Con la circolare n. 37/2025, Inail ha resi noti gli importi delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali.
I settori considerati sono quelli dell'industria, della navigazione, dell'agricoltura e gli infortuni in ambito domestico.
La rivalutazione annuale ha decorrenza a partire dal 1° gennaio 2025.
Qui di seguito il testo integrale della circolare e, in coda, gli allegati 1 e 2.
Circolare Inail n. 37/2025
Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2025.
Quadro normativo
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” e successive modificazioni e integrazioni. Articoli 76, 85, 116, 124, 218, 233 e 235.
- Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448: “Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria”, recante i criteri per il calcolo della retribuzione dei lavoratori subordinati a tempo indeterminato in agricoltura.
- Legge 27 dicembre 1975, n. 780: “Norme concernenti la silicosi ed asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale”. Articolo 8.
- Legge 28 febbraio 1986, n. 41: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)”. Articolo 20, commi 3, 4 e 6.
- Legge 3 dicembre 1999, n. 493: “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”.
- Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144". Articoli 11 e 13.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”. Articolo 1, comma 203, recante disposizioni sulla rivalutazione degli importi degli indennizzi del danno biologico e comma 287, recante disposizioni sui criteri di adeguamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 534 e 535.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 luglio 2000: “Approvazione di "Tabella delle menomazioni"; "Tabella indennizzo danno biologico"; "Tabella dei coefficienti”.
- Decreto ministeriale 31 gennaio 2006: “Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 novembre 2019: “Modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- Delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 40: “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione, agricoltura ed infortuni in ambito domestico, con decorrenza 1° gennaio 2025”.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 24 aprile 2025, n. 56, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2025, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, navigazione ed infortuni in ambito domestico.
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, 24 aprile 2025, n. 57, concernente la rivalutazione, con decorrenza 1° gennaio 2025, delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore agricoltura.
- Circolare Inail 4 agosto 2000, n. 57: “Decreto legislativo n. 38/2000. Articolo 13. Danno biologico”.
- Circolare Inail 22 febbraio 2001, n. 9: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge 3 dicembre 1999, n. 493”.
- Circolare Inail 14 giugno 2006, n. 29: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Estensione della tutela ai casi di infortunio mortale”.
- Circolare Inail 28 febbraio 2007, n. 10: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno funerario”.
- Circolare Inail 11 febbraio 2021, n. 6: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.
- Circolare Inail 16 settembre 2024, n. 25: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settori industria, navigazione, agricoltura e medici esposti a radiazioni ionizzanti. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2024”.
Premessa
L’articolo 20, comma 3, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 1985, la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo Testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni biennio, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.
L’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ha poi disposto che, con effetto dall’anno 2000, qualora non intervenga la suddetta variazione non inferiore al 10 per cento, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall’Inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro, relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente (1), con decorrenza dal 1° luglio, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istat intervenuta rispetto all’anno precedente.
In base a quanto previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali, come sopra determinati, vengono riassorbiti nell'anno in cui scatta la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per l’anno 2025, essendosi verificata una variazione pari al 17,07 per cento tra la retribuzione media giornaliera dell’anno 2024 rispetto a quella dell’anno 2020, in base al combinato disposto degli articoli 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la rivalutazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla prima disposizione, con riassorbimento di tutte le rivalutazioni effettuate in base all’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dal 1° luglio 2021 al 1° luglio 2023, per cui la riliquidazione delle rendite al 1° gennaio 2025 è risultata pari allo 0,84 per cento (coefficiente di rivalutazione 1,0084).
La relativa proposta, adottata con delibera del Consiglio di amministrazione Inail 26 marzo 2025, n. 40, è stata approvata con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, per i settori industria, navigazione e infortuni in ambito domestico, e n. 57 per il settore agricoltura (allegati 1 e 2).
Con la presente circolare vengono illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni e alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché le istruzioni operative ai fini della riliquidazione.
-
Prestazioni economiche
1.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate.
Nel settore industria, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 97,27 (2).
Pertanto, i relativi importi risultano così determinati:
Retribuzione annua minima euro 20.426,70 Retribuzione annua massima euro 37.935,30
Per il personale del settore marittimo operano gli stessi importi fissati per il settore industria, a eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 97,27) e della retribuzione annua minima (euro 20.426,70), la retribuzione annua massima è così fissata (3):
Nel settore agricoltura la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 30.834,394.
Comandanti e capi macchinisti | euro 54.626,83 |
Primi ufficiali di coperta e di macchina | euro 46.281,07 |
Altri ufficiali | euro 42.108,18 |
Nello specifico, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato | Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale
minimo euro 20.426,70 massimo euro 37.935,30 |
Lavoratori autonomi | Retribuzione annua convenzionale euro 20.426,705 |
1.2 PRESTAZIONI PER INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO 1.2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
Per gli infortuni in ambito domestico la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite6 corrisponde al minimale di legge previsto per il settore industria, pari a euro 20.426,70.
1.2.2 PRESTAZIONE UNA TANTUM PER INABILITÀ PERMANENTE
L’importo della prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il
15 per cento (7) è fissato nella misura di euro 395,00.
1.3 ASSEGNO UNA TANTUM IN CASO DI MORTE
Nei settori industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 12.342,84 (8).
1.4 INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA IN AGRICOLTURA
I riferimenti retributivi sono quelli di seguito indicati:
Lavoratori subordinati a tempo determinato (9)
Lavoratori subordinati a tempo
indeterminato Lavoratori autonomi
Retribuzione effettiva giornaliera, fatto salvo il limite minimo di euro 50,99 (10)
Retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industria euro 57,32 (11)
1.5 ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA
L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industria, navigazione, agricoltura e infortuni in ambito domestico (12) e ammonta a euro 672,72.
1.6 ASSEGNI CONTINUATIVI MENSILI
Gli importi degli assegni continuativi (13), rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
INABILITÀ (%)
Da 50 a 59 Da 60 a 79 Da 80 a 89 Da 90 a 100 100 + a.p.c.
SETTORE INDUSTRIA
euro 377,46
euro 529,59
euro 983,27
*euro 1.514,87 euro 2.188,44
SETTORE AGRICOLTURA
euro 472,79
euro 659,76
euro 1.132,69
euro 1.605,21
euro 2.278,28
- Riliquidazione delle prestazioni in corso
Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale, secondo i seguenti criteri (allegato 3).
2.1 RENDITE PER INABILITÀ PERMANENTE
I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:
Per l'anno 2023 e precedenti 1,0084 Per l’anno 2024 e oltre 1,000
In particolare, la riliquidazione delle prestazioni in agricoltura avviene come di seguito indicato:
Lavoratori subordinati a tempo determinato | Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39 (14) |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza dal 1° gennaio 1982 | Retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industria
minimo euro 20.426,70 massimo euro 37.935,30 |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato: rendite con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1982 | Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza anteriore al 1° giugno 1993 | Retribuzione annua convenzionale euro 30.834,39 |
Lavoratori autonomi: rendite con decorrenza dal 1° giugno 1993 | Retribuzione minimale del settore industria
euro 20.426,70 (15) |
2.2 INTEGRAZIONE RENDITA
Per i casi di integrazione rendita relativi all’anno 2024 e non definiti entro la data in cui si è proceduto a effettuare la rivalutazione, il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.
- Istruzioni operative alle Sedi ai fini della riliquidazione
Le Sedi dovranno procedere alle seguenti riliquidazioni:
a) rendite escluse dalla gestione automatizzata a livello centrale (16);
b) eventuali casi in pagamento fuori procedura, compresi quelli residuali relativi allo speciale assegno continuativo mensile ai superstiti (17), elaborati per la prima volta sul rateo di agosto 2025, dovranno essere adeguati (18) alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi (19) al 1° gennaio 2025;
c) prestazioni segnalate con gli appositi elenchi inviati annualmente dalla Direzione centrale rapporto assicurativo, riguardanti le liquidazioni particolari (codice 2-3).
3.1 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONI PARTICOLARI A SEGUITO DI RETTIFICA PER ERRORE
Con effetto dall'anno 2006 (20) è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (codice 7-8), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.
Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di agosto 2025.
In caso di mancata verifica reddituale (21), le prestazioni in questione verranno azzerate nel mese di novembre 2025.
3.2 PAGAMENTO E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE. INDAGINE ANAGRAFICA
Gli importi relativi alla rivalutazione delle rendite, dovuti ai sensi dei citati decreti ministeriali del 24 aprile 2025, n. 56 e n. 57, sono liquidati d’ufficio, secondo le consuete modalità di pagamento delle prestazioni economiche continuative e corrisposti con il rateo di rendita elaborato nel mese di agosto 2025.
La Direzione centrale per l’organizzazione digitale invia agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di liquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i modelli 170/I e 171/I.
Tali modelli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi informatici.
In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei modelli sopra citati, i propri dati anagrafici aggiornati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.
Al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, le Sedi provvederanno alla scansione e all’aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.
3.3 AZIONE DI SURROGA E REGRESSO – AGGIORNAMENTO VALORI CAPITALI DELLE RENDITE
Per consentire la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali - in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso - sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi per i settori industria, navigazione e agricoltura vanno riferiti al 1° gennaio 2025.
Le Sedi procedono quindi al conteggio dei ratei di rendita utilizzando l’apposito applicativo aggiornato con gli importi delle retribuzioni rivalutate ai sensi dei predetti decreti.
Qualora lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali, per apportare gli eventuali aggiornamenti alle conclusioni già rese, devono chiedere il rinvio delle cause tanto in primo grado quanto in sede di appello.
(1) Cfr articolo 11, comma 1, decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
(2) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, settore industria, articolo 1, comma 1.
(3) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 56, settore industria, articolo 1, comma 2.
(4) Decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali 24 aprile 2025, n. 57, settore agricoltura, articolo 1, comma 1.
(5) Importo pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell’industria.
(6) La rendita diretta è riconosciuta: 1) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 16 per cento. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 534; 2) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2018 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 27 per cento. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’articolo 1, comma 1257; 3) per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di infortunio il cui grado di inabilità permanente, accertato a seguito di guarigione clinica, risulta non inferiore al 33 per cento. Legge 3 dicembre 1999, n. 493, articolo 7, comma 4 e articolo 9, comma 1.
La rendita ai superstiti è riconosciuta per gli eventi mortali accaduti a decorrere dal 17 maggio 2006. Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 31 gennaio 2006, articolo 2.
(7) Ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2019, per gli eventi occorsi a decorrere dal 1° gennaio 2019 in cui, a seguito di guarigione clinica, sia accertata una inabilità permanente compresa fra il 6 e il 15 per cento, è corrisposta una prestazione una tantum di importo pari a 300,00 euro.
(8) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, lett. i) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal 1° gennaio 2019 l’importo dell’assegno è stato fissato nella misura di euro 10.000,00.
(9) Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 2006, n. 81.
(10) Legge 26 febbraio 1982, n.54 e circolare Inail 12 maggio 1982, n. 24.
(11) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
(12) Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
(13) Si tratta, in particolare, degli assegni continuativi mensili di cui agli articoli 124 e 235 del decreto del
(14) Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 448.
(15) Legge 19 luglio 1993, n. 243, articolo 14, lettera d).
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, sono riliquidati nella stessa misura percentuale delle rendite.
(16) Allegato 3: punto 3.14, ultimo capoverso, e punto 3.15, penultimo e ultimo capoverso.
(17) Legge 5 maggio 1976, n. 248.
(18) Legge 10 maggio 1982, n. 251.
(19) Circolare Inail 11 luglio 1985, n. 41.
(20) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 778.
(21) Cfr articolo 14-vicies quater della legge del 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge del 30 giugno 2005, n. 115.