

                        Requisiti dei veicoli  

  1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta,  e'  riconosciuto

per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:

    a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;

    c) equipaggiate con uno o piu' vani o superfici di  carico  merci

chiaramente identificabili.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore  della  normativa  tecnica  di

settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le cargo bike e  cargo

bike a pedalata assistita  devono  soddisfare  i  seguenti  ulteriori

requisiti:

    a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:

      1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;

      2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;

    b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:

      1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a

cassone;

      2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico,

eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.

  3. I requisiti di cui al comma 2  devono  essere  ricavabili  dalla

documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.

 

                               Art. 4

                        Incentivo concedibile

  1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui  all'art.

1 e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo  di  2  milioni  di

euro per l'anno 2021, nella misura  del  30  per  cento  delle  spese

sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo  bike  a

pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di  2.000  euro

per ciascuna impresa beneficiaria.

  2. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto

dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da  apposita

attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero

da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da

un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e

degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in

quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro

di assistenza fiscale.

  4. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto dei limiti e delle

condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento

(UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014  e  non  e'

cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre

agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.

 

                               Art. 5

          Procedura di riconoscimento del credito d'imposta  

  1. Ai fini del riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui  al

presente decreto in relazione  alle  spese  sostenute  nel  2021,  le

microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno  2022,

presentano al Ministero della transizione ecologica apposita  istanza

esclusivamente   accedendo   alla   piattaforma   informatica    resa

disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che  sara'  comunicata

nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

  2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal  legale

rappresentante dell'impresa, e' specificato:

    a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;

    b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

  3.  L'istanza  di  cui  al  comma  1  e'  corredata,  a   pena   di

inammissibilita', da:

    a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese

rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;

    b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio    e    di

autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  che  attestano

anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano  di  non

usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa  ai

sensi dell'art. 4, comma 5;

    c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza

dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.

  4.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  dal  Ministero  della

transizione ecologica secondo l'ordine cronologico  di  presentazione

delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente

disponibili di cui  all'art.  4,  comma  1.  Il  Ministero,  ricevuta

l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei

dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le

verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle

dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,    l'ammontare

dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per

ciascun beneficiario.

  5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza,

il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante

il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da

parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal

regolamento  «de  minimis»,  procede  alla  registrazione  dell'aiuto

individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito

d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso  e'

utilizzabile.

  6. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente

articolo si concludono  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una

apposita comunicazione di diniego.

 

                               Art. 6

                 Utilizzazione del credito d'imposta

  1.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in

compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio

1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  5.  A

tal fine, il modello  F24  e'  presentato  esclusivamente  tramite  i

servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,

pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione

non  eccede  l'importo  concesso  dal  Ministero  della   transizione

ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del

controllo  di  cui  al  periodo  precedente,   il   Ministero   della

transizione  ecologica,  preventivamente  alla   comunicazione   alle

imprese  beneficiarie,  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,   con

modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese

ammesse a fruire dell'incentivo e  l'importo  del  credito  concesso,

nonche' le eventuali variazioni e revoche.

  3.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle

compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo

sono  stanziati  su  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di

previsione  del  Ministero  della  transizione   ecologica   per   il

successivo trasferimento alla contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia

delle entrate - Fondi di bilancio».

 

                               Art. 7

                Cause di revoca del credito d'imposta

  1. Il credito d'imposta e' revocato:

    a) nel caso in cui venga accertata  l'insussistenza  di  uno  dei

requisiti previsti;

    b) qualora la documentazione di cui all'art. 5 contenga  elementi

non veritieri.

  2.  Il  credito  d'imposta  e',  altresi',  revocato  in  caso   di

accertamento della falsita'  delle  dichiarazioni  rese.  Sono  fatte

salve  le  eventuali  conseguenze   di   legge   civile,   penale   e

amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio

indebitamente fruito, ai sensi dell'art. 8.

 

                               Art. 8

                  Controlli e procedure di recupero

            del credito d'imposta illegittimamente fruito

  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  procede  ai  sensi

dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al

recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato

di interessi e sanzioni previste ai sensi dell'art. 13, commi 4 e  5,

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione

ecologica, con  modalita'  telematiche  e  secondo  termini  definiti

d'intesa,  l'elenco   delle   imprese   che   hanno   utilizzato   in

compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito

dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita

fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al

presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al

Ministero della  transizione  ecologica  che,  previe  verifiche  per

quanto di competenza, provvede al recupero.

 

                               Art. 9  

             Gestione della procedura per la concessione

                       del credito di imposta

  1. La procedura per  la  concessione  del  credito  di  imposta  e'

gestita attraverso una piattaforma informatica accessibile  dal  sito

del Ministero della transizione ecologica.

  2. L'amministrazione responsabile  per  l'attuazione  del  presente

decreto e' il Ministero della transizione ecologica che si avvale  di

Invitalia per lo sviluppo e la gestione della piattaforma di  cui  al

comma 1, per un costo complessivo massimo pari al 2% delle risorse di

cui all'art. 1, comma 698, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  ai

cui oneri si provvede  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione

vigente nello stato di previsione  del  Ministero  della  transizione

ecologica.

  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la

registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

 

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