Notifica preliminare: come, quando e perché

L’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del committente (o del responsabile dei lavori, qualora nominato) questo adempimento da svolgere prima dell’inizio delle attività ad alcuni soggetti istituzionali (Usl e Direzione provinciale del lavoro, quali organi di vigilanza territorialmente competente, nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto), nonché di procedere, nei casi previsti dal decreto, alla cosiddetta “notifica di aggiornamento”. Ma qual è la sua funzione e come mai non ne è stata prevista la trasmissione anche al comando provinciale dei vigili del fuoco? E, infine, quali sanzioni sono previste in caso di omissione? Il punto del giurista alla luce della legislazione in materia

Notifica preliminare. L’attuale art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 è attuazione della previsione contenuta nel settimo “considerando” della direttiva comunitaria 92/57/Cee (nota come direttiva “cantieri”), il quale rimarca la necessità che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro siano informate, prima dell’inizio della realizzazione di lavori «la cui importanza supera una determinata soglia». Originariamente, nel testo del D.Lgs. n. 494/1996, il suddetto onere informativo si era tradotto nell’obbligo di procedere alla notifica preliminare limitatamente ai cantieri di maggiore entità dimensionale (pari a 200 o più uomini-giorno, indipendentemente dal numero delle imprese presenti), e ai cantieri i cui lavori comportassero la sussistenza di fattori di rischio particolari insiti o connessi alla tipologia dei lavori, elencati all’allegato II del decreto legislativo (ad esempio, il fattore di rischio elettrico o di esplosione, da esposizione a sostanze biologiche nocive, da esposizione a radiazioni ionizzanti ecc.).

Rispetto alle previsioni della direttiva 92/57/Cee (articolo 3, paragrafo 3), l’articolo 11 del D.Lgs. n. 494/1996 (anche al netto delle modifiche apportate dal decreto integrativo e correttivo n. 528/1999), aveva dunque esteso l’ambito di applicazione della notifica preliminare ai cantieri i cui lavori diano luogo a fattori di rischio particolare elencati all’allegato II. Con l’emanazione del testo unico della sicurezza sul lavoro (Tusic), approvato con D.Lgs. n. 81/2008, l’obbligo della notifica preliminare è stato da un lato ulteriormente esteso a tutti i cantieri in cui operano, anche non contemporaneamente, più imprese (indipendentemente dall’entità dimensionale), nonché ai cantieri con una sola impresa, «la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno», ma dall’altro lato è stato soppresso l’obbligo della notifica con riguardo ai rischi “particolari”. Quest’ultima restrizione presenta un profilo di indubbia incostituzionalità, per violazione dell’art. 76 della Costituzione correlato all’art. 1, comma 3 della legge-delega n. 123/2007, il quale stabiliva che il Tusic non poteva disporre «un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela». Inoltre, mentre ai sensi della legislazione previgente (art. 20, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 494/1996), l’omessa trasmissione della notifica preliminare (e/o di suoi eventuali aggiornamenti) era assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 3.098 euro, trattandosi di infrazione a un obbligo formale, non avente incidenza diretta sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, l’art. 90, comma 10 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce ora la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo (permesso di costruire): peraltro, atteso che anche per i cantieri in regime di Scia e di Dia scatta l’obbligo della notifica preliminare (qualora siano presenti più imprese o se l’entità dimensionale non sia inferiore a duecento uomini-giorno), quid iuris in termini di applicabilità della sanzione sospensiva dell’efficacia del titolo abilitativo?

I soggetti gravati dell’obbligo di trasmettere la notifica preliminare all’organo di vigilanza territorialmente competente sono il committente o il responsabile dei lavori, qualora designato ai sensi degli artt. 88 e 93 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli organi di vigilanza destinatari della trasmissione sono i servizi ispettivi dell’Asl e della direzione provinciale del lavoro. Quanto al primo, l’ufficio destinatario va identificato nel servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro (Spresal), ricompreso nell'ambito del dipartimento di prevenzione; quanto al secondo, si tratta del servizio ispezione del lavoro, che ha sostituito il soppresso ufficio dell’Ispettorato del lavoro. In regime giuridico di facoltatività la notifica preliminare può essere ulteriormente trasmessa, relativamente al rischio d’incendio, anche al comando provinciale del corpo dei vigili del fuoco. Il fatto che il Tusic (e parimenti il D.Lgs. n. 494/1996) nulla dica al riguardo, è ragionevolmente il frutto di una svista “seriale” del legislatore. Resta il fatto che la competenza territoriale dell’organo di vigilanza va in ogni caso individuata avendo riguardo alla localizzazione geografica del cantiere.

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Notifica preliminare

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L’art. 26 del decreto legge n. 113/2018 (il cosiddetto “decreto sicurezza”) ha previsto che la notifica preliminare debba essere trasmessa anche al prefetto. Questa originaria previsione è stata mantenuta anche dalla legge di conversione (legge n. 132/2018), sebbene limitata ai lavori pubblici.

Quanto alla funzione che esplica la notifica preliminare, va detto che quest’ultima è un atto avente una precipua finalità informativa. La ratio dell’obbligo della sua trasmissione è, in primo luogo, di rendere nota agli organi di vigilanza –e per gli appalti di opere pubbliche anche al prefetto - l’esistenza del cantiere edile sul territorio soggetto al loro potere di controllo, anche al fine di consentire la programmazione degli interventi ispettivi e di verifica. Altra finalità è quella di agevolare i rapporti tra le figure professionali presenti nel cantiere, e i funzionari pubblici in occasione dei loro accessi. Il ministero del Lavoro, nell’interpello n.  26 del 31 dicembre 2014, ha incidentalmente affermato che «la notifica ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l’obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all’organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro».

L’atto di notifica preliminare deve necessariamente assumere la forma scritta, e l’obbligo giuridico si può ritenere assolto con la sua trasmissione agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Le modalità di trasmissione della notifica preliminare possono essere le più varie (fax, mail, Pec: si ricordi quanto dispone l’art. 45 del codice dell’amministrazione digitale approvato con D.Lgs. n. 82 del 7 aprile 2005: «I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”). In ogni caso la notifica preliminare deve imprescindibilmente essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori, salvo il caso della trasmissione “postuma” in corso d’opera, previsto dalla lettera b) dell’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008. Ogni qualvolta muti uno dei dati essenziali della notifica preliminare, sussiste l'obbligo di trasmissione all'organo di vigilanza di un documento di aggiornamento.

Dal punto di vista dei contenuti, la notifica preliminare deve essere elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs. n. 81/2008, il quale ne definisce i requisiti minimi di contenuto, riproducendo pedissequamente le indicazioni del corrispondente allegato III della direttiva comunitaria 92/57/Cee, salvo l’ultimo (ammontare complessivo presunto dei lavori), il quale è frutto di una aggiunta del legislatore italiano. Questa aggiunta è quanto mai opportuna, valutando che i costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, stimati nel piano di sicurezza e di coordinamento, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Dal raffronto tra l’ammontare complessivo presunto dei lavori, e gli altri dati della notifica preliminare inerenti al cantiere (natura dell’opera, durata presunta dei lavori, numero massimo presunto dei lavoratori, numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere e identificazione delle imprese già selezionate), gli organi di vigilanza potranno rendersi conto della coerenza tra le varie indicazioni.

Stante la natura minimale dei requisiti della notifica preliminare normativamente definiti, rimane salva la facoltà del committente o del responsabile dei lavori, di inserire altri elementi conoscitivi per gli organi di vigilanza, compatibilmente con la natura sintetica dell’atto. Al contrario, per quei cantieri, soggetti all’obbligo della notifica preliminare, in cui manchino i coordinatori (cantieri di cui alla lettera c) dell’art. 99 del Tusic), il contenuto della notifica mancherà, ovviamente, di questi dati. Lo stesso dicasi per l’ipotesi di mancata designazione del responsabile dei lavori.

Dal confronto tra l’art. 90, comma 3 e l’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008, si ricava che i cantieri soggetti all’obbligo della notifica preliminare, non coincidono con quelli in cui scatta l’obbligo della nomina dei coordinatori. Infatti, l’area della notifica preliminare è più estesa, e il caso più frequente è quello dei cantieri in cui opera una sola impresa, di entità pari o superiore a 200 uomini-giorno: per questi non si devono designare i coordinatori, ma sono tuttavia soggetti alla notifica preliminare. Questa prospettiva, apparentemente disallineata rispetto alle esigenze proprie del “coordinamento” (essendo evidente che l’obbligo di designazione dei coordinatori è normativamente correlato alla presenza, anche non contemporanea di più imprese esecutrici), esprime invero l’esigenza di considerare la soglia dimensionale del cantiere come un requisito autonomo di apprezzamento del livello di esposizione al rischio (anche in termini di durata) dei lavoratori impiegati sul cantiere edile o di ingegneria civile. Analoga ratio assume - segnatamente in ambito di valutazione dei rischi professionali- la previsione di cui all’art. 55, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2008, la quale prevede una sanzione più elevata se l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (idest: Pos) avviene «per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno».

L’art. 99, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede poi che copia della notifica preliminare sia affissa in maniera visibile presso il cantiere, e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza. Riteniamo opportuno che una copia sia destinata all’affissione, e una copia ulteriore sia invece custodita presso l’ufficio di cantiere, assieme all’altra documentazione inerente.

Va precisato che l’obbligo di affissione della notifica preliminare non deve essere confuso con l'obbligo di esposizione del cosiddetto "cartello di cantiere", previsto dalla normativa urbanistica (art. 20, comma 7 del D.P.R. n. 380/2001), e del quale vi è richiamo nell'art. 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (relativamente alla indicazione obbligatoria, in esso, dei nomi dei coordinatori). Mentre il cartello di cantiere assolve alla finalità di rendere immediatamente conoscibili all’esterno (compresi gli organi di vigilanza) alcuni dati relativi all'opera in costruzione, in relazione alla incidenza che i lavori edili o di ingegneria civile hanno inevitabilmente sull’assetto del territorio, la notifica preliminare affissa in maniera visibile ha lo scopo di rendere immediatamente conoscibili alcuni dati relativi al cantiere (rilevanti in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori), a tutti coloro che operano al suo interno.

Va detto, da ultimo, che la mancata affissione della notifica preliminare (o l’affissione con modalità o in luogo non visibili) non è in alcun modo sanzionata.

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