Disposti i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (Pfas) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova, per effetto della pubblicazione dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 28 maggio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128. L'ordinanza segue la delibera del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Tra le disposizioni rileva la nomina del commissario delegato al quale spetta, tra le altre cose, l'obbligo di predisporre, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, il piano degli interventi emergenziali e, ogni sei mesi, una relazione in merito allo stato di avanzamento delle azioni da trasmettere alla protezione civile e al ministero dell'Ambiente.
Di seguito il testo dell'ordinanza 28 maggio 2018 disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.
Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile 28 maggio 2018
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde
idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova.
(Ordinanza n. 519). (18A03866)
in Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2018, n. 128
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ed in particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso
provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde
idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova;
Vista la nota del 26 febbraio 2018 con cui la Regione Veneto ha
presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare il Programma degli interventi con i relativi piani
economico-finanziari;
Vista la nota prot. n. 4363/STA del 1° marzo 2018 della Direzione
generale della salvaguardia del territorio e delle acque del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in
cui si sottolinea la necessita' di garantire la copertura degli
investimenti relativi agli interventi non finanziati con contributo
pubblico entro la prima revisione tariffaria e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2018;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, anche in
termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere
straordinario finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita
nel territorio interessato dallo stato di emergenza in rassegna;
Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione degli
interventi da effettuare ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera a),
b) e d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Nomina commissario e piano degli interventi emergenziali
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi
di cui in premessa, il dott. Nicola Dell'Acqua, direttore generale
dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto,
e' nominato commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo
il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi
della Direzione protezione civile e Polizia locale nonche' di altre
direzioni, uffici e strutture della Regione Veneto, della Veneto
Acque S.p.A., dei Consigli di bacino per il servizio idrico
integrato, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi di bonifica e
delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale
della protezione civile, anche in qualita' di soggetti attuatori che
agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse
finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla
pubblicazione della presente ordinanza, il Piano degli interventi
emergenziali.
4. Il suddetto Piano degli interventi emergenziali, riferito agli
interventi di cui all'art. 1 della delibera del 21 marzo 2018, deve
contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento - individuato
secondo le tipologie di cui all'art. 25, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2018 - con la relativa durata, nonche'
l'indicazione delle singole stime di costo distinte per annualita'.
Il Piano degli interventi emergenziali, sentito il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene
sottoposto all'approvazione del capo del Dipartimento della
protezione civile.
5. Gli interventi di cui al citato Piano sono dichiarati urgenti,
indifferibili e di pubblica utilita'.
6. Il predetto piano potra' essere successivamente rimodulato e
integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2, previa
approvazione del capo del Dipartimento della protezione civile,
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
Art. 2
Interventi emergenziali
1. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui
all'art. 1 della presente ordinanza nel limite complessivo di euro
56.800.000 si provvede, cosi' come stabilito nella delibera del
Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, quanto ad euro 10.778.217
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto
residui del capitolo 7648, piano di gestione 2, dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e quanto ad euro 46.021.783 a valere sullo stanziamento relativo
all'anno 2018, nell'ambito delle risorse assegnate al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
rifacimento della rete idrica di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, allegato 1, lettera b)
«Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di
collettamento, fognatura e depurazione» con il quale e' stato
ripartito il Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, pure allocate sul capitolo 7648, piano di
gestione 2, dello stato di previsione del medesimo Ministero.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti all'art. 1 della
presente ordinanza si autorizza l'apertura di apposita contabilita'
speciale, da intestare al commissario delegato, nominato ai sensi
dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza, su cui saranno
trasferite le risorse di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Il commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi
dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui all'art.
1, comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute. Tale
rendicontazione deve essere supportata da documentazione in
originale, da allegare al rendiconto complessivo del commissario
delegato.
Art. 3
Relazione del commissario delegato
Il commissario delegato trasmette, con cadenza semestrale, al
Dipartimento della protezione civile, alla Direzione generale per la
salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, una relazione in merito
allo stato di avanzamento delle azioni adottate nella fase
emergenziale, nonche', allo scadere del termine di vigenza dello
stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di
attuazione delle stesse.
Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione dell'attivita' di cui all'art. 1 della
presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti
attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di
apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 della
presente ordinanza, il commissario delegato ed i soggetti attuatori,
possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di
cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture.
3. Nell'espletamento dei propri compiti il commissario delegato ed
i soggetti attuatori possono esercitare i poteri di cui ai commi 5 e
6 dell'art. 10, del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014.
Art. 5
Interventi prioritari non emergenziali e adempimenti rispetto al
Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui al comma
516 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017.
1. I Piani economico finanziari e tariffari allegati al Programma
degli interventi prioritari non emergenziali presentato dalla Regione
Veneto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare devono garantire la copertura della quota degli investimenti non
finanziati con contributo pubblico, secondo quanto previsto dalla
regolazione varata dall'ARERA, Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente, che li approva nell'ambito delle funzioni ad essa
spettanti.
2. Ai sensi dell'art. 2 della delibera del Consiglio dei ministri
del 21 marzo 2018, al fine di rendere coerente la programmazione
degli interventi emergenziali di cui alla presente ordinanza e degli
interventi prioritari non emergenziali con il Piano nazionale degli
interventi nel settore idrico di cui al comma 516 dell'art. 1 della
legge n. 205 del 2017, la Regione Veneto, anche per il tramite del
commissario delegato, individua a livello programmatico gli
interventi a carattere infrastrutturale, con separata evidenza di
quelli emergenziali, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per la parte relativa al Servizio
idrico integrato, sentita, per la sezione acquedotti, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente, e d'intesa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti per la parte relativa agli
invasi e alle adduzioni e alle derivazioni prioritarie. Il piano
complessivo degli interventi, cosi' definito, viene trasmesso agli
enti suddetti competenti.
3. Il citato programma di interventi complessivo, previa
valutazione dei Dicasteri e dell'Autorita' di cui al comma 2,
costituisce uno stralcio del Piano nazionale di interventi nel
settore idrico.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.


