Operatori forestali: definiti i criteri minimi per la formazione

In un secondo decreto i criteri minimi nazionali richiesti per l'iscrizione agli elenchi o agli albi regionali delle imprese del settore

Operatori forestali: definiti i criteri minimi per la formazione nel decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 (in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121).

Sulla stessa Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato un secondo decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020 che riporta i criteri minimi nazionali  richiesti per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali. 

Di seguito i testi di entrambi i decreti.

Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020

Definizione  dei  criteri  minimi   nazionali   per   la   formazione
professionale degli operatori forestali. (20A02481)

(in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo

e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,

razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e

agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo

unico in materia di foreste e filiere forestali»;

  Visto  in  particolare  l'art.  10,  comma  7  del  citato  decreto

legislativo 3  aprile  2018,  n.  34,  che  prevede  che  le  regioni

definiscano coerentemente con i criteri nazionali minimi  di  cui  al

comma 8, lettera b), i criteri per la formazione professionale  degli

operatori  forestali  e  i   requisiti   professionali   minimi   per

l'esecuzione degli interventi di gestione forestale in relazione alla

loro natura e complessita';

  Visto in particolare l'art. 10, comma  8,  lettera  b)  del  citato

decreto  legislativo  3  aprile  2018,  n.  34,  che  disciplina   la

definizione  dei  criteri  minimi   nazionali   per   la   formazione

professionale degli operatori  forestali  e  per  l'esecuzione  degli

interventi  di  gestione  forestale  da  adottarsi  con  decreto  del

Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  adottato

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei

Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle

politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e

disabilita'»;

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8

febbraio 2019, n. 25 recante il «Regolamento  di  organizzazione  del

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del

turismo, a norma dell'art. 1, comma 9  del  decreto-legge  12  luglio

2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto

2018, n. 97»;

  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834,  concernente

l'individuazione degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale

del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del

turismo;

  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   e,   in

particolare, l'art. 1, comma 4, il quale statuisce che nelle more del

riordino dell'organizzazione del Ministero delle  politiche  agricole

alimentari e forestali la Direzione generale  per  la  valorizzazione

dei territori e delle  foreste,  ai  fini  gestionali,  si  considera

collocata nell'ambito del  Dipartimento  delle  politiche  europee  e

internazionali e dello sviluppo rurale;

  Considerato quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del  decreto

legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle  norme

generali   e   dei   livelli   essenziali   delle   prestazioni   per

l'individuazione e validazione  degli  apprendimenti  non  formali  e

informali e degli standard minimi di servizio del  sistema  nazionale

di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi  58  e

68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

  Considerato inoltre il decreto  interministeriale  30  giugno  2015

recante la «Definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento

a livello nazionale delle qualificazioni regionali e  delle  relative

competenze,  nell'ambito  del  Repertorio  nazionale  dei  titoli  di

istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali  di  cui

all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13»;

  Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nel  Tavolo  di

concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto

ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 e  nel  Tavolo  di  filiera  del

legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n. 8746;

  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano nella seduta dell'8 aprile 2020;

                              Decreta:

                               Art. 1

                      Criteri minimi nazionali

  1. I criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli

operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi  di  gestione

forestale di cui  all'art.  10,  comma  8,  lettera  b)  del  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34 sono individuati:

    a)  dalle  competenze  e  qualificazioni  afferenti   al   Quadro

nazionale delle qualificazioni regionali  contenute  nel  «Repertorio

nazionale  dei  titoli   di   istruzione   e   formazione   e   delle

qualificazioni professionali» a  norma  del  decreto  legislativo  16

gennaio 2013, n. 13, e  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  decreto

interministeriale del 30 giugno 2015;

    b) dai percorsi formativi in  campo  forestale  codificati  dalle

regioni e dalle province autonome per i quali le strutture competenti

in materia di foreste e di formazione professionale hanno definito la

corrispondenza con i  diversi  profili  della  norma  UNI  11660:2016

(Attivita' professionali non regolamentate -  Operatore  forestale  -

Requisiti di conoscenza, abilita' e competenza).

  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto

speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che

provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei

rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

 

***

 

Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020

Albi regionali delle imprese forestali. (20A02482)

(in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2020, n. 121)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

                       ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al  Governo

e   ulteriori   disposizioni   in   materia    di    semplificazione,

razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e

agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34,  recante  «Testo

unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in  particolare,

l'art. 10, comma  8,  lettera  a),  che  prevede  la  definizione  di

«disposizioni per la definizione dei  criteri  minimi  nazionali  per

l'iscrizione agli elenchi o albi regionali di cui al comma 2»;

  Vista la definizione «impresa forestale» di cui all'art.  3,  comma

2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

  Visto il regolamento (UE) n.  995  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 20 ottobre 2010;

  Visto il regolamento di esecuzione (UE) n.  607  della  Commissione

del 6 luglio 2012;

  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 di  attuazione

del regolamento (CE) n.  2173/2005  relativo  all'istituzione  di  un

sistema di  licenze  FLEGT  per  le  importazioni  di  legname  nella

Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010  che  stabilisce

gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da

esso derivati (14G00191);

  Tenuto conto del documento di orientamento per  il  regolamento  UE

sul legno C(2016) 755 final del 12 febbraio 2016  ed  in  particolare

delle indicazioni relative alla definizione di commercializzazione di

legno o prodotti da esso  derivati  destinati  alla  distribuzione  o

all'uso nell'ambito di un'attivita' commerciale;

  Considerata la concertazione realizzata nel Tavolo di  filiera  del

legno, istituito con decreto ministeriale 14 settembre 2018, n.  8746

e nel Tavolo  di  concertazione  permanente  del  settore  forestale,

istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;

  Acquisita  l'intesa  in  data  8  aprile  2020  con  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano, come previsto all'art. 10, comma  8,

del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

                              Decreta:

                               Art. 1

                      Criteri minimi nazionali

  1. Sono di seguito definiti i criteri  minimi  nazionali  richiesti

per l'iscrizione agli elenchi o  albi  regionali  delle  imprese  che

eseguono lavori o forniscono servizi forestali di  cui  all'art.  10,

comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

  2. Al fine di semplificare il recepimento  delle  disposizioni  del

presente decreto, si adotta il solo termine di «albi delle  imprese»,

comprendendo con tale definizione anche gli  elenchi  regionali  gia'

istituiti alla sua data di entrata in vigore.

  3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile

2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto

speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che

provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei

rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,

nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

  4. Ferma restando la mutua riconoscibilita' delle imprese  iscritte

in riferimento  ai  requisiti  minimi,  le  regioni,  per  quanto  di

competenza  e  sulla  base  delle  loro  esigenze  e  caratteristiche

territoriali, socio-economiche nonche' delle peculiarita' del tessuto

imprenditoriale, possono prevedere  ulteriori  criteri  in  relazione

alla  natura  e  complessita'  dell'intervento  selvicolturale,   nel

rispetto delle finalita' di cui all'art. 10,  comma  1,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

                               Art. 2

            Iscrizione agli albi regionali delle imprese

         che eseguono lavori o forniscono servizi forestali

  1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che,

in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi:

    a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore  forestale  e

ambientale, nonche' attivita' nel settore della prima  trasformazione

e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie  e

cimali, se svolte congiuntamente ad almeno  una  delle  attivita'  di

gestione forestale come definite all'art.  7,  comma  1  del  decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

    b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8  della  legge  29

dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per  l'esercizio  di

attivita' di gestione forestale, come definite all'art. 7,  comma  1,

del decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,  in  quanto  eseguono

lavori  o  forniscono  servizi  riconducibili  o   equivalenti   alla

categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree  forestali  (codice

ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all'estero, le  regioni

definiscono condizioni e criteri di equiparazione da  rispettare  per

l'iscrizione al proprio albo;

    c) non sono in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,  di

concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento  per  la

dichiarazione di una di tali situazioni;

    d) non hanno riportato, nel corso dei tre  anni  precedenti  alla

richiesta di iscrizione, condanna  penale  definitiva  a  carico  del

personale  di  rappresentanza  o  di  amministrazione,   compresi   i

direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia  ambientale,

paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;

    e) non hanno  riportato,  nell'anno  precedente  alla  richiesta,

alcuna  delle  sanzioni  amministrative  previste   dalla   normativa

forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a

30.000,00 euro;

    f) sono in possesso dei  requisiti  di  regolarita'  contributiva

(DURC);

    g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo

indeterminato  e  a  tempo  pieno,  sia  in  possesso  di  specifiche

competenze professionali in campo forestale acquisite secondo  quanto

disposto dal decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  10,  comma  8,

lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.

  2. Ai fini dell'esonero  dall'obbligo  di  iscrizione  al  registro

degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30  ottobre

2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'art. 10, comma  12

del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' necessario  che  gli

albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio  o  altra  forma

associativa almeno le seguenti informazioni:

    a)  denominazione,  forma  giuridica,  ragione  sociale,   codice

fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti  e  indirizzo  di  posta

elettronica certificata (PEC);

    b) dati anagrafici del legale rappresentante;

    c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni

fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove  disponibile,

la  localita'  di  provenienza  quantita'  annuale   commercializzata

espressa in volume, peso o numero di unita' del legno o dei  prodotti

da esso derivati immessi sul mercato ai sensi  del  regolamento  (UE)

995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le

quantita' complessive nelle seguenti classi:

      1) minore di 100 metri cubi per anno;

      2) da 101 a 500 metri cubi per anno;

      3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;

      4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;

      5) maggiore di 2000 metri cubi per anno.

  3.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  per  l'iscrizione   e

l'aggiornamento degli albi relativamente ai dati di cui al comma 1  e

2 del presente articolo nonche' per la sospensione e la cancellazione

delle imprese forestali gia' iscritte.

  4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o  per  sezioni

tenendo conto della diversa natura  giuridica  delle  imprese,  delle

loro  capacita'  tecnico-economiche  nonche'   delle   tipologie   di

prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a).  E'  in

ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di

cui all'art. 2135 del codice civile.

                               Art. 3

                             Adempimenti

  1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto  disposto

dall'art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,

le regioni e le province autonome comunicano all'Autorita' competente

per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli  aggiornamenti

delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del  presente  decreto,

per  le  sole  imprese  iscritte  al  fine  di  garantire   l'esonero

dall'obbligo  di  iscrizione  al  registro  degli  operatori  di  cui

all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178.

  2. Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso  dei

requisiti e delle dichiarazioni di cui  all'art.  2  comma  1,  delle

imprese che si iscrivono agli albi su una campione di almeno il 5 per

cento delle imprese iscritte.

                               Art. 4

                          Norme transitorie

  1. Qualora le regioni  non  adeguino  le  proprie  disposizioni  in

materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  presente

decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi gia'  costituiti  presso

le regioni e le province autonome conservano la  loro  efficacia,  ma

non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli

operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre  2014,

n. 178.

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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