Rifiuti abbandonati su spiagge: chi può raccoglierli?

L'Albo gestori ambientali ha fornito chiarimenti, con propria circolare 21 febbraio 2019, n. 3, alle imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016

Quali sono le imprese autorizzate alla raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su spiagge e rive dei corsi d'acqua? La domanda è stata posta al Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali in termini di quali fossero le possibilità, per le imprese, già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera 3 novembre 2016, n. 5, come modificata con delibera n. 8 del 12 settembre 2017, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D7, alla stessa delibera .

Il Comitato ha risposto con la propria circolare 21 febbraio 2019, n. 3, chiarendo che:

  • le imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5/2016, devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla tabella D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione;
  • in sede di rinnovo dell’iscrizione, le stesse imprese devono attestare il possesso dei requisiti previsti, la cui mancanza comporta l'esclusione dalla sottocategoria interessata e l'emissione del provvedimento di rinnovo.

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali é intervenuto anche con la deliberazione del 6 febbraio 2019, Prot. n. 02/ALBO/ CN, in materia di gestione dei Raee (CLICCA QUI).

Sempre in tema di rifiuti, un cenno a parte merita ovviamente la recentissima emanazione del che ha introdotto di fatto il MUD 2019 (CLICCA QUI).

Di seguito il testo della circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 21 febbraio 2019, n. 3.

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Circolare del Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali 21 febbraio 2019, n. 3

Oggetto: Verifica dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui alla delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come modificata con delibera n. 8 del 12 settembre 2017

Di recente sono pervenute al Comitato nazionale numerose richieste di chiarimento da parte di imprese e stazioni appaltanti riguardanti le possibilità, per le imprese, già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, di svolgere le attività della sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’allegato D, Tab. D7, alla delibera stessa.

Al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sezioni regionali e provinciali sull’intero territorio nazionale in ordine alla verifica dei requisiti minimi previsti per la sottocategoria riportata nella Tab. D7 e alle modalità di istruttoria e di rinnovo dell’iscrizione, il Comitato nazionale ha ritenuto di chiarire quanto segue.

Preliminarmente si segnala che il Comitato nazionale ha già avuto modo di esprimersi sul tema con circolare n. 229 del 24 febbraio 2017 e più recentemente, seppur in maniera indiretta, con circolare n. 153 del 7 dicembre 2018.

Con la circolare 229/2017 si chiariva che, sulla base delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 6, della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, il provvedimento d’iscrizione nella categoria 1 non riporta esplicitamente l’indicazione delle sottocategorie di cui all’allegato “D” e che qualora l’impresa non dimostri la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti, nel provvedimento d’iscrizione è riportato: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alle sottocategorie “raccolta e trasporto di rifiuti urbani giacenti sulle strade extraurbane e sulle autostrade” oppure “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” a seconda della sottocategoria interessata.

Successivamente, a seguito dell’entrata in vigore delle delibera n. 8 del 12 settembre 2017, di modifica della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, con circolare 153/2018 è stata ribadita la necessità, solo per le imprese che intendono svolgere anche le attività della sottocategoria di cui alla tabella Tab. D7, di disporre al momento dell’iscrizione delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciale previsti.

Dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra richiamate si può dedurre che, nel caso di imprese già iscritte nella categoria 1 alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016, le stesse devono ritenersi autorizzate a svolgere anche le attività di cui alla Tab. D7, salvo esplicito divieto riportato nel provvedimento di iscrizione.

Resta inteso che, in sede di rinnovo dell’iscrizione, l’impresa già iscritta alla data di entrata in vigore della delibera n. 5 del 3 novembre 2016 attesta, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti previsti. La Sezione regionale, in sede di istruttoria della domanda di rinnovo, verifica la disponibilità delle macchine operatrici o dei veicoli ad uso speciali previsti. In mancanza, la Sezione regionale esclude la sottocategoria interessata ed emette il provvedimento di rinnovo con la dicitura: “L’impresa non può esercitare le attività di cui alla sottocategoria “raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua”.

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