Patente a crediti: cosa cambia

Con il decreto direttoriale dell'Inl 25 giugno 2025 modificate le funzionalità del portale

(Patente a crediti: cosa cambia)

Con il decreto direttoriale 25 giugno 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro ha recepito una serie di modifiche alle funzionalità al portale che gestisce la patente a crediti.

Patente a crediti: cosa cambia

Nel testo del decreto - che trovate qui di seguito - sono illustrati tutti i cambiamenti.

 

Patente a crediti: cosa cambia

Decreto Direttoriale INL del 25 giugno 2025

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”; VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l’Ispettorato “esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (…)”;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l’articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare” che, al comma 19, ha introdotto modifiche all’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 secondo il quale “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”;

VISTO il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il quale prevede che “con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociale 18 settembre 2024, n. 132 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 settembre 2024, n. 221 recante “Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 1, del predetto decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 secondo il quale “Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni: a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente; b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente; c) data di rilascio e numero della patente; d) punteggio attribuito al momento del rilascio; e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale; f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;

VISTO, altresì, il comma 2 del predetto articolo 2 secondo il quale “Con provvedimento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di ostensione delle informazioni di cui al presente articolo ai titolari della patente o loro delegati, alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, agli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al responsabile dei lavori, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e ai soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate per il tempo di vigenza della patente e comunque limitatamente alle informazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione sul portale”;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali trasmesso con nota prot. n. 78719 del 31 maggio 2025 (provv. n. 284 del 21 maggio 2025);

STABILISCE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente provvedimento individua le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132, rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione delle specifiche finalità individuate all’articolo 5 e in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 2
(Ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali)

1. L’Ispettorato nazionale del lavoro è titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC) erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato nazionale del lavoro. Per la gestione del Portale dei servizi, l’Ispettorato nazionale del lavoro può fare ricorso a soggetti terzi, previamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Art. 3
(Sezioni del Portale relative alle informazioni)

1. Le informazioni concernenti la patente a crediti sono ripartite nelle seguenti sezioni: a) Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese; b) Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato); c) Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa); d) Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale; e) Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”); f) Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Art. 4
(Soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente)

1. Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e nei limiti di cui all’articolo 6, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132 di seguito individuati: a) titolari della patente o loro delegati; b) pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; c) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale; d) organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; e) responsabile dei lavori; f) coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori; g) soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 5
(Modalità di accesso)

1. I soggetti abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente di cui all’articolo 3 possono accedere alla relativa piattaforma informatica (Portale dei Servizi) a mezzo SPID, non inferiore a livello di sicurezza 2, CIE o strumenti di autenticazione equivalenti notificati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, attraverso interrogazione puntuale inserendo il codice fiscale del titolare della patente. In relazione all’articolo 4, comma 1, lett. a), la visualizzazione viene consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti pro-tempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lett. b), c), d), e), f) e g) dichiarano, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il titolo abilitante alla visualizzazione.

2. Gli organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3 nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale.

Art. 6
(Visualizzazione dei dati da parte dei soggetti abilitati)

1. I dati relativi alla patente sono visualizzabili da parte dei soggetti di cui all’articolo 4 nei limiti indicati dal presente articolo attraverso accesso alla piattaforma informatica secondo le modalità di cui all’articolo 5. 2. I titolari della patente o loro delegati accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f); 3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c), d) al fine esclusivo di verificare il possesso ed il mantenimento del titolo abilitante nell’ambito delle procedure di appalto. 4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini dello svolgimento della propria attività di controllo nonché al fine di verificare, a fronte di un provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 5. Gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e c), ai fini delle proprie attività di controllo sulla efficacia del titolo abilitante. 6. I soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili nonché il responsabile dei lavori accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a), c) e d) ai fini della verifica del possesso del titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché al fine di verificare, a fronte di un eventuale provvedimento di sospensione la possibilità, da parte del titolare della patente, di poter comunque completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione ai sensi dell’articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 7. I coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori accedono alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. a) e c) ai fini dello svolgimento della propria attività di coordinamento. 8. L’accesso alle informazioni relative alla patente è ammesso solo a fronte della sussistenza ed attualità delle esigenze indicate nel presente articolo per ciascuna categoria di soggetti abilitati alla visualizzazione. 5

 Art. 7
(Conservazione dei dati)

1. Le informazioni di cui all’articolo 3 sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e) e f, per un tempo non superiore a cinque anni dall'iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.

Art. 8
(Misure tecniche di sicurezza)

1. Trovano applicazione le misure tecniche di sicurezza indicate nell’allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante. Art. 9 (Aggiornamenti) 1. Il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni sulla base di esigenze emerse successivamente alla sua applicazione, previo esperimento della procedura di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

Art. 9
(Aggiornamenti)

1. Il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni sulla base di esigenze emerse successivamente alla sua applicazione, previo esperimento della procedura di consultazione del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132.

(Patente a crediti: cosa cambia)

 

Photo credits

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome