Norme tecniche per le autorimesse: le novità in materia di prevenzione incendi

Il D.M. 15 maggio 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132

Norme tecniche per le autorimesse. Con il D.M. 15 maggio 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 23 maggio 2020 - il ministero dell'Interno ha approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del provvedimento.

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Il D.M. 15 maggio 2020 sulle norme tecniche per le autorimesse sostituisce integralmente il capitolo "V.6 -Autorimesse" della sezione V dell'allegato 1 al decreto D.M. Interno 3 agosto 2015.

Qui di seguito il testo integrale del decreto sulle norme tecniche per le autorimesse e, in coda, il nuovo allegato I.

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Decreto del ministero dell'Interno 15 maggio 2020

Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività di autorimessa. (20A02776)

(in Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2020, n. 132)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni, e in
particolare l'art. 15, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 concernente il «Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986,
recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle
autorimesse e simili» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1986;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002,
recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli
alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in
relazione al sistema di sicurezza dell'impianto» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 3 dicembre
2002;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, recante
«Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla
sicurezza antincendio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante
«Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 2017,
recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per
le attivita' di autorimessa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019, recante
«Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante
«Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 febbraio 2020,
recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3
agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 57 del 6 marzo 2020;
Ritenuto necessario aggiornare la regola tecnica verticale
individuata al capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto
2015;
Ritenuto, inoltre, necessario continuare l'azione di
semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo
relativo alla prevenzione degli incendi per le autorimesse, mediante
il superamento del sistema delle modalita' alternative applicative
previste dal richiamato decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015;
Ravvisata l'opportunita' di sostituire integralmente il
summenzionato capitolo V.6 - Autorimesse della sezione V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto
2015, per favorire una piu' immediata lettura del testo;
Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
(UE) n. 2015/1535 del 9 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato 1 del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. E' approvato l'allegato I, che costituisce parte integrante del
presente decreto, che sostituisce integralmente il capitolo V.6 -
Autorimesse della sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 2

Modifiche all'art. 2-bis del decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. La lettera «e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili
e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili»
dell'elenco delle attivita' riportato al comma 1 dell'art. 2-bis del
decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e' soppressa.

Art. 3

Norme finali

1. Fatta salva la possibilita' di applicare le disposizioni
contenute nell'allegato I per l'intera autorimessa, il presente
decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di
entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a) siano gia' in regola con almeno uno degli adempimenti previsti
agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151;
b) siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi
richiamati in premessa, comprovati da atti rilasciati dalle
amministrazioni competenti.
2. Sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio
1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio
delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell'interno 22
novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di
autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di
autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto»,
fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento delle
autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si applicano le disposizioni previste dall'art. 2, commi 3 e
4 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019.
4. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Allegato I
(articolo 1)

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimesse

(vedere allegato qui in coda)

(Norme tecniche per le autorimesse)

Allegati

Capitolo V.6 Autorimesse

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