Patenti gas tossici: al via la revisione

Pubblicato il decreto del ministero della Salute 17 gennaio 2025

Patenti gas tossici: al via la revisione dei documenti rilasciati o revisionati nel periodo 1° gennaio - 31  dicembre  2020.

Ad annunciarlo è il ministero della Salute con il decreto 17 gennaio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2025, n. 105.

Patenti gas tossici

Il riferimento legislativo

La procedura è stabilita dall'art. 35, regio decreto 9  gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» che così dispone:

«Art. 35.

Revisione delle patenti di abilitazione

Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.

A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla Prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.

Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta Prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai nn. 3 e 4 dell'art. 27 e di data non anteriore a due mesi.

Il Prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.

In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i Prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti».

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 17 gennaio 2025.

Patenti gas tossici

Decreto del ministero della Salute 17 gennaio 2025

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31  dicembre  2020.

(25A02614)

(Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2025, n. 105)

 

IL DIRETTORE GENERALE

della prevenzione sanitaria

 

Visto  il  regio  decreto  9  gennaio   1927,   n.   147,   recante

«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»

e successive modificazioni, ed in particolare,  l'art.  35  rubricato

«Revisione delle patenti di abilitazione»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

servizio  sanitario  nazionale»  e   successive   modificazioni,   in

particolare,  l'art.  7,  lettera  c),  che  demanda   alle   regioni

l'esercizio delle funzioni  amministrative  concernenti  i  controlli

sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,

n. 165,  recante  «Funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali

generali», in particolare, il comma  1,  lettera  d),  a  tenore  del

quale:  «adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi  ed

esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate

rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati

ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 19 febbraio  2024,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 71, del 25 marzo 2024, ultimo in

materia,  concernente  la  revisione  generale   delle   patenti   di

abilitazione alle operazioni relative  all'impiego  di  gas  tossici,

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2019;

Considerato che ai sensi del suindicato  regio  decreto  9  gennaio

1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia  e  conservazione»  dei  gas

tossici sono subordinati al conseguimento di apposita  autorizzazione

rilasciata dalla preposta autorita' competente sanitaria;

Considerato che gli  addetti  all'impiego  di  gas  tossici  devono

essere  persone  di  accertata  idoneita'  fisica  e  morale   e   di

riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione

di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9  gennaio  1927,

n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle  operazioni  relative

all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il  superamento

di un esame articolato in prove orali e pratiche, come  previsto  dal

medesimo regio decreto;

Tenuto  conto  che  la  patente  di  abilitazione  alle  operazioni

relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica

quinquennale ai sensi del richiamato art. 35,  del  regio  decreto  9

gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata  quando  vengono  meno  i

presupposti del suo rilascio ai  sensi  dell'art.  36,  del  medesimo

regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di

abilitazione alle operazioni  relative  all'impiego  di  gas  tossici

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2020;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.

35, del regio  decreto  9  gennaio  1927,  n.  147,  e'  disposta  la

revisione delle patenti  di  abilitazione  alle  operazioni  relative

all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel  periodo  1°

gennaio - 31 dicembre 2020.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome