MUD 2019: in Gazzetta il nuovo modello

MUD 2019
Sostituito integralmente il modello precedente. Termine ultimo per la presentazione: sabato 22 giugno 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2019 (MUD 2019) con l'emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 (in S.O. n. 8 alla G.U. del 22 febbraio 2019, n. 45).

Il nuovo modello sostituisce integralmente il modello precedente e va presentato entro il 22 giugno 2019 (e non più il 30 aprile come da consuetudine), calcolando 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Il provvedimento è composto da un solo articolo e quattro allegati. In particolare, nel primo sono dettagliate le istruzioni per la compilazione del modello, a sua volta suddivise tra:

  • soggetti obbligati;
  • struttura;
  • presentazione;
  • comunicazione rifiuti semplificata;
  • sezione anagrafica;
  • comunicazione rifiuti;
  • comunicazione veicoli fuori uso;
  • comunicazione imballaggi;
  • comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • comunicazione rifiuti urbani e assimilati e raccolti in convenzione;
  • comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nei successivi due allegati è riportata la modulistica da compilare, mentre l'ultimo riporta le indicazioni per la presentazione telematica del MUD.

Di seguito il testo del D.P.C.M. 24 dicembre 2018, seguito dagli allegati.

Sempre in tema di rifiuti, si segnalano due recentissimi provvedimenti dell'Albo gestori ambientali:

  • la deliberazione del 6 febbraio 2019, Prot. n. 02/ALBO/ CN, in materia di gestione dei Raee (CLICCA QUI);
  • la circolare 21 febbraio 2019, n. 3 in materia di gestione dei rifiuti abbandonati su spiagge e rive dei corsi d'acqua (CLICCA QUI).

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno
2019. (19A01109) 
 
    in S.O. n. 8 alla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019, n. 45
 


                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 1, comma 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ove  si
prevede che il modello unico di dichiarazione e' adottato con decreto
del Presidente della Repubblica; 
  Visto l'art. 6, comma 1, della citata  legge  n. 70/1994,  secondo
cui,  in  attesa dell'adozione  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 1, citato, il  modello unico  di
dichiarazione e' adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il comma 3 del  medesimo art.  1  della legge  n.  70/1994,
secondo il quale il Presidente del Consiglio  dei ministri  dispone,
con  proprio  decreto, gli  aggiornamenti  del modello   unico   di
dichiarazione; 
  Rilevato che il modello unico di dichiarazione, ai sensi del citato
art.  6,  comma 1,  della  citata legge  n.  70 del  1994,  ha,  a
riferimento, gli «obblighi di dichiarazione,  di  comunicazione,  di
denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle
relative norme di attuazione di cui alla  tabella  A allegata  alla
presente legge»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  recante  «Testo unico  delle  disposizioni in  materia  di
documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione  digitale»,  che contiene,  tra   l'altro,  la
disciplina relativa ai documenti informatici e alla loro  formazione,
gestione,  conservazione   e  trasmissione,   nonche'   alle  firme
elettroniche; 
  Visto il decreto  legislativo 19  agosto  2005, n.  195,  recante
«Attuazione  della  direttiva 2003/4/CE  sull'accesso  del pubblico
all'informazione ambientale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, il Titolo I, Capo  I della
Parte IV ove sono conferiti gli obblighi per  la tracciabilita'  dei
rifiuti, nonche' il Titolo II della medesima Parte IV, relativa  agli
imballaggi e rifiuti di imballaggio; 
  Visto l'art. 220 del citato decreto legislativo  n.  152/2006, che
prevede l'obbligo di comunicazione da parte del  Consorzio nazionale
imballaggi - CONAI, con le modalita' previste dalla legge 25  gennaio
1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli  imballaggi per
ciascun materiale e per tipo  di  imballaggio immesso  sul  mercato,
nonche',  per  ciascun materiale,  la  quantita' degli   imballaggi
riutilizzati e dei rifiuti  di  imballaggio riciclati  e  recuperati
provenienti dal mercato nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di «Attuazione
della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»; 
  Visto  il decreto  legislativo  20 novembre  2008,  n. 188,   di
«Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti, che abroga la direttiva 91/157/CEE»; 
  Visto il decreto  legislativo 14  marzo  2014, n.  49,  che reca
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee)»; 
  Visto  il regolamento  (UE)  333/2011 recante   i   criteri  che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere
considerati  rifiuti,  ai sensi  della  direttiva  2008/98/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto  il regolamento  (UE)  1179/2012 recante  i   criteri  che
determinano quando i rottami di vetro cessano di  essere considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Visto  il regolamento  (UE)  715/2013 recante   i   criteri  che
determinano quando i rottami di rame cessano  di essere  considerati
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la decisione 738/2000/CE concernente un questionario  per  le
relazioni  degli  Stati membri   sull'attuazione   della  direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista la decisione 753/2001/CE relativa  al  questionario che  gli
Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni  sull'attuazione
della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo  e  del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 270/2005/CE, come modificata  con  decisione UE
del 19 giugno 2018, n. 896, che stabilisce le  tabelle  relative al
sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista la  decisione 293/2005/CE  che istituisce  le  modalita' di
controllo dell'osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e  di
reimpiego/riciclaggio  fissati   nella  direttiva   2000/53/CE   del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista la decisione 369/2005/CE  che stabilisce  le  modalita' per
sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e
definisce i formati per la presentazione dei dati relativi ai rifiuti
di  apparecchiature  elettriche ed  elettroniche,  ai sensi   della
direttiva 2012/19/CE; 
  Vista la decisione 851/2009/CE che istituisce  un  questionario ai
fini dell'attivita' di rendicontazione degli Stati membri  in merito
all'attuazione della direttiva 2006/66/CE del  Parlamento europeo  e
del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di  pile  e
accumulatori; 
  Vista la decisione 753/2011/CE che istituisce regole e modalita' di
calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi  di cui  all'art.
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo di  risorse  naturali»,  che   ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di gestione di  rifiuti
speciali per talune attivita' economiche; 
  Visto l'art.  9-bis del  decreto-legge  20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto 2017,  n.  123,
recante  «Disposizioni  urgenti per  la   crescita  economica   nel
Mezzogiorno»,  che  introduce disposizioni   di   attuazione  della
direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del
29 aprile 2015, che modifica la direttiva  94/62/CE  concernente la
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero; 
  Visto il decreto del  Presidente del  Consiglio  dei ministri  28
dicembre  2017   recante  «Approvazione   del   modello  unico   di
dichiarazione ambientale per l'anno 2018»; 
  Considerata la necessita' di adottare, per l'anno  2019,  un nuovo
modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di  quello
vigente, come richiesto dal Ministero dell'ambiente  e della  tutela
del territorio e del mare, cosi' da poter acquisire i  dati relativi
ai rifiuti da tutte le categorie di operatori,  in attuazione  della
piu' recente normativa europea; 
  Sentiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, l'ISPRA - Istituto superiore per la ricerca e la protezione
ambientale, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della
salute, il  Ministero  dell'interno, nonche'  Unioncamere  - Unione
italiana  delle  camere di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1
 
  1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del  28 dicembre  2017  e'
integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni  allegati al
presente decreto. 
  2. Il modello di cui al presente decreto sara'  utilizzato  per  le
dichiarazioni da presentare entro il 30  aprile  di ogni  anno  con
riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio
1994, n. 70. 
  3. L'accesso alle  informazioni contenute  nel  modello unico  di
dichiarazione ambientale e' disciplinato dal decreto  legislativo 19
agosto 2005, n. 195.

CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI

 

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – SOGGETTI OBBLIGATI

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – STRUTTURA

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – PRESENTAZIONE

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – SEZIONE ANAGRAFICA

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE RIFIUTI

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE RAEE

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1 – COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI AEE

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CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 4

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