Mobility manager: pubblicato il decreto

Mobility manager decreto
Si tratta di una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile per aziende e comuni

Mobility manager: pubblicato il decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021 attuativo di una serie di disposizioni (in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124).

La figura

Il mobility manager è una figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile. L'art. 2 distingue tra il mobility manager:

  • aziendale: si occupa degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente;
  • d'area: supporta il comune territorialmente competente presso il quale è stato nominato e svolge attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.

Il decreto

Tra i punti rilevanti del D.M. 12 maggio 2021:

  • l'adozione, la trasmissione e l'aggiornamento del piano spostamento casa-lavoro;
  • l'inquadramento delle funzioni e i requisiti  del mobility manager aziendale e quello di area;
  • la premialità per i comuni che presentano un progetto derivante dalla integrazione e  dal  coordinamento di più piani spostamento casa-lavoro relativi al proprio territorio.

Con successivo decreto Mite-Mims, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto,  saranno adottate le «Linee  guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli  spostamenti  casa-lavoro».

Di seguito il testo del decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 12 maggio 2021 

Modalita' attuative  delle  disposizioni  relative  alla  figura  del
mobility manager. (21A03111)

in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021, n. 124

                             IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero

dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»  che

ha  modificato,  tra  l'altro,   la   denominazione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  in  Ministero

della transizione ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e

dei trasporti in Ministero delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili;

Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in

particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e

all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19

giugno 2019, n. 97, cosi' come modificato dal decreto del  Presidente

del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6

novembre 2019, n. 138, recante  «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del  21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria

ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa;

Visto il «Quadro 2030 per le politiche dell'energia e  del  clima»,

convenuto dal Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014,  nel  quale

si prevede un taglio del 40% delle emissioni di gas a  effetto  serra

rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'Accordo di Parigi, adottato al termine della COP21 tenutasi

a Parigi nel dicembre 2015;

Vista la comunicazione della Commissione europea  dell'11  dicembre

2019, recante «Il Green Deal europeo» con  la  quale  si  propone  il

target di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 tra il

50% e il 55% rispetto ai livelli del 1990;

Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di  attuazione

della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

21 maggio 2008, relativa alla qualita' dell'aria;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per

la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante

«Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di

incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti

privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,

della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 e in particolare l'art.  5,

comma 6, che istituisce la figura del mobility manager scolastico  in

tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, con il compito,

tra l'altro, di organizzare e coordinare gli spostamenti  casa-scuola

del personale scolastico e degli alunni;

Visto l'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il

quale prevede che al  fine  di  favorire  il  decongestionamento  del

traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell'uso  del  mezzo

di  trasporto  privato  individuale,  le  imprese  e   le   pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165, con singole unita'  locali  con  piu'  di  100

dipendenti  ubicate  in  un  capoluogo  di  regione,  in  una  citta'

metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un  comune  con

popolazione superiore a 50.000  abitanti  sono  tenute  ad  adottare,

entro il 31  dicembre  di  ogni  anno,  un  piano  degli  spostamenti

casa-lavoro  del  proprio  personale  dipendente   finalizzato   alla

riduzione  dell'uso  del  mezzo  di  trasporto  privato   individuale

nominando, a tal fine, un mobility manager con funzioni  di  supporto

professionale   continuativo    alle    attivita'    di    decisione,

pianificazione, programmazione, gestione e  promozione  di  soluzioni

ottimali di mobilita' sostenibile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62,  recante  «Regolamento  recante  codice  di   comportamento   dei

dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo  30

marzo 2001, n. 165»;

Considerato che il medesimo art. 229, comma 4, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, prevede che il mobility manager  promuove,  anche

collaborando all'adozione del  piano  di  mobilita'  sostenibile,  la

realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e  gestione  della

domanda  di  mobilita'  delle  persone,  al  fine  di  consentire  la

riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale  derivante

dal traffico veicolare nelle aree  urbane  e  metropolitane,  tramite

l'attuazione di interventi di mobilita' sostenibile. Per le pubbliche

amministrazioni tale figura e' scelta tra il personale in ruolo;

Considerato che lo stesso art. 229 sopra richiamato  attribuisce  a

uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora  Ministro

della transizione  ecologica,  di  concerto  con  il  Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle  infrastrutture  e

della mobilita' sostenibili, la definizione delle modalita' attuative

delle disposizioni ivi previste;

Considerata l'esigenza di perseguire obiettivi ambientali e sociali

che  garantiscano  una  maggiore  sostenibilita'  delle  aree  urbane

attraverso  l'adozione  e  l'attuazione  di  piani   di   spostamento

casa-lavoro che limitino gli spostamenti sistematici  effettuati  col

il veicolo motorizzato ed il solo conducente a bordo  e  al  contempo

favoriscano lo shift modale verso modalita' di trasporto  collettivo,

condiviso e a ridotto o nullo impatto ambientale;

Considerata   la   necessita'   di    provvedere    tempestivamente

all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle

previsioni di cui all'art. 229, comma 4, del decreto-legge 19  maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio

2020, n. 77;

Acquisito il concerto del Ministro  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. 18153  del  10  maggio

2021;

 

Decreta:

                               Art. 1

                         Oggetto e finalita'

1. Il presente  decreto  definisce  le  modalita'  attuative  delle

disposizioni di cui all'art.  229,  comma  4,  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77.

2. Il presente decreto e' finalizzato  a  consentire  la  riduzione

strutturale  e  permanente  dell'impatto  ambientale  derivante   dal

traffico  veicolare  privato  nelle  aree  urbane  e   metropolitane,

promuovendo  la  realizzazione  di  interventi  di  organizzazione  e

gestione della domanda di mobilita' delle persone che  consentano  la

riduzione dell'uso del veicolo privato  individuale  a  motore  negli

spostamenti    sistematici    casa-lavoro    e     favoriscano     il

decongestionamento del traffico veicolare.

                               Art. 2

                             Definizioni

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

a) «mobility manager aziendale»: figura specializzata,  ai  sensi

dell'art.  5,  nel  governo  della  domanda  di  mobilita'  e   nella

promozione della mobilita' sostenibile nell'ambito degli  spostamenti

casa-lavoro del personale dipendente;

b) «mobility manager d'area»: figura specializzata  nel  supporto

al comune territorialmente competente, presso il quale e' nominato ai

sensi dell'art. 5, comma 3, nella definizione  e  implementazione  di

politiche di mobilita'  sostenibile,  nonche'  nello  svolgimento  di

attivita' di raccordo tra i mobility manager aziendali;

c) piano  degli  spostamenti  casa-lavoro  (PSCL):  strumento  di

pianificazione  degli   spostamenti   sistematici   casa-lavoro   del

personale dipendente di una singola unita' locale lavorativa, di  cui

al successivo art. 3.

 

                               Art. 3

                                PSCL

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 5, comma 6 della legge

28 dicembre 2015, n. 221, le imprese e le  pubbliche  amministrazioni

di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate  in

un capoluogo di regione, in una citta' metropolitana, in un capoluogo

di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore  a  50.000

abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni  anno,

un PSCL del proprio personale dipendente.

2. Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti  in  ogni

singola unita' locale ai sensi  del  comma  1,  si  considerano  come

dipendenti le persone che,  seppur  dipendenti  di  altre  imprese  e

pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero  con  presenza

quotidiana continuativa, presso la medesima unita' locale  in  virtu'

di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando

o altro.

3. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano  tra

quelle di cui  al  precedente  comma  1  possono  comunque  procedere

facoltativamente  all'adozione  del  PSCL   del   proprio   personale

dipendente.

4. Il PSCL,  finalizzato  alla  riduzione  del  traffico  veicolare

privato, individua  le  misure  utili  a  orientare  gli  spostamenti

casa-lavoro  del  personale  dipendente  verso  forme  di   mobilita'

sostenibile alternative all'uso individuale  del  veicolo  privato  a

motore, sulla base dell'analisi  degli  spostamenti  casa-lavoro  dei

dipendenti,  delle  loro  esigenze  di  mobilita'   e   dello   stato

dell'offerta di trasporto presente  nel  territorio  interessato.  Il

PSCL definisce, altresi', i benefici  conseguibili  con  l'attuazione

delle misure in  esso  previste,  valutando  i  vantaggi  sia  per  i

dipendenti coinvolti, in termini di tempi di  spostamento,  costi  di

trasporto e comfort di trasporto, sia per  l'impresa  o  la  pubblica

amministrazione  che  lo  adotta,   in   termini   economici   e   di

produttivita', nonche' per la collettivita', in  termini  ambientali,

sociali ed economici.

5. Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma  1,  con

successivo  decreto  direttoriale  del  Ministero  della  transizione

ecologica e del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibile, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto,  sono  adottate  le  «Linee  guida  per   la   redazione   e

l'implementazione dei piani degli  spostamenti  casa-lavoro  (PSCL)»,

tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.

 

                               Art. 4

                       Adozione, trasmissione

                      e aggiornamento del PSCL

1. Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni

di cui all'art. 3, comma 1, e' trasmesso al  comune  territorialmente

competente entro quindici giorni dall'adozione.

2.  Al  fine  di  ottimizzare  le  politiche  locali  di  mobilita'

sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager  d'area,

individua, d'intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato

la propria attivita' a supporto dell'adozione  dello  specifico  PSCL

trasmesso ai sensi del comma 1, eventuali modifiche al PSCL medesimo,

e puo' stipulare con l'impresa o la pubblica amministrazione  che  lo

ha adottato, intese e accordi per una  migliore  implementazione  del

PSCL.

 

                               Art. 5

                     Mobility manager aziendale

                      e mobility manager d'area

1. Ai fini dell'adozione  del  PSCL,  le  imprese  e  le  pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 3,  comma  1,  nominano  il  mobility

manager   aziendale,   con   funzioni   di   supporto   professionale

continuativo   alle   attivita'   di    decisione,    pianificazione,

programmazione,  gestione  e  promozione  di  soluzioni  ottimali  di

mobilita' sostenibile.

2. Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano  tra

quelle di  cui  all'art.  3,  comma  1,  possono  comunque  procedere

facoltativamente alla nomina del mobility manager aziendale.

3. I comuni di cui all'art. 229,  comma  4,  del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, nominano il mobility  manager  d'area,  svolgente

funzioni di raccordo tra i mobility manager aziendali con compiti  di

supporto ai comuni stessi  nella  definizione  e  implementazione  di

politiche di mobilita' sostenibile.

 

                               Art. 6

               Funzioni del mobility manager aziendale

                    e del mobility manager d'area

1. Al  mobility  manager  aziendale  sono  attribuite  le  seguenti

funzioni:

a)  promozione,  attraverso  l'elaborazione   del   PSCL,   della

realizzazione di interventi per l'organizzazione e la gestione  della

domanda di mobilita' del personale dipendente, al fine di  consentire

la  riduzione  strutturale  e  permanente   dell'impatto   ambientale

derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;

b) supporto all'adozione del PSCL;

c) adeguamento  del  PSCL  anche  sulla  base  delle  indicazioni

ricevute dal comune territorialmente  competente,  elaborate  con  il

supporto del mobility manager d'area;

d) verifica dell'attuazione del PSCL, anche ai  fini  di  un  suo

eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti

dei dipendenti e la valutazione, mediante  indagini  specifiche,  del

loro livello di soddisfazione;

2.  Al  mobility  manager  aziendale  sono  altresi'  assegnate  le

seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con enti  pubblici  e  privati  direttamente

coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;

b) attivazione di  iniziative  di  informazione,  divulgazione  e

sensibilizzazione sul tema della mobilita' sostenibile;

c) promozione  con  il  mobility  manager  d'area  di  azioni  di

formazione  e  indirizzo  per  incentivare  l'uso   della   mobilita'

ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e  dei  servizi  ad

esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;

d) supporto  al  mobility  manager  d'area  nella  promozione  di

interventi sul  territorio  utili  a  favorire  l'intermodalita',  lo

sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza

e l'efficacia dei servizi  di  trasporto  pubblico,  lo  sviluppo  di

servizi di mobilita' condivisa e di servizi di infomobilita'.

3. Al mobility manager d'area sono attribuite le seguenti funzioni:

a) attivita' di raccordo tra i  mobility  manager  aziendali  del

territorio di riferimento, al fine dello sviluppo di best practices e

moduli collaborativi, anche mediante convocazione  di  riunioni,  una

tantum o con cadenze  periodiche,  e  organizzazione  di  incontri  e

seminari, comunque denominati, e svolgimento di ogni altra  attivita'

utile al miglioramento delle pratiche di redazione dei PSCL;

b)  supporto  al  Comune  di  riferimento  nella  definizione   e

implementazione di politiche di mobilita' sostenibile;

c) acquisizione dei  dati  relativi  all'origine/destinazione  ed

agli orari di ingresso ed uscita  dei  dipendenti  e  degli  studenti

forniti dai mobility manager aziendali e scolastici  e  trasferimento

dei dati in argomento agli enti programmatori dei servizi pubblici di

trasporto comunali e regionali.

 

                            Art. 7

              Requisiti del mobility manager aziendale

                    e del mobility manager d'area

1. Il mobility manager aziendale e il mobility manager d'area  sono

nominati tra  soggetti  in  possesso  di  un'elevata  e  riconosciuta

competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore  della

mobilita' sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

2.  I  comuni  di  cui  all'art.  5,  comma  3   e   le   pubbliche

amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, individuano  il  mobility

manager d'area e il mobility manager aziendale tra  il  personale  in

ruolo avente i requisiti di cui al comma 1.

3. Le aziende di cui all'art. 3, comma 1 assicurano che i  mobility

manager aziendali siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

4. In ogni caso, le funzioni e le attivita'  del  mobility  manager

aziendale   e   del   mobility   manager   d'area   nelle   pubbliche

amministrazioni si conformano  a  quanto  disposto  dal  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,  n.  62,  dalla  legge  6

novembre 2012, n. 190 e dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

 

                            Art. 8

                             Premialita'

1. Nell'ambito dei programmi di finanziamento per la  realizzazione

di interventi di mobilita' sostenibile promossi dal  Ministero  della

transizione ecologica, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili ovvero congiuntamente dai  medesimi  Ministeri,

puo' essere assegnata una premialita' ai  comuni  che  presentano  un

progetto derivante dalla integrazione e  dal  coordinamento  di  piu'

PSCL relativi al proprio territorio, adottati e aggiornati  ai  sensi

del presente decreto.

 

                               Art. 9

                  Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di  prima  applicazione,  i  PSCL  sono  adottati  entro

centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2.  Le  amministrazioni  pubbliche  provvedono  all'attuazione  del

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente sui  propri  bilanci,  e  comunque

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Ai mobility manager d'area e ai mobility manager  aziendali  che

svolgono la  propria  attivita'  presso  o  in  favore  di  pubbliche

amministrazioni non sono corrisposti, per lo svolgimento del relativo

incarico, gettoni, compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti,

comunque denominati.

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