Mobilità sostenibile: i contributi per le imprese di trasporto

Pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2022, n. 273

Mobilità sostenibile: i contributi per le imprese di trasporto sono l'oggetto del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022 (nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2022, n. 273).

In particolare, il provvedimento riguarda l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione di autobus ad alta sostenibilità a favore di imprese che erogano servizi di trasporto di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

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Definiti:

  • i criteri per il rimborso delle spese sostenute;
  • le fasi procedimentali;
  • le figure del soggetto gestore e della commissione di validazione;
  • la cumulabilità degli aiuti;
  • le verifiche e i controlli.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 13 settembre 2022.

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Decreto del ministero delle Infrastrutture e della mobilita' sostenibili 13 settembre 2022 

 

Modalita'  per  la  concessione  del  contributo  per  l'acquisto  di
carburante   destinato   all'alimentazione   di   autobus   ad   alta
sostenibilita' a favore di imprese che erogano servizi  di  trasporto
di persone non soggetti a obblighi di servizio pubblico. (22A06621) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2022, n. 273)

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Visto l'art. 9, commi 3 e 4, decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,

recante «Misure urgenti in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,

politiche sociali e industriali»;

Vista  la  comunicazione  della  Commissione  2022/C  131   «Quadro

temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina»;

Visto il punto  59,  sezione  4,  comunicazione  della  Commissione

2022/C 131, in base al quale la stessa si applica a  partire  dal  1°

febbraio 2022;

Visto il punto  16,  sezione  2,  comunicazione  della  Commissione

2022/C  5342  del  20  luglio  2022,  recante  «Modifica  del  quadro

temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina», che ha elevato il limite dell'importo  complessivo  degli

aiuti per impresa da 400.000 EUR a 500.000 EUR previsto dal punto 41,

lettera a), sezione  2.1,  comunicazione  della  Commissione  (2022/C

131);

Considerato  che   e'   istituito   presso   il   Ministero   delle

infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  un  fondo  con  una

dotazione di  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  al  fine  di

fronteggiare il turbamento economico e la  crisi  di  liquidita'  che

hanno subito le imprese di trasporto  di  persone  mediante  autobus,

provocati dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti  e  dei

prodotti  energetici,   derivanti   dall'aggressione   della   Russia

all'Ucraina;

Considerato che, fino a concorrenza delle risorse  disponibili,  il

contributo e' concedibile, entro il limite di  500.000  EUR  previsto

dal  punto  41,  lettera  a),  sezione   2.1,   comunicazione   della

Commissione (2022/C 131), a favore di ciascuna impresa  di  trasporto

esercente servizi di linea, ai sensi e per gli  effetti  del  decreto

legislativo  21  novembre  2005,  n.  285,  ovvero  sulla   base   di

autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009,  ovvero  sulla  base  di

autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi

delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422, nonche'  esercente  servizi  di  noleggio  con

conducente, resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218;

Considerato che il contributo e' concedibile fino al 20  per  cento

della spesa sostenuta da ciascuna impresa  nel  secondo  quadrimestre

dell'anno 2022,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  per

l'acquisto  di  carburante  destinato  all'alimentazione  dei   mezzi

adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o  M3,  a  trazione

alternativa a metano (CNG), gas  naturale  liquefatto  (GNL),  ibrida

(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi  almeno

alla normativa euro V di cui al  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;

Considerato che il contributo erogato ai  sensi  del  comma  3  del

decreto-legge n. 115  del  2022  non  concorre  alla  formazione  del

reddito imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, e  del  valore

della produzione, ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive (IRAP) e non rileva ai  fini  del  rapporto  di  cui  agli

articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui

redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22

dicembre 1986, n. 917;

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del

Consiglio del  23  ottobre  2007  relativo  ai  servizi  pubblici  di

trasporto di passeggeri su strada e  per  ferrovia  e  che  abroga  i

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

Considerato che sono benificiarie del contributo di cui al comma 1,

del medesimo citato art. 9 del decreto-legge n.  115  del  2022,  per

l'acquisto del  carburante  per  l'alimentazione  degli  autobus,  le

imprese che erogano servizi di trasporto pubblico locale e  regionale

di passeggeri su strada, sottoposto a obbligo di servizio pubblico;

Considerato  che  rientrano  tra  le   imprese   beneficiarie   del

contributo di  cui  al  comma  1  del  medesimo  citato  art.  9  del

decreto-legge n. 115 del 2022  quelle  che  erogano  servizi,  svolti

mediante  autobus,  di  trasporto  pubblico  locale  e  regionale  di

passeggeri su strada, sottoposto a obblighi di servizio pubblico;

Considerato che tra le imprese beneficiarie del contributo  di  cui

al citato art.  9,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  115  del  2022

rientrano le imprese che erogano  servizi  di  linea  sulla  base  di

autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai  sensi

delle norme  regionali  di  attuazione  del  decreto  legislativo  19

novembre 1997, n. 422;

Ritenuto che, al fine di non avere  i  medesimi  costi  ammissibili

oggetto di entrambe le misure previste rispettivamente dai commi 1  e

3 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  115  del  2022,  il  trasporto,

effettuato  mediante  autobus,  dalle  imprese  di  cui  al  comma  3

dell'art. 9 del decreto-legge n. 115 del 2022, e' quello che  non  e'

soggetto a obblighi di servizio  pubblico,  anche  quando  e'  svolto

sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni  e  dagli  enti

locali ai sensi delle  norme  regionali  di  attuazione  del  decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Considerato che, allo  scopo  di  aumentare  la  trasparenza  e  di

evitare le sovvenzioni incrociate, quando un operatore di servizio di

trasporto di persone su strada presta sia servizi compensati soggetti

a obblighi di servizio di trasporto pubblico sia altre  attivita'  di

trasporto commerciali, la contabilita' dei suddetti servizi  pubblici

e' tenuta separata;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

Considerato che i contributi finanziari di cui al presente  decreto

costituiscono fattispecie di aiuti  di  Stato  ai  sensi  e  per  gli

effetti  degli  articoli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea;

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115,  recante  «Disposizioni  per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia

all'Unione europea» (legge europea 2014) in  materia  di  istituzione

del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

Considerata la grave crisi di liquidita' economica della  totalita'

delle imprese di trasporto su strada di  persone,  rientrante  tra  i

settori maggiormente  colpiti  dalla  crisi  economica  per  i  costi

aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle

fonti di energia e dei carburanti;

Vista la sezione 1, punto 3, della comunicazione della  Commissione

(2022/C 131), che cosi' tra l'altro recita: «Il mercato  dell'energia

ha risentito in  modo  significativo  di  questa  situazione  facendo

registrare un aumento dei prezzi dell'elettricita' e del gas nell'UE.

Il rischio di un'aggressione militare della Russia  contro  l'Ucraina

aveva gia' avuto effetti sul  mercato  dell'energia  nelle  settimane

precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia  hanno

un impatto su diversi settori economici, tra  cui  alcuni  di  quelli

particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i  trasporti

e il turismo»;

Considerato che nell'ambito dello sforzo  complessivo  degli  Stati

membri per affrontare i problemi dovuti alla situazione  geopolitica,

la  comunicazione  della  Commissione  (2022/C  131),  individua   le

possibilita' di cui dispongono gli Stati membri ai sensi delle  norme

dell'UE sugli aiuti di Stato  per  garantire  la  liquidita'  per  le

imprese, in particolare le PMI, che si trovano a dover far  fronte  a

difficolta' economiche nel contesto dell'attuale crisi;

Considerato che l'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  le

sanzioni imposte dall'UE o  dai  suoi  partner  internazionali  e  le

contromisure adottate dalla Russia, hanno creato notevoli  incertezze

economiche,  perturbato  i  flussi  commerciali  e   le   catene   di

approvvigionamento e  provocato  aumenti  di  prezzo  eccezionalmente

elevati e imprevisti, in  particolare  per  quanto  riguarda  il  gas

naturale e l'energia elettrica,  per  molte  altre  materie  prime  e

conseguentemente per ogni bene e servizio che rientra  nella  filiera

di produzione del servizio di trasporto. Le interruzioni della catena

di  approvvigionamento,  l'accresciuta  incertezza  e  l'aumento  dei

prezzi dell'energia e soprattutto  di  quella  da  trazione  incidono

praticamente su ogni attivita' economica, tra cui  senz'altro  quella

del trasporto di persone mediante autobus, che e' pertanto colpita da

una crisi di liquidita' e un grave turbamento economico;

Considerato che, ai  sensi  della  sezione  2.4,  punto  51,  della

comunicazione della Commissione (2022/C 131), i contributi in  parola

potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e  aiutare  queste

ultime a far fronte ai forti aumenti  dei  costi  dovuti  alla  crisi

attuale;

Ritenuto  che,  per  porre  rimedio  a  questo   grave   turbamento

dell'economia della Repubblica italiana, risulta necessaria, adeguata

e proporzionata e, pertanto, compatibile con il  mercato  interno  ai

sensi  dell'art.  107,  paragrafo  3,  lettera   b),   Trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea e  nel  rispetto  delle  condizioni

individuate  dalla  sezione  2.1.,  punto  41,  comunicazione   della

Commissione (2022/C 131),  la  misura  di  aiuto  di  Stato,  di  cui

all'art. 9, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, del ristoro

del 20% della spesa  sostenuta  nel  secondo  quadrimestre  dell'anno

2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,  per  l'acquisto  di

carburante  destinato  all'alimentazione  degli  autobus  a  trazione

alternativa a metano (CNG), gas  naturale  liquefatto  (GNL),  ibrida

(diesel/elettrico) ovvero a motorizzazione termica e conformi  almeno

alla normativa euro V di cui al  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlamento europeo  e

del Consiglio del 27 aprile 2016;

Tenuto conto che - ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14

marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  trasparenza  delle  pubbliche

amministrazioni, cosi' come modificato  dal  decreto  legislativo  25

maggio    2016,    n.    97    -    si    provvede    a    pubblicare

sovvenzioni/liquidazioni sul sito  predisposto  dal  Ministero  delle

infrastrutture   e   della   mobilita'    sostenibili    alla    voce

«Amministrazione trasparente» -  «Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,

vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che

prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per

legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la

gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali

conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali

le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello

esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'

quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

Sentite le associazioni di categoria;

 

Decreta:

 

                               Art. 1 

                 Oggetto e finalita' del contributo 

1. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi  dei

carburanti e dei prodotti energetici in relazione  all'erogazione  di

servizi di trasporto mediante autobus, le disposizioni  del  presente

decreto disciplinano le modalita' di erogazione, alle imprese che  ne

fanno domanda, per l'annualita' 2022, delle risorse  finanziarie  nel

limite di spesa pari a quindici milioni di euro, di cui  all'art.  9,

comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, nonche' le modalita' ed

i termini di presentazione delle domande di ammissione,  le  connesse

fasi istruttorie e la  ripartizione  delle  risorse  fra  le  imprese

istanti, fatto salvo quanto dovuto nel limite  massimo  del  2%  alla

societa' CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici pubblica

amministrazione   con   unico   socio,   quale    soggetto    gestore

dell'attivita' istruttoria della misura di cui al  presente  decreto,

ai sensi dell'art. 4.

 

                               Art. 2 

                         Criteri di ristoro 

1. Le risorse disponibili, ai sensi  dell'art.  1,  comma  1,  sono

attribuite a ciascuna impresa richiedente in misura massima  pari  al

limite di cui alla  lettera  a),  sezione  2.1,  comunicazione  della

Commissione (2022/C 131), per il ristoro fino al 20 per  cento  della

spesa sostenuta nel secondo quadrimestre  dell'anno  2022,  al  netto

dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto, comprovato mediante

le   relative   fatture   quietanzate,   di   carburante    destinato

all'alimentazione dei mezzi adibiti  al  trasporto  passeggeri  e  di

categoria M2 o  M3,  a  trazione  alternativa  a  metano  (CNG),  gas

naturale  liquefatto  (GNL),  ibrida  (diesel/elettrico)   ovvero   a

motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui

al  regolamento  (CE)  n.  595/2009  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 18 giugno 2009.

2.  Le  imprese   richiedenti,   autorizzate   all'esercizio   alla

professione di trasportatore su strada di persone, sono  esercenti  i

servizi di trasporto, non soggetti a obblighi di  servizio  pubblico,

resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21  novembre

2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del  Consiglio

del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate

dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'

esercenti i servizi di trasporto resi ai sensi della legge 11  agosto

2003, n. 218.

3. Il ristoro non concorre alla formazione  del  reddito  d'impresa

ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli  61

e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui  redditi  approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Qualora, al termine delle attivita' istruttorie di cui  all'art.

4, comma 1, le risorse finanziarie disponibili siano  inferiori  alla

somma dei ristori richiesti ed ammissibili, il contributo da  erogare

alle imprese richiedenti e' proporzionalmente  ridotto  per  ciascuna

impresa beneficiaria.

5. L'impresa, qualora le sia stata riconosciuta o  abbia  percepito

un ristoro in eccedenza, e' tenuta a comunicare, entro il  30  luglio

2023, tale circostanza al  Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita'  sostenibili,  nel  caso  il  pagamento  sia   gia'   stato

effettuato, a restituire  all'erario  dello  Stato  la  compensazione

eventualmente ricevuta in  eccedenza.  Qualora  il  soggetto  gestore

accerti, a seguito dei controlli di cui all'art. 4, comma  2,  ultimo

periodo, che  tale  comunicazione  non  e'  stata  effettuata  o  che

l'impresa non restituisce la parte del ristoro ai sensi  del  periodo

precedente, l'impresa  decade  dal  diritto  al  ristoro  e  l'intero

importo eventualmente erogato e' recuperato all'erario dello Stato.

 

                               Art. 3 

                         Fasi procedimentali 

1. La domanda per richiedere il ristoro di cui all'art. 2, comma 1,

e' sottoscritta digitalmente e trasmessa  dal  rappresentante  legale

dell'impresa di cui all'art.  2,  comma  2,  tramite  la  piattaforma

https//carburantebus2022 del soggetto gestore, che acquisisce i  dati

secondo specifico modello in essa disponibile.

2. La domanda contiene una dichiarazione del rappresentante  legale

sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con

la quale sono attestati:

i dati dell'impresa, ivi compresi i riferimenti del titolo legale

in base al quale svolge almeno uno dei servizi  di  cui  all'art.  2,

comma 2, e il numero di iscrizione al registro elettronico nazionale,

di cui all'art. 16, regolamento (CE) n. 1071/2009;

i dati di immatricolazione (targa, alimentazione,  motorizzazione

e etc.) di ciascun autobus per la cui alimentazione e'  stata  emessa

la fattura;

l'entita' del ristoro richiesto;

gli  estremi  per  l'effettuazione  del  versamento  del  ristoro

riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

3. Alla domanda di cui al comma 2 sono allegate copia delle fatture

quietanzate - oppure di  documentazione  attestante  il  pagamento  -

dell'acquisto, avvenuto in Italia, del carburante per l'alimentazione

degli autobus  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  emesse  nel  secondo

quadrimestre 2022.

4. La Commissione di cui all'art. 4, comma 3, qualora sia  conclusa

l'istruttoria con esito favorevole dal  soggetto  gestore,  ai  sensi

dell'art. 4, comma 2, propone il provvedimento di accoglimento  della

domanda di cui al comma 1 da adottare da parte del direttore generale

per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

5. Con decreto del direttore generale per la sicurezza  stradale  e

l'autotrasporto sara' individuata la data di avvio delle procedure da

parte del soggetto gestore ai sensi dell'art. 4, comma 2.

 

                               Art. 4 

            Soggetto gestore e commissione di validazione

1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili

- Direzione generale per  la  sicurezza  stradale  e  l'autotrasporto

delega, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e  di  direzione  in

capo a quest'ultima, le attivita' di  cui  al  comma  2  al  soggetto

gestore di cui all'art. 1 comma 1, mediante  atto  convenzionale,  da

sottoscrivere  entro  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del

presente decreto, che determina,  inoltre,  ai  sensi  dell'art.  19,

comma 5 del decreto-legge 1° luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  le  risorse

attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A. al  22%

a copertura delle spese di funzionamento e degli  oneri  di  gestione

sostenuti  e  risultanti  alla  voce  «costi  della  produzione»  del

bilancio di esercizio, tenuto conto che tale  attivita'  di  gestione

non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini  di  profitto  o  a

conseguimento di utili.

2. Il soggetto  gestore,  nell'ambito  delle  risorse  allo  stesso

attribuite sulla base della convenzione di cui al comma  1,  provvede

alla realizzazione, alla  manutenzione  dell'applicazione  telematica

che consente la gestione del flusso documentale, all'assistenza  alle

imprese in sede di presentazione della domanda, all'istruttoria della

documentazione di cui all'art. 3, agli  adempimenti  in  ordine  alla

concessione di aiuti di Stato, all'esecuzione dei pagamenti e a tutto

quanto previsto nel medesimo atto convenzionale di cui al comma 1.

3. Con decreto direttoriale del Ministero  delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili - Direzione  generale  per  la  sicurezza

stradale e l'autotrasporto e' nominata una commissione,  senza  oneri

per la finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta

dal soggetto gestore delle domande e della documentazione presentate,

composta da un presidente, individuato tra  i  dirigenti  di  seconda

fascia  in  servizio  presso  il  Dipartimento   per   la   mobilita'

sostenibile, e da due componenti, individuati  tra  il  personale  di

area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da  un

componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di

segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto  alcun

emolumento, indennita' o rimborso spese.

 

                               Art. 5 

                      Cumulabilita' degli aiuti

1. I contributi di cui all'art. 2, comma 1, sono concessi  entro  e

non oltre il termine previsto dalla  sezione  2.1,  punto  41,  della

comunicazione della Commissione (2022/C 131) e  successive  modifiche

ed integrazioni, e  compatibili  con  il  mercato  interno  ai  sensi

dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.

2. Le misure temporanee di  aiuto  di  cui  all'art.  2,  comma  1,

possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, conformemente  alle

disposizioni di cui alla sezione 1,  punto  39,  comunicazione  della

Commissione (2022/C 131).

 

                               Art. 6 

                        Verifiche e controlli

1. In ogni caso e' fatta salva  la  facolta'  del  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili di effettuare tutti  gli

accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione  dei

contributi e di procedere, in via di autotutela, con  la  revoca  del

relativo provvedimento di accoglimento di cui all'art. 3, comma 3,  e

disporre in ordine alla restituzione all'entrata del  bilancio  dello

Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il  cumulo  di

cui all'art. 5, o in esito alle verifiche effettuate  emergano  gravi

irregolarita' in relazione alle  dichiarazioni  sostitutive  prodotte

dai soggetti beneficiari. Le attivita' previste al presente  articolo

sono svolte dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili senza ulteriori oneri per  la  finanza  pubblica  con  le

risorse gia' previste a legislazione vigente.

 

                               Art. 7 

                          Entrata in vigore

1.   L'efficacia   della    presente    misura    e'    subordinata

all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del

TFUE.

2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  organi

di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno  successivo

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.

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