Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 reca disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 116/2020. Rivisto anche l'elenco dei rifiuti

Modificato il testo unico ambientale su rifiuti e imballaggi tramite il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la  direttiva  1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio» (in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n. 127).

In particolare, è stata modificata la parte IV relativamente al:

  • titolo I «Gestione dei rifiuti»:

- capo I «Disposizioni generali»;

- capo II «Competenze»;

- capo III «Servizio di gestione integrata dei rifiuti»;

- capo IV «Autorizzazioni e iscrizioni»;

- capo  V «Procedure semplificate»;

  • titolo II «Gestione degli imballaggi»;
  • titolo III «Gestione di particolari categorie di rifiuti»;
  • allegato D «Elenco dei rifiuti».

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Di seguito il testo del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213. Approfondimenti a breve su Ambiente&Sicurezza.

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Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 

 

Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  3
settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE)  2018/851,
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione
della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (23G00066) 

 

(Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2023, n.127)

 

Vigente al: 16-6-2023

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15

marzo 1997, n. 59;

Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Vista la direttiva (UE) 2018/851,  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE

relativa ai rifiuti;

Vista la direttiva (UE) 2018/852,  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1994/62/CE

sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme

in materia ambientale;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'articolo 16;

Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante

attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)

2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i

rifiuti di imballaggio;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in

particolare, l'articolo 31, comma 5;

Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 16 settembre 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella

seduta del 12 ottobre 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione ai sensi  dell'articolo  5  della  direttiva

(UE) 2015/1535,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9

settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 21 dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le

politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  e

del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle

imprese e del made in Italy e della salute;

 

Emana

 

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti  -  Capo  I  Disposizioni

  generali. 

1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza  di  parte,»

sono  soppresse  e  dopo  le  parole  «responsabilita'   estesa   del

produttore» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  183,

comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»;

2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione  dei  prodotti

restituiti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «un   sistema   di

restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le  parole  «che  restano

dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite  dalle  seguenti:

«derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche'  misure  volte

ad  assicurare  che  qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica   che

professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,  venda  o

importi prodotti  (produttore  del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una

responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline

di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli  217  e

seguenti del presente decreto» sono soppresse;

b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve

le discipline di responsabilita' estesa  del  produttore  di  cui  al

titolo II e al titolo III del presente decreto.».

2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto  legislativo  n.  152

del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  il  bilancio»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni  anno  il

bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno  una

relazione», le parole «entro il 31 ottobre di  ogni  anno  un  piano»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di  ogni  anno

un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'entita'»

sono sostituite dalle seguenti: «entro il  31  maggio  di  ogni  anno

l'entita'».

3.  All'articolo  182-bis,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto

legislativo n. 152 del 2006, la  parola  «del»  e'  sostituita  dalle

seguenti: «derivanti dal».

4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto  legislativo  n.  152

del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1)   le   parole   «recuperabili   mediante   compostaggio    e

biodegradazione» sono soppresse;

2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»;

3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti:

«se in  materiale  plastico,  recuperabili  mediante  compostaggio  e

biodegradazione»;

b) la lettera c) e' soppressa.

5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e'  sostituita

dalle seguenti: «nonche' quelli»;

b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono

sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»;

c) alla  lettera  b-sexies),  le  parole  «o  i  rifiuti»  sono

sostituite dalle  seguenti:  «e  i  rifiuti»  e  dopo  le  parole  «e

demolizione» sono inserite  le  seguenti:  «prodotti  nell'ambito  di

attivita' di impresa»;

d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente:

«d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»:  rifiuti  raccolti

dalle reti durante le operazioni di pesca;».

6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-sexies, le parole  «31  dicembre»  sono  sostituite

dalle seguenti: «31 gennaio»;

b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per  la

raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure

semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)».

7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera e), dopo le  parole  «ad  eccezione»  sono

inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali  che  hanno

avuto contatto con materiale esplosivo e»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso»  sono  inserite  le

seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto  prodotto  dai  materiali

che hanno avuto contatto con materiale esplosivo».

8.  All'articolo  188,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto

legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite

dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o».

9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1)  al  primo  periodo,   le   parole   «istituito   ai   sensi

dell'articolo  6  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e

gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei

gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro

elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti  e'  gestito

direttamente  dal   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza

energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei

gestori di cui all'articolo 212.»;

3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono  aggiunte

le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di

cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto  di

cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di

diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni  tre  anni,

nonche' le modalita' di versamento.»;

b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

«3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei

rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e  le  imprese

che  raccolgono   o   trasportano   rifiuti   pericolosi   a   titolo

professionale  o  che  operano  in  qualita'   di   commercianti   ed

intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il

recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,

nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui

all'articolo 189, comma 3, sono  tenuti  ad  iscriversi  al  Registro

elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»;

c) al comma 4:

1) alla lettera b), le parole «comma  3,  dell'articolo  6  del

decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 3-bis» e la parola  «partecipazione»  e'  sostituita

dalla seguente: «iscrizione»;

2)  alla  lettera  c),  le  parole  «nonche'  dei  dati»   sono

sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui  all'articolo

193, comma 1, lettera d),»;

d) al  comma  5,  le  parole  «comma  3,  dell'articolo  6  del

decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»;

e) al comma 6,  le  parole  «comma  2»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «comma 4»;

f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis.  L'iscrizione  al  Registro   elettronico   nazionale

comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo

annuale, al fine di assicurare l'integrale  copertura  dei  costi  di

funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2,  sono

determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di

contributo, da aggiornare ogni tre  anni,  nonche'  le  modalita'  di

versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede  con  i  proventi

derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale,  che

sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello

Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia

e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

g) al comma 7, le parole «del decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono  inserite

le seguenti: «o trattata» e dopo  le  parole  «preparazione  per»  e'

inserita la seguente: «il»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto  decreto»

sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti  nel  suddetto

decreto»

c) al comma 3, lettera a), la  parola  «iniziali»  e'  sostituita

dalle seguenti: «di rifiuti»;

d) al comma 6:

1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti  modalita'»  sono

inserite le  seguenti:  «,  che  sono  valide  anche  ai  fini  della

comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»;

2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso.

11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del

2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque

consentito  derogare  alle  disposizioni  contenute  nel  codice  dei

contratti  pubblici  nell'ambito  dell'affidamento  di   servizi   di

gestione integrata dei rifiuti urbani.».

12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

b) al comma 4, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

c) al comma 5, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»;

d) al comma 6, le parole «alle  norme  vigenti»  sono  sostituite

dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti»,  e  dopo  le  parole  «in

materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in  particolare,  le

disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada  e

quelle di pubblica sicurezza».

13. All'articolo 193-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono  sostituite

dalle seguenti: «di deposito».

 

                               Art. 2 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo II Competenze. 

1. All'articolo 195, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «dell'articolo 178, comma  5»  sono

sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 177, comma 6»;

b) alla lettera r), la parola «istallazione» e' sostituita  dalla

seguente: «installazione».

2. All'articolo 197, comma 1, lettera d), del  decreto  legislativo

n. 152 del 2006, le parole «lettere d e  h)»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «lettere d e l)».

 

                               Art. 3 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo  III  Servizio  di

  gestione integrata dei rifiuti. 

1. All'articolo 205, comma 6-bis, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152 dopo le parole «operazioni di recupero» sono inserite le

seguenti: «e non sono inceneriti, ad eccezione dei rifiuti  derivanti

da  successive  operazioni  di  trattamento  dei   rifiuti   raccolti

separatamente  per  i  quali  l'incenerimento  produca   il   miglior

risultato ambientale conformemente all'articolo 179».

                                 Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo IV  Autorizzazioni

e iscrizioni.

 

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  17,  dopo  le  parole  «deposito  temporaneo»  sono

inserite le seguenti: «prima della raccolta» e le parole «183,  comma

1, lettera m)» sono sostituite dalla seguente: «185-bis»;

b) al comma 17-bis, alinea:

1) dopo le parole «della stessa, al» sono inserite le  seguenti

«registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e

delle procedure  semplificate  concluse  (RECER),  di  cui  al  comma

3-septies dell'articolo 184-ter, interoperabile con il»;

2) le parole «attraverso il Catasto  telematico»  e  «che  cura

l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse;

3) le parole «dei  seguenti  elementi»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «indicando i seguenti elementi»;

c)  al  comma  17-ter,  le  parole  «Catasto   telematico»   sono

sostituite dalla seguente «registro nazionale per la  raccolta  delle

autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate  concluse

(RECER)».

2. All'articolo 211, comma 1, alinea, del  decreto  legislativo  n.

152 del 2006, le parole «agli articoli 208  e  210»  sono  sostituite

dalle seguenti: «all'articolo 208».

 

                               Art. 5 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Titolo I  Gestione  dei  rifiuti  -  Capo  V  Procedure

  semplificate. 

1. All'articolo 214, comma 9, alinea,  del  decreto  legislativo  3

aprile  2006,  n.  152,  le  parole  «catasto  dei  rifiuti  di   cui

all'articolo 189, attraverso il Catasto telematico»  sono  sostituite

dalle  seguenti:  «registro   nazionale   per   la   raccolta   delle

autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate  concluse

(RECER), di cui al comma 3-septies dell'articolo 184-ter», le  parole

«che cura l'inserimento in un elenco nazionale» sono soppresse, e  le

parole «dei seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «i seguenti».

2. All'articolo 214-ter, comma 1, del decreto  legislativo  n.  152

del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) le parole «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti  «e'

avviato»;

2) le parole «successivamente alla verifica e al controllo  dei

requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle

province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente

competenti, secondo le  modalita'  indicate  all'articolo  216»  sono

sostituite dalle seguenti «decorsi novanta giorni dalla comunicazione

di  inizio  attivita',  entro  i  quali  le  province  o  le   citta'

metropolitane  territorialmente  competenti  verificano,  secondo  le

modalita' indicate  dall'articolo  216,  il  possesso  dei  requisiti

previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «E'  fatto  salvo

quanto previsto dall'articolo 216, comma 1,  in  materia  di  rifiuti

elettrici ed elettronici.».

3. All'articolo 216, comma 8, del decreto legislativo  n.  152  del

2016, le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».

 

                               Art. 6 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Titolo II Gestione degli imballaggi. 

1. All'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera bb), le parole «speciali assimilati»  sono

sostituite dalle seguenti: «urbani di cui all'articolo 183, comma  1,

lettera b-ter), punto 2»;

b) al comma 1-bis, dopo la parola "«rifiuto»," sono  inserite  le

seguenti: "«regime di responsabilita' estesa del produttore»,".

2.  All'articolo  219,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto

legislativo n. 152 del  2006,  la  parola  «I»  e'  sostituita  dalle

seguenti:  «Ai   fini   della   identificazione   e   classificazione

dell'imballaggio, i» e le parole «, ai fini della  identificazione  e

classificazione dell'imballaggio,» sono soppresse.

3. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «possono essere» sono sostituite

dalla seguente: «sono»,

b) il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  «I  rifiuti  di

imballaggio esportati fuori dell'Unione sono considerati ai fini  del

conseguimento degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclaggio  di  cui

all'allegato E soltanto se i requisiti di cui al presente comma  sono

soddisfatti e se, in conformita' al regolamento (CE) n. 1013/2006 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, l'esportatore

puo' provare che la spedizione di rifiuti sia conforme agli  obblighi

di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di

fuori  dell'Unione  ha  avuto  luogo  in  condizioni  sostanzialmente

equivalenti agli obblighi previsti  al  riguardo  dalla  legislazione

europea.»;

c) il quarto periodo e' soppresso.

4. All'articolo 221 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole «generati dal consumo dei propri

prodotti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «riferibili  ai  propri

prodotti» ed il segno di interpunzione «.» e' soppresso;

2)  al  secondo  periodo,  le  parole  «I  produttori   e   gli

utilizzatori degli imballaggi sono  responsabili  della  corretta  ed

efficace  gestione  ambientale  dei  rifiuti  riferibili  ai   propri

prodotti» sono soppresse;

3) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Ai

produttori e  agli  utilizzatori  e'  attribuita  la  responsabilita'

finanziaria o quella finanziaria e organizzativa della gestione della

fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.»;

b) al comma 4, secondo periodo, le parole "nei  limiti  derivanti

dai criteri determinati ai sensi dell'articolo 195, comma 2,  lettera

e)» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero secondo le  modalita'  di

cui all'articolo 198, comma 2-bis»;

c) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati.

5. All'articolo 221-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  dopo  la  parola  «aderire»  sono  inserite  le

seguenti: «al Consorzio nazionale imballaggi e», e le parole «di  cui

al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 223,

comma 2»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) alla lettera a), il segno di interpunzione «,» e' sostituito

dal seguente: «;»;

2) alla lettera b), dopo la parola «industriale,» sono inserite

le seguenti: «comprensivo di  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed

economica,»;

c) al  comma  6,  la  parola  «collettivo»  e'  sostituita  dalle

seguenti «di gestione»;

d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. I produttori che hanno ottenuto il  riconoscimento  del

sistema ai sensi del comma 6, sono tenuti a presentare annualmente al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e  al  CONAI  la

documentazione  di  cui  all'articolo  237,  comma  6.  Il  programma

pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio

e il piano specifico di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno

solare  successivo,  sono  inseriti   nel   programma   generale   di

prevenzione e di gestione di cui all'articolo 225.»;

e) al comma 9, lettera d), le parole «221, commi 6, 7 e  8»  sono

sostituite dalle seguenti: «237, comma 6»;

f) al comma 12, le parole  «31  dicembre  2024»  sono  sostituite

dalle seguenti: «5 gennaio 2023».

6. All'articolo 222, comma 4, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, le parole «indicate nella direttiva 2018/851/UE all'articolo 1,

paragrafo 1, numero 3, lettera a), punto 2-ter» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all'articolo 183, comma 1, lettera  b-ter)»,  e  la

parola «collettivi» e' sostituita dalle seguenti: «di responsabilita'

estesa del produttore».

7. All'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il quarto e il sesto periodo sono soppressi;

b) al comma 3, primo periodo, le parole «e 2» sono soppresse;

c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I consorzi  di  cui

al  comma  1  sono  tenuti  a  presentare  annualmente  al  Ministero

dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica   e   al   CONAI,   la

documentazione  di  cui  all'articolo  237,  comma  6.  Il  programma

pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio

e il piano specifico di  prevenzione  e  gestione  relativo  all'anno

solare successivo sono inseriti nel programma generale di prevenzione

e gestione di cui all'articolo 225»;

d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

8. All'articolo 224 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole  «approvato  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto

con il Ministro delle attivita'  produttive»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «adeguato ai principi contenuti nel presente decreto ed  in

particolare  a  quelli  di  trasparenza,  efficacia,  efficienza   ed

economicita',  nonche'  di  libera  concorrenza  nelle  attivita'  di

settore. Lo statuto adottato e' trasmesso entro  quindici  giorni  al

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che lo  approva

con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e

del Made in Italy . Qualora da parte  dei  suddetti  Ministeri  siano

formulate motivate osservazioni, il CONAI e' tenuto ad adeguarsi  nei

successivi sessanta giorni e, nel  caso  in  cui  non  ottemperi  nei

termini prescritti, le  modifiche  allo  statuto  sono  disposte  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  di

concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy»;

b) il comma 2 e' abrogato;

c) al comma 3:

1) alla lettera c), le parole «articoli  221,  comma  6,»  sono

sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;

2)  alla  lettera  e),  primo  periodo,  le  parole  «,   anche

eventualmente destinando» sono sostituite dalle seguenti: «. Destina,

eventualmente,» e, dopo le parole  «ai  consorzi»  sono  inserite  le

seguenti: «, di cui all'articolo 223,»;

3) alla lettera e), le parole «di cui all'articolo  219,  comma

3, lettere d-bis, d-ter) e d-quater)» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'articolo 219, comma 3, lettere e), f) e g)»;

4) alla lettera h), le  parole  «lettera  b)»  sono  sostituite

dalle seguenti: «lettera c)»;

d) al comma 5, alinea, primo periodo, la parola  «collettivi»  e'

sostituita   dalle   seguenti:   «di   responsabilita'   estesa   del

produttore»;

e) al comma 8:

1) al primo periodo, dopo la parola «Conai»  sono  inserite  le

seguenti: «, determinato ai sensi dell'articolo 237, comma 4,»;

2) al secondo periodo, dopo le parole  «nell'anno  precedente»,

sono inserite le seguenti: «e degli introiti derivanti dalla  vendita

dei rifiuti  provenienti  dai  propri  prodotti,  nonche'  da  quelli

derivanti da eventuali cauzioni di deposito non reclamate,»;

3) il terzo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  CONAI

provvede ai mezzi  finanziari  necessari  per  lo  svolgimento  delle

proprie funzioni con i proventi dell'attivita', con i contributi  dei

consorziati, con altri contributi e  proventi  di  consorziati  e  di

terzi, compresi quelli dei soggetti di cui all'articolo 221, comma 3,

lettere  a)  e  c),  per  le  attivita'  svolte  in  loro  favore  in

adempimento alle prescrizioni di legge e con una quota del contributo

ambientale CONAI.  Quest'ultima  e'  determinata,  nel  rispetto  dei

criteri di contenimento dei costi e  di  efficienza  della  gestione,

nella  misura  necessaria  a  far   fronte   alle   spese   derivanti

dall'espletamento delle funzioni conferitegli dal presente titolo.»;

f) al comma 12:

1) al primo periodo, le parole «il corrispettivo  di  cui  alla

lettera a) del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «la copertura

dei costi di cui al punto 1 del comma 5»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «all'articolo 223»,  sono

inserite le seguenti: «e  dai  competenti  sistemi  autonomi  di  cui

all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)»;

g) il comma 9 e' soppresso:

9. All'articolo 225 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1)  all'alinea  le  parole  «articoli  221,  comma   6,»   sono

sostituite dalle seguenti: «articoli 221-bis, comma 7-bis»;

2) alla lettera a) e' premessa la parola «la» e, dopo la parola

«imballaggio», sono inserite  le  seguenti:  «attraverso  modelli  di

produzione e consumo sostenibili»;

3) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

«a-bis)  la  progettazione,  la  fabbricazione  e  l'uso   di

imballaggi efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche

in termini di durata di vita, scomponibili,  riutilizzabili,  nonche'

l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;

a-ter)  la  promozione  della  riduzione  del  contenuto   di

sostanze  pericolose  in  materiali  e  imballaggi,  fatti  salvi   i

requisiti giuridici armonizzati relativi a tali materiali e  prodotti

stabiliti a livello dell'Unione;»;

4) alla lettera b) e' premessa la parola «l'»;

5) alla lettera c) e' premessa la parola «l'»:

6) alla lettera d) e' premessa la parola «il»;

7) alla lettera e) e' premessa la parola «la».

b)  al  comma  3,  dopo  le  parole  «programma  generale  di

prevenzione e gestione» sono inserite  le  seguenti:  «,  nonche'  la

relazione generale consuntiva relativa  all'anno  solare  precedente.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e

del Ministro delle imprese e del  Made  in  Italy,  d'intesa  con  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI  si  provvede  alla

approvazione  e  alle  eventuali  modificazioni  e  integrazioni  del

Programma generale di prevenzione e di gestione  degli  imballaggi  e

dei rifiuti di imballaggio.»;

c) il comma 4 e' abrogato.

 

                               Art. 7 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati  -  Titolo  III  Gestione  di  particolari  categorie  di

  rifiuti. 

1. All'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

comma 2, secondo periodo, la  parola  «cinque»  e'  sostituita  dalla

seguente: «tre».

2. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del

2006, le parole «24 giugno  2003,  n.  182»,  sono  sostituite  dalle

seguenti: «8 novembre 2021, n. 197».

3. All'articolo 237 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo  periodo,  le  parole  «nelle  aree»  sono

sostituite dalle seguenti: «alle aree»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo la parola  «riutilizzo,»  sono

inserite le seguenti: «dalla vendita dei rifiuti derivanti dai propri

prodotti,» e le parole «ottenute dal prodotto» sono sostituite  dalle

seguenti: «secondarie ottenute dai prodotti»;

c) al comma 6, le  parole  «31  ottobre»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «30 settembre», dopo le parole «del mare» sono inserite  le

seguenti: «e all'ISPRA un programma pluriennale di prevenzione  della

produzione dei rifiuti e», e le parole «e il bilancio  con  relazione

sulla gestione relativa all'anno solare precedente, che riporti» sono

sostituite dalle seguenti: «nonche', entro il 31 maggio di ogni anno,

un  piano  specifico  di   prevenzione   relativo   all'anno   solare

precedente,  comprensivo  della  relazione  sulla  gestione   e   del

bilancio. I documenti contengono le misure atte a conseguire almeno i

seguenti obiettivi: la  prevenzione  della  formazione  dei  rifiuti,

attraverso  modelli  di  produzione   e   consumo   sostenibili;   la

progettazione, la fabbricazione e l'uso di prodotti efficienti  sotto

il profilo delle risorse, durevoli, anche in  termini  di  durata  di

vita  e  di  assenza  di  obsolescenza   programmata,   scomponibili,

riparabili, riutilizzabili  e  aggiornabili,  nonche'  l'utilizzo  di

materiali ottenuti dai rifiuti nella loro produzione;  la  promozione

dell'ecodesign per i prodotti che contengono materie  prime  critiche

onde evitare che tali materie diventino rifiuti; la promozione  della

riduzione  del  contenuto  di  sostanze  pericolose  in  materiali  e

prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici  armonizzati  relativi  a

tali  materiali  e  prodotti   stabiliti   a   livello   dell'Unione;

l'accrescimento della  proporzione  della  quantita'  di  rifiuti  di

riutilizzabili   rispetto   alla   quantita'    di    prodotti    non

riutilizzabili; l'accrescimento della proporzione della quantita'  di

rifiuti sottoposti alle operazioni di preparazione per il  riutilizzo

e riciclabili rispetto alla quantita' di rifiuti  non  sottoposti  ad

operazioni di preparazione per il riutilizzo e  non  riciclabili;  il

raggiungimento  degli  obiettivi  di  recupero  e   riciclaggio.   La

relazione  sulla  gestione  relativa  all'anno   solare   precedente,

inoltre, riporta»;

d) al  comma  8,  dopo  la  parola  «versato»  sono  aggiunte  le

seguenti: «in conformita' alle disposizioni di cui ai titoli II e III

della parte quarta del  presente  decreto  legislativo»,  e  dopo  le

parole «sistema collettivo» sono aggiunte le seguenti: «,  ovvero  ad

un consorzio ex lege o ad un sistema alternativo,».

 

                               Art. 8 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV

  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti

  inquinati - Allegato D Elenco dei rifiuti.

1. All'allegato D della parte  quarta  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, le parole «Indice.  Capitoli  dell'elenco»  sono

sostituite dalle seguenti: «Classificazione dei rifiuti.

Definizioni.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

1.  «sostanza  pericolosa»,  una   sostanza   classificata   come

pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle parti da 2  a  5

dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008;

2. «metallo pesante», qualunque composto di antimonio,  arsenico,

cadmio,  cromo  (VI),  rame,  piombo,  mercurio,   nichel,   selenio,

tellurio, tallio e stagno, anche  quando  tali  metalli  appaiono  in

forme metalliche nella misura in cui questi  sono  classificate  come

pericolose;

3.  «policlorodifenili  e  policlorotrifenili»  (PCB),   i   PCB,

conformemente alla definizione di cui  all'articolo  2,  lettera  a),

della direttiva 96/59/CE del Consiglio;

4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguenti:  qualsiasi

composto  di  scandio  vanadio,  manganese,  cobalto,  rame,  ittrio,

niobio, afnio,  tungsteno,  titanio,  cromo,  ferro,  nichel,  zinco,

zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in

forme metalliche, nella misura in cui questi sono  classificati  come

pericolosi;

5. «stabilizzazione», i processi che modificano la  pericolosita'

dei componenti dei rifiuti e  trasformano  i  rifiuti  pericolosi  in

rifiuti non pericolosi;

6. «solidificazione»,  processi  che  influiscono  esclusivamente

sullo stato fisico dei rifiuti per mezzo di appositi additivi,  senza

modificare le proprieta' chimiche dei rifiuti stessi;

7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che  contiene,

dopo il processo di stabilizzazione, componenti pericolosi,  che  non

sono stati completamente trasformati in componenti non  pericolosi  e

che potrebbero essere rilasciati nell'ambiente  nel  breve,  medio  o

lungo periodo.

Valutazione e classificazione.

1. Valutazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.

Nel  valutare  le  caratteristiche  di  pericolo  dei  rifiuti,  si

applicano i criteri di cui all'Allegato I alla Parte IV  del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. Per le caratteristiche di pericolo HP 4,

HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i  valori  soglia

per le singole sostanze come indicato nell'Allegato I alla  Parte  IV

del decreto legislativo n. 152  del  2006.  Quando  una  sostanza  e'

presente nei rifiuti in quantita' inferiori al suo valore soglia, non

viene presa in considerazione per il calcolo  del  valore  limite  di

concentrazione. Laddove una caratteristica di pericolo di un  rifiuto

e'  stata  valutata  sia  mediante  una  prova  che  utilizzando   le

concentrazioni di sostanze pericolose come indicato  nell'Allegato  I

alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevalgono  i

risultati della prova.

2. Classificazione di un rifiuto come pericoloso.

I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti

sono considerati rifiuti pericolosi a meno che non si  applichino  le

esclusioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2008/98/CE.

Ai rifiuti  cui  potrebbero  essere  assegnati  codici  di  rifiuti

pericolosi e non pericolosi, si applicano le  seguenti  disposizioni:

l'iscrizione  di  una  voce  nell'elenco   armonizzato   di   rifiuti

contrassegnata  come  pericolosa,  con  un  riferimento  specifico  o

generico a «sostanze pericolose», e'  opportuna  solo  quando  questo

rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che  determinano  nel

rifiuto una o piu' delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a  HP  8

e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'Allegato I alla Parte IV del  decreto

legislativo n. 152 del 2006. La valutazione della  caratteristica  di

pericolo HP 9 «infettivo» e' effettuata conformemente al decreto  del

Presidente  della  Repubblica   15   luglio   2003,   n.   254;   una

caratteristica  di  pericolo  puo'  essere  valutata  utilizzando  la

concentrazione   di   sostanze   nei   rifiuti,   come    specificato

nell'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006

o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008,

eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n.  440/2008  o

altri  metodi  di  prova  e  linee  guida  riconosciuti   a   livello

internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.

1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e  umana;  i

rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati

(PCDD/PCDF),  DDT  (1,1,1-tricloro-2,2-bis  (4-  clorofenil)  etano),

clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin,

eptacloro, esaclorobenzene,  clordecone,  aldrin,  pentaclorobenzene,

mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in  quantita'  superiori  ai

limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento  (CE)

n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono  essere

classificati come pericolosi;  i  limiti  di  concentrazione  di  cui

all'Allegato I alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del  2006

non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non

contaminati da sostanze pericolose). I  residui  di  leghe  che  sono

considerati rifiuti pericolosi  sono  specificamente  menzionati  nel

presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*); se  del  caso,

al momento di stabilire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti si

possono  prendere  in  considerazione  le  seguenti  note   contenute

nell'allegato VI del regolamento (CE)  n.  1272/2008:  1.1.3.1.  Note

relative     all'identificazione,     alla     classificazione      e

all'etichettatura delle sostanze: note B, D, F, J, L, M, P, Q,  R,  e

U; 1.1.3.2. Note relative alla  classificazione  e  all'etichettatura

delle  miscele:  note  1,  2,  3  e  5;  dopo  la  valutazione  delle

caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in  base  a  questo

metodo,  si  assegnera'  l'adeguata  voce  di  pericolosita'  o   non

pericolosita'  dall'elenco  dei  rifiuti.   Tutte   le   altre   voci

dell'elenco armonizzato  di  rifiuti  sono  considerate  rifiuti  non

pericolosi.

Elenco dei rifiuti.

I  diversi  tipi  di  rifiuti  inclusi  nell'elenco  sono  definiti

specificatamente mediante il codice a  sei  cifre  per  ogni  singolo

rifiuto e i corrispondenti codici a quattro  e  a  due  cifre  per  i

rispettivi capitoli. Di  conseguenza,  per  identificare  un  rifiuto

nell'elenco occorre procedere come segue: identificare la  fonte  che

genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20  per

risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in  questione,  ad

eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre

99. Occorre rilevare che e' possibile che un determinato  impianto  o

stabilimento debba classificare  le  proprie  attivita'  in  capitoli

diversi. Per esempio, un costruttore di automobili  puo'  reperire  i

rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione  e

dal  trattamento  superficiale  di  metalli),  che  nel  capitolo  11

(rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da  trattamento  e

rivestimento di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso  di

rivestimenti), in funzione delle  varie  fasi  della  produzione;  se

nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per

la classificazione di un determinato  rifiuto,  occorre  esaminare  i

capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto; se  nessuno

di questi  codici  risulta  adeguato,  occorre  definire  il  rifiuto

utilizzando i codici di cui al capitolo 16; se un determinato rifiuto

non e' classificabile neppure mediante  i  codici  del  capitolo  16,

occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati  altrimenti)

preceduto dalle cifre  del  capitolo  che  corrisponde  all'attivita'

identificata nella prima fase.

Indice. Capitoli dell'elenco.

«01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,

nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali;

02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,

selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;

03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di

pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce  e  dell'industria

tessile;

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas

naturale e trattamento pirolitico del carbone;

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici;

07 Rifiuti dei processi chimici organici;

08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di

rivestimenti  (pitture,   vernici   e   smalti   vetrati),   adesivi,

sigillanti, e inchiostri per stampa;

09 Rifiuti dell'industria fotografica;

10 Rifiuti provenienti da processi termici

11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal

rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non

ferrosa;

12 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal  trattamento  fisico  e

meccanico superficiale di metalli e plastica;

13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli

commestibili, 05 e 12);

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne

le voci 07 e 08);

15 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti

e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;

17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione  (compreso

il terreno proveniente da siti contaminati);

18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da

attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di

ristorazione   che   non   derivino   direttamente   da   trattamento

terapeutico)»;

19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,

impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla

potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso

industriale;

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da

attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.».

 

                               Art. 9 

                  Disposizioni transitorie e finali 

1. All'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 5.1 e' inserito il seguente:

«5.2 Gli obblighi di cui al comma  5  decorrono  dal  1°  gennaio

2023.».

2. All'articolo 265 del decreto legislativo n.  152  del  2006,  il

comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  193-bis  e  dal

decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, al  fine  di  consentire

agli operatori del settore di dotarsi delle autorizzazioni necessarie

per la gestione dei rifiuti, e' ammessa l'assimilazione  dei  rifiuti

prodotti dalle navi e dei residui di carico alle merci, anche ai fini

della pericolosita', per  quanto  concerne  il  regime  normativo  in

materia di trasporti via mare, sino al termine di centottanta  giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto.»:

3. Alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  le

parole «Enti di gestione territoriale ottimale»,  ovunque  ricorrano,

sono  sostituite  dalle   seguenti:   «Enti   di   Governo   d'ambito

territoriale ottimale».

 

                               Art. 10 

                             Abrogazioni 

1. All'articolo 6 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' abrogato;

b) al comma 3-quater il primo, il secondo  e  il  quarto  periodo

sono soppressi.

 

                               Art. 11 

                 Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato  sara'  inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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