Nuove proroghe per SISTRI, discariche e AIA nel D.L. 120/215

Il "milleproroghe" fa salvi i riferimenti legislativi del D.Lgs. n. 152/2006 su caratterizzazione, deposito, registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD e sulle emissioni dei grandi impianti di combustione (CIG) e degli impianti multi combustibili utilizzati all’interno delle raffinerie di petrolio

Nuove proroghe per SISTRI, discariche e AIA con l'art. 8, D.L. 30 dicembre 2015, n. 120 (cosiddetto "milleproroghe"). In particolare:

- per quanto riguarda i rifiuti, fino al 31 dicembre 2016, continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 (caratterizzazione, deposito, registri di carico e scarico, formulari di trasporto e MUD),  «al fine di consentire la tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative»;

- in materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA) risulta prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l'applicazione dei valori di emissione previsti di cui all’Allegato II, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ai grandi impianti di combustione (CIG) e agli impianti multi combustibili utilizzati all’interno delle raffinerie di petrolio;

- slitta, infine, al 29 febbraio 2016 il termine di cui all’art. 6, comma 1, lettera p), D.Lgs. n. 36/2013, relativo al divieto di ammissibilità in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg.

Da ultimo, sul tema dell'antincendio il comma 2 dell'articolo 4, fissa al  31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

Di seguito il testo  dell'articolo 8 del milleproroghe.

In fondo alla pagina è disponibile il testo integrale del D.L. 30 dicembre 2015, n. 120.

 


                               Art. 8

Proroga  di  termini  in  materia   di   competenza   del   Ministero
        dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare

  1. All'articolo 11  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al  31  dicembre  2015"  sono
sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";
    b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015"  e
le  parole:   "sino   al   31   dicembre   2015"   sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e  "
sino al 31 dicembre 2016".
  2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
    "3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui  al  comma  3,  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi
dei commi 4  o  5.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio  a  condizione  che  il  gestore  rispetti   anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
    3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016,  di  cui  al  comma  3  e'
prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per
i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre
2015,  istanze  di  deroga  ai  sensi  dei  paragrafi  3.3   o   3.4,
dell'Allegato II, parte I, alla Parte  Quinta  del  presente  decreto
ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II,  alla  Parte  Quinta  del
presente  decreto.  Sino  alla  definitiva  pronuncia  dell'Autorita'
Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1°  gennaio
2017, le  relative  autorizzazioni  continuano  a  costituire  titolo
all'esercizio,  a  condizione  che  il  gestore  rispetti  anche   le
condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal
1° gennaio 2016, per gli  inquinanti  non  oggetto  di  richiesta  di
deroga, i pertinenti valori  limite  di  emissione  massimi  indicati
nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".
  3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo  13
gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016".

Allegati

D.L. n. 120/2015

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