Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale

Il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80 ha recepito il regolamento (Ue) 2024/1991

Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale a quanto prescritto dal regolamento (Ue) 2024/1991. È quanto ha previsto il decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112) che ha recepito quanto disposto dal regolamento (Ue) 2024/1991.

Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale

Definiti, tra i vari punti:

  • le autorità nazionali competenti;
  • la promozione di un piano nazionale di ripristino;
  • l'istituzione di un tavolo di indirizzo e coordinamento strategico.

Di seguito il testo del decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80.

Ripristino della natura: adeguata la normativa nazionale

Decreto legislativo 8 aprile 2026, n. 80 

 

Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e  che
modifica il regolamento (UE) 2022/869. (26G00095)

 

(Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2026, n. 112)

 

Vigente al: 31-5-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

                               Art. 1

                  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il  presente   decreto   detta   le   disposizioni   necessarie

all'adeguamento del quadro normativo nazionale  al  regolamento  (UE)

2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024,

relativo al ripristino della natura.

 

                               Art. 2

                   Autorita' nazionali competenti

1. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  il

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste sono designati, per quanto di  rispettiva  competenza,  quali

autorita' nazionali competenti per il coordinamento  delle  attivita'

da svolgere nell'ambito del regolamento (UE) 2024/1991.

2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica,

nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, e' autorita'  nazionale

competente per l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6,

8 e 9 del regolamento (UE) 2024/1991.

3. Il Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e',

altresi', autorita' nazionale competente,  in  coordinamento  con  il

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste, per l'applicazione degli articoli 5, 10 e 13 del regolamento

(UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

a) la tutela della biodiversita' e il recupero  delle  condizioni

ambientali degli ecosistemi marini  da  ripristinare,  come  previsto

dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991;

b) la tutela e il ripristino delle popolazioni di  impollinatori,

come previsto dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi  a

livello dell'Unione europea, al fine di conseguire  gli  obiettivi  e

ottemperare agli obblighi di cui agli articoli  4,  8,  9  e  10  del

regolamento  (UE)  2024/1991,  come  previsto  dall'articolo  13  del

medesimo regolamento.

4. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e

delle foreste, nell'ambito delle funzioni  di  cui  al  comma  1,  e'

autorita' nazionale competente, in coordinamento  con  le  regioni  e

provincie autonome,  per  l'applicazione  di  quanto  previsto  dagli

articoli 11 e 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5. Il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e

delle  foreste  e',  altresi',  autorita'  nazionale  competente,  in

coordinamento  con  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza

energetica,  per  l'applicazione  degli  articoli  5,  10  e  13  del

regolamento (UE) 2024/1991 per gli aspetti relativi a:

a) la pesca e l'acquacoltura  nell'ambito  del  ripristino  degli

ecosistemi marini, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE)

2024/1991, assicurando coerenza con la politica  comune  della  pesca

dell'Unione europea;

b)  i  rapporti  tra  agricoltura  e  ambiente  nell'ambito   del

ripristino  delle  popolazioni  di   impollinatori,   come   previsto

dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991;

c) il contributo nazionale alla messa a dimora di nuovi alberi  a

livello dell'Unione europea al fine di  conseguire  gli  obiettivi  e

ottemperare agli obblighi di cui  agli  articoli  10,  11  e  12  del

regolamento  (UE)  2024/1991,  come  previsto  dall'articolo  13  del

medesimo regolamento.

 

                               Art. 3

                    Piano nazionale di ripristino

1. Le autorita' nazionali competenti di cui all'articolo  2,  nello

svolgimento  delle  funzioni  ad  esse   attribuite,   provvedono   a

promuovere la necessaria collaborazione tra i soggetti coinvolti, ivi

compresi i soggetti attuatori di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4  e

5, e ad  assicurare  il  raccordo  e  coordinamento  delle  attivita'

relative alla redazione del Piano nazionale di ripristino (di seguito

«Piano»). Tali attivita' prevedono  la  raccolta  dei  dati  e  delle

informazioni necessarie, la concertazione e la consultazione, nonche'

la divulgazione dei contenuti del Piano, come previsto dagli articoli

14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1991, ivi compresi il riesame e  la

revisione del Piano, come  previsto  dall'articolo  19  del  medesimo

regolamento. Sono fatte  salve  in  ogni  caso  le  competenze  delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle  relative  norme  di

attuazione.

2. Il Piano e' adottato con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e

della   sicurezza   energetica,   di   concerto   con   il   Ministro

dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle   foreste,

secondo  quanto  previsto  dall'articolo   17,   paragrafo   6,   del

regolamento (UE) 2024/1991, d'intesa con la Conferenza  unificata  di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le  autorita'  nazionali  competenti  provvedono,  altresi',  ad

assicurare la raccolta e la  trasmissione  alla  Commissione  europea

delle  informazioni  richieste  ai   sensi   dell'articolo   21   del

regolamento (UE) 2024/1991.

 

                               Art. 4

            Amministrazioni responsabili per l'attuazione

                  del Piano nazionale di ripristino

1. Il Ministero dell'ambiente e della  sicurezza  energetica  e  il

Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste, per quanto di rispettiva competenza, sono  responsabili  per

l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi  relativi  al

ripristino  degli  ecosistemi  marini  di  cui  all'articolo  5   del

regolamento (UE) 2024/1991, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli

enti gestori delle aree naturali protette e le  autorita'  di  bacino

distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono  responsabili

per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi  relativi

al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di

cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991,  degli  ecosistemi

marini all'interno dei siti della rete Natura  2000  ricadenti  nelle

acque  territoriali  di  cui  all'articolo  5  del  regolamento  (UE)

2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo  10

del regolamento (UE) 2024/1991, nonche' degli ecosistemi agricoli  di

cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli

enti gestori delle aree naturali protette e le  autorita'  di  bacino

distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, avvalendosi  anche

dei Consorzi di Bonifica  e  di  miglioramento  fondiario  come  enti

attuatori, sono responsabili per l'attuazione del  Piano  per  quanto

attiene agli obblighi  relativi  al  ripristino  della  connettivita'

naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle  relative  pianure

alluvionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1991.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli

enti gestori delle aree naturali protette e gli  enti  gestori  delle

aree  forestali  regionali  pubbliche  o  di  quelle   private   sono

responsabili per l'attuazione  del  Piano  per  quanto  attiene  agli

obblighi relativi al ripristino degli  ecosistemi  forestali  di  cui

all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1991.

5.  I  comuni,  le  citta'  metropolitane  e   le   province   sono

responsabili per l'attuazione del Piano con riferimento agli obblighi

relativi al ripristino degli ecosistemi urbani di cui all'articolo  8

del regolamento  (UE)  2024/1991,  ferme  restando  le  competenze  e

funzioni in materia di pianificazione urbanistica dei comuni e  delle

citta' metropolitane. L'attuazione delle azioni di  cui  all'articolo

8, paragrafi 2 e 3,  del  regolamento  (UE)  2024/1991,  avviene  nei

limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie  disponibili,

nonche' delle risorse specificamente stanziate  in  coerenza  con  le

previsioni del Piano.

6. Le amministrazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5,  nell'attuazione

delle misure di  cui  agli  articoli  4,  8,  9,  10,  11  e  12  del

regolamento (UE) 2024/1991, contribuiscono  all'impegno  di  piantare

nuovi alberi secondo quanto previsto dall'articolo  13  del  medesimo

regolamento.

7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di

rispettiva competenza, assicurano,  altresi',  lo  svolgimento  delle

attivita' relative a:

a)  il  monitoraggio,  come   previsto   dall'articolo   20   del

regolamento (UE) 2024/1991;

b) la trasmissione alle autorita'  nazionali  competenti  di  cui

all'articolo 2 del presente decreto delle informazioni necessarie per

le   comunicazioni   alla   Commissione   europea,   come    previsto

dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2024/1991.

 

                               Art. 5

           Tavolo di indirizzo e coordinamento strategico

1.  E'  costituito,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della

sicurezza  energetica,  un  Tavolo  di  indirizzo   e   coordinamento

strategico, composto dai seguenti membri:

a)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'ambiente   e   della

sicurezza energetica, con funzioni di presidente;

b)  un  rappresentante  del  Ministero  dell'agricoltura,   della

sovranita' alimentare e delle foreste;

c) un rappresentante del Ministero della cultura;

d) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle imprese e  del  made  in

Italy;

g) un rappresentante del Ministero della salute;

h) un rappresentante del Ministero del turismo;

i) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,

ovvero del Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie,  ove

nominato;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri,

ovvero del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,

ove nominato;

m) un rappresentante della Commissione Politiche Agricole  e  uno

della  Commissione  CAES  della  Conferenza  delle  Regioni  e  delle

Province autonome;

n) un rappresentante dei  Comuni  e  delle  Citta'  metropolitane

individuato dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

2. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce con  cadenza  annuale  e

assicura   il   necessario   indirizzo   e   coordinamento   tra   le

amministrazioni coinvolte ai fini  della  corretta  attuazione  delle

disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 e del coinvolgimento  dei

soggetti a vario titolo interessati.

3. Ai componenti del Tavolo di cui al comma 1 non sono  corrisposti

compensi, indennita', gettoni di presenza,  rimborsi  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.

 

                               Art. 6

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione  del

presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

[photo credits]

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